Art. 3.
La Direzione generale degli Istituti di previdenza e' autorizzata a concedere mutui all'Ente autonomo del Volturno con le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 19, 20 (modificato con regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253 ), 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 24 marzo 1921, n. 375 , e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354 .
La Direzione generale degli Istituti di previdenza e' autorizzata a concedere mutui all'Ente autonomo del Volturno con le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 19, 20 (modificato con regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253 ), 21, 22, 23, 24 e 25 della legge 24 marzo 1921, n. 375 , e dai corrispondenti articoli del regolamento approvato con regio decreto 6 settembre 1921, n. 1354 .