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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/07/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17728/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17728/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
MONCALIERI, 17 10131 TORINO presso lo studio dell'avv. TRIPODI FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA CIBRARIO, Controparte_1 C.F._2
38 10144 TORINO presso lo studio dell'avv. MORRONE SALVATORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note congiunte depositate il 21/3/2025 e verbale del 26/3/2025
“I procuratori delle parti dichiarano di avere depositato note congiunte in data 21 marzo u.s. avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione. I procuratori delle parti riferiscono che la clausola sub 2 debba esser intesa nel senso che l'abitazione resterà nella disponibilità del sig.
[...]
” CP_1
pagina 1 di 4 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Controparte_1
23/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 64 parte II serie A uff 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dalla loro unione, nel 2008, è nato . Per_1
Con ricorso depositato il 12/10/2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del coniuge. Chiedeva quindi sentenza immediata sullo status, disporsi l'affidamento condiviso o, in via subordinata, affidamento esclusivo del minore, nonché in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un Controparte_1 assegno per contribuire al mantenimento del minore nella misura complessiva di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico al 100% alla madre, con vittoria di spese.
Con memoria di costituzione depositata il 15/10/2023 , si è costituito e ha Controparte_1 eccepito la ricostruzione in fatto. Ha condiviso la domanda di separazione personale. Con riguardo al figlio ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé e, conseguentemente, l'assegnazione della casa coniugale;
disporsi un calendario di vista madre-figlio e un contributo al mantenimento a carico della predetta delle sole spese straordinarie nella misura del 50% oltre che assegno unico come per legge, con vittoria di spese.
All'udienza del 17/1/2024 le parti comparivano personalmente con i rispettivi difensori e veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
All'udienza del 20/2/2024 si procedeva all'ascolto del minore e, all'esito, il Giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva, autorizzava i coniugi a vivere separati, emanava provvedimenti provvisori concernenti il minore e fissava udienza di discussione;
inoltre, stante la domanda di sentenza non definitiva sullo status, mandava al PM per le conclusioni riservandosi di riferire al Collegio.
All'udienza del 30/10/2024 comparivano i rispettivi difensori che rappresentavo la necessità di attivare i servizi sociali territorialmente competenti;
il Giudice relatore, pertanto, prendeva atto della richiesta e fissava nuova udienza per la discussione.
Con sentenza n. 5575/25 del 5-6/11/2024 veniva pronunciata la separazione sullo status dei coniugi.
Nelle more perveniva relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 26/3/2025 i difensori dichiaravano che le parti erano addivenute ad un accordo di separazione precisando a verbale la condizione relativa alla casa coniugale. Il giudice relatore, pertanto, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** pagina 2 di 4 Deve darsi atto che con sentenza pubblicata il 6/11/2024 questo Tribunale ha già pronunciato sentenza sullo status di separazione personale dei coniugi.
Nel merito, poi, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Si dà atto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del sig. come precisato in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni. Del resto, in assenza di collocazione di minore o prole maggiorenne ma non economicamente indipendenti non v'è ragion d'essere per disporre l'assegnazione.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
DÀ ATTO che è stata pronunciata la separazione personale tra e Parte_1 [...]
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. la casa familiare sita in Rivoli, via Pietro Rolle 21/01 rimarrà nella disponibilità del signor
[...]
CP_1
2. che la signora si trasferirà presso altra abitazione entro 15 giorni dall'udienza del Parte_1
26 marzo 2025 ed in ogni caso entro e non oltre il 15 aprile 2025, portando con sé i propri effetti personali.
DISPONE che:
3. il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e collocazione e residenza anagrafica presso la madre
4. il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore, tenuto conto del desiderio del minore (i) Per_1 periodi di una settimana ciascuno decorrenti dal lunedì mattina, (ii) una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie – ad anni alterni ed alternativamente dal 25 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, nel 2025, trascorrerà dal 25 al 31 dicembre con il padre ed il periodo Per_1 successivo con la madre – e (iii) tre settimane, anche consecutive nel mese di agosto, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio ovvero, in difetto di accordo, ad anni alterni ed alternativamente dal 1 al 16 agosto e dal 17 al 31 agosto per le due settimane consecutive, mentre la terza rimane da concordare entro fine maggio
5. che il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 per il figlio a far data dal mese di maggio, l'importo mensile di euro 300,00 da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie, purchè necessarie,
pagina 3 di 4 concordate e documentate secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Torino. Per il mese di aprile sarà dovuto il minor importo di euro 150,00.
DÀ ATTO che:
6. la signora percepirà il 100% dell'assegno unico a far data dal mese di maggio, Parte_1 obbligandosi il signor a rifonderle quanto eventualmente percepito a detto titolo dall'INPS dal CP_1 mese di maggio 2025 in avanti.
7. che il signor si impegna a versare alla signora entro e non oltre il 31 marzo CP_1 Parte_1
2025, la somma di euro 450,00 ancora dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.
8. che il signor riconosce che il saldo negativo del conto corrente cointestato n. 1000/3675 CP_1 acceso presso Intesa San Paolo, filiale di Tradate, è a sé esclusivamente imputabile e che si impegna a ripianarlo, procedendo poi alla chiusura del conto in questione.
9. che coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti, anche con riferimento al figlio minore Per_1
10.che i coniugi, con l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente punto 8, dichiarano di nulla avere più a reciprocamente pretendere a qualsivoglia titolo, ragione ed eccezione
11. che la signora con l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente punto 7, si Parte_1 impegna a non proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica di Torino, proc. pen. n. 16143/2023 R.G.N.R. originato dalla querela presentata nei confronti del signor ovvero a rinunciare alla prosecuzione dello stesso. CP_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17728/2023 promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
MONCALIERI, 17 10131 TORINO presso lo studio dell'avv. TRIPODI FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. elettivamente domiciliato in VIA CIBRARIO, Controparte_1 C.F._2
38 10144 TORINO presso lo studio dell'avv. MORRONE SALVATORE che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: come da note congiunte depositate il 21/3/2025 e verbale del 26/3/2025
“I procuratori delle parti dichiarano di avere depositato note congiunte in data 21 marzo u.s. avendo le parti raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione. I procuratori delle parti riferiscono che la clausola sub 2 debba esser intesa nel senso che l'abitazione resterà nella disponibilità del sig.
[...]
” CP_1
pagina 1 di 4 Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RIVOLI il Parte_1 Controparte_1
23/10/2016.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di RIVOLI (atto n. 64 parte II serie A uff 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016).
Dalla loro unione, nel 2008, è nato . Per_1
Con ricorso depositato il 12/10/2023 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti del coniuge. Chiedeva quindi sentenza immediata sullo status, disporsi l'affidamento condiviso o, in via subordinata, affidamento esclusivo del minore, nonché in proprio favore l'assegnazione della casa coniugale e porsi a carico del sig. un Controparte_1 assegno per contribuire al mantenimento del minore nella misura complessiva di € 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegno unico al 100% alla madre, con vittoria di spese.
Con memoria di costituzione depositata il 15/10/2023 , si è costituito e ha Controparte_1 eccepito la ricostruzione in fatto. Ha condiviso la domanda di separazione personale. Con riguardo al figlio ha domandato di disporsi l'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso di sé e, conseguentemente, l'assegnazione della casa coniugale;
disporsi un calendario di vista madre-figlio e un contributo al mantenimento a carico della predetta delle sole spese straordinarie nella misura del 50% oltre che assegno unico come per legge, con vittoria di spese.
All'udienza del 17/1/2024 le parti comparivano personalmente con i rispettivi difensori e veniva esperito il tentativo di conciliazione, con esito negativo.
All'udienza del 20/2/2024 si procedeva all'ascolto del minore e, all'esito, il Giudice relatore si riservava.
A scioglimento della riserva, autorizzava i coniugi a vivere separati, emanava provvedimenti provvisori concernenti il minore e fissava udienza di discussione;
inoltre, stante la domanda di sentenza non definitiva sullo status, mandava al PM per le conclusioni riservandosi di riferire al Collegio.
All'udienza del 30/10/2024 comparivano i rispettivi difensori che rappresentavo la necessità di attivare i servizi sociali territorialmente competenti;
il Giudice relatore, pertanto, prendeva atto della richiesta e fissava nuova udienza per la discussione.
Con sentenza n. 5575/25 del 5-6/11/2024 veniva pronunciata la separazione sullo status dei coniugi.
Nelle more perveniva relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
All'udienza del 26/3/2025 i difensori dichiaravano che le parti erano addivenute ad un accordo di separazione precisando a verbale la condizione relativa alla casa coniugale. Il giudice relatore, pertanto, si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** pagina 2 di 4 Deve darsi atto che con sentenza pubblicata il 6/11/2024 questo Tribunale ha già pronunciato sentenza sullo status di separazione personale dei coniugi.
Nel merito, poi, vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Si dà atto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del sig. come precisato in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni. Del resto, in assenza di collocazione di minore o prole maggiorenne ma non economicamente indipendenti non v'è ragion d'essere per disporre l'assegnazione.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
DÀ ATTO che è stata pronunciata la separazione personale tra e Parte_1 [...]
CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RIVOLI di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che:
1. la casa familiare sita in Rivoli, via Pietro Rolle 21/01 rimarrà nella disponibilità del signor
[...]
CP_1
2. che la signora si trasferirà presso altra abitazione entro 15 giorni dall'udienza del Parte_1
26 marzo 2025 ed in ogni caso entro e non oltre il 15 aprile 2025, portando con sé i propri effetti personali.
DISPONE che:
3. il minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con esercizio anche disgiunto Per_1 della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e collocazione e residenza anagrafica presso la madre
4. il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore, tenuto conto del desiderio del minore (i) Per_1 periodi di una settimana ciascuno decorrenti dal lunedì mattina, (ii) una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie – ad anni alterni ed alternativamente dal 25 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio compreso, nel 2025, trascorrerà dal 25 al 31 dicembre con il padre ed il periodo Per_1 successivo con la madre – e (iii) tre settimane, anche consecutive nel mese di agosto, durante le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i coniugi entro il 31 maggio ovvero, in difetto di accordo, ad anni alterni ed alternativamente dal 1 al 16 agosto e dal 17 al 31 agosto per le due settimane consecutive, mentre la terza rimane da concordare entro fine maggio
5. che il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 per il figlio a far data dal mese di maggio, l'importo mensile di euro 300,00 da rivalutarsi Per_1 annualmente secondo gli indici ISTAT oltre il 50% delle spese straordinarie, purchè necessarie,
pagina 3 di 4 concordate e documentate secondo il vigente Protocollo del Tribunale di Torino. Per il mese di aprile sarà dovuto il minor importo di euro 150,00.
DÀ ATTO che:
6. la signora percepirà il 100% dell'assegno unico a far data dal mese di maggio, Parte_1 obbligandosi il signor a rifonderle quanto eventualmente percepito a detto titolo dall'INPS dal CP_1 mese di maggio 2025 in avanti.
7. che il signor si impegna a versare alla signora entro e non oltre il 31 marzo CP_1 Parte_1
2025, la somma di euro 450,00 ancora dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_1 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025.
8. che il signor riconosce che il saldo negativo del conto corrente cointestato n. 1000/3675 CP_1 acceso presso Intesa San Paolo, filiale di Tradate, è a sé esclusivamente imputabile e che si impegna a ripianarlo, procedendo poi alla chiusura del conto in questione.
9. che coniugi si scambiano reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti, anche con riferimento al figlio minore Per_1
10.che i coniugi, con l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente punto 8, dichiarano di nulla avere più a reciprocamente pretendere a qualsivoglia titolo, ragione ed eccezione
11. che la signora con l'esatto adempimento di quanto previsto al precedente punto 7, si Parte_1 impegna a non proporre opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale pendente avanti la Procura della Repubblica di Torino, proc. pen. n. 16143/2023 R.G.N.R. originato dalla querela presentata nei confronti del signor ovvero a rinunciare alla prosecuzione dello stesso. CP_1
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10/07/2025
Il Presidente est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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