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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/09/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(VT), rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Beltrando, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Tarquinia (VT), rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Di Gennaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza del 29.11.2024, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3 gennaio 2020, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 19.10.1997 con in Civitavecchia (RM), registrato agli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Ladispoli (RM) all'anno 1997, atto n. 5, parte 2;
- che dalla loro unione non erano nati figli;
- che in data 23.01.2015 il Tribunale di Viterbo pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo, tra l'altro, la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della a carico del marito per un importo di euro CP_1
350,00 mensili;
- che condizioni di salute del ricorrente erano peggiorate dall'epoca della separazione, avendo lo stesso avuto un ictus nel corso dell'anno 2019 riportando gravi danni neurologici e due stenosi dell'arteria vertebrale sinistra (al 75% e al 73%) con alto rischio di nuovo ictus e che aveva causato la perdita del campo visivo;
- che a causa di tale disabilità il vedeva compromessa la possibilità Pt_1 di riprendere la precedente attività lavorativa come collaboratore professionale sanitario – infermiere;
- di percepire euro 1.600,00 mensili per tredici mensilità e di versare euro
350,00 per il mantenimento della moglie, euro 350,00 e 116,00 per due prestiti personali ed euro 300,00 per il canone di locazione;
- che la moglie svolgeva sicuramente attività lavorativa in nero in quanto aveva un tenore di vita molto agiato che difficilmente avrebbe potuto permettersi con il solo assegno di mantenimento;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge
2 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1
In data 06.03.2020 il Giudice, letta l'istanza di anticipazione dell'udienza presidenziale depositata da parte ricorrente in data 28.02.2020, disponeva l'anticipazione dell'udienza al 28.05.2020.
Con memoria difensiva del 19.05.2020 si costituiva in giudizio la CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- di essere in difficoltà economiche e di vivere in un magazzino adibito ad abitazione concesso in comodato d'uso gratuito da una amica;
- di non essere mai riuscita a reperire un'occupazione lavorativa, di essere affetta da patologie e problematiche di natura psicologica e di percepire euro 150,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza;
- che stante il proprio stato di assoluta indigenza e povertà, la resistente aveva più volte richiesto negli anni un sostegno da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Tarquinia e della Parrocchia;
- che la relazione era terminata a seguito della scoperta di una relazione extraconiugale del con la sig.ra sua attuale Pt_1 Persona_1 compagna;
- che dalla documentazione depositata dal ricorrente emergeva uno stipendio mensile netto di euro 2.500,00.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il , ponendo a carico dello Pt_1 stesso un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 350,00 mensili, somma pari a quella disposta per il suo mantenimento in sede di separazione.
All'udienza presidenziale del 28.05.2020 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
All'udienza del 23.09.2020 il Giudice, rilevato che i procuratori delle parti richiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e il ricorrente richiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio, rimetteva la causa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
3 In data 11.11.2020 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della resistente ed escussione di testi indotti dalla resistente e all'udienza del 22.03.24 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale delle parti.
All'udienza cartolare tenutasi il 29.11.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
In merito all'eccezione di parte resistente di inammissibilità della comparsa conclusionale in quanto depositata tardivamente da parte ricorrente, si deve preliminarmente osservare che, secondo il disposto dell'art. 190, comma I, c.p.c. “Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi”.
Nel caso di specie, va considerato che l'ordinanza di rimessioni in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sebbene emessa in data 03.01.2025, è stata comunicata il 8.1.2025 ed il deposito della comparsa conclusionale di parte ricorrente è avvenuto in data 10.03.2025 che, ricorrendo di sabato, deve essere posticipato al lunedì successivo.
Dunque, il deposito non può considerarsi tardivo e, pertanto, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della comparsa di risposta avanzata da parte resistente.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente
La resistente ha richiesto un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili a carico del resistente, mentre il ha richiesto rigettarsi la richiesta di Pt_1 4 versamento del mantenimento alla moglie e dichiarare le parti economicamente indipendenti.
In merito alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile a favore della deve osservarsi quanto segue. CP_1
Ad avviso del Collegio l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite nel noto arresto n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Le Sezioni Unite hanno, poi, superato l'interpretazione della locuzione “mezzi adeguati” proposta dalla sentenza n. 11564/2017 e che si risolveva nel ritenere l'autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente come sufficiente a precludere il riconoscimento dell'assegno e ciò in ragione di una netta distinzione tra l'accertamento dell'an debeatur rispetto ai criteri ulteriori, ritenuti rilevanti solo nella determinazione del quantum debeatur.
Secondo le Sezioni unite “possono riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile (..) il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori delle declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativistico di adeguatezza. Pertanto
(..) l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente compensativo – compensativo che non può limitarsi a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniale delle parti (..) dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune
e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
5 Orbene, in ragione di tale orientamento – e dello stesso tenore dell'art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970 - il presupposto per il riconoscimento dell'assegno
è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Con riguardo alle statuizioni economiche deve essere ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale depositata in giudizio dalle parti è emerso che il ricorrente percepisce mensilmente uno stipendio al netto delle cessioni del quinto e del versamento del mantenimento per la moglie di circa
1.000,00 euro mensili, con alcune buste paga da cui risultano somme maggiori per retribuzione di risultato/produttività e tredicesima mensilità. Dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2023 risultano redditi lordi dichiarati di euro 28.692,92, per l'anno 2022 redditi lordi dichiarati di euro 26.616,22 e per l'anno 2021 di euro
23.847,13. Dagli estratti dei conti correnti non risultano ulteriori entrate rispetto allo stipendio. Infine, risultano tuttora due finanziamenti di euro 349,00 ed euro
116,00 mensili, un pignoramento per euro 250,00 e deve segnalarsi che il Pt_1
è stato destinatario di ordine di pagamento diretto del datore di lavoro.
La resistente attualmente non lavora e si sostiene con l'assegno di mantenimento per sé stessa, percepiva euro 150,00 mensili per il reddito di cittadinanza – ridotto dapprima ad euro 100,00 mensili ed in seguito venuto meno
- ed è aiutata economicamente dalla Parrocchia e dai Servizi Sociali del Comune di
Tarquinia, come confermato anche dal teste il quale ha Testimone_1 riferito “Abbiamo fornito cibo e prodotti alimentari ed altre volte contributi in denaro alla sig.ra che lei ha sempre ricambiato con pulizie volontarie nell'ambito della Parrocchia e CP_1 dell'Oratorio. Si trattava di un'erogazione liberale e volontaria e non di un rapporto di lavoro” e
“Noi ci informiamo della situazione morale e materiale dei fedeli prima di intervenire. Abbiamo accertato che la sig.ra era realmente bisognosa e l'abbiamo inserita nel circuito della CP_1
Caritas Parrocchiale e cittadina. Personalmente mi sono anche accertato della sua abitazione che
è un piccolissimo appartamento, anzi un monolocale al piano terra (ex garage) in situazione disagiata”, nonché dalla teste dott.ssa dei Servizi Sociali del Comune di Testimone_2
Tarquinia la quale, all'udienza del 15.09.2023 ha dichiarato “La sig.ra ha CP_1 rivolto, forse anche dal 2016, diverse richieste di contributo al nostro settore. Negli anni sono state erogati diversi contributi a suo favore, ossia contributi una tantum a sostegno delle spese essenziali 6 e mediche di importi variabili. Si trattava di importi una tantum da 350 a 500 euro per due o tre volte all'anno (…) a sig.ra continua attualmente a richiedere contributi al servizio CP_1
e viene anche per fare colloqui tre o quattro volte l'anno in cui ci aggiorna sulla sua situazione. In situazioni di maggiore difficoltà il le eroga questi contributi.”. CP_2
Inoltre, il difensore della resistente ha documentato e dimostrato mediante prova testi che la convenuta vive in magazzino adibito ad alloggio di appena 15 mq, privo di agibilità abitativa, posto al piano terra di vecchio palazzo del centro di
Tarquinia, concesso alla in godimento gratuito da persona amica. Tali CP_1 circostanze sono state confermate in udienza dai testi amica Testimone_3 della che ha confermato che la medesima abita in un magazzino CP_1 attrezzato concesso in comodato gratuito e per il quale la medesima corrisponde esclusivamente il versamento delle utenze e dal parroco Don il Testimone_1 quale ha personalmente accertato le condizioni abitative disagiate in cui tuttora si trova la CP_1
Infine, da ultimo, deve rilevarsi che in merito alla situazione di depressione e Per_ di ulteriori patologie diagnosticate dalla dott.ssa ossia “sentimenti depressivi, ansia generalizzata, attacchi di panico, insonnia e colpevolizzazione di sé”, le relazioni mediche depositate dal difensore della resistente sono state confermate dalla teste escussa all'udienza del 1 marzo 2023.
Dunque, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente, in considerazione della sussistenza tanto del requisito assistenziale – versando la in evidenti condizioni di difficoltà CP_1 economiche e non potendo lavorare a causa delle proprie condizioni di salute (v. relazione psicologica a firma della dott.ssa in atti), essendo stata Persona_3 sposata per 18 anni ed avendo ormai raggiunto l'età di 65 anni che rende disagevole il collocamento occupazionale – e una situazione di sperequazione reddituale come sopra ricostruita in quanto il ricorrente può fare affidamento su uno stipendio regolare (sebbene con spese documentate) mentre la resistente non ha alcuna entrata salvo il mantenimento corrisposto dall'ex coniuge. Tale assegno deve essere confermato nella somma di euro 350,00 mensili con aggiornamento Istat con decorrenza dal mese di febbraio 2020.
Non può infine essere accolta la richiesta di revoca del versamento diretto da parte del datore di lavoro in quanto la domanda di parte ricorrente è stata rigettata e non sussistendo elementi per modificare la statuizioni vigenti tra le parti.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale da liquidarsi a favore dell'erario essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62/2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 11.11.2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dispone che corrisponda, a titolo di assegno divorzile, a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
rigetta le ulteriori richieste di parte ricorrente per i motivi sopra esposti;
condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di Parte_1 lite alla parte resistente che si liquidano in euro 4.800,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Civitavecchia il 27 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(VT), rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Beltrando, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Tarquinia (VT), rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Di Gennaro, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'Intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUSIONI
All'udienza del 29.11.2024, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 3 gennaio 2020, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 deduceva:
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 19.10.1997 con in Civitavecchia (RM), registrato agli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Ladispoli (RM) all'anno 1997, atto n. 5, parte 2;
- che dalla loro unione non erano nati figli;
- che in data 23.01.2015 il Tribunale di Viterbo pronunciava la separazione personale dei coniugi, disponendo, tra l'altro, la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della a carico del marito per un importo di euro CP_1
350,00 mensili;
- che condizioni di salute del ricorrente erano peggiorate dall'epoca della separazione, avendo lo stesso avuto un ictus nel corso dell'anno 2019 riportando gravi danni neurologici e due stenosi dell'arteria vertebrale sinistra (al 75% e al 73%) con alto rischio di nuovo ictus e che aveva causato la perdita del campo visivo;
- che a causa di tale disabilità il vedeva compromessa la possibilità Pt_1 di riprendere la precedente attività lavorativa come collaboratore professionale sanitario – infermiere;
- di percepire euro 1.600,00 mensili per tredici mensilità e di versare euro
350,00 per il mantenimento della moglie, euro 350,00 e 116,00 per due prestiti personali ed euro 300,00 per il canone di locazione;
- che la moglie svolgeva sicuramente attività lavorativa in nero in quanto aveva un tenore di vita molto agiato che difficilmente avrebbe potuto permettersi con il solo assegno di mantenimento;
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge
2 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della CP_1
In data 06.03.2020 il Giudice, letta l'istanza di anticipazione dell'udienza presidenziale depositata da parte ricorrente in data 28.02.2020, disponeva l'anticipazione dell'udienza al 28.05.2020.
Con memoria difensiva del 19.05.2020 si costituiva in giudizio la CP_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- di essere in difficoltà economiche e di vivere in un magazzino adibito ad abitazione concesso in comodato d'uso gratuito da una amica;
- di non essere mai riuscita a reperire un'occupazione lavorativa, di essere affetta da patologie e problematiche di natura psicologica e di percepire euro 150,00 mensili a titolo di reddito di cittadinanza;
- che stante il proprio stato di assoluta indigenza e povertà, la resistente aveva più volte richiesto negli anni un sostegno da parte dei Servizi Sociali del Comune di
Tarquinia e della Parrocchia;
- che la relazione era terminata a seguito della scoperta di una relazione extraconiugale del con la sig.ra sua attuale Pt_1 Persona_1 compagna;
- che dalla documentazione depositata dal ricorrente emergeva uno stipendio mensile netto di euro 2.500,00.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il , ponendo a carico dello Pt_1 stesso un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 350,00 mensili, somma pari a quella disposta per il suo mantenimento in sede di separazione.
All'udienza presidenziale del 28.05.2020 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, confermava i provvedimenti provvisori della separazione come vigenti e rinviava per il prosieguo avanti al Giudice istruttore.
All'udienza del 23.09.2020 il Giudice, rilevato che i procuratori delle parti richiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e il ricorrente richiedeva emettersi sentenza parziale di divorzio, rimetteva la causa in decisione al Collegio per la pronuncia sullo status.
3 In data 11.11.2020 veniva emessa sentenza non definitiva con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante interrogatorio formale della resistente ed escussione di testi indotti dalla resistente e all'udienza del 22.03.24 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendo ex art. 210 c.p.c. ordine di esibizione finalizzato al deposito di aggiornata documentazione reddituale delle parti.
All'udienza cartolare tenutasi il 29.11.2024, lette le note d'udienza depositate, con cui le parti precisavano le conclusioni richiamando quelle in atti rassegnate, il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Le parti provvedevano, quindi, al deposito delle comparse conclusionali con richiesta di accoglimento delle loro istanze.
Motivi della decisione
In questa sede deve statuirsi solo in ordine alle ulteriori domande delle parti essendo già stata emessa sentenza parziale con la quale veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
In merito all'eccezione di parte resistente di inammissibilità della comparsa conclusionale in quanto depositata tardivamente da parte ricorrente, si deve preliminarmente osservare che, secondo il disposto dell'art. 190, comma I, c.p.c. “Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi”.
Nel caso di specie, va considerato che l'ordinanza di rimessioni in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sebbene emessa in data 03.01.2025, è stata comunicata il 8.1.2025 ed il deposito della comparsa conclusionale di parte ricorrente è avvenuto in data 10.03.2025 che, ricorrendo di sabato, deve essere posticipato al lunedì successivo.
Dunque, il deposito non può considerarsi tardivo e, pertanto, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità della comparsa di risposta avanzata da parte resistente.
Sulla domanda di mantenimento della ricorrente
La resistente ha richiesto un assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili a carico del resistente, mentre il ha richiesto rigettarsi la richiesta di Pt_1 4 versamento del mantenimento alla moglie e dichiarare le parti economicamente indipendenti.
In merito alla richiesta di corresponsione di un assegno divorzile a favore della deve osservarsi quanto segue. CP_1
Ad avviso del Collegio l'accertamento circa la ricorrenza dei presupposti dell'assegno non può svolgersi che in virtù dei criteri offerti dalle Sezioni Unite nel noto arresto n. 18827 del 2018.
La Corte di Cassazione disegna il seguente percorso partendo dalla consapevolezza che la dissoluzione della comunità familiare determina un complessivo peggioramento delle condizioni economiche di entrambi i coniugi: si tratta in primo luogo “di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio (..) all'esito di tale preliminare doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro”.
Le Sezioni Unite hanno, poi, superato l'interpretazione della locuzione “mezzi adeguati” proposta dalla sentenza n. 11564/2017 e che si risolveva nel ritenere l'autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente come sufficiente a precludere il riconoscimento dell'assegno e ciò in ragione di una netta distinzione tra l'accertamento dell'an debeatur rispetto ai criteri ulteriori, ritenuti rilevanti solo nella determinazione del quantum debeatur.
Secondo le Sezioni unite “possono riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico patrimoniale delle parti, di entità variabile (..) il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori delle declinazione del principio di solidarietà, posto alla base del giudizio relativistico e comparativistico di adeguatezza. Pertanto
(..) l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente compensativo – compensativo che non può limitarsi a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniale delle parti (..) dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune
e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future”.
5 Orbene, in ragione di tale orientamento – e dello stesso tenore dell'art. 5 della legge sul divorzio n. 898/1970 - il presupposto per il riconoscimento dell'assegno
è la sussistenza di una sproporzione patrimoniale e/o reddituale tra l'ex-coniuge più debole economicamente e quello dotato delle maggiori potenzialità e occorre che tale sproporzione trovi ragione e motivo nelle differenti scelte personali e professionali condotte nella vita matrimoniale.
Con riguardo alle statuizioni economiche deve essere ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Dalla documentazione reddituale e patrimoniale depositata in giudizio dalle parti è emerso che il ricorrente percepisce mensilmente uno stipendio al netto delle cessioni del quinto e del versamento del mantenimento per la moglie di circa
1.000,00 euro mensili, con alcune buste paga da cui risultano somme maggiori per retribuzione di risultato/produttività e tredicesima mensilità. Dalle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2023 risultano redditi lordi dichiarati di euro 28.692,92, per l'anno 2022 redditi lordi dichiarati di euro 26.616,22 e per l'anno 2021 di euro
23.847,13. Dagli estratti dei conti correnti non risultano ulteriori entrate rispetto allo stipendio. Infine, risultano tuttora due finanziamenti di euro 349,00 ed euro
116,00 mensili, un pignoramento per euro 250,00 e deve segnalarsi che il Pt_1
è stato destinatario di ordine di pagamento diretto del datore di lavoro.
La resistente attualmente non lavora e si sostiene con l'assegno di mantenimento per sé stessa, percepiva euro 150,00 mensili per il reddito di cittadinanza – ridotto dapprima ad euro 100,00 mensili ed in seguito venuto meno
- ed è aiutata economicamente dalla Parrocchia e dai Servizi Sociali del Comune di
Tarquinia, come confermato anche dal teste il quale ha Testimone_1 riferito “Abbiamo fornito cibo e prodotti alimentari ed altre volte contributi in denaro alla sig.ra che lei ha sempre ricambiato con pulizie volontarie nell'ambito della Parrocchia e CP_1 dell'Oratorio. Si trattava di un'erogazione liberale e volontaria e non di un rapporto di lavoro” e
“Noi ci informiamo della situazione morale e materiale dei fedeli prima di intervenire. Abbiamo accertato che la sig.ra era realmente bisognosa e l'abbiamo inserita nel circuito della CP_1
Caritas Parrocchiale e cittadina. Personalmente mi sono anche accertato della sua abitazione che
è un piccolissimo appartamento, anzi un monolocale al piano terra (ex garage) in situazione disagiata”, nonché dalla teste dott.ssa dei Servizi Sociali del Comune di Testimone_2
Tarquinia la quale, all'udienza del 15.09.2023 ha dichiarato “La sig.ra ha CP_1 rivolto, forse anche dal 2016, diverse richieste di contributo al nostro settore. Negli anni sono state erogati diversi contributi a suo favore, ossia contributi una tantum a sostegno delle spese essenziali 6 e mediche di importi variabili. Si trattava di importi una tantum da 350 a 500 euro per due o tre volte all'anno (…) a sig.ra continua attualmente a richiedere contributi al servizio CP_1
e viene anche per fare colloqui tre o quattro volte l'anno in cui ci aggiorna sulla sua situazione. In situazioni di maggiore difficoltà il le eroga questi contributi.”. CP_2
Inoltre, il difensore della resistente ha documentato e dimostrato mediante prova testi che la convenuta vive in magazzino adibito ad alloggio di appena 15 mq, privo di agibilità abitativa, posto al piano terra di vecchio palazzo del centro di
Tarquinia, concesso alla in godimento gratuito da persona amica. Tali CP_1 circostanze sono state confermate in udienza dai testi amica Testimone_3 della che ha confermato che la medesima abita in un magazzino CP_1 attrezzato concesso in comodato gratuito e per il quale la medesima corrisponde esclusivamente il versamento delle utenze e dal parroco Don il Testimone_1 quale ha personalmente accertato le condizioni abitative disagiate in cui tuttora si trova la CP_1
Infine, da ultimo, deve rilevarsi che in merito alla situazione di depressione e Per_ di ulteriori patologie diagnosticate dalla dott.ssa ossia “sentimenti depressivi, ansia generalizzata, attacchi di panico, insonnia e colpevolizzazione di sé”, le relazioni mediche depositate dal difensore della resistente sono state confermate dalla teste escussa all'udienza del 1 marzo 2023.
Dunque, sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della resistente, in considerazione della sussistenza tanto del requisito assistenziale – versando la in evidenti condizioni di difficoltà CP_1 economiche e non potendo lavorare a causa delle proprie condizioni di salute (v. relazione psicologica a firma della dott.ssa in atti), essendo stata Persona_3 sposata per 18 anni ed avendo ormai raggiunto l'età di 65 anni che rende disagevole il collocamento occupazionale – e una situazione di sperequazione reddituale come sopra ricostruita in quanto il ricorrente può fare affidamento su uno stipendio regolare (sebbene con spese documentate) mentre la resistente non ha alcuna entrata salvo il mantenimento corrisposto dall'ex coniuge. Tale assegno deve essere confermato nella somma di euro 350,00 mensili con aggiornamento Istat con decorrenza dal mese di febbraio 2020.
Non può infine essere accolta la richiesta di revoca del versamento diretto da parte del datore di lavoro in quanto la domanda di parte ricorrente è stata rigettata e non sussistendo elementi per modificare la statuizioni vigenti tra le parti.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in parte dispositiva, giusto D.M. 55/2014 come integrato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione per valore indeterminato di bassa complessità ai valori tra i minimi ed i medi ed in ragione delle fasi processuali svolte di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisionale da liquidarsi a favore dell'erario essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 62/2020 R.G.A.C., vista la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio del 11.11.2020, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dispone che corrisponda, a titolo di assegno divorzile, a Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza, la somma mensile di euro 350,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
rigetta le ulteriori richieste di parte ricorrente per i motivi sopra esposti;
condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di Parte_1 lite alla parte resistente che si liquidano in euro 4.800,00 oltre Controparte_1 rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario, attesa l'ammissione al gratuito patrocinio della CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Civitavecchia il 27 agosto 2025
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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