Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 692
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte rileva che la cartella di pagamento è stata regolarmente notificata in data anteriore a quella indicata dal ricorrente, rendendo l'opposizione tardiva. La decadenza è rilevabile d'ufficio.

  • Rigettato
    Infondatezza del tributo

    La Corte ritiene il ricorso infondato nel merito, in quanto la notifica del presupposto invito al pagamento è risultata rituale. Inoltre, la debenza delle somme richieste con un precedente invito al pagamento si è consolidata con sentenza passata in giudicato.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte rileva che la cartella di pagamento è stata notificata in data certa e antecedente alla maturazione della prescrizione, come da documentazione prodotta dalla resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 692
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 692
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo