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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MAISANO ANGELA presso Parte_1 cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. SOLINAS ALESSIO presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15/01/2025:
- Nulla oppone in punto pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio
Per parte resistente
Come da note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15/01/2025:
pagina 1 di 4 - Pronunciare - con sentenza non definitiva e rimettendo le ulteriori questioni al proseguo del giudizio – lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino in data 21.11.2015 tra il sig.
e la sig.ra ; CP_1 Parte_1
- Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza delle parti.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in Torino il 21/11/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.
484, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/12/2009 e il ER Persona_2
09/11/2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
28/01/2022.
Con ricorso depositato il 15/01/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Parte ricorrente domandava, altresì, l'affidamento condiviso delle minori con residenza abituale presso sé medesima, l'assegnazione della casa familiare, nonché un contributo al mantenimento della figlia minore a carico di parte resistente per la somma di euro ER
300 mensili. Parte attrice chiedeva, altresì, il mantenimento diretto della minore da Persona_2 parte di ciascun genitore nei periodi di loro spettanza ed il percepimento dell'Assegno Unico da parte di entrambi i genitori pro-quota.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/09/2024 si costituiva in CP_1 giudizio domandando, in via preliminare, l'audizione della minore prevedendo, ER all'esito della stessa, l'assunzione dei provvedimenti in punto collocazione e mantenimento per la medesima. Parte resistente chiedeva, altresì, la pronuncia della sentenza non definitiva in punto status, nonché l'affidamento condiviso delle minori previo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti con regolamentazione delle modalità e dei tempi in punto diritto di visita padre-figlie come da comparsa di costituzione e risposta. Parte convenuta domandava, inoltre, il rigetto della domanda avversaria sia in punto assegnazione casa di proprietà del sig. sia in punto CP_1 mantenimento per la figlia minore disponendosi, con riferimento alla figlia ER
il mantenimento diretto della stessa quando il genitore l'avrà con sé e la divisione al 50% Persona_2 delle spese straordinarie come da Protocollo. Parte convenuta presentava, altresì, istanze istruttorie demarcando la necessità di un'indagine conoscitiva del nucleo sia ad opera dei Servizi Sociali territorialmente competente sia ad opera della NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
pagina 2 di 4 Le parti ritualmente facevano pervenire le rispettive memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 24/10/2024 le parti venivano sentite personalmente ed il Giudice si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie delle parti ed al calendario del processo.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 01/12/2024 il G.I., a scioglimento della riserva assunta, disponeva l'affidamento delle figlie ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre, prevedeva un calendario di visita onde consentire ad entrambe le figure genitoriali di incontrare e tenere con sé le figlie disponendo altresì, per la minore il suo mantenimento diretto Per_2 da parte di ciascun genitore quando l'avrà con sé e, per la minore un contributo di euro 100 mensili Per_1
a carico di parte resistente oltre la divisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Con la suddetta ordinanza il Giudice richiedeva, inoltre, ai Servizi Sociali ed alla Controparte_2
, l'urgente presa in carico del nucleo e l'attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari per
[...] il benessere delle minori e fissava udienza di comparizione dinanzi a sé della minore ER
.
[...]
All'udienza del 16/12/2024 il Giudice procedeva all'audizione della minore ER
. Parte ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori assunti in punto residenza
[...] della minore prevedendo il passaggio presso l'abitazione materna. Parte resistente, invece, chiedeva la conferma del provvedimento provvisorio ex art. 473 bis 22 c.p.c. e la pronuncia della sentenza di divorzio in punto status riscontrando, sul punto, l'assenso di parte ricorrente. Di conseguenza il G.I. concedeva alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note sostitutive della trattazione orale per la sentenza in punto status confermando, altresì, i provvedimenti di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c. del 01/12/2024 con riserva di provvedere in punto residenza della minore all'esito delle relazioni sociali e della NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
Le parti ritualmente facevano pervenire nel termine concesso le note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della trattazione orale esprimendo entrambe il consenso alla pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio in punto status.
Il G.I., preso atto delle note depositate dalle parti nei termini loro assegnati, ritenuta matura la
Causa per la decisione in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 4 Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2024
avente per oggetto: scioglimento del matrimonio promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. MAISANO ANGELA presso Parte_1 cui è elettivamente domiciliata come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. SOLINAS ALESSIO presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
Come da note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15/01/2025:
- Nulla oppone in punto pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio
Per parte resistente
Come da note scritte sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 15/01/2025:
pagina 1 di 4 - Pronunciare - con sentenza non definitiva e rimettendo le ulteriori questioni al proseguo del giudizio – lo scioglimento del matrimonio contratto in Torino in data 21.11.2015 tra il sig.
e la sig.ra ; CP_1 Parte_1
- Ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza delle parti.
Per il P.M.
Visto, nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 CP_1 con rito civile in Torino il 21/11/2015.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n.
484, parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 08/12/2009 e il ER Persona_2
09/11/2013.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
28/01/2022.
Con ricorso depositato il 15/01/2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55. Parte ricorrente domandava, altresì, l'affidamento condiviso delle minori con residenza abituale presso sé medesima, l'assegnazione della casa familiare, nonché un contributo al mantenimento della figlia minore a carico di parte resistente per la somma di euro ER
300 mensili. Parte attrice chiedeva, altresì, il mantenimento diretto della minore da Persona_2 parte di ciascun genitore nei periodi di loro spettanza ed il percepimento dell'Assegno Unico da parte di entrambi i genitori pro-quota.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/09/2024 si costituiva in CP_1 giudizio domandando, in via preliminare, l'audizione della minore prevedendo, ER all'esito della stessa, l'assunzione dei provvedimenti in punto collocazione e mantenimento per la medesima. Parte resistente chiedeva, altresì, la pronuncia della sentenza non definitiva in punto status, nonché l'affidamento condiviso delle minori previo incarico ai Servizi Sociali territorialmente competenti con regolamentazione delle modalità e dei tempi in punto diritto di visita padre-figlie come da comparsa di costituzione e risposta. Parte convenuta domandava, inoltre, il rigetto della domanda avversaria sia in punto assegnazione casa di proprietà del sig. sia in punto CP_1 mantenimento per la figlia minore disponendosi, con riferimento alla figlia ER
il mantenimento diretto della stessa quando il genitore l'avrà con sé e la divisione al 50% Persona_2 delle spese straordinarie come da Protocollo. Parte convenuta presentava, altresì, istanze istruttorie demarcando la necessità di un'indagine conoscitiva del nucleo sia ad opera dei Servizi Sociali territorialmente competente sia ad opera della NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
pagina 2 di 4 Le parti ritualmente facevano pervenire le rispettive memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 24/10/2024 le parti venivano sentite personalmente ed il Giudice si riservava di provvedere in ordine ai provvedimenti provvisori ed urgenti, alle istanze istruttorie delle parti ed al calendario del processo.
Con ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 01/12/2024 il G.I., a scioglimento della riserva assunta, disponeva l'affidamento delle figlie ad entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora abituale presso il padre, prevedeva un calendario di visita onde consentire ad entrambe le figure genitoriali di incontrare e tenere con sé le figlie disponendo altresì, per la minore il suo mantenimento diretto Per_2 da parte di ciascun genitore quando l'avrà con sé e, per la minore un contributo di euro 100 mensili Per_1
a carico di parte resistente oltre la divisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Con la suddetta ordinanza il Giudice richiedeva, inoltre, ai Servizi Sociali ed alla Controparte_2
, l'urgente presa in carico del nucleo e l'attivazione di tutti gli interventi ritenuti necessari per
[...] il benessere delle minori e fissava udienza di comparizione dinanzi a sé della minore ER
.
[...]
All'udienza del 16/12/2024 il Giudice procedeva all'audizione della minore ER
. Parte ricorrente chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori assunti in punto residenza
[...] della minore prevedendo il passaggio presso l'abitazione materna. Parte resistente, invece, chiedeva la conferma del provvedimento provvisorio ex art. 473 bis 22 c.p.c. e la pronuncia della sentenza di divorzio in punto status riscontrando, sul punto, l'assenso di parte ricorrente. Di conseguenza il G.I. concedeva alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note sostitutive della trattazione orale per la sentenza in punto status confermando, altresì, i provvedimenti di cui all'ordinanza ex art. 473 bis 22
c.p.c. del 01/12/2024 con riserva di provvedere in punto residenza della minore all'esito delle relazioni sociali e della NPI/Psicologia dell'Età Evolutiva.
Le parti ritualmente facevano pervenire nel termine concesso le note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive della trattazione orale esprimendo entrambe il consenso alla pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio in punto status.
Il G.I., preso atto delle note depositate dalle parti nei termini loro assegnati, ritenuta matura la
Causa per la decisione in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
Il ricorso appare accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
pagina 3 di 4 Le spese di lite verranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contradditorio delle parti,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di provvedere alle incombenze di legge
Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese di lite alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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