Articolo 1184 del Codice della navigazione
Articolo 1183Articolo 1185
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
1 marzo 1998
>
Versione
15 gennaio 2000
>
Versione
21 ottobre 2005
Art. 1184.
(Inosservanze relative all'iscrizione di nave in registro straniero e alla perdita dei requisiti di nazionalita' dell'aeromobile).

1. Chiunque alieni la nave o l'aeromobile o iscriva la nave in un registro straniero senza ottemperare agli adempimenti prescritti negli articoli 156 e ((760)) o senza attendere la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire sessanta milioni. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .

2. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiace chiunque ometta le denunce prescritte dagli articoli 157 e ((758))
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente