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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 21359/2023 avente ad oggetto: Opposizione a decreto di liquidazione difesa d'ufficio.
TRA
- Avv. Giuseppe Di Paola (C.F.: ) nato ad [...] il CodiceFiscale_1
06.05.1982 e residente in [...], rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, dall' avv. Cristina Miele (C.F. C.F._2
, del Foro di Napoli, elett.te dom.to c/o lo studio Di Paola-Miele, sito in
[...]
Maddaloni, alla Via Mastrantuono, 28
E
- (C.F. in persona dei rapp.ti p.t., ope legis Controparte_1 P.IVA_1 rappresentati e difesi dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
), presso i cui uffici domiciliano alla via A. Diaz, 11 P.IVA_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'Avv.to Giuseppe Di Paola ha proposto opposizione avverso il decreto emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 29.08.2023, riunito in Camera di Consiglio,
in pers. del Presidente dott. Giancarlo Posteraro, n. 709/2021 V.G. - notificato all'odierno ricorrente a mezzo pec in data 20.09.2023, dolendosi dell'importo liquidato dal Giudice, a suo dire inferiore ai minimi tabellari, in violazione di legge quanto ai parametri e criteri adottati per la liquidazione.
Il ricorrente ha premesso di aver assunto la difesa del , ammesso al Parte_1
patrocinio a spese dello stato, innanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli avente ad oggetto la tutela del minore R.G. 709/202; procedimento promosso Persona_1
ad istanza del Pubblico Ministero avente ad oggetto l'affido del minore Per_1
nel quale il ricorrente Avv. Giuseppe Di Paola, rappresentava
[...] Pt_1 e la , nonni materni del minore, affinchè quest'ultimo
[...] Controparte_2
fosse affidato agli zii paterni.
In data 16.02.2022 e successiva integrazione del 28.06.2023, l'odierno ricorrente depositava istanza di liquidazione dei propri compensi, già ridotti del 50%, pari ad €
3.393,00 oltre Iva C.P.A.
Il Tribunale per i Minorenni di Napoli, riunito in Camera di Consiglio del 29.08.2023,
in pers. del Presidente dott. Giancarlo Posteraro, n. 709/2021 V.G. – emetteva decreto di liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, liquidando “la somma complessiva di € 1.650,00 per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria e per la fase decisoria, oltre il rimborso del 15% per spese forfettarie congrue all'attività giudiziale espletata, oltre CPA e IVA come per legge”.
Avverso il suddetto decreto il ricorrente ha proposto opposizione chiedendo di
Revocare e/o annullare e/o riformare il decreto di liquidazione degli onorari del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, emesso in data 29.08.2023 ritenendo errata la liquidazione operata dal Giudice e, per l'effetto liquidare a titolo di compensi legali per l'attività svolta in favore della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, la complessiva somma di € 13.801,17 in applicazione dei parametri ministeriali di cui al D.M. 147/2022 e/o la complessiva somma di € 6.900,90 in applicazione dei parametri ministeriali di cui al D.M. 147/2022 e/o la complessiva somma di € 3.393,00 come da istanza di liquidazione depositata.
Il non si costituiva sebbene ritualmente evocato in giudizio. Controparte_1
Al ricorso veniva allegata l'istanza di liquidazione presentata dall'Avv.to Di Paola e la produzione di parte depositata innanzi al Tribunale dei Minori, non veniva allegata la documentazione inerente i verbali di udienza.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Il ricorso in opposizione alla liquidazione risulta tempestivamente proposto nel rispetto del termine di giorni trenta applicabile ai sensi del combinato disposto dell'art. 170, comma 1 D.P.R. n. 115 del 2002 (come sostituito dall'art. 34 comma 17 del D.lgs. n.
150 del 2011), dell'art. 15 del detto D.lgs. n. 150 del 2011, la quale prevede che il provvedimento adottato in prima istanza si consolida in giudicato se non è appellato
«entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione» (così, Cass. sez. 2,
sentenza n. 4423 del 21/02/2017). Nel caso di specie, la comunicazione da parte della cancelleria (effettuata a mezzo PEC) è avvenuta, infatti, in data 20.09.2023 e il ricorso
è stato depositato il 19.10.2023 e quindi nei termini. Giova ricordare che le tariffe determinate ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, in tema di patrocinio a spese dello stato prevedono che per la liquidazione dell'attività forense svolta in ogni settore si deve tener conto della riduzione dei valori medi del tariffario fino al 50% come previsto dall'art. 3 co. 1 D.M. 147/2022. E' stata infatti prevista un'unica percentuale volta a regolare gli aumenti e le diminuzioni dei valori medi base dei parametri relativi alle varie fasi del processo, individuata nella percentuale del 50%,
così privandosi il giudice di eccessiva discrezionalità nella liquidazione del compenso all'avvocato.
Rilevato che, dall'esame della documentazione prodotta emerge che il giudizio che ha generato l'impugnato decreto di liquidazione è un procedimento camerale di Volontaria
Giurisdizione svoltosi innanzi al Tribunale dei Minori di Napoli su istanza del Pubblico
Ministero volto ad ottenere l'affido del minore . Persona_1
Orbene applicando i parametri ministeriali, disciplinati dal D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247",
aggiornati al D.M- 147/2022 il valore di riferimento per i giudizi camerali di Volontaria
Giurisdizione secondo lo scaglione Indeterminabile e di complessità alta e pari ad €
3.329,00 valore medio che operando la riduzione del 50% secondo l'art. 130 D.P.R.
115/2002 scende ad € 1.664,50 somma che andrà liquidata a carico dell'erario ed in favore del ricorrente.
Quanto alle spese del presente procedimento, stante l'esiguità della differenza riconosciuta al ricorrente, sussistono motivi per compensare interamente le stesse atteso anche che l'Amministrazione non si è costituita né ha resistito in altro modo.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'opposizione, previo annullamento del decreto emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Napoli, in composizione collegiale notificato il
20.09.2023, liquida, in favore del ricorrente, avv. Giuseppe Di Paola, per l'attività difensiva svolta nel procedimento di Volontaria Giurisdizione n. 709/2021 V.G.,
ammesso a patrocinio con delibera del C.O.A. di Napoli n. Prot. 6838/2021 la somma complessiva di euro 1.664,50 oltre spese generali, Iva e CPA;
- compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Napoli, 14.02.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi