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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/10/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. SA IA RE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell' udienza del 17.10.2025, tenuta con trattazione ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9198/2024 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. Gloria Beatrice Cantatore e dall'Avv Parte_1
AS D'AM
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dell'Istituto (Avv. Francesca Banchetti)
RESISTENTE
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 23.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse accertato il proprio stato di invalidità ai fini CP_1 del riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità di cui legge n. 222/84, negato in sede amministrativa.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in primis per CP_1 mancanza del requisito contributivo di cui all' art 4 della L.222/84 ed inoltre per assenza di patologie tali da determinare la riduzione della capacità di lavoro specifica, a meno di un terzo.
All'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di CP_ trattazione dell' la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
Giova, invero, rammentare che, il rito speciale sommario è stato introdotto al dichiarato fine di rendere maggiormente economica l'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso, contenendo la durata dei processi previdenziali nei termini previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (ex art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111).
Ma occorre osservare che la verifica di un interesse, attuale e concreto, in capo all'assistibile o all'assicurato resta tuttora operazione imprescindibile, onde prevenire quel che la Suprema Corte ha più volte definito “il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (Cass. n. 14629/2021); e ciò in quanto la giurisdizione è “risorsa non illimitata”, soprattutto a “fronte di una crescente domanda di giustizia” (Corte cost., sentenza n.
77 del 2018, punto 13 del Considerato in diritto, richiamata, in motivazione),
Deve infatti rilevarsi nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui è ius receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire ( ex multis Cass Civ n. 2051/2011; Cass civ n. 12036/2013 Cass Civ n. 1035/2015)
In tale senso, con specifico riferimento all'ATP, si veda un recente arresto della Suprema
Corte secondo cui deve ritenersi ”…l'.improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (v., fra le altre, Cass. n. 8533 del 2015 e la giurisprudenza ivi richiamata). La premessa logica da cui muove tale conclusione (valorizzata, fra le altre, da Cass., Sez. U, n. 27187 del 2006) è che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (arg. ex art. 24 Cost., art. 2907 cod.civ. artt. 99 e 278 cod.proc.civ.) e i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri…..
Non sono ritenute, quindi, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (v., fra le tante, per l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, Cass. n.6731 del 2014, Cass. n.
1035 del 2015 e numerose successive conformi)….. Va dunque riaffermato, in continuità con Cass.
n. 8533 del 2015, che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod.proc.civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per
a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso. L'accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante nei confronti dell'ente previdenziale competente per l'erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis, dovrà limitarsi all'accertamento della sussistenza dei requisiti extrasanitari.. ….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art.
100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei CP_2 presupposti processuali;
oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (cfr. Cass. n. 5338 del 2014 cit.). All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente,
i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019).
Tali principi sono stati ribaditi dalle SSUU le quali hanno sancito: “Se è vero che l'ambito della cognizione del giudice dell'a.t.p.o. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario,
è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso, e che, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito ha il potere- dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico”( Cass SSUU n. 12903/2021).
Tanto premesso, ai sensi della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
L'esistenza del requisito medico-legale deve essere verificata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato. In tale quadro, pertanto, non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato (Cass.
7770/2006; Cass. 17812/2003).
Il legislatore del 1984 ha introdotto un requisito di attualità contributiva (tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda- pari a 156 contributi settimanali ) oltre al requisito assicurativo minimo complessivo di cinque anni (pari a 260 contributi settimanali) così come previsto espressamente dall'art. 4 della legge n. 222/1984.
La pensione e l'assegno ordinario di invalidità possono essere chiesti dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego per i quali sono in vigore le discipline speciali previste dalla normativa attuale.
I requisiti assicurativi e contributivi possono perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
Dalle argomentazioni suesposte deriva che sono requisiti costitutivi del diritto azionato sia quello sanitario, sia quello assicurativo, i quali devono essere dedotti e dimostrati dalla parte ricorrente sin dalla presentazione del ricorso introduttivo della lite salvo, come predetto, il possibile differimento del riconoscimento della prestazione, sulla base della cd. attualità contributiva. CP_
Nel caso di specie è stato eccepito dall' che il ricorrente, “….Ai sensi dell'art. 1 L.222/1984, il requisito contributivo non risulta soddisfatto al 15.09.2021, data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità poiché, come da estratto arla allegato, risulta cancellata la contribuzione agricola degli anni 2018 e 2020. Pertanto nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità, 16.09.2016 - 15.09.2021, non risultano accreditati almeno 156 contributi settimanali bensì 122, come di seguito: dal 16.09.2016 al 31.12.2016 nr. 14 contributi (di cui 3 di malattia) 2017 nr. 52 contributi (di cui 9 di malattia) 2018 nr.
11 contributi (tutti di malattia) 2019 nr. 44 contributi 2020 nessun contributo dal 01.01.2021 al
15.09.2021 nr. 1 contributo TOTALE NR. 122 CONTRIBUTI SETTIMANALI….”( cfr memoria di CP_ costituzione
La circostanza è provata documentalmente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.11.2024 CP_ depositato in atti dall' . Sul punto nulla ha controeccepito la parte ricorrente che, dopo aver chiesto e ottenuto un rinvio per le verifiche del caso, non ha più provveduto al deposito di note.
Pertanto deve ritenersi la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente per assenza del requisito contributivo ex lege previsto , non sussistendo tre anni di contribuzione ( pari a 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la domanda.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda per mancanza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.oltre che la revoca della nomina del CTU incaricato.
Nulla sulle spese essendo stata depositata in atti idonea dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- revoca la nomina del CTU;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Foggia, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro
SA IA RE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario, dott. SA IA RE, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell' udienza del 17.10.2025, tenuta con trattazione ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.9198/2024 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentato e difeso dall' Avv. Gloria Beatrice Cantatore e dall'Avv Parte_1
AS D'AM
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_1 dell'Istituto (Avv. Francesca Banchetti)
RESISTENTE
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato il 23.10.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse accertato il proprio stato di invalidità ai fini CP_1 del riconoscimento del diritto all' assegno di invalidità di cui legge n. 222/84, negato in sede amministrativa.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità della domanda in primis per CP_1 mancanza del requisito contributivo di cui all' art 4 della L.222/84 ed inoltre per assenza di patologie tali da determinare la riduzione della capacità di lavoro specifica, a meno di un terzo.
All'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di CP_ trattazione dell' la causa è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
Giova, invero, rammentare che, il rito speciale sommario è stato introdotto al dichiarato fine di rendere maggiormente economica l'azione amministrativa e di deflazionare il contenzioso, contenendo la durata dei processi previdenziali nei termini previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 (ex art. 38 del D.L. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111).
Ma occorre osservare che la verifica di un interesse, attuale e concreto, in capo all'assistibile o all'assicurato resta tuttora operazione imprescindibile, onde prevenire quel che la Suprema Corte ha più volte definito “il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario” (Cass. n. 14629/2021); e ciò in quanto la giurisdizione è “risorsa non illimitata”, soprattutto a “fronte di una crescente domanda di giustizia” (Corte cost., sentenza n.
77 del 2018, punto 13 del Considerato in diritto, richiamata, in motivazione),
Deve infatti rilevarsi nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione del principio secondo cui è ius receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire ( ex multis Cass Civ n. 2051/2011; Cass civ n. 12036/2013 Cass Civ n. 1035/2015)
In tale senso, con specifico riferimento all'ATP, si veda un recente arresto della Suprema
Corte secondo cui deve ritenersi ”…l'.improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che integrino solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto che può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua interezza (v., fra le altre, Cass. n. 8533 del 2015 e la giurisprudenza ivi richiamata). La premessa logica da cui muove tale conclusione (valorizzata, fra le altre, da Cass., Sez. U, n. 27187 del 2006) è che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti (arg. ex art. 24 Cost., art. 2907 cod.civ. artt. 99 e 278 cod.proc.civ.) e i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri…..
Non sono ritenute, quindi, proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziale solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (v., fra le tante, per l'inammissibilità dell'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, Cass. n.6731 del 2014, Cass. n.
1035 del 2015 e numerose successive conformi)….. Va dunque riaffermato, in continuità con Cass.
n. 8533 del 2015, che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod.proc.civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per
a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso. L'accertamento, divenuto definitivo con il decreto di omologa, sarà poi vincolante nei confronti dell'ente previdenziale competente per l'erogazione, che, ai sensi del comma 5 dell'art. 445-bis, dovrà limitarsi all'accertamento della sussistenza dei requisiti extrasanitari.. ….l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire (art.
100 cod.proc.civ.), che l'accertamento medico legale, pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad un concreto interesse del ricorrente che renda azionabile la pretesa al riconoscimento dei diritti corrispondenti alla condizione sanitaria allegata, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. Ecco perché questa Corte ha già chiarito, agli effetti dell'ammissibilità dell che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei CP_2 presupposti processuali;
oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445-bis, nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario;
quanto al profilo dell'interesse ad agire, ….. valuti l'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine del riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico (cfr. Cass. n. 5338 del 2014 cit.). All'esito positivo di tale verifica e sussistenti, sulla base della prospettazione del ricorrente,
i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice proseguirà nella procedura descritta dalla disposizione, dovendo altrimenti dichiarare il ricorso inammissibile, con pronuncia priva di incidenza con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale (come ritenuto da Cass. n. 5338 cit.)” ( Cass Civ sez lav n. 9755/2019).
Tali principi sono stati ribaditi dalle SSUU le quali hanno sancito: “Se è vero che l'ambito della cognizione del giudice dell'a.t.p.o. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario,
è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso, e che, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito ha il potere- dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico”( Cass SSUU n. 12903/2021).
Tanto premesso, ai sensi della legge n.222/84, l'assegno ordinario di invalidità spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta a meno di un terzo, in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale.
L'esistenza del requisito medico-legale deve essere verificata in relazione all'attività lavorativa confacente alle capacità dell'assicurato. In tale quadro, pertanto, non è possibile porre a fondamento della determinazione dell'invalidità le tabelle previste per la valutazione dell'invalidità civile. Queste ultime infatti sono dettate per l'accertamento della diminuzione della capacità di lavoro generica mentre per l'assegno di invalidità è necessario verificare la diminuzione della capacità di lavoro in occupazione confacenti alle attitudini specifiche dell'assicurato (Cass.
7770/2006; Cass. 17812/2003).
Il legislatore del 1984 ha introdotto un requisito di attualità contributiva (tre anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda- pari a 156 contributi settimanali ) oltre al requisito assicurativo minimo complessivo di cinque anni (pari a 260 contributi settimanali) così come previsto espressamente dall'art. 4 della legge n. 222/1984.
La pensione e l'assegno ordinario di invalidità possono essere chiesti dai lavoratori dipendenti, dagli autonomi e dai lavoratori parasubordinati mentre non può essere ottenuto dai lavoratori del pubblico impiego per i quali sono in vigore le discipline speciali previste dalla normativa attuale.
I requisiti assicurativi e contributivi possono perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
Dalle argomentazioni suesposte deriva che sono requisiti costitutivi del diritto azionato sia quello sanitario, sia quello assicurativo, i quali devono essere dedotti e dimostrati dalla parte ricorrente sin dalla presentazione del ricorso introduttivo della lite salvo, come predetto, il possibile differimento del riconoscimento della prestazione, sulla base della cd. attualità contributiva. CP_
Nel caso di specie è stato eccepito dall' che il ricorrente, “….Ai sensi dell'art. 1 L.222/1984, il requisito contributivo non risulta soddisfatto al 15.09.2021, data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità poiché, come da estratto arla allegato, risulta cancellata la contribuzione agricola degli anni 2018 e 2020. Pertanto nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità, 16.09.2016 - 15.09.2021, non risultano accreditati almeno 156 contributi settimanali bensì 122, come di seguito: dal 16.09.2016 al 31.12.2016 nr. 14 contributi (di cui 3 di malattia) 2017 nr. 52 contributi (di cui 9 di malattia) 2018 nr.
11 contributi (tutti di malattia) 2019 nr. 44 contributi 2020 nessun contributo dal 01.01.2021 al
15.09.2021 nr. 1 contributo TOTALE NR. 122 CONTRIBUTI SETTIMANALI….”( cfr memoria di CP_ costituzione
La circostanza è provata documentalmente dall'estratto contributivo aggiornato al 9.11.2024 CP_ depositato in atti dall' . Sul punto nulla ha controeccepito la parte ricorrente che, dopo aver chiesto e ottenuto un rinvio per le verifiche del caso, non ha più provveduto al deposito di note.
Pertanto deve ritenersi la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente per assenza del requisito contributivo ex lege previsto , non sussistendo tre anni di contribuzione ( pari a 156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la domanda.
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda per mancanza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.oltre che la revoca della nomina del CTU incaricato.
Nulla sulle spese essendo stata depositata in atti idonea dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- revoca la nomina del CTU;
- compensa le spese di lite tra le parti costituite.
Foggia, 17.10.2025
Il Giudice del lavoro
SA IA RE