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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/10/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1060/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 21/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. FAVARO LEONARDO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FAVARO LEONARDO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno formulato domanda congiunta di separazione personale e di divorzio istando congiuntamente in questa sede per la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio;
prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse, che le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Giudice, essendo stata pronunciata sentenza di separazione in data
27.03.2025, divenuta irrevocabile.
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio contratto il
08/09/1996 da e , trascritto al n. 27, Parte 2, Parte_1 Parte_2
Serie A, Anno 1996 del registro degli atti di matrimonio del Comune di SUSEGANA alle seguenti condizioni:
1. La casa familiare, sita in Susegana (TV), Via Zecchinel n. 3, rimarrà, con arredi corredi in essa contenuti, assegnata a , il quale continuerà a vivervi con il figlio Parte_1
ormai maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
2. I genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio, , quando lo avrà Per_1
ciascuno presso di sé; le spese straordinarie, individuate in base all'Allegato 3 del Protocollo
sul diritto di famiglia in uso presso questo Tribunale, oltre alle spese di vestiario verranno suddivise nella misura del 50% fra le Parti.
3. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando reciprocamente alla richiesta di un contributo al mantenimento.
4. Le spese legali compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28/10/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani