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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/06/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5943/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5943/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LARA LUCARELLI e l'avv. Parte_1 C.F._1
PIETRO CARLO FERRARIO
ATTORE
contro
c.f. con l'avv. MARCO ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note conclusive:
Disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, con vittoria delle spese di lite, Voglia
l'adito Tribunale
Nel merito
1) dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1865/23 del 5.6.23 R.G. n.
4446/23 e, quindi, revocarlo, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma di € 10.699,09= infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum; 2) accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento o l'inefficacia o l'illegittimità del contratto
di richiesta di Carta Clarima Banca Sara, con , codice carta Controparte_2
040153294103 e del contratto n. 623245 con Santander Consumer Bank, anche solo parziale, in forza delle motivazioni ed eccezioni tutte richiamate in premessa e così accertare la insussistenza di clausole abusive in odio al Consumatore;
3) accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da parte opposta per entrambi i contratti/rapporti;
4) accertare e dichiarare le somme illegittime quantificate da parte avversa con la richiesta
monitoria avanzata, in forza delle eccezioni sollevate in atto condannando la Convenuta
Opposta alla restituzione all'Attore Opponente degli importi versati in eccedenza e porre in compensazione, fino a concorrenza delle eventuali reciproche pretese, gli importi che risulteranno dovuti in ripetizione all'odierno opponente all'esito della quantificazione, stante la presenza di clausole abusive e/o illegittime su interessi, spese, costi e oneri dei rapporti contrattuali, la nullità e/o l'annullamento dei contratti descritti in atto, in forza delle motivazioni ed eccezioni tutte richiamate in premessa;
5) con vittoria di spese.
In via istruttoria questa Difesa, con riserva di ogni più ampia produzione, deduzione, pure a seguito delle ulteriori difese che verranno spiegate dalla Convenuta, e con richiesta di ammissione a prova contraria e/o controprova sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte, chiede ammettersi: consulenza Tecnica di Ufficio sui seguenti quesiti: […].
La scrivente Difesa chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in atto introduttivo del giudizio, con riferimento al seguente capitolo di prova:
1) Vero che conferma integralmente il contenuto della dichiarazione che Le viene esibita (sub doc. 4 atto di citazione), recante Sua sottoscrizione, e nello specifico che la sottoscrizione apposta sul documento fotoriprodotto a tergo della dichiarazione non è la Sua e non è stata da
Lei apposta.
Si indicano quali testimoni: , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, tutti residenti nella Provincia di Modena. Testimone_4
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
2 di 11 Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € Controparte_1
10.699,09 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di della suddetta somma;
Controparte_1
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 10.699,09, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che CP_1
dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs.
231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
5) In via istruttoria, si produce copia integrale del fascicolo monitorio comprensivo di documenti da 1 a 16 (di cui si chiede comunque l'acquisizione e di cui si attesta la conformità) e si allegano
i documenti indicati in narrativa: (All. A) procura generale alle liti;
(doc. 1) Certificato camerale storico;
(doc. 2) mandato – (doc. 3) Controparte_1 Controparte_3
visura camerale (docc. 4 e 5) estratto elenco crediti;
(doc. 6) Controparte_3 verbale conferimento ramo d'azienda; (doc. 7) IS;
(doc. 8) Atto Controparte_1
ricognitivo del conferimento;
(doc. 9) Gazzetta Ufficiale 92/2018; (doc. 10) estratto elenco crediti conferiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.10.2023 propone opposizione nei confronti di Parte_1
già (doc. 7 conv.), avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_1
1865/2023, emesso per il credito di € 10.699,09 avente titolo nel prestito al consumo 11.6.2010 n.
3 di 11 6232450 di € 7.500,00 concesso da (doc. 9 mon.) e nel fido Controparte_4
revolvig
5.6.2017 n. 2464537 concesso da Banca s.p.a. (doc. 3 mon.). Controparte_2
L'opponente contesta la titolarità dei crediti ceduti ed eccepisce: a. la nullità parziale e totale dei contratti;
b. la carenza di prova del credito;
c. la prescrizione del credito avente titolo nel prestito al consumo;
d. un controcredito restitutorio da indebito oggettivo.
Costituitasi in giudizio, (già , conferitaria del ramo di Controparte_1 Controparte_1
azienda inerente ai portafogli di crediti deteriorati di per atto del 29.6.2018 (doc. Controparte_5
6 conv.), oggetto di successiva ricognizione in data 18.4.2019 (doc. 8 conv.), contesta le difese avversarie e propone domanda subordinata di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza causa (artt. 2033 e 2041c.c.).
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 16.4.2024, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
I rapporti sono incontroversi e documentati (doc. 3 e 9 mon.).
La titolarità in capo a dei crediti controversi è comprovata: Controparte_1
a. per il prestito al consumo 11.6.2010 n. 6232450 concluso con Controparte_4
(doc. 9 mon.), dalla cessione in data 20.12.2021 di Santander Consumer Finanzia s.r.l. in favore di (doc. 10 mon.), incorporata da con atto del Parte_2 Controparte_5
28.12.2011 (doc. 11 mon.);
b. per il fido revolving
5.6.2017 n. 2464537 concesso da (fusa per Controparte_6
incorporazione in dalla cessione di Controparte_7 CP_8
in favore di del 28.10.2021-1.11.2021 (doc. 5 mon.) e dall'avviso della Controparte_9
cessione di (incorporante in favore di Controparte_6 Controparte_10
(doc. 4 mon.: estratto della Gazzetta Ufficiale 16.11.2021 n. 136), che delimita CP_8 in modo univoco l'oggetto della cessione (CC I 29.12.2017 n. 31188; CC III 13.6.2019 n.
15884) identificandola, salve specifiche esclusioni diverse dalla fattispecie in esame, nei crediti di al 30.9.2013 nascenti da contratti non garantiti da ipoteca di credito Controparte_6
al consumo o di credito personale conclusi per iscritto in lingua italiana con persone fisiche, regolati in valuta euro, in stato di sofferenza già comunicato al debitore, previa sua messa in mora e/o decadenza dal beneficio del termine.
Si osserva, inoltre, che:
4 di 11 a. alle cessioni sono allegate le specifiche dei crediti controversi (doc. 5 e 10 conv.);
b. le notifiche delle cessioni (doc. 12-15 mon.) e la disponibilità dei contratti bancari (doc. 3 e 9 mon.) offrono indizi concordi (cfr. CC VI 13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798; CC
I 2.3.2016 n. 4116) con i superiori elementi di prova della titolarità dei crediti.
2.
Si esaminano gradatamente le questioni inerenti a ciascun rapporto.
2.1.
Relativamente al fido revolving
5.6.2017 n. 2464537 (codice carta 040153294103) concesso da (doc. 3 mon.) l'opponente eccepisce: Controparte_6
a. l'illeggibilità e l'indeterminabilità delle condizioni contrattuali, prive di codice identificativo, di sottoscrizione dell'informativa precontrattuale e del piano di rimborso;
b. l'usurarietà degli interessi;
c. l'addebito di interessi corrispettivi del 14,04% (€ 513,01), quale evincibile dal rapporto percentuale con i pagamenti eseguiti con la carta di credito (€ 3.654,00: doc. 8 mon.).
2.1.1.
Le date (5.6.2007 e 14.6.2007) sono ripetutamente indicate. La loro assenza, inoltre, non inficerebbe la validità della scrittura (in motivazione CC II 18.9.2020 n. 19508), a fortiori in caso di contratti bancari, il cui onere di forma è funzionale alla protezione del cliente (CC I 12.10.2023
n. 28500) e può, quindi, ritenersi adempiuto a prescindere dalla sottoscrizione del predisponente e dall'indicazione della sua data, che il giudice può evincere da uno dei fatti stabiliti dall'art. 2704
c.c. o da fatti diversi ritenuti sintomatici (CC I 4.6.2018 n. 14243).
2.1.2.
L'omessa sottoscrizione dell'informativa precontrattuale non incide sulle ragioni di credito della convenuta, potendo indiziare solo un eventuale inadempimento di obblighi informativi rilevante ai fini della responsabilità risarcitoria della contraente originaria (CC SU 19.12.2007 n.
26724), inopponibile alla cessionaria al pari di un controcredito restitutorio (C III 2.5.2022 n.
13735).
Il «modulo di richiesta Carta Banca Sara» indica un doppio codice ed è riportato in CP_6
duplice esemplare (doc. 3 mon.), il primo leggibile (p. 1), il secondo (p. 4) scarsamente leggibile;
le condizioni contrattuali, economiche e normative, sono, quindi, comprovate.
5 di 11 Il contratto specifica il fido giornaliero e mensile per i prelievi in denaro, mentre il plafond, determinabile dalle parti dopo il rilascio della carta (art. 3), è indicato nell'estratto contabile nel limite, non contestato, di € 4.400,00 al 7.6.2007.
L'opponente ha scelto il rimborso rateale (doc. 3 mon., p. 1) dei fondi messigli a disposizione con addebito degli interessi corrispettivi sul conto corrente collegato alla carta di credito (doc. 3 mon., p. 1; art. 7) e la cessionaria ha documentato i movimenti in dare e in avere dell'intero periodo (doc. 8 mon.), espressivi, quindi, dell'andamento contabile del rapporto dalla conclusione del contratto fino alla sua scadenza.
2.1.3.
L'opponente non considera il tasso effettivo globale (Teg), ma il tasso annuo effettivo globale
(Taeg), che computa discostandosi dalle istruzioni di Banca d'IA senza dedurne l'illegittimità, quindi impedendone un corretto raffronto con il tasso effettivo globale medio (cd. Tegm), oggetto delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Economia (art. 2 l.
7.3.1996 n. 108; cfr. CC I
22.6.2016 n. 12965; CC SU 20.6.2018 n. 16303; conf. CC I 18.1.2019 n. 1464).
In disparte ciò l'indicatore di costo periodale del credito erroneamente determinato è inferiore al limite di usurarietà pro tempore vigente per il credito revolving (24,585%; 25,26%; 15,87%).
2.1.4.
Secondo l'opponente il tasso annuo nominale (Tan) ed il tasso annuo effettivo globale (Taeg), per come applicati, sono pari a 14,04% e 23,53%, computandosi nel secondo gli addebiti per interessi corrispettivi (€ 513,01), commissioni (€ 248,67), interessi di mora (€ 96,00) e spese (€
2,12).
La parte non ha interesse né ragione di dolersi dell'applicazione di condizioni economiche migliori (asserito 14,04%) del tasso annuo nominale pattuito per gli usi «correnti» (15%); quindi, il primo rilievo va disatteso.
La formula del tasso annuo effettivo globale seguita dal perito di parte (all. 4) non corrisponde alla formula stabilita dall'art. 2 D.M. 8.7.1992, bensì ad una formula del tasso interno di rendimento (Tir), ossia il tasso di sconto che rende uguale il valore attuale dei movimenti in dare e in avere consentendo di valutare la redditività di un investimento.
Fermo ciò, talune delle voci considerate, come gli interessi di mora, sono escluse dal computo dal tasso annuo effettivo globale (art. 24 D.M. cit.: «4. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora»). Neppure il secondo rilievo, quindi, è fondato, con
6 di 11 conseguente accertamento del credito di € 1.474,01 oltre interessi, come da domanda, al saggio di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo.
2.2.
Relativamente al prestito al consumo 11.6.2010 n. 6232450 concluso con Controparte_4
(doc. 9 mon.) l'opponente eccepisce:
[...]
a. la nullità del contratto per carenza di forma scritta (assenza di data), indeterminatezza dell'oggetto (assenza del piano di ammortamento ed erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale, dal tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo) e usurarietà degli interessi;
b. la prescrizione del credito.
2.2.1.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Il dies a quo del credito restitutorio coincide con la scadenza dell'ultimo rateo (cfr. CC III
10.2.2023 n. 4232; CC III 30.8.2011 n. 17798), avvenuta l'11.6.2012 e la convenuta ha documentato le notifiche delle cessioni con le prove di consegna sottoscritte dal ricevente il
3.8.2012 ed il 27.6.2016 (doc. 15 e 13 mon.).
L'opponente disconosce la firma dell'avviso di ricezione del 27.6.2016 e produce gli atti di disconoscimento dei familiari indicandoli come testi a conferma della non attribuibilità a loro della firma.
La convenuta replica che ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la consegna del piego al domicilio del destinatario quale documentata dall'avviso di ricezione.
Nel valutare la fondatezza della difesa deve distinguersi la notifica postale degli atti giudiziari
(art. 149 c.p.c. e l. 20.11.1982 n. 890) per cui vi è l'obbligo di stilare la relata con indicazione di chi ha ricevuto il piego e la spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno, disciplinata dal
D.M. 9.4.2001 («Approvazione delle condizioni generali del servizio postale»), che non si applica agli invii raccomandati relativi a procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 18).
L'art. 7. 20.11.1982 n. 890 prevede la formazione di un documento pubblico fidefacente (artt.
2699 ss. c.c.): l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce il solo documento atto a provare la consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona;
quindi, l'omessa indicazione del consegnatario fa presumere che la notifica sia avvenuta nelle mani del destinatario.
7 di 11 L'agente postale opera quale delegato dell'ufficiale giudiziario con conseguente onere per chi affermi di non aver mai ricevuto l'atto e di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di proporre querela di falso (cfr. CC VI-2 3.9.2019 n. 22058).
Gli artt. 32 ss. D.M.
9.4.2011 obbligano l'agente postale ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario, con conseguente presunzione di conoscibilità (art. 1335 c.c.), e a raccogliere la sottoscrizione del ricevente, che può essere un familiare, un convivente, un ausiliario, un addetto al ritiro o un portiere, ma non a trascriverne nome e cognome né a stilare una relata di notifica ove dare atto della qualità di chi prende in consegna il piego (cfr. CC VI
9.6.2021 n.16183): l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario a mani di quegli o di diversa persona e la firma del ricevente può essere illeggibile
(cfr. CS II 5.2.2024 n. 1172). Conseguentemente l'omessa indicazione dell'identità del ricevente non fa presumere che la consegna sia avvenuta a mani del destinatario: «l'inoltro si perfeziona, secondo la disciplina del D.M 9 aprile 2001 artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario» (cfr. CS II 5.2.2024 n. 1172).
La consegna non è delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale;
per la raccomandata ordinaria, quindi, è sufficiente il disconoscimento (CS II 5.2.2024 n. 1172), poiché gli atti facenti fede fino a querela di falso, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numerus clausus (CC I 19.11.2018 n. 29732 ha negato natura fidefaciente alla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che fa presumere il pervenimento del messaggio informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, fino a prova contraria).
Ciò osservato, il disconoscimento sottende l'attribuzione della paternità della scrittura contestata a chi la impugna, mentre la cessionaria si è limitata a rilevare che il documento, preso in consegna da un ricevente non identificato dall'agente postale, prova l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
L'impossibilità di identificare il «ricevente» con o uno dei suoi familiari non Parte_1 esclude l'ingresso del piego nel domicilio del primo la cui prova prescinde, come sopra osservato, dall'individuazione del consegnatario. L'atto, quindi, deve ritenersi pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'opponente, che non ha provato l'impossibilità incolpevole di averne avuto notizia (art. 1335 c.c.), ben potendo il piego essere stato consegnato dall'agente postale a persona legittimata a riceverlo diversa da chi l'opponente afferma negare di aver firmato l'avviso.
8 di 11 Si specifica, inoltre, che la convenuta, reiterando la difesa di aver interrotto la prescrizione del credito, ha implicitamente chiesto la verificazione della firma, al cui svolgimento non osterebbero l'assenza della formale apertura di un procedimento incidentale né l'omesso compimento di specifici atti istruttori (cfr. CC VI-2 2.11.2022 n. 32169). Ne discende il rigetto dell'eccezione.
2.2.2.
La data (cfr. CC I 4.6.2018 n. 14243) è evincibile dalla scheda allegata al contratto, che l'opponente riconosce esserne parte (citazione, p. 7: «Nel contratto si legge che il montante verrà restituito dal 15.07.2010 al 15.06.2012 mediante il pagamento di n. 24 rate mensili posticipate dell'importo di 343,00 cadauna») e che riporta la valuta dell'accredito del capitale (11.6.2010) perfezionativa del mutuo e il suo termine iniziale di efficacia (8.6.2010).
2.2.3.
L'assenza delle condizioni normative, di cui l'opponente ha affermato di aver avuto copia
(doc. 9 mon., p. 1: «Dichiaro/dichiariamo di aver preso visione e di aver ricevuto le Condizioni
Generali riportate in allegato alla presente richiesta» e «di aver ritirato copia della presente richiesta/contratto nonché delle condizioni generali»), non incide sulle ragioni della convenuta, poiché il documento di sintesi firmato dal mutuatario riporta le condizioni economiche (Tan,
Taeg, spese e commissioni), i ratei (ventiquattro), il loro valore nominale (€ 343,00) e la tipologia di ammortamento (alla francese secondo i principi contabili IAS/IFRS); inoltre, la scheda allegata individua la scadenza del primo e dell'ultimo rateo (15.7.2010 e 15.6.2012). Applicata, quindi, la disciplina legale (artt. 1816, 1819-1820 c.c.), l'oggetto del contratto è determinato (cfr. CC SU
29.5.2024 n. 15130).
2.2.4.
Secondo l'opponente il tasso annuo effettivo (Tan) ed il tasso annuo effettivo globale (Taeg) indicati nel contratto (9,105%; 9,890%) sono inferiori ai valori reali applicati (9,790% e
13,690%), non essendo computati tutti i costi addebitati al cliente, in particolare le spese iniziali e periodiche.
La formula dell'indicatore di costo seguita dal perito di parte (all. 4) non corrisponde alla formula stabilita dall'art. 2 D.M.
8.7.1992. Inoltre, le spese considerate sono il totale delle voci indicate nel contratto (perizia, p. 10: «la sommatoria delle spese da me rilevate nel finanziamento in esame ammonta ad euro 251,11»), mentre talune sono escluse dal computo dal tasso annuo effettivo globale come i costi di recupero del credito (art. 24 D.M. cit.).
2.2.5.
9 di 11 Neppure per il prestito l'opponente considera il tasso effettivo globale (Teg) determinandolo secondo le istruzioni di Banca d'IA (cfr. CC I 22.6.2016 n. 12965; CC SU 20.6.2018 n. 16303; conf. CC I 18.1.2019 n. 1464) e l'usura prospettata del tasso annuo effettivo globale (Taeg) è meramente eventuale.
2.2.6.
Ai fini del rimborso del mutuo è sufficiente la prova della conclusione del contratto e della consegna del capitale, che può evincersi dalla quietanza contenuta nella scrittura o da certificazioni ulteriori (cfr. CC I 21.12.2018 n. 33355; CC II 29.11.2018 n. 30944; CC I 6.6.2018
n. 14640; CC III 29.10.2016 n. 21092; CC III 22.4.2010 n. 9541), mentre la ricostruzione dell'andamento del rapporto con l'individuazione dei movimenti e delle condizioni applicate dalla banca è necessaria se il mutuo è regolato in un conto corrente acceso dalle parti in epoca coeva o anteriore al prestito, poiché il conto corrente non è dedicato esclusivamente al mutuo;
quindi, il creditore deve rendere un'indicazione specifica dei ratei insoluti e dei tassi di interesse applicati nonché tutti gli estratti contabili del conto corrente (cfr. CC I 29.2.2024 n. 5373).
Nel caso di specie la restituzione è convenuta nelle forme del rapporto interbancario diretto con l'addebito dei ratei in un conto corrente in essere con un intermediario diverso dalla mutuante
( e la cessionaria ha documentato i titoli del rapporto e la messa a Controparte_11
disposizione dei fondi, che è incontroversa, allegando un credito di € 9.225,08 di cui € 7.884,97 per ratei insoluti (capitale e interessi corrispettivi) ed € 1.340,11 per interessi, presumibilmente di mora. A fronte delle contestazioni avversarie, però, non ha specificato né il tempo dell'inadempimento, ossia il primo rateo insoluto, né l'eventuale decadenza dal beneficio del termine né le voci del credito per capitale, interessi e spese cui ha imputato il pagamento di €
947,03 (€ 8.832,00 - € 7.884,97) né, infine, i ratei cui pertengono gli interessi, verosimilmente moratori, di € 1.340,11.
Ciò impedisce di ritenere provato un credito superiore ad € 6.552,97, ossia il capitale mutuato (€
7.500,00) dedotto il pagamento riconosciuto dall'opposta (€ 947,03), oltre interessi, come da domanda, al saggio di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo.
3.
Valutata la complessiva soccombenza in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo alla convenuta, mentre le spese dell'opposizione seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione di nei Parte_1
confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 1865/2023: Controparte_1
1- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
2- dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 6.552,97 ed €
1.474,01 oltre interessi ai saggi di mora rispettivamente convenuti dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
3- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 3.387,00 compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5943/2023 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LARA LUCARELLI e l'avv. Parte_1 C.F._1
PIETRO CARLO FERRARIO
ATTORE
contro
c.f. con l'avv. MARCO ROSSI Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice come da note conclusive:
Disattesa ogni diversa eccezione, deduzione ed istanza, con vittoria delle spese di lite, Voglia
l'adito Tribunale
Nel merito
1) dichiarare nullo e privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1865/23 del 5.6.23 R.G. n.
4446/23 e, quindi, revocarlo, accertata e dichiarata la carenza dei presupposti previsti per la sua emissione, essendo la richiesta di pagamento della somma di € 10.699,09= infondata in fatto ed in diritto sia nell'an che nel quantum; 2) accertare e dichiarare la nullità o l'annullamento o l'inefficacia o l'illegittimità del contratto
di richiesta di Carta Clarima Banca Sara, con , codice carta Controparte_2
040153294103 e del contratto n. 623245 con Santander Consumer Bank, anche solo parziale, in forza delle motivazioni ed eccezioni tutte richiamate in premessa e così accertare la insussistenza di clausole abusive in odio al Consumatore;
3) accertare e dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da parte opposta per entrambi i contratti/rapporti;
4) accertare e dichiarare le somme illegittime quantificate da parte avversa con la richiesta
monitoria avanzata, in forza delle eccezioni sollevate in atto condannando la Convenuta
Opposta alla restituzione all'Attore Opponente degli importi versati in eccedenza e porre in compensazione, fino a concorrenza delle eventuali reciproche pretese, gli importi che risulteranno dovuti in ripetizione all'odierno opponente all'esito della quantificazione, stante la presenza di clausole abusive e/o illegittime su interessi, spese, costi e oneri dei rapporti contrattuali, la nullità e/o l'annullamento dei contratti descritti in atto, in forza delle motivazioni ed eccezioni tutte richiamate in premessa;
5) con vittoria di spese.
In via istruttoria questa Difesa, con riserva di ogni più ampia produzione, deduzione, pure a seguito delle ulteriori difese che verranno spiegate dalla Convenuta, e con richiesta di ammissione a prova contraria e/o controprova sui capitoli eventualmente ammessi alla controparte, chiede ammettersi: consulenza Tecnica di Ufficio sui seguenti quesiti: […].
La scrivente Difesa chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui in atto introduttivo del giudizio, con riferimento al seguente capitolo di prova:
1) Vero che conferma integralmente il contenuto della dichiarazione che Le viene esibita (sub doc. 4 atto di citazione), recante Sua sottoscrizione, e nello specifico che la sottoscrizione apposta sul documento fotoriprodotto a tergo della dichiarazione non è la Sua e non è stata da
Lei apposta.
Si indicano quali testimoni: , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
, tutti residenti nella Provincia di Modena. Testimone_4
La parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta:
In via preliminare:
1) Concedere la provvisoria esecutività del decreto opposto;
2 di 11 Nel merito:
2) Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei suoi confronti della somma di € Controparte_1
10.699,09 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre i successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di della suddetta somma;
Controparte_1
3) In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di
[...]
della somma di € 10.699,09, ovvero quella diversa somma maggiore o minore che CP_1
dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D.Lgs.
231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
5) In via istruttoria, si produce copia integrale del fascicolo monitorio comprensivo di documenti da 1 a 16 (di cui si chiede comunque l'acquisizione e di cui si attesta la conformità) e si allegano
i documenti indicati in narrativa: (All. A) procura generale alle liti;
(doc. 1) Certificato camerale storico;
(doc. 2) mandato – (doc. 3) Controparte_1 Controparte_3
visura camerale (docc. 4 e 5) estratto elenco crediti;
(doc. 6) Controparte_3 verbale conferimento ramo d'azienda; (doc. 7) IS;
(doc. 8) Atto Controparte_1
ricognitivo del conferimento;
(doc. 9) Gazzetta Ufficiale 92/2018; (doc. 10) estratto elenco crediti conferiti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.10.2023 propone opposizione nei confronti di Parte_1
già (doc. 7 conv.), avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1 Controparte_1
1865/2023, emesso per il credito di € 10.699,09 avente titolo nel prestito al consumo 11.6.2010 n.
3 di 11 6232450 di € 7.500,00 concesso da (doc. 9 mon.) e nel fido Controparte_4
revolvig
5.6.2017 n. 2464537 concesso da Banca s.p.a. (doc. 3 mon.). Controparte_2
L'opponente contesta la titolarità dei crediti ceduti ed eccepisce: a. la nullità parziale e totale dei contratti;
b. la carenza di prova del credito;
c. la prescrizione del credito avente titolo nel prestito al consumo;
d. un controcredito restitutorio da indebito oggettivo.
Costituitasi in giudizio, (già , conferitaria del ramo di Controparte_1 Controparte_1
azienda inerente ai portafogli di crediti deteriorati di per atto del 29.6.2018 (doc. Controparte_5
6 conv.), oggetto di successiva ricognizione in data 18.4.2019 (doc. 8 conv.), contesta le difese avversarie e propone domanda subordinata di ripetizione dell'indebito o arricchimento senza causa (artt. 2033 e 2041c.c.).
Dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo con ordinanza del 16.4.2024, la causa è istruita con documenti;
è discussa e posta in decisione all'udienza del 27.5.2025 sulle conclusioni in epigrafe, previo mutamento del giudice istruttore.
1.
I rapporti sono incontroversi e documentati (doc. 3 e 9 mon.).
La titolarità in capo a dei crediti controversi è comprovata: Controparte_1
a. per il prestito al consumo 11.6.2010 n. 6232450 concluso con Controparte_4
(doc. 9 mon.), dalla cessione in data 20.12.2021 di Santander Consumer Finanzia s.r.l. in favore di (doc. 10 mon.), incorporata da con atto del Parte_2 Controparte_5
28.12.2011 (doc. 11 mon.);
b. per il fido revolving
5.6.2017 n. 2464537 concesso da (fusa per Controparte_6
incorporazione in dalla cessione di Controparte_7 CP_8
in favore di del 28.10.2021-1.11.2021 (doc. 5 mon.) e dall'avviso della Controparte_9
cessione di (incorporante in favore di Controparte_6 Controparte_10
(doc. 4 mon.: estratto della Gazzetta Ufficiale 16.11.2021 n. 136), che delimita CP_8 in modo univoco l'oggetto della cessione (CC I 29.12.2017 n. 31188; CC III 13.6.2019 n.
15884) identificandola, salve specifiche esclusioni diverse dalla fattispecie in esame, nei crediti di al 30.9.2013 nascenti da contratti non garantiti da ipoteca di credito Controparte_6
al consumo o di credito personale conclusi per iscritto in lingua italiana con persone fisiche, regolati in valuta euro, in stato di sofferenza già comunicato al debitore, previa sua messa in mora e/o decadenza dal beneficio del termine.
Si osserva, inoltre, che:
4 di 11 a. alle cessioni sono allegate le specifiche dei crediti controversi (doc. 5 e 10 conv.);
b. le notifiche delle cessioni (doc. 12-15 mon.) e la disponibilità dei contratti bancari (doc. 3 e 9 mon.) offrono indizi concordi (cfr. CC VI 13.5.2021 n. 12739; CC VI 5.11.2020 n. 24798; CC
I 2.3.2016 n. 4116) con i superiori elementi di prova della titolarità dei crediti.
2.
Si esaminano gradatamente le questioni inerenti a ciascun rapporto.
2.1.
Relativamente al fido revolving
5.6.2017 n. 2464537 (codice carta 040153294103) concesso da (doc. 3 mon.) l'opponente eccepisce: Controparte_6
a. l'illeggibilità e l'indeterminabilità delle condizioni contrattuali, prive di codice identificativo, di sottoscrizione dell'informativa precontrattuale e del piano di rimborso;
b. l'usurarietà degli interessi;
c. l'addebito di interessi corrispettivi del 14,04% (€ 513,01), quale evincibile dal rapporto percentuale con i pagamenti eseguiti con la carta di credito (€ 3.654,00: doc. 8 mon.).
2.1.1.
Le date (5.6.2007 e 14.6.2007) sono ripetutamente indicate. La loro assenza, inoltre, non inficerebbe la validità della scrittura (in motivazione CC II 18.9.2020 n. 19508), a fortiori in caso di contratti bancari, il cui onere di forma è funzionale alla protezione del cliente (CC I 12.10.2023
n. 28500) e può, quindi, ritenersi adempiuto a prescindere dalla sottoscrizione del predisponente e dall'indicazione della sua data, che il giudice può evincere da uno dei fatti stabiliti dall'art. 2704
c.c. o da fatti diversi ritenuti sintomatici (CC I 4.6.2018 n. 14243).
2.1.2.
L'omessa sottoscrizione dell'informativa precontrattuale non incide sulle ragioni di credito della convenuta, potendo indiziare solo un eventuale inadempimento di obblighi informativi rilevante ai fini della responsabilità risarcitoria della contraente originaria (CC SU 19.12.2007 n.
26724), inopponibile alla cessionaria al pari di un controcredito restitutorio (C III 2.5.2022 n.
13735).
Il «modulo di richiesta Carta Banca Sara» indica un doppio codice ed è riportato in CP_6
duplice esemplare (doc. 3 mon.), il primo leggibile (p. 1), il secondo (p. 4) scarsamente leggibile;
le condizioni contrattuali, economiche e normative, sono, quindi, comprovate.
5 di 11 Il contratto specifica il fido giornaliero e mensile per i prelievi in denaro, mentre il plafond, determinabile dalle parti dopo il rilascio della carta (art. 3), è indicato nell'estratto contabile nel limite, non contestato, di € 4.400,00 al 7.6.2007.
L'opponente ha scelto il rimborso rateale (doc. 3 mon., p. 1) dei fondi messigli a disposizione con addebito degli interessi corrispettivi sul conto corrente collegato alla carta di credito (doc. 3 mon., p. 1; art. 7) e la cessionaria ha documentato i movimenti in dare e in avere dell'intero periodo (doc. 8 mon.), espressivi, quindi, dell'andamento contabile del rapporto dalla conclusione del contratto fino alla sua scadenza.
2.1.3.
L'opponente non considera il tasso effettivo globale (Teg), ma il tasso annuo effettivo globale
(Taeg), che computa discostandosi dalle istruzioni di Banca d'IA senza dedurne l'illegittimità, quindi impedendone un corretto raffronto con il tasso effettivo globale medio (cd. Tegm), oggetto delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Economia (art. 2 l.
7.3.1996 n. 108; cfr. CC I
22.6.2016 n. 12965; CC SU 20.6.2018 n. 16303; conf. CC I 18.1.2019 n. 1464).
In disparte ciò l'indicatore di costo periodale del credito erroneamente determinato è inferiore al limite di usurarietà pro tempore vigente per il credito revolving (24,585%; 25,26%; 15,87%).
2.1.4.
Secondo l'opponente il tasso annuo nominale (Tan) ed il tasso annuo effettivo globale (Taeg), per come applicati, sono pari a 14,04% e 23,53%, computandosi nel secondo gli addebiti per interessi corrispettivi (€ 513,01), commissioni (€ 248,67), interessi di mora (€ 96,00) e spese (€
2,12).
La parte non ha interesse né ragione di dolersi dell'applicazione di condizioni economiche migliori (asserito 14,04%) del tasso annuo nominale pattuito per gli usi «correnti» (15%); quindi, il primo rilievo va disatteso.
La formula del tasso annuo effettivo globale seguita dal perito di parte (all. 4) non corrisponde alla formula stabilita dall'art. 2 D.M. 8.7.1992, bensì ad una formula del tasso interno di rendimento (Tir), ossia il tasso di sconto che rende uguale il valore attuale dei movimenti in dare e in avere consentendo di valutare la redditività di un investimento.
Fermo ciò, talune delle voci considerate, come gli interessi di mora, sono escluse dal computo dal tasso annuo effettivo globale (art. 24 D.M. cit.: «4. Sono escluse dal calcolo del TAEG: a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora»). Neppure il secondo rilievo, quindi, è fondato, con
6 di 11 conseguente accertamento del credito di € 1.474,01 oltre interessi, come da domanda, al saggio di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo.
2.2.
Relativamente al prestito al consumo 11.6.2010 n. 6232450 concluso con Controparte_4
(doc. 9 mon.) l'opponente eccepisce:
[...]
a. la nullità del contratto per carenza di forma scritta (assenza di data), indeterminatezza dell'oggetto (assenza del piano di ammortamento ed erronea indicazione del tasso annuo effettivo globale, dal tasso annuo nominale e del tasso annuo effettivo) e usurarietà degli interessi;
b. la prescrizione del credito.
2.2.1.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Il dies a quo del credito restitutorio coincide con la scadenza dell'ultimo rateo (cfr. CC III
10.2.2023 n. 4232; CC III 30.8.2011 n. 17798), avvenuta l'11.6.2012 e la convenuta ha documentato le notifiche delle cessioni con le prove di consegna sottoscritte dal ricevente il
3.8.2012 ed il 27.6.2016 (doc. 15 e 13 mon.).
L'opponente disconosce la firma dell'avviso di ricezione del 27.6.2016 e produce gli atti di disconoscimento dei familiari indicandoli come testi a conferma della non attribuibilità a loro della firma.
La convenuta replica che ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la consegna del piego al domicilio del destinatario quale documentata dall'avviso di ricezione.
Nel valutare la fondatezza della difesa deve distinguersi la notifica postale degli atti giudiziari
(art. 149 c.p.c. e l. 20.11.1982 n. 890) per cui vi è l'obbligo di stilare la relata con indicazione di chi ha ricevuto il piego e la spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno, disciplinata dal
D.M. 9.4.2001 («Approvazione delle condizioni generali del servizio postale»), che non si applica agli invii raccomandati relativi a procedimenti giudiziari e amministrativi (art. 18).
L'art. 7. 20.11.1982 n. 890 prevede la formazione di un documento pubblico fidefacente (artt.
2699 ss. c.c.): l'avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, costituisce il solo documento atto a provare la consegna del plico con la relativa data e l'identità della persona;
quindi, l'omessa indicazione del consegnatario fa presumere che la notifica sia avvenuta nelle mani del destinatario.
7 di 11 L'agente postale opera quale delegato dell'ufficiale giudiziario con conseguente onere per chi affermi di non aver mai ricevuto l'atto e di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso di proporre querela di falso (cfr. CC VI-2 3.9.2019 n. 22058).
Gli artt. 32 ss. D.M.
9.4.2011 obbligano l'agente postale ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario, con conseguente presunzione di conoscibilità (art. 1335 c.c.), e a raccogliere la sottoscrizione del ricevente, che può essere un familiare, un convivente, un ausiliario, un addetto al ritiro o un portiere, ma non a trascriverne nome e cognome né a stilare una relata di notifica ove dare atto della qualità di chi prende in consegna il piego (cfr. CC VI
9.6.2021 n.16183): l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario a mani di quegli o di diversa persona e la firma del ricevente può essere illeggibile
(cfr. CS II 5.2.2024 n. 1172). Conseguentemente l'omessa indicazione dell'identità del ricevente non fa presumere che la consegna sia avvenuta a mani del destinatario: «l'inoltro si perfeziona, secondo la disciplina del D.M 9 aprile 2001 artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario» (cfr. CS II 5.2.2024 n. 1172).
La consegna non è delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale;
per la raccomandata ordinaria, quindi, è sufficiente il disconoscimento (CS II 5.2.2024 n. 1172), poiché gli atti facenti fede fino a querela di falso, incidendo sulle libertà costituzionali e sull'autonomia privata, costituiscono un numerus clausus (CC I 19.11.2018 n. 29732 ha negato natura fidefaciente alla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, che fa presumere il pervenimento del messaggio informatico nella casella di posta elettronica del destinatario, fino a prova contraria).
Ciò osservato, il disconoscimento sottende l'attribuzione della paternità della scrittura contestata a chi la impugna, mentre la cessionaria si è limitata a rilevare che il documento, preso in consegna da un ricevente non identificato dall'agente postale, prova l'ingresso dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
L'impossibilità di identificare il «ricevente» con o uno dei suoi familiari non Parte_1 esclude l'ingresso del piego nel domicilio del primo la cui prova prescinde, come sopra osservato, dall'individuazione del consegnatario. L'atto, quindi, deve ritenersi pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'opponente, che non ha provato l'impossibilità incolpevole di averne avuto notizia (art. 1335 c.c.), ben potendo il piego essere stato consegnato dall'agente postale a persona legittimata a riceverlo diversa da chi l'opponente afferma negare di aver firmato l'avviso.
8 di 11 Si specifica, inoltre, che la convenuta, reiterando la difesa di aver interrotto la prescrizione del credito, ha implicitamente chiesto la verificazione della firma, al cui svolgimento non osterebbero l'assenza della formale apertura di un procedimento incidentale né l'omesso compimento di specifici atti istruttori (cfr. CC VI-2 2.11.2022 n. 32169). Ne discende il rigetto dell'eccezione.
2.2.2.
La data (cfr. CC I 4.6.2018 n. 14243) è evincibile dalla scheda allegata al contratto, che l'opponente riconosce esserne parte (citazione, p. 7: «Nel contratto si legge che il montante verrà restituito dal 15.07.2010 al 15.06.2012 mediante il pagamento di n. 24 rate mensili posticipate dell'importo di 343,00 cadauna») e che riporta la valuta dell'accredito del capitale (11.6.2010) perfezionativa del mutuo e il suo termine iniziale di efficacia (8.6.2010).
2.2.3.
L'assenza delle condizioni normative, di cui l'opponente ha affermato di aver avuto copia
(doc. 9 mon., p. 1: «Dichiaro/dichiariamo di aver preso visione e di aver ricevuto le Condizioni
Generali riportate in allegato alla presente richiesta» e «di aver ritirato copia della presente richiesta/contratto nonché delle condizioni generali»), non incide sulle ragioni della convenuta, poiché il documento di sintesi firmato dal mutuatario riporta le condizioni economiche (Tan,
Taeg, spese e commissioni), i ratei (ventiquattro), il loro valore nominale (€ 343,00) e la tipologia di ammortamento (alla francese secondo i principi contabili IAS/IFRS); inoltre, la scheda allegata individua la scadenza del primo e dell'ultimo rateo (15.7.2010 e 15.6.2012). Applicata, quindi, la disciplina legale (artt. 1816, 1819-1820 c.c.), l'oggetto del contratto è determinato (cfr. CC SU
29.5.2024 n. 15130).
2.2.4.
Secondo l'opponente il tasso annuo effettivo (Tan) ed il tasso annuo effettivo globale (Taeg) indicati nel contratto (9,105%; 9,890%) sono inferiori ai valori reali applicati (9,790% e
13,690%), non essendo computati tutti i costi addebitati al cliente, in particolare le spese iniziali e periodiche.
La formula dell'indicatore di costo seguita dal perito di parte (all. 4) non corrisponde alla formula stabilita dall'art. 2 D.M.
8.7.1992. Inoltre, le spese considerate sono il totale delle voci indicate nel contratto (perizia, p. 10: «la sommatoria delle spese da me rilevate nel finanziamento in esame ammonta ad euro 251,11»), mentre talune sono escluse dal computo dal tasso annuo effettivo globale come i costi di recupero del credito (art. 24 D.M. cit.).
2.2.5.
9 di 11 Neppure per il prestito l'opponente considera il tasso effettivo globale (Teg) determinandolo secondo le istruzioni di Banca d'IA (cfr. CC I 22.6.2016 n. 12965; CC SU 20.6.2018 n. 16303; conf. CC I 18.1.2019 n. 1464) e l'usura prospettata del tasso annuo effettivo globale (Taeg) è meramente eventuale.
2.2.6.
Ai fini del rimborso del mutuo è sufficiente la prova della conclusione del contratto e della consegna del capitale, che può evincersi dalla quietanza contenuta nella scrittura o da certificazioni ulteriori (cfr. CC I 21.12.2018 n. 33355; CC II 29.11.2018 n. 30944; CC I 6.6.2018
n. 14640; CC III 29.10.2016 n. 21092; CC III 22.4.2010 n. 9541), mentre la ricostruzione dell'andamento del rapporto con l'individuazione dei movimenti e delle condizioni applicate dalla banca è necessaria se il mutuo è regolato in un conto corrente acceso dalle parti in epoca coeva o anteriore al prestito, poiché il conto corrente non è dedicato esclusivamente al mutuo;
quindi, il creditore deve rendere un'indicazione specifica dei ratei insoluti e dei tassi di interesse applicati nonché tutti gli estratti contabili del conto corrente (cfr. CC I 29.2.2024 n. 5373).
Nel caso di specie la restituzione è convenuta nelle forme del rapporto interbancario diretto con l'addebito dei ratei in un conto corrente in essere con un intermediario diverso dalla mutuante
( e la cessionaria ha documentato i titoli del rapporto e la messa a Controparte_11
disposizione dei fondi, che è incontroversa, allegando un credito di € 9.225,08 di cui € 7.884,97 per ratei insoluti (capitale e interessi corrispettivi) ed € 1.340,11 per interessi, presumibilmente di mora. A fronte delle contestazioni avversarie, però, non ha specificato né il tempo dell'inadempimento, ossia il primo rateo insoluto, né l'eventuale decadenza dal beneficio del termine né le voci del credito per capitale, interessi e spese cui ha imputato il pagamento di €
947,03 (€ 8.832,00 - € 7.884,97) né, infine, i ratei cui pertengono gli interessi, verosimilmente moratori, di € 1.340,11.
Ciò impedisce di ritenere provato un credito superiore ad € 6.552,97, ossia il capitale mutuato (€
7.500,00) dedotto il pagamento riconosciuto dall'opposta (€ 947,03), oltre interessi, come da domanda, al saggio di mora dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo.
3.
Valutata la complessiva soccombenza in ragione del minor credito accertato, le spese dell'ingiunzione permangono in capo alla convenuta, mentre le spese dell'opposizione seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55, considerati il valore reale della controversia, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'opposizione di nei Parte_1
confronti di avverso il decreto ingiuntivo n. 1865/2023: Controparte_1
1- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo;
2- dichiara tenuto e condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta di € 6.552,97 ed €
1.474,01 oltre interessi ai saggi di mora rispettivamente convenuti dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
3- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali, che liquida in € 3.387,00 compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.
Modena, 5 giugno 2025
Il Giudice
Martina Grandi
11 di 11