TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/06/2025, n. 2110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2110 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3686/2019, avente ad oggetto: “Opposizione a decreto ingiuntivo – vendita di cose mobili ”, vertente tra
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Parte_1
Pastorano (CE), alla Via Casilina km 191,800 (P. IVA , rappresentata e P.IVA_1 difesa, dall'Avv. stabilito Pasquale Friozzi (C.F. ) e dall'Avv. C.F._1
Maria Piccirillo (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il loro C.F._2 studio in Santa Maria Capua Vetere, alla Piazza Mazzini n. 35 (FAX. 0823/154272;
PEC: ; Email_1
Opponente
e
, in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 sede legale in Santa Maria Capua Vetere, alla Via Anfiteatro n.102, (P.IVA
) rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Actis, ed elettivamente P.IVA_2 domiciliata presso il suo studio in Santa Maria Capua Vetere al Corso Garibaldi, n. 89;
Opposta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 aprile 2019, la società
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva Parte_1 opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo n. 785/2019 emesso in data 5 aprile 2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con il quale, su ricorso della società le veniva ingiunto il Controparte_1 pagamento dell'importo di euro 128.108,76, oltre interessi moratori ex D.lgs. n.
231/2002 dalla scadenza delle fatture fino all'effettivo soddisfo, nonché spese legali del procedimento monitorio, ivi comprese competenze professionali, rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
L'opponente, pur riconoscendo l'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti, affermava di non essersi mai sottratta all'adempimento delle proprie obbligazioni, lamentando al più una temporanea difficoltà di liquidità, determinata da ritardi nei pagamenti da parte di propri clienti;
riteneva dunque che la avesse agito in CP_1 giudizio in violazione dei principi di correttezza e buona fede, aggravando senza motivo la posizione dell'opponente con l'intento di trarre indebito vantaggio economico mediante l'imposizione di ulteriori costi legali e l'ottenimento della provvisoria esecutorietà del decreto;
allegava inoltre di aver già effettuato, tra gennaio e marzo 2019, una serie di versamenti a mezzo bonifico bancario per un ammontare complessivo pari ad euro 76.283,82, e che ulteriori importi erano stati promessi in sede di piano di rientro, il quale, tuttavia, non era stato accolto dalla creditrice.
L'opponente contestava altresì la documentazione allegata al ricorso monitorio, ritenuta insufficiente e di provenienza unilaterale.
Concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c.; nel merito, la revoca del decreto opposto e l'accertamento della non debenza della somma ingiunta, nonché la condanna della ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per avere agito con colpa CP_1 grave o dolo;
in via riconvenzionale, l'accertamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della condotta processuale e pre-processuale dell'opposta, con condanna della stessa al pagamento della somma di euro 50.000,00 ovvero quella che fosse ritenuta di giustizia.
Si costituiva la società opposta la quale Controparte_1 contestava integralmente le domande e le eccezioni dell'opponente, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sostenendo la fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità delle iniziative poste in essere, comprese le comunicazioni agli istituti di assicurazione del credito. Sottolineava, altresì, che la versava in una condizione economico-finanziaria tale da giustificare il Parte_1 ricorso allo strumento monitorio e la richiesta della provvisoria esecutività, ritenendo infondate e pretestuose le doglianze avversarie.
Nel corso del giudizio, le parti depositavano memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nonché documentazione a supporto delle rispettive tesi. La difesa dell'opponente, in particolare, allegava i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018, dai quali emergeva un aumento del fatturato e l'assenza di segnali di crisi aziendale, nonché un'elaborata consulenza tecnica di parte a firma del Dott. , volta Testimone_1
a dimostrare l'impatto negativo delle condotte dell'opposta sui flussi finanziari della
Parte_1
All'udienza del 03.04.2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La cessazione della materia del contendere
3. Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da tutte le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1950).
Nel caso di specie, all'udienza del 03.04.2025, le parti hanno dato atto dell'avvenuto pagamento, da parte della dell'intero importo Parte_1 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, come rimodulato in sede di proposta transattiva formulata dal Giudice, e ciò in data 24.04.2019. Detta circostanza, pacificamente ammessa da entrambe le parti, risulta altresì documentalmente provata in atti.
E tale rilievo si reputa sufficiente a sorreggere una pronuncia di dichiarazione in tal senso, essendo noto che “in tema di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, i difensori delle parti, pur se non dotati di poteri specifici conferiti con procura speciale, sono legittimati a comunicare congiuntamente i fatti per i quali è sopravvenuta
l'estinzione del processo, per effetto della fine d'ogni controversia tra le parti e di qualsiasi interesse alla pronuncia” (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2003, n. 8822). Le difese, in particolare, hanno rappresentato congiuntamente l'intento di non proseguire il giudizio quanto al capo monitorio, richiedendo formalmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Tuttavia, tale richiesta è intervenuta solo in una fase avanzata del giudizio e a seguito di reiterate proposte conciliative (ex art. 185-bis c.p.c.), formulate dal Giudice in almeno due distinte occasioni, delle quali la seconda veniva respinta dalla parte opposta esclusivamente per motivi afferenti al regime delle spese legali.
Tali elementi assumono rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese di lite, atteso che la parte opposta, pur consapevole dell'avvenuto pagamento (già documentato nel 2019), ha inteso protrarre il giudizio di opposizione per oltre cinque anni, rifiutando una definizione conciliativa ragionevole e inducendo, di fatto, la prosecuzione del giudizio in assenza di una reale utilità processuale.
Va inoltre osservato che il decreto ingiuntivo opposto, n. 785/2019, emesso in data 05.04.2019, era stato concesso in forma provvisoriamente esecutiva per la somma di € 128.108,76, sulla base di una supposta condizione di crisi finanziaria dell'opponente. Tuttavia, alla luce della documentazione contabile allegata agli atti (ivi compresi i bilanci 2017–2018 e la CTP del Dott. ), tale situazione non ha Tes_1 trovato riscontro oggettivo.
Pertanto, risulta accertato in via documentale e non contestata la sopravvenuta estinzione del credito oggetto del decreto ingiuntivo per avvenuto integrale pagamento, con conseguente caducazione del titolo monitorio. Ne deriva che l'interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio in punto di ingiunzione è definitivamente venuto meno, e non residuando alcuna contestazione tra le parti sulla sussistenza o esigibilità della pretesa monitoria, può e deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, va quindi dichiarata cessata la materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, senza che residui alcuna ulteriore valutazione sul merito dell'originaria domanda monitoria.
La domanda riconvenzionale dell'opponente
4. Sebbene la materia del contendere principale sia venuta meno per effetto dell'intervenuto pagamento da parte dell'opponente della somma oggetto del decreto ingiuntivo, resta da esaminare la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla che si assume lesa dalla condotta asseritamente Parte_1 arbitraria e lesiva della tanto nella fase precontenziosa Controparte_1 quanto in quella monitoria.
Non vi è dubbio che la segnalazione illegittima a sofferenza presso la Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia costituisce condotta idonea a ledere diritti costituzionalmente protetti, quali quello all'onore e alla reputazione tanto più per chi esercita un'attività economica o commerciale (art. 2 Cost., v. sul punto la recentissima
Cass. 9 luglio 2014, n. 15609), fino ad attingere quello alla libera iniziativa economica, pregiudicando in modo grave l'accesso al credito a cagione della diffusione delle notizie sul merito creditizio nel sistema interbancario (art. 41 Cost.). Si ricorda come la clausola generale, ex art. 1337 c.c., si esprima in obblighi di protezione e salvaguardia dell'altrui posizione contrattuale, impegnando, ciascuna delle parti, ad attivarsi, onde conservare integri gli interessi dell'altra, che si possono declinare come obblighi d'informazione degli elementi che mettono a rischio il rapporto negoziale.
Correttamente le difese hanno evidenziato che anche il pregiudizio patrimoniale deve intendersi danno conseguenza, sicchè non è desumibile in re ipsa alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Cassazione.
E tuttavia non va revocato in dubbio che la prova può essere raggiunta anche per via inferenziale, mediante indizi gravi, precisi e concordanti.
La dimostrazione del danno patrimoniale è data, nel caso in esame, dalla perizia giurata redatta dal consulente di parte, Dott. , dalla quale si evince che la Testimone_1 condotta dell'opposta ha determinato conseguenze pregiudizievoli tangibili, quali la revoca delle coperture assicurative da parte delle società Atradius e Coface, seguita da segnalazioni nei circuiti bancari e assicurativi con classificazione della come Pt_1 soggetto “cattivo pagatore”. Il consulente ha affermato che tali segnalazioni, scaturite dall'iniziativa della si sono riverberate negativamente sui rapporti commerciali CP_1 dell'opponente, la quale ha visto interrompersi i rapporti con storici fornitori di carburanti, tra cui Q8 Quaser S.r.l., ed è stata costretta a rifornirsi da nuovi operatori a condizioni economiche peggiorative.
Dalla relazione peritale è emerso che la pur non versando in Parte_1 uno stato di crisi né in una situazione di insolvenza – come dimostrato dai dati contabili e dai bilanci 2017–2018 –, ha subito un danno patrimoniale duplice: da un lato, un lucro cessante derivante dalla perdita di fatturato, quantificato in oltre 650.000 litri di carburante non venduto nel solo primo semestre del 2019; dall'altro, un danno emergente, consistente nei maggiori costi sostenuti per approvvigionarsi da nuovi fornitori senza più ottenere dilazioni di pagamento, con inevitabili ricadute sulla capacità competitiva sul mercato e sulla fidelizzazione della clientela.
Secondo il perito di parte, il minor utile netto derivante dal calo di vendite e margini commerciali è stato stimato in € 26.000,00 (lucro cessante), cui si aggiunge un ulteriore danno per perdita di chance dovuto all'impossibilità di proporre condizioni commerciali flessibili ai propri clienti, per un danno complessivo quantificato in €
52.000,00.
La relazione del perito di parte, confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una allegazione difensiva di carattere tecnico, idonea a dimostrare il danno allegato, sotto specie di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, collegati casualmente alla lesione dell'interesse protetto;
la stessa, inoltre, appare correttamente motivata e fondata su elementi oggettivi (documentazione contabile, dati di bilancio relativi al
2017-2018, prima nota, dati di fatturato, prezzi ministeriali), ed è rimasta priva di contestazione tecnica specifica da parte dell'opposta, la quale si è limitata a smentire in modo generico le conseguenze ipotizzate, senza offrire specifici elementi contrari.
Alla luce dell'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, si ricorda che la consulenza tecnica di parte, se fondata su dati oggettivi e non contestati, può costituire idoneo mezzo di prova (cfr. Cass. civ., sez. III, 23/06/2020, n. 12385), sulla quale il giudice di merito è tenuto ad esprimere, esplicitamente o implicitamente, la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass. Civ., ordinanza 4 /3/2025, n.
5667).
Pertanto, sulla base della documentazione agli atti, delle allegazioni in atti di parte opponente e della relazione peritale summenzionata, si ritiene fondata la domanda riconvenzionale in ordine alla sussistenza di un danno risarcibile causalmente collegato alla condotta processuale e commerciale dell'opposta.
E' emerso in particolare che le comunicazioni trasmesse da ad Atradius CP_1
e Coface, alla base delle successive revoche di copertura, sono state effettuate senza previa interlocuzione con l'opponente e senza tener conto dei pagamenti intervenuti nei mesi precedenti (per un totale di € 76.283,82 tra gennaio e marzo 2019); che la segnalazione nei circuiti informativi di rischio è avvenuta in assenza di preventiva comunicazione al soggetto segnalato, in violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice deontologico dei sistemi di informazione creditizia, secondo cui “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, l'interessato deve essere preventivamente avvisato”; che l'affermazione della presunta “crisi economico-finanziaria” della contenuta nel ricorso Parte_1 monitorio, non è suffragata da elementi oggettivi e risulta contraddetta dai bilanci
2017–2018, dai quali emerge invece un incremento del fatturato e l'assenza di insolvenze.
In considerazione della complessiva ricostruzione del danno e tenuto conto del carattere equitativo della liquidazione ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., appare congrua la quantificazione in € 30.000,00 a titolo di risarcimento integrale, in misura lievemente ridotta rispetto alla stima tecnica, trattandosi comunque di valutazioni necessariamente forfettarie e prognostiche.
Le spese
5. Le spese di lite vanno poste a carico di parte opposta, risultata soccombente, tenuto anche conto del rifiuto senza giustificato motivo della stessa addotto all'adesione alla proposta conciliativa formulata ai sensi del disposto di cui all'art. 91
c.p.c. (secondo il quale quando il Giudice accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta).
Pertanto, tenuto conto delle attività svolte e della complessità della causa, ai sensi ai sensi del DM 147/2022, si provvede alla relativa liquidazione. Per la determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato, ai fini della liquidazione delle spese di lite, da porre a carico della parte soccombente, ex art. 91 c.p.c., il parametro di riferimento è costituito dal valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, «si determina dalla domanda» (ai sensi dell'art. 10 c.p.c.); a tali previsioni opera duplice rinvio l'art. 5 D.M. n. 140/2012, per cui, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, «il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile», aggiungendosi, inoltre, che si ha riguardo, «nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata»; il c.d. criterio del decisum ( e non del disputatum) è, dunque, quello prescelto dal summenzionato art. 5, ovvero il contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice (cfr. Cass. 26 aprile 2021, n. 10984, Cass. 4 luglio 2017, n. 16440; Cass. 12 gennaio 2011, n. 536; Cass. sez. Unite, 11 settembre 2007, n. 19014).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda monitoria per intervenuto pagamento;
2. Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 785/2019 emesso in data 5 aprile
2019 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
3. Accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 30.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo effettivo;
4. Condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
7.616,00 per onorari, euro 406,00 per spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, se dovute come per legge. con attribuzione ai procuratori costituiti, ai sensi dell'art. 93
c.p.c.
Così deciso, in Santa Maria Capua Vetere, in data 24.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Renata Russo