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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 692/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DO NA, OR
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4370/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar AB - Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Via 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013791491000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013791491000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 4730-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva contro il Tribunale Amministrativo Regionale della AB - Catanzaro, nonché
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione Cosenza impugnando e chiedendo l' annullamento, della cartella di pagamento n° 03420210013791491000, mai notificata, comunicata dall'Agenzia Entrate in data 20.2.2024 all'esito di istanza di accesso dd. 2.10.2023, quantomeno limitatamente all'importo di €.3.666,26 relativo al credito indicato con partita n°
2016001000000026001IV2019021290/2019 20190212 R.G. 1361/2016
Lamentava omessa notifica degli atti presupposti e infondatezza del tributo con partita n°
2016001000000026001IV2019021290/2019 20190212 R.G. 1361/2016 e nei motivi aggiunti prescrizione
Si costituivano il Tar AB e AAee controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorso è infondato .
Infatti si rileva che, contrariamente, a quanto indicato dal ricorrente, la cartella di pagamento n.
03420210013791491000 è stata regolarmente notificata in data 20/03/2023 come si evince della relata notificata depositata in atti e , pertanto la proposizione dell'opposizione risulta tardiva poiché il ricorso è stato notificato soltanto in data 22/04/2024, vale a dire oltre il termine perentorio di 60 giorni (cfr doc. in atti). Infatti, l'art. 21, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Ora, il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di onere di provare la tempestività del proprio ricorso. La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio – cfr. Cass. n. 4247/2013.
Sul punto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, in situazione del tutto analoga, che: “poiché
l'inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall'avvenuta costituzione della parte resistente, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere la novità dell'eccezione relativa all'intempestività del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella impugnata, non riferendosi né all'art. 345 cpc, né all'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 20650/2015, Cass. n. 23592 del
20/12/2012) ad eccezioni rilevabili ex officio. Infine, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23060 del
17/09/19 ha avuto modo di precisare che: “La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21
d. Igs. 546/92. In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado”.
In data 02.10.2025 il ricorrente ha notificato alla controparte di motivi aggiunti nell'ambito del giudizio in oggetto;
- con tale atto si censura ulteriormente la cartella di pagamento 03420210013791491000 – già impugnata nell'ambito del giudizio principale per cui è causa – per profili non trattati nel ricorso introduttivo;
- la cartella di pagamento impugnata fa riferimento a due diverse partite iscritte a ruolo a carico del ricorrente concernenti due differenti atti impositivi;
- il primo – già contestato con il ricorso principale – è rappresentato dall'invito al pagamento del contributo unificato prot. n. 00090/2019 notificato in data 12.02.2019 (in allegato 1 copia ricevuta consegna in formato .eml) relativamente al giudizio TAR con R.G. n. 1361/2016.; - il secondo atto- rispetto al quale il ricorrente sostiene aver maturato l'interesse ad agire a seguito della lettura degli scritti difensivi di tutte le parti costituite - è rappresentato dall'invito al pagamento del contributo unificato datato 21.02.2013 notificato in data 25.02.2013 (in allegato 2 con la prova della relativa notifica), le cui censure risultano affidate ai motivi aggiunti
In specie, è provato per tabulas che: - il presupposto invito al pagamento n. 90/2019 è stato comunicato al deducente in data 12/2/2019 (cfr. ricevuta di consegna in atti) mediante notifica al procuratore costituito in quel giudizio, presso l'indirizzi PEC all'uopo indicati nell'epigrafe del ricorso dinanzi al T.A.R.
Va rilevato che tale comunicazione è del tutto rituale , in quanto corrispondente al paradigma disposto di cui all'art. 248, co. 2, del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui l'invito al pagamento del contributo unificato
“(…) è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio”; - malgrado ciò, il ricorrente non ha proposto tempestiva impugnazione al fine di contrastare ab origine la pretesa tributaria successivamente confluita nell'atto esecutivo , essendosi invero limitato a formulare un invito all'annullamento in autotutela di tale atto che, non ha alcun effetto sospensivo o interruttivo della decorrenza del termine di decadenza per proporre impugnazione;
-
Ne consegue la non fondatezza del ricorso, nella misura in cui lo stesso (indirizzato avverso la cartella di pagamento) reca unicamente la censura di vizi attinenti al presupposto e non impugnato atto impositivo.
Il ricorso è, comunque, infondato nel merito. Ed invero, la comprovata ritualità della notifica del presupposto invito al pagamento n. 90/2019 conferma l' infondatezza del ricorso. Invece, la debenza delle somme richieste con l'invito al pagamento notificato il 25/2/2013 si è definitivamente consolidata con la sentenza dell'allora C.T.P. di Catanzaro n. 1836/2019 depositata il 31/10/2019, resa all'esito del giudizio proposto dall'attuale ricorrente e dai coobligati, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Con riguardo alla presunta prescrizione dei crediti, occorre precisare che la cartella di pagamento risulta notificata al ricorrente il 20/3/2023, come si evince dagli atti prodotti dalla resistente EE . A tal proposito, l'Ufficio ha provveduto ad estrarre dal sito dell'Agenzia delle Riscossioni l'estratto di ruolo del contribuente Ricorrente_1, sia in forma sintetica che analitica (che sono stati allegati dai resistenti dal quale si evince, confermando quanto sopra detto, che la notifica della cartella di pagamento al contribuente è avvenuta il 20/3/2023 e non, come sostenuto dal ricorrente, in data 20/2/2024, a seguito di accesso agli atti
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di controparte che liquida in complessivi euro 1418, oltre rimborso spese generali, Iva ed accessori de dovuti per legge
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENISE ANGELO ANTONIO, Presidente
DO NA, OR
GAETANI ANTONIO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4370/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Giustizia Amministrativa Tar AB - Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Via 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013791491000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013791491000 CONTRIBUTO UNIFICATO
AMMINISTRATIVO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 146/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 4730-24 RGR Ricorrente_1 ricorreva contro il Tribunale Amministrativo Regionale della AB - Catanzaro, nonché
contro
Agenzia delle Entrate-Riscossione Cosenza impugnando e chiedendo l' annullamento, della cartella di pagamento n° 03420210013791491000, mai notificata, comunicata dall'Agenzia Entrate in data 20.2.2024 all'esito di istanza di accesso dd. 2.10.2023, quantomeno limitatamente all'importo di €.3.666,26 relativo al credito indicato con partita n°
2016001000000026001IV2019021290/2019 20190212 R.G. 1361/2016
Lamentava omessa notifica degli atti presupposti e infondatezza del tributo con partita n°
2016001000000026001IV2019021290/2019 20190212 R.G. 1361/2016 e nei motivi aggiunti prescrizione
Si costituivano il Tar AB e AAee controdeducendo
La causa era decisa all'udienza del 23 gennaio 2026
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte rileva che il ricorso è infondato .
Infatti si rileva che, contrariamente, a quanto indicato dal ricorrente, la cartella di pagamento n.
03420210013791491000 è stata regolarmente notificata in data 20/03/2023 come si evince della relata notificata depositata in atti e , pertanto la proposizione dell'opposizione risulta tardiva poiché il ricorso è stato notificato soltanto in data 22/04/2024, vale a dire oltre il termine perentorio di 60 giorni (cfr doc. in atti). Infatti, l'art. 21, primo comma, D.Lgs. n. 546/92 fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Ora, il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di onere di provare la tempestività del proprio ricorso. La decadenza per il decorso del termine anzidetto è rilevabile di ufficio – cfr. Cass. n. 4247/2013.
Sul punto è stato affermato dalla Corte di Cassazione, in situazione del tutto analoga, che: “poiché
l'inammissibilità del ricorso è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, e non è sanabile dall'avvenuta costituzione della parte resistente, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere la novità dell'eccezione relativa all'intempestività del ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella impugnata, non riferendosi né all'art. 345 cpc, né all'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 20650/2015, Cass. n. 23592 del
20/12/2012) ad eccezioni rilevabili ex officio. Infine, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23060 del
17/09/19 ha avuto modo di precisare che: “La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex art. 21
d. Igs. 546/92. In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità e, ciò, anche in secondo grado”.
In data 02.10.2025 il ricorrente ha notificato alla controparte di motivi aggiunti nell'ambito del giudizio in oggetto;
- con tale atto si censura ulteriormente la cartella di pagamento 03420210013791491000 – già impugnata nell'ambito del giudizio principale per cui è causa – per profili non trattati nel ricorso introduttivo;
- la cartella di pagamento impugnata fa riferimento a due diverse partite iscritte a ruolo a carico del ricorrente concernenti due differenti atti impositivi;
- il primo – già contestato con il ricorso principale – è rappresentato dall'invito al pagamento del contributo unificato prot. n. 00090/2019 notificato in data 12.02.2019 (in allegato 1 copia ricevuta consegna in formato .eml) relativamente al giudizio TAR con R.G. n. 1361/2016.; - il secondo atto- rispetto al quale il ricorrente sostiene aver maturato l'interesse ad agire a seguito della lettura degli scritti difensivi di tutte le parti costituite - è rappresentato dall'invito al pagamento del contributo unificato datato 21.02.2013 notificato in data 25.02.2013 (in allegato 2 con la prova della relativa notifica), le cui censure risultano affidate ai motivi aggiunti
In specie, è provato per tabulas che: - il presupposto invito al pagamento n. 90/2019 è stato comunicato al deducente in data 12/2/2019 (cfr. ricevuta di consegna in atti) mediante notifica al procuratore costituito in quel giudizio, presso l'indirizzi PEC all'uopo indicati nell'epigrafe del ricorso dinanzi al T.A.R.
Va rilevato che tale comunicazione è del tutto rituale , in quanto corrispondente al paradigma disposto di cui all'art. 248, co. 2, del D.P.R. n. 115/2002, secondo cui l'invito al pagamento del contributo unificato
“(…) è notificato, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio”; - malgrado ciò, il ricorrente non ha proposto tempestiva impugnazione al fine di contrastare ab origine la pretesa tributaria successivamente confluita nell'atto esecutivo , essendosi invero limitato a formulare un invito all'annullamento in autotutela di tale atto che, non ha alcun effetto sospensivo o interruttivo della decorrenza del termine di decadenza per proporre impugnazione;
-
Ne consegue la non fondatezza del ricorso, nella misura in cui lo stesso (indirizzato avverso la cartella di pagamento) reca unicamente la censura di vizi attinenti al presupposto e non impugnato atto impositivo.
Il ricorso è, comunque, infondato nel merito. Ed invero, la comprovata ritualità della notifica del presupposto invito al pagamento n. 90/2019 conferma l' infondatezza del ricorso. Invece, la debenza delle somme richieste con l'invito al pagamento notificato il 25/2/2013 si è definitivamente consolidata con la sentenza dell'allora C.T.P. di Catanzaro n. 1836/2019 depositata il 31/10/2019, resa all'esito del giudizio proposto dall'attuale ricorrente e dai coobligati, passata in giudicato per mancata impugnazione.
Con riguardo alla presunta prescrizione dei crediti, occorre precisare che la cartella di pagamento risulta notificata al ricorrente il 20/3/2023, come si evince dagli atti prodotti dalla resistente EE . A tal proposito, l'Ufficio ha provveduto ad estrarre dal sito dell'Agenzia delle Riscossioni l'estratto di ruolo del contribuente Ricorrente_1, sia in forma sintetica che analitica (che sono stati allegati dai resistenti dal quale si evince, confermando quanto sopra detto, che la notifica della cartella di pagamento al contribuente è avvenuta il 20/3/2023 e non, come sostenuto dal ricorrente, in data 20/2/2024, a seguito di accesso agli atti
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di controparte che liquida in complessivi euro 1418, oltre rimborso spese generali, Iva ed accessori de dovuti per legge