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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 04/02/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 117 del Ruolo
Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...]; Parte_1 ricorrente
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Bracciano, Via Principe di Napoli n.
158, presso lo studio dell'Avv. Chiara Piccioni che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 2.02.2024 e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare Controparte_1 in via cumulativa la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni ivi indicate. Con decreto del 26.02.2024 veniva fissata udienza cartolare ex art. 473 bis. 51 c.p.c. al 5.04.2024, assegnando alle parti termine per il deposito telematico dei moduli sottoscritti dalle parti e dai difensori.
In data 14.05.2024 con sentenza n. 14/2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, ed il Giudice rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza rinviando all'udienza del 14.01.2025 per la pronuncia di divorzio.
Nelle more del procedimento le parti depositavano in via telematica atto congiunto di rinuncia agli atti sottoscritto da entrambe le parti, chiedendo al tribunale dichiararsi l'estinzione del procedimento in oggetto.
Deve ritenersi che la causa debba dichiararsi estina ai sensi dell'art. 306
c.p.c. per rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione.
Nulla sulle spese essendo la rinuncia reciproca da parte di entrambi i ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c., iscritto al n. 117/2024 R.G.V.G., così decide: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 4 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. iscritto al n. 117 del Ruolo
Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
nato a [...] il [...]; Parte_1 ricorrente
E
nata a [...] il [...]; Controparte_1
entrambi elettivamente domiciliati in Bracciano, Via Principe di Napoli n.
158, presso lo studio dell'Avv. Chiara Piccioni che li rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 2.02.2024 e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere dichiarare Controparte_1 in via cumulativa la separazione personale dei coniugi e lo scioglimento del matrimonio civile alle condizioni ivi indicate. Con decreto del 26.02.2024 veniva fissata udienza cartolare ex art. 473 bis. 51 c.p.c. al 5.04.2024, assegnando alle parti termine per il deposito telematico dei moduli sottoscritti dalle parti e dai difensori.
In data 14.05.2024 con sentenza n. 14/2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi, ed il Giudice rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza rinviando all'udienza del 14.01.2025 per la pronuncia di divorzio.
Nelle more del procedimento le parti depositavano in via telematica atto congiunto di rinuncia agli atti sottoscritto da entrambe le parti, chiedendo al tribunale dichiararsi l'estinzione del procedimento in oggetto.
Deve ritenersi che la causa debba dichiararsi estina ai sensi dell'art. 306
c.p.c. per rinuncia agli atti del giudizio e relativa accettazione.
Nulla sulle spese essendo la rinuncia reciproca da parte di entrambi i ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c., iscritto al n. 117/2024 R.G.V.G., così decide: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Civitavecchia il 4 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso
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