CA
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 924/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3606/2024, pubblicata il 9.07.2024 tra
, assistito e difeso dagli avv.ti Luigi Lomio e Parte_1
IS AT
Appellante
e
in persona del legale rapp.te p.t., assistita e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Alberto Cerracchio e Mirko Polzone
Appellata
Conclusioni: All'udienza collegiale del 25.11.2025 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo sulle conclusioni precisate dalle parti con le note di trattazione scritta.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e contestuale intimazione di sfratto per morosità, la società conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Salerno, , titolare della GDC Enterprise di NL Parte_1
Di AN, chiedendo la convalida dello sfratto così intimato e la refusione delle spese di lite.
Esponeva di aver concesso in locazione al convenuto un immobile di sua proprietà, sito in Battipaglia, alla via G. Palatucci, n. 11, posto all'interno del Centro Commerciale Urbe, per un canone annuo di euro
6.960,00 oltre IVA, da corrispondersi in dodici rate mensili di euro
580,00, oltre IVA, entro il giorno cinque di ciascun mese.
Deduceva, in particolare, la sussistenza di una morosità per il mancato pagamento dei canoni maturati dal mese di ottobre 2022 al mese di luglio 2023, per l'importo complessivo di euro 5.800,00, oltre IVA.
Si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
l'inadempimento della locatrice;
si opponeva, dunque, alla convalida dello sfratto e chiedeva il rigetto sia della domanda di emissione dell'ordinanza di rilascio immediato che della correlata richiesta di condanna al pagamento dei canoni. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della società locatrice alla restituzione delle somme da lui sostenute per la ristrutturazione e messa a norma degli impianti di climatizzazione - preesistenti nell'immobile, ma non funzionanti - nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della mancata sostituzione del predetto impianto.
Con provvedimento del 4.10.2023 il Tribunale di Salerno, preso atto dell'opposizione dell'intimato, la quale precludeva tanto la convalida dello sfratto quanto l'emanazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di discussione per il 27.02.2024, assegnando alle parti il termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
2 L'intimato depositava memoria integrativa, con la quale contestava integralmente le deduzioni della società locatrice, richiamandosi all'atto di costituzione nel giudizio iscritto al n. 6294/2023 R.G. ed alla documentazione ivi prodotta. Tali elementi, invero, venivano dedotti quali prove dell'inadempimento della e del pregiudizio Controparte_1 subito dal conduttore.
Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 9 luglio 2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, condannandolo al pagamento della somma complessiva di euro 12.860,00, a titolo di canoni insoluti sino a luglio 2024, da maggiorarsi con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
ha fissato al 30 settembre 2024 la data per il rilascio dell'immobile; ha rigettato, infine, le domande riconvenzionali formulate dal conduttore e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha accertato che il conduttore è rimasto moroso nel pagamento dei canoni di locazione per i mesi da ottobre 2022 a luglio 2023, nonché da agosto 2023 a febbraio 2024, per un importo complessivo di euro 9.860,00 oltre IVA, cui ha aggiunto i canoni da marzo a luglio 2024 per ulteriori euro 2.900,00, per un totale di euro 12.860,00.
Ha ritenuto l'inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., escludendo la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni da parte del conduttore, in quanto lo stato dell'immobile non ne determinava l'inservibilità all'uso pattuito;
in proposito ha richiamato il principio secondo cui la sospensione della prestazione è consentita solo in caso di totale mancanza della controprestazione e nel rispetto di lealtà e buona fede (art. 1460 c.c.), evidenziando che il conduttore, pur lamentando il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione, ha continuato a godere dell'immobile.
3 Quanto alla domanda di rimborso delle spese per migliorie apportate all'immobile, il giudice di primo grado ne ha ritenuto l'infondatezza richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il conduttore non è legittimato ad agire per ottenere l'adempimento dell'obbligo di manutenzione gravante sul locatore (art. 1576 c.c.), né ad eseguire direttamente le riparazioni ai sensi dell'art. 1577, comma 2, c.c., potendo esclusivamente proporre domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del canone (art. 1578 c.c.). Inoltre, ha ritenuto esclusa la possibilità di esperire l'azione di arricchimento indebito per le spese sostenute, poiché l'art. 1592 c.c. nega al conduttore il diritto all'indennità per i miglioramenti della cosa locata (Cass. n. 7260/1994;
Cass. n. 12712/2010; Cass. n. 24459/2011).
Il Tribunale ha ritenuto altresì infondata la domanda di rimborso delle spese per la locazione di altro immobile perché i lamentati vizi dell'immobile locato non erano tali da renderlo inabitabile;
ha infine rigettato la domanda di risarcimento danni per infiltrazioni e sospensione dell'attività per mancanza di prova sull'an e sul quantum debeatur.
Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 8.09.2024,
[...]
ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Parte_1
Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte Territoriale adita:
-preliminarmente, ammettere le prove orali dedotte dall'intimato
[...]
oggi appellante, nella memoria integrativa, datata Pt_1
06.02.2024, ritrascritte nel presente atto, e quindi rigettare la domanda proposta da parte locatrice e ogni altra sua richiesta essendo infondate e non provate;
-accogliere la riconvenzionale spiegata e condannare, in ogni caso, la intimante, oggi appellata, alla restituzione delle somme sborsate dall'intimato per il mancato utilizzo dei locali affittati e per gli esborsi
4 sostenuti, per la sostituzione dell'impianto climatizzante dell'immobile locato, come quantificati anche dell'atto di costituzione nel proc. n.ro
6294/2023 R.G. e con le successive difese anche nel proc.7013/2023
R.G, e al, conseguente, risarcimento dei danni cagionati a questi per il suo inadempimento contrattuale e alla Legge, se del caso, dichiarando la compensazione tra i crediti vantati dal locatario, così come quantificati in atti, e i canoni di locazione.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, in favore dell'appellante”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la società eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di appello e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza resa in data 25.02.2025, questa Corte ha ammesso la prova testimoniale sulle circostanze articolate dall'appellante nei capitoli n.ri 9 e 10 (v. atto di appello, pagg. 7 e 8) e, all'esito del suo espletamento, ha rinviato all'udienza del 25.11.2025.
A tale udienza, all'esito della discussione orale, la Corte si è ritirata in
Camera di Consiglio all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo di cui dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dalla società CP_1
[...]
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla Suprema
Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
5 a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità, atteso che la parte appellante, con i motivi di impugnazione articolati, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, risultando, dunque, soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato solo in parte e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e 111 Cost., lamentando l'assenza ovvero la mera apparenza della motivazione.
Assume che il giudice di prime cure ha integralmente recepito, trascrivendola, la memoria integrativa della società attrice, omettendo ogni autonoma valutazione delle contrapposte difese e delle deduzioni della parte resistente.
Contesta, altresì, l'affermazione secondo cui il conduttore avrebbe dovuto attivarsi per chiedere la riduzione del canone o la risoluzione del contratto, trattandosi – in base agli artt. 1578 e 1581 c.c. – di una facoltà e non di un obbligo.
Censura, inoltre, il rigetto immotivato della domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto di climatizzazione, evidenziando che non si trattava di mere migliorie,
6 bensì di interventi resi necessari dall'inadempimento della società locatrice.
Lamenta, ancora, l'erroneità della valutazione sulla abitabilità dell'immobile, essendo lo stesso affetto da infiltrazioni, muffe e, soprattutto, privo di climatizzazione funzionante, con conseguente violazione delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contesta, infine, l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stata formulata una domanda di risarcimento per “danni ai beni mobili di proprietà del conduttore e alle merci presenti nell'immobile”, trattandosi di pretesa mai introdotta nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il primo giudice illegittimamente escluso l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti, decisivi ai fini dell'accertamento dei fatti dedotti.
In particolare assume che, mediante la produzione documentale e la prova testimoniale, intendeva provare l'obsolescenza ed il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione, da cui erano derivati l'inidoneità e l'inabitabilità dei locali nonché i conseguenti oneri dal medesimo sostenuti;
il Tribunale, prosegue l'appellante, non avendo ammesso i mezzi istruttori richiesti senza fornire adeguata motivazione al relativo diniego, ha impedito al conduttore di assolvere il suo onere probatorio, pervenendo ad una valutazione di fatto priva di fondamento istruttorio ed affermando l'assenza di inservibilità senza averne previamente accertato la sussistenza.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni sollevate in ordine all'inadempimento della società locatrice agli obblighi posti dagli artt. 1575 e 1576 c.c.
Deduce, infatti, che la predetta società non ha provveduto né alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione non funzionante, né alla rimozione di muffe ed umidità presenti nei locali, violando, così, il
7 dovere di mantenere l'immobile idoneo all'uso pattuito. Evidenzia, infine, che, a fronte dell'inerzia della locatrice, egli è stato costretto ad eseguire direttamente gli interventi necessari, con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente un grave inadempimento del conduttore, accogliendo la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Evidenzia, al riguardo, che il Tribunale ha erroneamente qualificato come ingiustificata la sospensione del pagamento del canone, senza considerare l'inadempimento della società locatrice agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c. Sostiene, dunque, che il primo giudice abbia omesso di esaminare le eccezioni formulate ai sensi dell'art. 1460 c.c. e di svolgere il necessario giudizio comparativo tra le condotte delle parti, con conseguente illegittimità della decisione di accoglimento della domanda risolutoria.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione relativa alla condanna alle spese e al pagamento dei canoni di locazione, non potendosi ritenere soccombente.
Rappresenta, invero, di essere creditore verso la società locatrice per gli esborsi affrontati sia per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione sia per la locazione di un immobile alternativo, spese documentate e di ammontare superiore ai canoni asseritamente dovuti.
Da ciò discenderebbero, secondo l'appellante, l'infondatezza della pretesa creditoria della locatrice e la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta.
I motivi, all'evidenza tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso in punto di fatto che nel giudizio di primo grado, a fronte della domanda di risoluzione per morosità promossa dalla società locatrice, non avendo il conduttore provveduto al pagamento delle
8 mensilità dal mese di ottobre 2022 al mese di luglio 2023, per l'importo complessivo di euro 5.800,00 oltre IVA., morosità poi protrattasi per tutto il corso del giudizio, il conduttore, odierno appellante, ha fondato la propria difesa sull'eccezione ex art. 1460 c.c., deducendo l'inadempimento della locatrice rispetto all'obbligo di garantire l'idoneità del godimento dell'immobile, mediante l'esecuzione della manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione e formulando, in via riconvenzionale, domanda di restituzione delle somme spese per la sostituzione e installazione delle macchine nonché dei danni subiti per aver dovuto locare altro immobile.
Questa Corte non ignora che, con riferimento alle condizioni che legittimano il conduttore a sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone, deve ormai ritenersi abbandonato, nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2154/2021; conf. Cass. n.
20322/2019; Cass. n. 16917 e 16918/2019; Cass. n. 22039/2017; ma v. già anche Cass. n. 2855/2005), l'orientamento più rigoroso che, con riferimento al rapporto locativo, ritiene legittima la sospensione, anche parziale, della prestazione gravante sul conduttore solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte.
Anche di recente la Cassazione ha ribadito che “In punto di legittimità della sospensione del pagamento del canone e di operatività dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che la sospensione è comunque legittima qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Infatti, il conduttore può sollevare
l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore consegua una riduzione del godimento del bene locato, purché
9 la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. n.
10361/2024).
La Cassazione, pur affermando detto principio, però, non ha superato quello, ormai consolidato, secondo cui nell'istituto della sospensione dell'adempimento, regolato dall'art. 1460 c.c., assume rilievo il principio di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375
c.c., al quale del resto fa esplicito rimando l'art. 1460, comma 2, là dove correla alla considerazione delle circostanze del caso concreto la valutazione della legittimità della sospensione secondo "buona fede": correlazione che non altrimenti può concretizzarsi se non nella
"commisurazione del rilievo sinallagmatico delle obbligazioni coinvolte", ossia nella "proporzionalità" dei rispettivi inadempimenti
(da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede).
Per stabilire in concreto, dunque, se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte" (Cass. n. 2720/2009; Cass. n. 16822/2003). Detti criteri di buona fede e proporzionalità sinallagmatica che concretano il funzionamento dell'istituto verrebbero traditi ove, pur in presenza di accertati inadempimenti del locatore, ancorché non tali da escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, non si ammettesse una
10 "proporzionale" sospensione della prestazione di controparte, ma se ne richiedesse al contrario l'integrale adempimento.
È pertanto necessario verificare nel concreto, alla luce del principio della buona fede, la proporzionalità dei rispettivi inadempimenti dedotti da ciascuna parte, in relazione all'intero equilibrio contrattuale.
Tanto precisato, ritiene la Corte che, pur avendo errato il primo giudice nel richiamare, a fondamento della propria decisione, un principio di diritto ormai superato, va certamente condivisa la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha negato l'invocabilità da parte del conduttore dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., in relazione alla sospensione integrale del pagamento del canone, poiché tale comportamento non rispetta il requisito della proporzionalità rispetto all'inadempimento del locatore.
Pur essendo innegabile che il mancato funzionamento dell'impianto di condizionamento abbia diminuito il godimento dell'immobile, questo, come è pacifico in causa, non è stato escluso, avendo continuato il locatore ad avere la disponibilità giuridica e materiale dell'immobile locato, tanto che, come risulta accertato in questa sede, nel settembre
2023 ha provveduto direttamente alla sostituzione dei climatizzatori e continuato ad occupare l'immobile fino all'ottobre 2024 (v. verbale di riconsegna, nel fascicolo dell'appellante).
Non risulta provato che, come allegato in primo grado, che il
[...]
unitamente ai propri collaboratori, a causa dei disagi Pt_1 conseguenti al difetto di funzionamento dell'impianto di climatizzazione, si sia trasferito in altro immobile per l'esercizio della sua attività professionale;
la prova di tale circostanza non poteva essere affidata alla prova testimoniale articolata dall'appellante in primo grado in quanto proprio dalla lettera prodotta dal Parte_1
a firma del legale rappresentante della società Buoninfante di
Battipaglia, risulta che quest'ultima gli aveva concesso in uso due locali presso la sede di detta società, non a titolo di locazione per lo
11 svolgimento dell'attività professionale dell'appellante, ma solo per esigenze connesse alla necessità di svolgere nella sede di detta società
l'attività di assistenza al marketing prestata dal in suo Parte_1 favore;
tanto è vero che in detta lettera il legale rappresentante della società Buoninfante dichiarava che il corrispettivo per l'uso di detti locali, pari ad euro 500,00 mensili, sarebbe stato compensato con le prestazioni professionali svolte dallo studio professionale del
[...]
(v. lettera di concessione in uso, nel fascicolo di primo grado CP_2 dell'appellante).
E comunque, il ricorso allo strumento di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c., sarebbe stato giustificato mediante una riduzione del canone, anche in via stragiudiziale (v. Cass n. n.16918/2019), salvo poi il controllo giudiziale dell'adeguatezza della quantificazione della riduzione.
In ogni caso, il conduttore, come del resto ha fatto nel giugno del 2023, piuttosto che autosospendere l'integrale pagamento del canone, si sarebbe potuto avvalere tempestivamente del rimedio di cui all'art. 1577, comma 2, c.c., provvedendo alla sostituzione degli impianti e chiedendo il rimborso delle spese sostenute e, eventualmente, il risarcimento del danno alla locatrice.
A conferma dell'assenza di buona fede del conduttore è poi la circostanza che, anche dopo aver provveduto ai lavori per il ripristino del funzionamento dell'impianto facendosi carico delle relative spese, ha continuato ad occupare l'immobile anche durante il corso del primo grado di giudizio, facendo lievitare l'importo dei canoni insoluti ad euro
12.860,00, somma superiore a quella di euro 8.519,26 sostenuta per la soluzione dei problemi di funzionamento dell'impianto di climatizzazione.
La unilaterale sospensione del pagamento del canone operata dall'appellante non risulta legittima anche alla luce della regolamentazione pattizia intervenuta tra le parti e segnatamente delle
12 clausole previste dagli art. 5 e 17, che subordinavano ogni azione od eccezione al preventivo pagamento delle rate scadute e che prevedevano altresì la risoluzione di diritto del contratto a seguito del mancato pagamento di solo due rate.
Alla luce dei rilievi che precedono va dunque confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione del contratto per grave morosità del conduttore.
La sentenza di primo grado, invece, va riformata relativamente alla statuizione di rigetto della richiesta di rimborso delle spese sostenute dal conduttore per la sostituzione delle macchine di climatizzazione, in quanto intervento necessario e urgente di manutenzione straordinaria di competenza, a termini di contratto, del locatore.
L'appellante in primo grado, con la documentazione prodotta
(messaggi whatsapp e lettere raccomandate) ha provato di aver segnalato le disfunzioni all'impianto di climatizzazione in epoca antecedente all'eccezione e ciò integra il requisito dell'avviso preventivo ex art. 1577 c.c. Avendo a ciò adempiuto, il CP_2 ha anche provveduto a risolvere le problematiche di malfunzionamento avvalendosi di propri tecnici e provvedendo al relativo pagamento, come comprovato dalle dichiarazioni dei testi escussi in questa sede, i quali hanno confermato non solo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione e riferito dell'assoluta necessità di esecuzione degli interventi di cui al preventivo in atti, ma altresì dell'avvenuta esecuzione su incarico del e del pagamento da parte sua CP_2
(v. dich. test. di e , preventivo dei lavori e bonifico CP_3 CP_4 eseguito in favore della nel fascicolo di primo Controparte_5 grado dell'appellante).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata e condannata la società appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 8.519,26, oltre interessi dalla domanda.
13 La parziale riforma della sentenza impone a questa Corte di provvedere nuovamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado in base all'esito complessivo della lite.
Questo ha visto la prevalente soccombenza dell'appellante, sicché le spese di entrambi gradi, come liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., vanno compensate tra le parti nella misura della metà, e condannato l'appellante al pagamento della restante parte in favore della società con attribuzione Controparte_1 ai procuratori per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 3606/24 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 9.7.24, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da , Parte_1 in proprio e nella qualità di titolare della GDG Enterprise di
NL Di AN, e condanna l'appellata al pagamento della somma di euro 8.519,26, oltre interessi dalla domanda, a titolo di rimborso spese ex art. 1577 c.c.;
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, rimborso forfettario e accessori di legge;
3) liquida le spese di lite, per il secondo grado, in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
4) compensa tra le parti per la metà le spese come sopra liquidate e condanna , in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare della GDG Enterprise di NL Di AN, al pagamento della restante metà in favore della società Parte_2
[...]
[...] con attribuzione agli avv.ti Alberto Cerracchio e Mirko
[...]
Polzone;
5) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Salerno, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Salerno
La Corte D'Appello di Salerno, I sezione civile, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 924/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 3606/2024, pubblicata il 9.07.2024 tra
, assistito e difeso dagli avv.ti Luigi Lomio e Parte_1
IS AT
Appellante
e
in persona del legale rapp.te p.t., assistita e difesa Controparte_1 dagli avv.ti Alberto Cerracchio e Mirko Polzone
Appellata
Conclusioni: All'udienza collegiale del 25.11.2025 la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo sulle conclusioni precisate dalle parti con le note di trattazione scritta.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione e contestuale intimazione di sfratto per morosità, la società conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Salerno, , titolare della GDC Enterprise di NL Parte_1
Di AN, chiedendo la convalida dello sfratto così intimato e la refusione delle spese di lite.
Esponeva di aver concesso in locazione al convenuto un immobile di sua proprietà, sito in Battipaglia, alla via G. Palatucci, n. 11, posto all'interno del Centro Commerciale Urbe, per un canone annuo di euro
6.960,00 oltre IVA, da corrispondersi in dodici rate mensili di euro
580,00, oltre IVA, entro il giorno cinque di ciascun mese.
Deduceva, in particolare, la sussistenza di una morosità per il mancato pagamento dei canoni maturati dal mese di ottobre 2022 al mese di luglio 2023, per l'importo complessivo di euro 5.800,00, oltre IVA.
Si costituiva in giudizio eccependo Parte_1
l'inadempimento della locatrice;
si opponeva, dunque, alla convalida dello sfratto e chiedeva il rigetto sia della domanda di emissione dell'ordinanza di rilascio immediato che della correlata richiesta di condanna al pagamento dei canoni. Formulava, altresì, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della società locatrice alla restituzione delle somme da lui sostenute per la ristrutturazione e messa a norma degli impianti di climatizzazione - preesistenti nell'immobile, ma non funzionanti - nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa della mancata sostituzione del predetto impianto.
Con provvedimento del 4.10.2023 il Tribunale di Salerno, preso atto dell'opposizione dell'intimato, la quale precludeva tanto la convalida dello sfratto quanto l'emanazione dell'ordinanza provvisoria di rilascio, disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza di discussione per il 27.02.2024, assegnando alle parti il termine per l'integrazione degli atti introduttivi.
2 L'intimato depositava memoria integrativa, con la quale contestava integralmente le deduzioni della società locatrice, richiamandosi all'atto di costituzione nel giudizio iscritto al n. 6294/2023 R.G. ed alla documentazione ivi prodotta. Tali elementi, invero, venivano dedotti quali prove dell'inadempimento della e del pregiudizio Controparte_1 subito dal conduttore.
Il Tribunale adito, con sentenza depositata il 9 luglio 2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, ha dichiarato risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore, condannandolo al pagamento della somma complessiva di euro 12.860,00, a titolo di canoni insoluti sino a luglio 2024, da maggiorarsi con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
ha fissato al 30 settembre 2024 la data per il rilascio dell'immobile; ha rigettato, infine, le domande riconvenzionali formulate dal conduttore e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure ha accertato che il conduttore è rimasto moroso nel pagamento dei canoni di locazione per i mesi da ottobre 2022 a luglio 2023, nonché da agosto 2023 a febbraio 2024, per un importo complessivo di euro 9.860,00 oltre IVA, cui ha aggiunto i canoni da marzo a luglio 2024 per ulteriori euro 2.900,00, per un totale di euro 12.860,00.
Ha ritenuto l'inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., escludendo la legittimità della sospensione del pagamento dei canoni da parte del conduttore, in quanto lo stato dell'immobile non ne determinava l'inservibilità all'uso pattuito;
in proposito ha richiamato il principio secondo cui la sospensione della prestazione è consentita solo in caso di totale mancanza della controprestazione e nel rispetto di lealtà e buona fede (art. 1460 c.c.), evidenziando che il conduttore, pur lamentando il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione, ha continuato a godere dell'immobile.
3 Quanto alla domanda di rimborso delle spese per migliorie apportate all'immobile, il giudice di primo grado ne ha ritenuto l'infondatezza richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il conduttore non è legittimato ad agire per ottenere l'adempimento dell'obbligo di manutenzione gravante sul locatore (art. 1576 c.c.), né ad eseguire direttamente le riparazioni ai sensi dell'art. 1577, comma 2, c.c., potendo esclusivamente proporre domanda di risoluzione del contratto o di riduzione del canone (art. 1578 c.c.). Inoltre, ha ritenuto esclusa la possibilità di esperire l'azione di arricchimento indebito per le spese sostenute, poiché l'art. 1592 c.c. nega al conduttore il diritto all'indennità per i miglioramenti della cosa locata (Cass. n. 7260/1994;
Cass. n. 12712/2010; Cass. n. 24459/2011).
Il Tribunale ha ritenuto altresì infondata la domanda di rimborso delle spese per la locazione di altro immobile perché i lamentati vizi dell'immobile locato non erano tali da renderlo inabitabile;
ha infine rigettato la domanda di risarcimento danni per infiltrazioni e sospensione dell'attività per mancanza di prova sull'an e sul quantum debeatur.
Avverso detta decisione, con ricorso depositato in data 8.09.2024,
[...]
ha proposto impugnazione innanzi a questa Corte di Parte_1
Appello e, per i motivi di seguito meglio indicati, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Corte Territoriale adita:
-preliminarmente, ammettere le prove orali dedotte dall'intimato
[...]
oggi appellante, nella memoria integrativa, datata Pt_1
06.02.2024, ritrascritte nel presente atto, e quindi rigettare la domanda proposta da parte locatrice e ogni altra sua richiesta essendo infondate e non provate;
-accogliere la riconvenzionale spiegata e condannare, in ogni caso, la intimante, oggi appellata, alla restituzione delle somme sborsate dall'intimato per il mancato utilizzo dei locali affittati e per gli esborsi
4 sostenuti, per la sostituzione dell'impianto climatizzante dell'immobile locato, come quantificati anche dell'atto di costituzione nel proc. n.ro
6294/2023 R.G. e con le successive difese anche nel proc.7013/2023
R.G, e al, conseguente, risarcimento dei danni cagionati a questi per il suo inadempimento contrattuale e alla Legge, se del caso, dichiarando la compensazione tra i crediti vantati dal locatario, così come quantificati in atti, e i canoni di locazione.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, in favore dell'appellante”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la società eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'atto di appello e, contestando i singoli motivi addotti a fondamento dello stesso, ha concluso chiedendo il rigetto del gravame, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza resa in data 25.02.2025, questa Corte ha ammesso la prova testimoniale sulle circostanze articolate dall'appellante nei capitoli n.ri 9 e 10 (v. atto di appello, pagg. 7 e 8) e, all'esito del suo espletamento, ha rinviato all'udienza del 25.11.2025.
A tale udienza, all'esito della discussione orale, la Corte si è ritirata in
Camera di Consiglio all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo di cui dava pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dalla società CP_1
[...]
Ed invero, l'atto introduttivo contiene specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado ed è, pertanto, conforme al disposto di cui all'art. 342 c.p.c., come interpretato dalla Suprema
Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
5 a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'atto di gravame non incorre nella sanzione di inammissibilità, atteso che la parte appellante, con i motivi di impugnazione articolati, ha sufficientemente illustrato le censure mosse al ragionamento ed alle conclusioni del primo giudice, risultando, dunque, soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.
Tanto premesso, nel merito l'appello è fondato solo in parte e va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4,
c.p.c. e 111 Cost., lamentando l'assenza ovvero la mera apparenza della motivazione.
Assume che il giudice di prime cure ha integralmente recepito, trascrivendola, la memoria integrativa della società attrice, omettendo ogni autonoma valutazione delle contrapposte difese e delle deduzioni della parte resistente.
Contesta, altresì, l'affermazione secondo cui il conduttore avrebbe dovuto attivarsi per chiedere la riduzione del canone o la risoluzione del contratto, trattandosi – in base agli artt. 1578 e 1581 c.c. – di una facoltà e non di un obbligo.
Censura, inoltre, il rigetto immotivato della domanda riconvenzionale relativa al rimborso delle spese sostenute per il ripristino dell'impianto di climatizzazione, evidenziando che non si trattava di mere migliorie,
6 bensì di interventi resi necessari dall'inadempimento della società locatrice.
Lamenta, ancora, l'erroneità della valutazione sulla abitabilità dell'immobile, essendo lo stesso affetto da infiltrazioni, muffe e, soprattutto, privo di climatizzazione funzionante, con conseguente violazione delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contesta, infine, l'affermazione del Tribunale secondo cui sarebbe stata formulata una domanda di risarcimento per “danni ai beni mobili di proprietà del conduttore e alle merci presenti nell'immobile”, trattandosi di pretesa mai introdotta nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il primo giudice illegittimamente escluso l'espletamento dei mezzi istruttori richiesti, decisivi ai fini dell'accertamento dei fatti dedotti.
In particolare assume che, mediante la produzione documentale e la prova testimoniale, intendeva provare l'obsolescenza ed il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione, da cui erano derivati l'inidoneità e l'inabitabilità dei locali nonché i conseguenti oneri dal medesimo sostenuti;
il Tribunale, prosegue l'appellante, non avendo ammesso i mezzi istruttori richiesti senza fornire adeguata motivazione al relativo diniego, ha impedito al conduttore di assolvere il suo onere probatorio, pervenendo ad una valutazione di fatto priva di fondamento istruttorio ed affermando l'assenza di inservibilità senza averne previamente accertato la sussistenza.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, delle eccezioni sollevate in ordine all'inadempimento della società locatrice agli obblighi posti dagli artt. 1575 e 1576 c.c.
Deduce, infatti, che la predetta società non ha provveduto né alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione non funzionante, né alla rimozione di muffe ed umidità presenti nei locali, violando, così, il
7 dovere di mantenere l'immobile idoneo all'uso pattuito. Evidenzia, infine, che, a fronte dell'inerzia della locatrice, egli è stato costretto ad eseguire direttamente gli interventi necessari, con conseguente diritto al rimborso delle spese sostenute.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistente un grave inadempimento del conduttore, accogliendo la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Evidenzia, al riguardo, che il Tribunale ha erroneamente qualificato come ingiustificata la sospensione del pagamento del canone, senza considerare l'inadempimento della società locatrice agli obblighi di cui all'art. 1575 c.c. Sostiene, dunque, che il primo giudice abbia omesso di esaminare le eccezioni formulate ai sensi dell'art. 1460 c.c. e di svolgere il necessario giudizio comparativo tra le condotte delle parti, con conseguente illegittimità della decisione di accoglimento della domanda risolutoria.
Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione relativa alla condanna alle spese e al pagamento dei canoni di locazione, non potendosi ritenere soccombente.
Rappresenta, invero, di essere creditore verso la società locatrice per gli esborsi affrontati sia per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione sia per la locazione di un immobile alternativo, spese documentate e di ammontare superiore ai canoni asseritamente dovuti.
Da ciò discenderebbero, secondo l'appellante, l'infondatezza della pretesa creditoria della locatrice e la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta.
I motivi, all'evidenza tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.
Va premesso in punto di fatto che nel giudizio di primo grado, a fronte della domanda di risoluzione per morosità promossa dalla società locatrice, non avendo il conduttore provveduto al pagamento delle
8 mensilità dal mese di ottobre 2022 al mese di luglio 2023, per l'importo complessivo di euro 5.800,00 oltre IVA., morosità poi protrattasi per tutto il corso del giudizio, il conduttore, odierno appellante, ha fondato la propria difesa sull'eccezione ex art. 1460 c.c., deducendo l'inadempimento della locatrice rispetto all'obbligo di garantire l'idoneità del godimento dell'immobile, mediante l'esecuzione della manutenzione straordinaria sull'impianto di climatizzazione e formulando, in via riconvenzionale, domanda di restituzione delle somme spese per la sostituzione e installazione delle macchine nonché dei danni subiti per aver dovuto locare altro immobile.
Questa Corte non ignora che, con riferimento alle condizioni che legittimano il conduttore a sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del canone, deve ormai ritenersi abbandonato, nella più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 2154/2021; conf. Cass. n.
20322/2019; Cass. n. 16917 e 16918/2019; Cass. n. 22039/2017; ma v. già anche Cass. n. 2855/2005), l'orientamento più rigoroso che, con riferimento al rapporto locativo, ritiene legittima la sospensione, anche parziale, della prestazione gravante sul conduttore solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte.
Anche di recente la Cassazione ha ribadito che “In punto di legittimità della sospensione del pagamento del canone e di operatività dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che la sospensione è comunque legittima qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. Infatti, il conduttore può sollevare
l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall'inesatto adempimento del locatore consegua una riduzione del godimento del bene locato, purché
9 la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall'oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass. n.
10361/2024).
La Cassazione, pur affermando detto principio, però, non ha superato quello, ormai consolidato, secondo cui nell'istituto della sospensione dell'adempimento, regolato dall'art. 1460 c.c., assume rilievo il principio di correttezza e buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375
c.c., al quale del resto fa esplicito rimando l'art. 1460, comma 2, là dove correla alla considerazione delle circostanze del caso concreto la valutazione della legittimità della sospensione secondo "buona fede": correlazione che non altrimenti può concretizzarsi se non nella
"commisurazione del rilievo sinallagmatico delle obbligazioni coinvolte", ossia nella "proporzionalità" dei rispettivi inadempimenti
(da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede).
Per stabilire in concreto, dunque, se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare "se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte" (Cass. n. 2720/2009; Cass. n. 16822/2003). Detti criteri di buona fede e proporzionalità sinallagmatica che concretano il funzionamento dell'istituto verrebbero traditi ove, pur in presenza di accertati inadempimenti del locatore, ancorché non tali da escludere ogni possibilità di godimento dell'immobile, non si ammettesse una
10 "proporzionale" sospensione della prestazione di controparte, ma se ne richiedesse al contrario l'integrale adempimento.
È pertanto necessario verificare nel concreto, alla luce del principio della buona fede, la proporzionalità dei rispettivi inadempimenti dedotti da ciascuna parte, in relazione all'intero equilibrio contrattuale.
Tanto precisato, ritiene la Corte che, pur avendo errato il primo giudice nel richiamare, a fondamento della propria decisione, un principio di diritto ormai superato, va certamente condivisa la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha negato l'invocabilità da parte del conduttore dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., in relazione alla sospensione integrale del pagamento del canone, poiché tale comportamento non rispetta il requisito della proporzionalità rispetto all'inadempimento del locatore.
Pur essendo innegabile che il mancato funzionamento dell'impianto di condizionamento abbia diminuito il godimento dell'immobile, questo, come è pacifico in causa, non è stato escluso, avendo continuato il locatore ad avere la disponibilità giuridica e materiale dell'immobile locato, tanto che, come risulta accertato in questa sede, nel settembre
2023 ha provveduto direttamente alla sostituzione dei climatizzatori e continuato ad occupare l'immobile fino all'ottobre 2024 (v. verbale di riconsegna, nel fascicolo dell'appellante).
Non risulta provato che, come allegato in primo grado, che il
[...]
unitamente ai propri collaboratori, a causa dei disagi Pt_1 conseguenti al difetto di funzionamento dell'impianto di climatizzazione, si sia trasferito in altro immobile per l'esercizio della sua attività professionale;
la prova di tale circostanza non poteva essere affidata alla prova testimoniale articolata dall'appellante in primo grado in quanto proprio dalla lettera prodotta dal Parte_1
a firma del legale rappresentante della società Buoninfante di
Battipaglia, risulta che quest'ultima gli aveva concesso in uso due locali presso la sede di detta società, non a titolo di locazione per lo
11 svolgimento dell'attività professionale dell'appellante, ma solo per esigenze connesse alla necessità di svolgere nella sede di detta società
l'attività di assistenza al marketing prestata dal in suo Parte_1 favore;
tanto è vero che in detta lettera il legale rappresentante della società Buoninfante dichiarava che il corrispettivo per l'uso di detti locali, pari ad euro 500,00 mensili, sarebbe stato compensato con le prestazioni professionali svolte dallo studio professionale del
[...]
(v. lettera di concessione in uso, nel fascicolo di primo grado CP_2 dell'appellante).
E comunque, il ricorso allo strumento di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c., sarebbe stato giustificato mediante una riduzione del canone, anche in via stragiudiziale (v. Cass n. n.16918/2019), salvo poi il controllo giudiziale dell'adeguatezza della quantificazione della riduzione.
In ogni caso, il conduttore, come del resto ha fatto nel giugno del 2023, piuttosto che autosospendere l'integrale pagamento del canone, si sarebbe potuto avvalere tempestivamente del rimedio di cui all'art. 1577, comma 2, c.c., provvedendo alla sostituzione degli impianti e chiedendo il rimborso delle spese sostenute e, eventualmente, il risarcimento del danno alla locatrice.
A conferma dell'assenza di buona fede del conduttore è poi la circostanza che, anche dopo aver provveduto ai lavori per il ripristino del funzionamento dell'impianto facendosi carico delle relative spese, ha continuato ad occupare l'immobile anche durante il corso del primo grado di giudizio, facendo lievitare l'importo dei canoni insoluti ad euro
12.860,00, somma superiore a quella di euro 8.519,26 sostenuta per la soluzione dei problemi di funzionamento dell'impianto di climatizzazione.
La unilaterale sospensione del pagamento del canone operata dall'appellante non risulta legittima anche alla luce della regolamentazione pattizia intervenuta tra le parti e segnatamente delle
12 clausole previste dagli art. 5 e 17, che subordinavano ogni azione od eccezione al preventivo pagamento delle rate scadute e che prevedevano altresì la risoluzione di diritto del contratto a seguito del mancato pagamento di solo due rate.
Alla luce dei rilievi che precedono va dunque confermata la sentenza impugnata nella parte in cui ha pronunciato la risoluzione del contratto per grave morosità del conduttore.
La sentenza di primo grado, invece, va riformata relativamente alla statuizione di rigetto della richiesta di rimborso delle spese sostenute dal conduttore per la sostituzione delle macchine di climatizzazione, in quanto intervento necessario e urgente di manutenzione straordinaria di competenza, a termini di contratto, del locatore.
L'appellante in primo grado, con la documentazione prodotta
(messaggi whatsapp e lettere raccomandate) ha provato di aver segnalato le disfunzioni all'impianto di climatizzazione in epoca antecedente all'eccezione e ciò integra il requisito dell'avviso preventivo ex art. 1577 c.c. Avendo a ciò adempiuto, il CP_2 ha anche provveduto a risolvere le problematiche di malfunzionamento avvalendosi di propri tecnici e provvedendo al relativo pagamento, come comprovato dalle dichiarazioni dei testi escussi in questa sede, i quali hanno confermato non solo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione e riferito dell'assoluta necessità di esecuzione degli interventi di cui al preventivo in atti, ma altresì dell'avvenuta esecuzione su incarico del e del pagamento da parte sua CP_2
(v. dich. test. di e , preventivo dei lavori e bonifico CP_3 CP_4 eseguito in favore della nel fascicolo di primo Controparte_5 grado dell'appellante).
Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata e condannata la società appellata al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 8.519,26, oltre interessi dalla domanda.
13 La parziale riforma della sentenza impone a questa Corte di provvedere nuovamente alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado in base all'esito complessivo della lite.
Questo ha visto la prevalente soccombenza dell'appellante, sicché le spese di entrambi gradi, come liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod., vanno compensate tra le parti nella misura della metà, e condannato l'appellante al pagamento della restante parte in favore della società con attribuzione Controparte_1 ai procuratori per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 3606/24 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 9.7.24, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte la domanda riconvenzionale proposta in primo grado da , Parte_1 in proprio e nella qualità di titolare della GDG Enterprise di
NL Di AN, e condanna l'appellata al pagamento della somma di euro 8.519,26, oltre interessi dalla domanda, a titolo di rimborso spese ex art. 1577 c.c.;
2) liquida le spese di lite, per il primo grado, in euro 3.809,00 per compenso professionale, oltre contributo unificato, rimborso forfettario e accessori di legge;
3) liquida le spese di lite, per il secondo grado, in euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
4) compensa tra le parti per la metà le spese come sopra liquidate e condanna , in proprio e nella qualità di Parte_1 titolare della GDG Enterprise di NL Di AN, al pagamento della restante metà in favore della società Parte_2
[...]
[...] con attribuzione agli avv.ti Alberto Cerracchio e Mirko
[...]
Polzone;
5) conferma nel resto la sentenza impugnata.
Salerno, 25 novembre 2025
Il Consigliere estensore dr.ssa Maria Elena Del Forno Il Presidente dr.ssa Maria Balletti
15