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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6557 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di NA - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NA, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 432/2024 vertente
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, con sede in Venafro (IS), alla via Nunziata Lunga, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Grassia c.f. presso il cui studio in Trentola CodiceFiscale_1
DU (CE), alla via Caracas n. 28 elettivamente domicilia, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. , con sede in Villa Di Briano (CE), alla Strada CP_2 CodiceFiscale_2
Provinciale n.159/A, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Mastracchio c.f.
[...]
, presso il cui studio in Alvignano (CE), alla via A. Tommaselli n. 53 C.F._3
elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello della sentenza del Tribunale di NA NO n. 5276/2023, pubblicata in data 30 dicembre 2023, notificata in data 3 gennaio 2024, in materia di opposizione a precetto.
- 1 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato e iscritto a ruolo in data 30 gennaio 2024 la Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 5276/2023, pubblicata in data 30 dicembre 2023,
[...]
notificata in data 3 gennaio 2024, con cui il Tribunale di NA NO ne ha rigettato l'opposizione al precetto notificatole in data 8 aprile 2022 dalla società che le Controparte_1 ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 22.745,39, in forza del decreto ingiuntivo n. 2997/2021 emesso in data 6 luglio 2021 dal Tribunale di NA NO, condannandola alle spese di lite liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
1.1. Insorgendo contro la statuizione la società ha protestato l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata e ha così concluso: previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in riforma di questa, accogliere le conclusioni già rassegnate nel primo grado del giudizio, ossia accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o erroneo l'atto di precetto notificato;
dichiarare l'incompetenza del Tribunale di NA
NO in favore del Tribunale di Isernia, domicilio del debitore, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Isernia, il tutto con favorevole regolamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. In data 9 settembre 2024 si è costituita in giudizio la società in persona del Controparte_1
proprio amministratore chiedendo la conferma della sentenza con vittoria Controparte_2 di spese.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria. È stata verificata la consultabilità del fascicolo telematico del primo grado. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nei termini assegnati ai sensi dell'art.352 c.p.c., all'udienza del 10 dicembre 2025 celebrata in modalità cartolare la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2022 la ha Parte_1
spiegato opposizione all'atto di precetto notificatole in data 8 aprile 2022 dalla società
che le ha intimato il pagamento di € 22.745,39 in forza del decreto ingiuntivo Controparte_1
- 2 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda n. 2997/2021 del 6 luglio 2021 emesso dal Tribunale di NA NO a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 4801/2021. All'uopo ha dedotto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato concesso da Tribunale incompetente per territorio e che la somma precettata sarebbe oscura e immotivata quanto al calcolo degli interessi.
4.2. Ha depositato in data 18 ottobre 2022 la comparsa di costituzione e risposta la CP_1
asserendo l'inammissibilità dell'opposizione e la sua infondatezza nel merito.
[...]
4.3. La causa è stata assunta in decisione senza necessità di istruzione.
5. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di NA NO ha respinto l'opposizione al precetto e condannato la ad € 2.906,00 di spese processuali, oltre Parte_1
accessori come per legge.
5.1. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la prima censura oppositiva per la natura giudiziale del titolo esecutivo con conseguente impedimento alla possibilità di dedurre con l'art. 615 c.p.c. questioni da svolgere necessariamente nel giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o coperte dal giudicato monitorio, potendo cadere nella cognizione del giudice dell'esecuzione solamente fatti estintivi verificatisi successivamente alla sua formazione, non anche fatti anteriori ad essa. Ha quindi dichiarato inammissibile la censura attinente al quantum precettato perché formulata in maniera generica, non avendo l'opponente indicato quale criterio di calcolo degli interessi il creditore avrebbe dovuto utilizzare, avendo il decreto ingiuntivo stabilito che gli interessi dovuti siano quelli moratori e avendoli il precetto conteggiati, in base a parametri legali, dalla data delle singole fatture fino al soddisfo. Ha aggiunto al riguardo che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 4008/2013).
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2024 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 30 dicembre 2023, notificata in data 3 gennaio 2024, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c.
6. Con il primo ed unico motivo di gravame, l'attuale impugnante Parte_1
ha lamentato che a fronte di una eccezione di incompetenza territoriale
[...]
- 3 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda dettagliatamente articolata in primo grado, il giudice di primo grado, in sede di decisione, abbia omesso di affrontare tale tematica ignorandola completamente. Oltre a deplorare l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione in parte qua ha anche opinato violazione dell'iter logico-giuridico osservato per decidere e omessa valutazione della puntuale sua eccezione di assenza di un contratto inter partes da cui ritenere integrata l'ipotesi dell'obbligazione pecuniaria “portabile” ai sensi del combinato disposto dell'art. 1182 III comma c.c. e 20 c.p.c., ambendo a che la Corte, come nel precedente indicato, rimetta le parti dinanzi all'Ufficio giudiziario competente, ritenendo tale il Tribunale di Isernia.
L'appello è infondato.
6.1. Il Tribunale di NA NO, che ha ritenuto di qualificare come opposizione esecutiva la questione prospettatagli, con cui sostanzialmente sarebbe stata dubitata l'esistenza del credito fondante l'intimazione di pagamento e in sostanza il diritto del precettante di agire in executivis, ha correttamente negato ingresso alle questioni relative alla formazione del titolo monitorio per mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 2997/2021. Tra queste rientra l'eccezione di incompetenza territoriale su cui parte appellante è tornata con l'odierna impugnazione sebbene ogni rimedio le sia ormai precluso in quanto solo opponendo il decreto avrebbe potuto eventualmente procurare la sua dichiarazione di nullità se davvero pronunciato da giudice incompetente. È certo, infatti, che il rilievo secondo cui il Tribunale di NA NO che ha reso l'ingiunzione non abbia competenza a conoscere l'obbligazione dedotta e basata su fatture commerciali avrebbe dovuto muoversi opponendo il decreto. Né giova alla possibilità di recuperare il rimedio processuale il fatto che il giudice di prime cure non abbia espressamente motivato sulla questione di competenza territoriale che cade tra le ragioni definitivamente coperte da giudicato
(implicito) non più proponibili: né opponendo il precetto, né – a maggior ragione - in appello.
La Corte territoriale adita conosce ed applica il principio, perfettamente osservato in prime cure, per cui se l'esecuzione è fondata su titolo esecutivo, le doglianze riguardanti il merito del credito devono essere fatte valere solo con il gravame previsto per quel provvedimento e non con l'opposizione esecutiva o pre-esecutiva ex art. 615 c.p.c. che invece mira a dedurre soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito maturati dopo la sua formazione. In particolare, se come nel caso presente il titolo è un decreto ingiuntivo le doglianze di merito vanno sollevate con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. o, se del caso, con
- 4 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Allorché, poi, il titolo esecutivo sia passato in giudicato (il che avviene anche quando non sia stato opposto il decreto ingiuntivo nei termini), ogni contestazione riguardo al diritto in esso consacrato derivante da fatti precedenti la sua formazione è definitivamente preclusa, in ossequio al principio generale in virtù del quale l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile (da ultimo,
Cassazione civile sez. II, 16 marzo 2023, n. 7665).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermazione che il giudicato implicito sulla competenza esiste in ogni pronuncia di merito inoppugnata per incompetenza in quanto la statuizione sulla res controversa postula la competenza del giudice che l'ha pronunciata. A tanto si aggiunga che l'opposizione a precetto – in ogni grado in cui si declina, incluso quindi l'odierno appello – non consente ingresso alle questioni sulla formazione del titolo in genere, essendo piuttosto dato per la verifica del diritto attuale del creditore si procedere esecutivamente, ossia per consentire l'allegazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi intervenuti dopo la sua formazione.
L'obbligazione in oggetto è stata accertata dal decreto ingiuntivo non opposto, per cui eventuale critica alla scelta del foro del creditore individuato in NA NO (l'appellata ha spiegato la sua decisione con la natura “portabile” del suo credito cui ha rivendicato liquidità, determinazione ed esigibilità, essendo documentato da fatture regolarmente emesse e mai contestate) avrebbe dovuto farsi opponendolo. Non permette alcun
“recupero” al rimedio oppositivo al precetto l'allegazione secondo cui la mancata sottoscrizione di un contratto renderebbe l'obbligazione “non portabile” facendo cadere il costrutto monitorio. Così per quanto già detto riguardo al giudicato implicito che non consente in questa sede di discutere più né della valenza delle fatture commerciali ai fini della prova del credito, né della necessità di investire della domanda il foro del debitore ex art. 18 c.p.c..
Invero, la fattispecie non rientra tra i casi oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale l'indomani delle note sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio
2022 (C-693/19 e C-831/2019) in tema di foro del consumatore che hanno fatto rimeditare il principio di effettività della tutela consumeristica apprestata dalla direttiva 93/13/CEE, in quanto alcuna nullità di clausola derogatoria della competenza si pone.
6.2. Parimenti inammissibile è la questione solo accennata nell'appello relativa alla indeterminatezza della somma precettata che evidentemente riguarda la censura di
- 5 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda indeterminatezza del procedimento di calcolo o del criterio matematico utilizzato per addivenire alla somma richiesta in pagamento.
A parte la genericità del motivo, il Collegio osserva che le contestazioni formali che cadono nell'ambito dell'art. 617 c.p.c. non sono passibili d'essere impugnate con l'appello, anche se si giustappongono ad altre che cadono nell'opposizione esecutiva (“in materia di esecuzione forzata, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.”; ex multis, Cassazione civile, sez. III, 21.06.2016, n.
12730; Cassazione civile, sez. III, 29.09.2009, n. 20816). Esse, infatti, vanno proposte esclusivamente con ricorso per cassazione, non essendo la statuizione appellabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (in argomento Cassazione civile, sez. III, 05.06.2012, n. 8979).
6.3. Quanto alla contestata regolarità del procedimento di notificazione – nonché di formazione - del titolo, dubitata in appello (con censura di cui parte appellata ha in ogni caso opinato la tardività e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), addotta quale presupposto necessario della validità del precetto e del diritto della creditrice di procedere in executivis, occorre spendere qualche considerazione ulteriore. Oltre ad essere questione francamente nuova perché prospettata dinanzi alla Corte per la prima volta, anche per essa il rimedio esperito appare tardivo, atteso il principio - precisato dalla Corte di Cassazione – per il quale l'inesistenza della notifica spendibile in sede esecutiva “ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità” (Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza n. 23903 del 2 ottobre 2018), cui si giustappone altro, altrettanto consolidato, per cui “ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre ove la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto integri gli estremi del vizio di nullità della notificazione, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma III di detta norma” (ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 7 luglio 2009 , n. 15892;
Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2009, n. 8011; Cassazione civile, sez. III, 9 luglio 2008, n.
18847Cassazione civile, 1° giugno 2004 , n. 10495; Cassazione civile, 14 giugno 1999, n. 5884;
- 6 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda
Cassazione civile, 12 febbraio 1998 n. 1202).
7. Ne consegue il rigetto dell'appello, non scevro da profili di inammissibilità, ancorché non si ravvisino in esso i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c.. Essa implica una mala fede processuale che non è implicita nella riedizione di una tesi giuridica infondata, ma nell'abuso dei rimedi processuali e nella pervicacia della prospettazione di una difesa al solo fine di ledere le ragioni avversarie di cui non si rinviene evidenza in atti.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Esse vengono moderate nel parametro dello scaglione di riferimento (III) in ragione della pronuncia in rito assunta dalla Corte celermente e con un dispendio processuale contenuto.
Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Francesca Mastracchio che se ne è dichiarata antistataria.
9. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di NA - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello alla sentenza del Tribunale di NA NO n. 5276/2023;
⎯ condanna l'appellante alle spese del presente grado che liquida in € 1.930,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avvocato Francesca
Mastracchio che se ne è dichiarata antistataria;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- 7 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda dott.ssa Maria Teresa Onorato Alessandra Piscitiello
- 8 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NA, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 432/2024 vertente
TRA
p.i. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore, con sede in Venafro (IS), alla via Nunziata Lunga, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gennaro Grassia c.f. presso il cui studio in Trentola CodiceFiscale_1
DU (CE), alla via Caracas n. 28 elettivamente domicilia, giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. , in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
c.f. , con sede in Villa Di Briano (CE), alla Strada CP_2 CodiceFiscale_2
Provinciale n.159/A, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesca Mastracchio c.f.
[...]
, presso il cui studio in Alvignano (CE), alla via A. Tommaselli n. 53 C.F._3
elettivamente domicilia, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLATA
OGGETTO: appello della sentenza del Tribunale di NA NO n. 5276/2023, pubblicata in data 30 dicembre 2023, notificata in data 3 gennaio 2024, in materia di opposizione a precetto.
- 1 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato e iscritto a ruolo in data 30 gennaio 2024 la Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 5276/2023, pubblicata in data 30 dicembre 2023,
[...]
notificata in data 3 gennaio 2024, con cui il Tribunale di NA NO ne ha rigettato l'opposizione al precetto notificatole in data 8 aprile 2022 dalla società che le Controparte_1 ha intimato il pagamento dell'importo complessivo di € 22.745,39, in forza del decreto ingiuntivo n. 2997/2021 emesso in data 6 luglio 2021 dal Tribunale di NA NO, condannandola alle spese di lite liquidate in € 2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
1.1. Insorgendo contro la statuizione la società ha protestato l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale sollevata e ha così concluso: previa sospensione della esecutività della sentenza impugnata, in riforma di questa, accogliere le conclusioni già rassegnate nel primo grado del giudizio, ossia accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o erroneo l'atto di precetto notificato;
dichiarare l'incompetenza del Tribunale di NA
NO in favore del Tribunale di Isernia, domicilio del debitore, rimettendo le parti innanzi al Tribunale di Isernia, il tutto con favorevole regolamento delle spese del doppio grado di giudizio.
2. In data 9 settembre 2024 si è costituita in giudizio la società in persona del Controparte_1
proprio amministratore chiedendo la conferma della sentenza con vittoria Controparte_2 di spese.
3. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria. È stata verificata la consultabilità del fascicolo telematico del primo grado. Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato nei termini assegnati ai sensi dell'art.352 c.p.c., all'udienza del 10 dicembre 2025 celebrata in modalità cartolare la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2022 la ha Parte_1
spiegato opposizione all'atto di precetto notificatole in data 8 aprile 2022 dalla società
che le ha intimato il pagamento di € 22.745,39 in forza del decreto ingiuntivo Controparte_1
- 2 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda n. 2997/2021 del 6 luglio 2021 emesso dal Tribunale di NA NO a definizione del giudizio iscritto al n.r.g. 4801/2021. All'uopo ha dedotto che il decreto ingiuntivo sarebbe stato concesso da Tribunale incompetente per territorio e che la somma precettata sarebbe oscura e immotivata quanto al calcolo degli interessi.
4.2. Ha depositato in data 18 ottobre 2022 la comparsa di costituzione e risposta la CP_1
asserendo l'inammissibilità dell'opposizione e la sua infondatezza nel merito.
[...]
4.3. La causa è stata assunta in decisione senza necessità di istruzione.
5. Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di NA NO ha respinto l'opposizione al precetto e condannato la ad € 2.906,00 di spese processuali, oltre Parte_1
accessori come per legge.
5.1. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la prima censura oppositiva per la natura giudiziale del titolo esecutivo con conseguente impedimento alla possibilità di dedurre con l'art. 615 c.p.c. questioni da svolgere necessariamente nel giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o coperte dal giudicato monitorio, potendo cadere nella cognizione del giudice dell'esecuzione solamente fatti estintivi verificatisi successivamente alla sua formazione, non anche fatti anteriori ad essa. Ha quindi dichiarato inammissibile la censura attinente al quantum precettato perché formulata in maniera generica, non avendo l'opponente indicato quale criterio di calcolo degli interessi il creditore avrebbe dovuto utilizzare, avendo il decreto ingiuntivo stabilito che gli interessi dovuti siano quelli moratori e avendoli il precetto conteggiati, in base a parametri legali, dalla data delle singole fatture fino al soddisfo. Ha aggiunto al riguardo che “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 4008/2013).
6. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 2024 a fronte della pubblicazione della sentenza di primo grado avvenuta in data 30 dicembre 2023, notificata in data 3 gennaio 2024, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c.
6. Con il primo ed unico motivo di gravame, l'attuale impugnante Parte_1
ha lamentato che a fronte di una eccezione di incompetenza territoriale
[...]
- 3 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda dettagliatamente articolata in primo grado, il giudice di primo grado, in sede di decisione, abbia omesso di affrontare tale tematica ignorandola completamente. Oltre a deplorare l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione in parte qua ha anche opinato violazione dell'iter logico-giuridico osservato per decidere e omessa valutazione della puntuale sua eccezione di assenza di un contratto inter partes da cui ritenere integrata l'ipotesi dell'obbligazione pecuniaria “portabile” ai sensi del combinato disposto dell'art. 1182 III comma c.c. e 20 c.p.c., ambendo a che la Corte, come nel precedente indicato, rimetta le parti dinanzi all'Ufficio giudiziario competente, ritenendo tale il Tribunale di Isernia.
L'appello è infondato.
6.1. Il Tribunale di NA NO, che ha ritenuto di qualificare come opposizione esecutiva la questione prospettatagli, con cui sostanzialmente sarebbe stata dubitata l'esistenza del credito fondante l'intimazione di pagamento e in sostanza il diritto del precettante di agire in executivis, ha correttamente negato ingresso alle questioni relative alla formazione del titolo monitorio per mancata opposizione del decreto ingiuntivo n. 2997/2021. Tra queste rientra l'eccezione di incompetenza territoriale su cui parte appellante è tornata con l'odierna impugnazione sebbene ogni rimedio le sia ormai precluso in quanto solo opponendo il decreto avrebbe potuto eventualmente procurare la sua dichiarazione di nullità se davvero pronunciato da giudice incompetente. È certo, infatti, che il rilievo secondo cui il Tribunale di NA NO che ha reso l'ingiunzione non abbia competenza a conoscere l'obbligazione dedotta e basata su fatture commerciali avrebbe dovuto muoversi opponendo il decreto. Né giova alla possibilità di recuperare il rimedio processuale il fatto che il giudice di prime cure non abbia espressamente motivato sulla questione di competenza territoriale che cade tra le ragioni definitivamente coperte da giudicato
(implicito) non più proponibili: né opponendo il precetto, né – a maggior ragione - in appello.
La Corte territoriale adita conosce ed applica il principio, perfettamente osservato in prime cure, per cui se l'esecuzione è fondata su titolo esecutivo, le doglianze riguardanti il merito del credito devono essere fatte valere solo con il gravame previsto per quel provvedimento e non con l'opposizione esecutiva o pre-esecutiva ex art. 615 c.p.c. che invece mira a dedurre soltanto fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito maturati dopo la sua formazione. In particolare, se come nel caso presente il titolo è un decreto ingiuntivo le doglianze di merito vanno sollevate con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. o, se del caso, con
- 4 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Allorché, poi, il titolo esecutivo sia passato in giudicato (il che avviene anche quando non sia stato opposto il decreto ingiuntivo nei termini), ogni contestazione riguardo al diritto in esso consacrato derivante da fatti precedenti la sua formazione è definitivamente preclusa, in ossequio al principio generale in virtù del quale l'autorità del giudicato copre il dedotto e il deducibile (da ultimo,
Cassazione civile sez. II, 16 marzo 2023, n. 7665).
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermazione che il giudicato implicito sulla competenza esiste in ogni pronuncia di merito inoppugnata per incompetenza in quanto la statuizione sulla res controversa postula la competenza del giudice che l'ha pronunciata. A tanto si aggiunga che l'opposizione a precetto – in ogni grado in cui si declina, incluso quindi l'odierno appello – non consente ingresso alle questioni sulla formazione del titolo in genere, essendo piuttosto dato per la verifica del diritto attuale del creditore si procedere esecutivamente, ossia per consentire l'allegazione di fatti estintivi, modificativi o impeditivi intervenuti dopo la sua formazione.
L'obbligazione in oggetto è stata accertata dal decreto ingiuntivo non opposto, per cui eventuale critica alla scelta del foro del creditore individuato in NA NO (l'appellata ha spiegato la sua decisione con la natura “portabile” del suo credito cui ha rivendicato liquidità, determinazione ed esigibilità, essendo documentato da fatture regolarmente emesse e mai contestate) avrebbe dovuto farsi opponendolo. Non permette alcun
“recupero” al rimedio oppositivo al precetto l'allegazione secondo cui la mancata sottoscrizione di un contratto renderebbe l'obbligazione “non portabile” facendo cadere il costrutto monitorio. Così per quanto già detto riguardo al giudicato implicito che non consente in questa sede di discutere più né della valenza delle fatture commerciali ai fini della prova del credito, né della necessità di investire della domanda il foro del debitore ex art. 18 c.p.c..
Invero, la fattispecie non rientra tra i casi oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale l'indomani delle note sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 17 maggio
2022 (C-693/19 e C-831/2019) in tema di foro del consumatore che hanno fatto rimeditare il principio di effettività della tutela consumeristica apprestata dalla direttiva 93/13/CEE, in quanto alcuna nullità di clausola derogatoria della competenza si pone.
6.2. Parimenti inammissibile è la questione solo accennata nell'appello relativa alla indeterminatezza della somma precettata che evidentemente riguarda la censura di
- 5 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda indeterminatezza del procedimento di calcolo o del criterio matematico utilizzato per addivenire alla somma richiesta in pagamento.
A parte la genericità del motivo, il Collegio osserva che le contestazioni formali che cadono nell'ambito dell'art. 617 c.p.c. non sono passibili d'essere impugnate con l'appello, anche se si giustappongono ad altre che cadono nell'opposizione esecutiva (“in materia di esecuzione forzata, quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.”; ex multis, Cassazione civile, sez. III, 21.06.2016, n.
12730; Cassazione civile, sez. III, 29.09.2009, n. 20816). Esse, infatti, vanno proposte esclusivamente con ricorso per cassazione, non essendo la statuizione appellabile ai sensi dell'art. 618 c.p.c. (in argomento Cassazione civile, sez. III, 05.06.2012, n. 8979).
6.3. Quanto alla contestata regolarità del procedimento di notificazione – nonché di formazione - del titolo, dubitata in appello (con censura di cui parte appellata ha in ogni caso opinato la tardività e l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), addotta quale presupposto necessario della validità del precetto e del diritto della creditrice di procedere in executivis, occorre spendere qualche considerazione ulteriore. Oltre ad essere questione francamente nuova perché prospettata dinanzi alla Corte per la prima volta, anche per essa il rimedio esperito appare tardivo, atteso il principio - precisato dalla Corte di Cassazione – per il quale l'inesistenza della notifica spendibile in sede esecutiva “ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità” (Cassazione civile, sez. VI - 3, ordinanza n. 23903 del 2 ottobre 2018), cui si giustappone altro, altrettanto consolidato, per cui “ricevuta la notifica di un precetto basato su un decreto ingiuntivo, il debitore ingiunto può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. solo in ipotesi di inesistenza della notificazione del decreto stesso, mentre ove la fattispecie concreta prospettata dall'ingiunto integri gli estremi del vizio di nullità della notificazione, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma III di detta norma” (ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 7 luglio 2009 , n. 15892;
Cassazione civile, sez. III, 2 aprile 2009, n. 8011; Cassazione civile, sez. III, 9 luglio 2008, n.
18847Cassazione civile, 1° giugno 2004 , n. 10495; Cassazione civile, 14 giugno 1999, n. 5884;
- 6 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda
Cassazione civile, 12 febbraio 1998 n. 1202).
7. Ne consegue il rigetto dell'appello, non scevro da profili di inammissibilità, ancorché non si ravvisino in esso i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma
3, c.p.c.. Essa implica una mala fede processuale che non è implicita nella riedizione di una tesi giuridica infondata, ma nell'abuso dei rimedi processuali e nella pervicacia della prospettazione di una difesa al solo fine di ledere le ragioni avversarie di cui non si rinviene evidenza in atti.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Esse vengono moderate nel parametro dello scaglione di riferimento (III) in ragione della pronuncia in rito assunta dalla Corte celermente e con un dispendio processuale contenuto.
Va disposta la distrazione in favore dell'Avvocato Francesca Mastracchio che se ne è dichiarata antistataria.
9. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di NA - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello alla sentenza del Tribunale di NA NO n. 5276/2023;
⎯ condanna l'appellante alle spese del presente grado che liquida in € 1.930,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con attribuzione all'Avvocato Francesca
Mastracchio che se ne è dichiarata antistataria;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- 7 - Corte d'Appello di NA - sezione seconda dott.ssa Maria Teresa Onorato Alessandra Piscitiello
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