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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 202/2025 Ruolo Generale V.G., a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza, del 27 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SE
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Teresa Parte_1
Angelastri
e REANO ANTONIO, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Andreina
Orlando;
-RICORRENTI-
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
* * * * * * * * * *
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto, proposto in data 15.01.2025, gli odierni istanti richiedevano l'emissione di un provvedimento decisorio, che recepisse le pattuizioni di cui alla domanda introduttiva, propriamente e direttamente finalizzate alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore, (30.10.2014). Persona_1
Ebbene, gli accordi de quibus non contrastano con le disposizioni di legge.
In data 07.03.2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, insistendo nella originaria richiesta di omologazione della convenzione, così come trasfusa nel corpo del ricorso introduttivo. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto, con ricorso a firma congiunta ex artt. 316/337 ter e seguenti c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
proposto, in data 15.01.2025, da e REANO ANTONIO, così Parte_1 provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva:
DICHIARA valide ed efficaci tutte le pattuizioni di cui al ricorso a firma congiunta, depositato in data 15.01.2025, afferenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore (30.10.2014); Persona_1
NULLA per le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile
2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore nel procedimento camerale iscritto al N. 202/2025 Ruolo Generale V.G., a scioglimento della riserva assunta all'esito del deposito di note in sostituzione di udienza, del 27 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SE
, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'avv. Teresa Parte_1
Angelastri
e REANO ANTONIO, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Andreina
Orlando;
-RICORRENTI-
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
* * * * * * * * * *
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto, proposto in data 15.01.2025, gli odierni istanti richiedevano l'emissione di un provvedimento decisorio, che recepisse le pattuizioni di cui alla domanda introduttiva, propriamente e direttamente finalizzate alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore, (30.10.2014). Persona_1
Ebbene, gli accordi de quibus non contrastano con le disposizioni di legge.
In data 07.03.2025, le parti depositavano note scritte in sostituzione di udienza, insistendo nella originaria richiesta di omologazione della convenzione, così come trasfusa nel corpo del ricorso introduttivo. Nulla va statuito sulle spese del procedimento, per essere lo stesso nato con ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto, con ricorso a firma congiunta ex artt. 316/337 ter e seguenti c.c. e art. 473-bis.51 c.p.c.,
proposto, in data 15.01.2025, da e REANO ANTONIO, così Parte_1 provvede, in integrale accoglimento della domanda introduttiva:
DICHIARA valide ed efficaci tutte le pattuizioni di cui al ricorso a firma congiunta, depositato in data 15.01.2025, afferenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nei confronti della figlia minore (30.10.2014); Persona_1
NULLA per le spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 15 aprile
2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato