Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02332/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01426/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1426 del 2022, proposto da
DR IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Rudy Cortese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Marostica, via Montello n. 7 Int. 3;
contro
Comune di Cartigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Marsan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tezze Sul Brenta, via Jolanda 162;
per l'annullamento
del provvedimento di annullamento d’ufficio del permesso di costruire in sanatoria n. 007/2021 per la “ costruzione di due locali tecnici nei quali installare gli impianti di climatizzazione a servizio del fabbricato residenziale commerciale ” (Rif. N.C.E.U. Foglio 2 mappale 397, sub. 7, 8) ai sensi dell'art. 21- nonies della Legge n. 241/1990, nonché di ogni atto presupposto, conseguente e, comunque, connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cartigliano;
Vista la memoria del 30 ottobre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. NI TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente, con la riferita memoria, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;
- l’atto di rinuncia è privo delle formalità previste dall’art.84, commi 1-3, c.p.a., non essendo stata, in particolare, notificata alle altre parti;
- cionondimeno, ai sensi dell’art.84, co.4, c.p.a., dalla riferita memoria appare evidente che la parte ricorrente non abbia più interesse alla decisione della causa;
Ritenuto , pertanto, che:
- il Collegio, per le esposte ragioni, debba prendere atto della dichiarazione di parte ricorrente e pronunciarsi in rito ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di giudizio possano trovare compensazione tra le parti costituite, in ragione del generale assetto degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
LE RI, Primo Referendario
NI TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TE | Marco RI |
IL SEGRETARIO