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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14573 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16674 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Elisa Mattogno, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del curatore speciale del minore avv. Irma Persona_1 Gatti, giusto decreto di nomina del 20.10.23
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni in data 20.5.25 la ricorrente ed in data 23.5.25 il curatore speciale. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da in data Parte_1
23.3.23 con la quale la stessa, premesso che dalla convivenza more uxorio con , cessata, era nato il figlio (2020); che il padre, Controparte_1 Per_1
assuntore abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti, dall'anno 2020 si era allontanato, dopo aver tenuto condotte gravemente violente ed aggressive nei di lei confronti e del nuovo compagno, per cui era istaurato procedimento penale esitato, dapprima, in data 15.3.2021, nella irrogazione della misura cautelare della custodia in carcere per il resistente e, quindi, con sentenza n.
362/22 del 10.2.2022 del Tribunale ordinario di Roma, nella condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione, confermata in sede di appello;
che il padre si aveva manifestato totale disinteresse verso il minore ha chiesto l'affidamento super-esclusivo del minore, la decadenza del padre dalla responsabilità
genitoriale, il collocamento presso di sé e contributo di mantenimento per il padre entro il giorno 10 di ogni mese pari ad €.400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate e qualificate nel Protocollo di intesa del 17.12.2014; disposta la regolarizzazione degli atti di causa e fissata udienza ex art.473bis.40 c.p.c., non comparsa la ricorrente giusto esercizio della facoltà
di rinuncia normativamente prevista, né il resistente, ritualmente citato;
visto il provvedimento del G.D. del 20.10.23 che in via provvisoria ed urgente, affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, ove era collocato, con frequentazioni paterne da ripristinarsi, a richiesta del padre,
previa valutazione da parte dei Servizi Sociali, della rispondenza alle esigenze del minore ed effettuate, in caso positivo, in prima istanza, con modalità
protetta ed in spazio neutro;
nominava curatore speciale del minore con termine per la costituzione;
poneva a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, a far data dalla domanda ed entro il giorno 5
di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo di Intesa del 17.12.14; mandava ai Servizi
Sociali per lo svolgimento di indagine socio ambientale e al PM per valutazioni sulla domanda de potestate, infine disponendo approfondimento istruttorio per il tramite di acquisizione di documentazione reddituale del padre;
letta la nota del P.M. del 26.1.24;
letta la costituzione del curatore speciale;
letta la relazione dei Servizi Sociali del 24.1.24;
letta l'ulteriore nota del P.M. del 14.3.25 con richiesta di decadenza per il padre;
rilevato che all'esito dell'udienza del 10.9.25 sulle conclusioni della ricorrente e del curatore speciale che chiedeva decidersi il procedimento il
G.D. riservava la decisione al Collegio;
ritenuto, in primo luogo, che sia da accogliersi la richiesta ex art.330 c.c.
svolta dalla ricorrente cui hanno aderito il P.M. ed il curatore speciale, ciò in ragione non soltanto delle comprovate condotte di violenza assistita poste in essere dal resistente come documentate in atti (cfr. la sentenza n. 362/22 del
10.2.2022 del Tribunale ordinario di Roma, con condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione, confermata in sede di appello) ma anche della pressoché
totale latitanza dalla vita del figlio, oggi di anni 5, sin dalla nascita, omettendo sia di provvedere alle di lui esigenze di cura e di mantenimento, sia di partecipare al giudizio, sia di dare riscontro alla richiesta dei Servizi Sociali,
così dimostrando assoluta inidoneità allo svolgimento delle funzioni genitoriali;
che, conseguentemente, deve confermarsi l'affidamento esclusivo alla madre,
a lei devolvendosi la decisione su ogni questione di rilievo per il bambino con collocamento presso di lei e possibilità di ripristino delle frequentazioni paterne soltanto, a richiesta del resistente e previa verifica della rispondenza agli interessi del figlio, a cura dei Servizi Sociali, in prima istanza in modalità
protetta ed in spazio neutro;
che, con riferimento al contributo economico a carico del padre, tenuto conto della capacità reddituale delle parti come emergente dagli atti, che alcun elemento conoscitivo si dispone in ordine al padre –se non quanto allegato la ricorrente al riguardo in merito all'attività svolta in un esercizio commerciale-
anche dopo l'integrazione reddituale disposta dal G.D. ma di cui se ne deve supporre, attesa l'età (42 anni), la capacità lavorativa quanto meno generica e su cui comunque incombe, anche se privo di reddito, l'onere di provvedere al figlio, salvi gli ulteriori approfondimenti di cui al dispositivo;
considerata capacità reddituale della parte ricorrente come emergente dagli atti,
attualmente occupata con contratto a tempo determinato, come riferito dal suo procuratore all'udienza del 17.10.23; delle esigenze del minore rapportate all'età (5 anni), possa confermarsi il contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili da versarsi al domicilio della ricorrente entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo
di Intesa del 17.12.14, che in ragione dell'affidamento esclusivo alla madre non dovranno essere concertate;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte allo Stato, giusta ammissione della parte ricorrente al patrocinio statale;
che del pari quelle del curatore speciale, per il principio di causalità sono poste a carico del resistente e distratte allo Stato ex art.133 TUSG;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede;
-dichiara decaduto , nato a [...] l'[...] dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
-dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche senza il consenso del padre;
- dispone il collocamento del minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi Sociali
territorialmente competenti, a cui il padre potrà rivolgersi, previa verifica della rispondenza agli interessi del minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta;
- pone a carico del padre per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat
(base luglio 2023) e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio,
come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.2014;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
così liquidandole in euro 2800,00, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, distraendole allo Stato ex art.133 TUSG;
- condanna a rifondere al curatore speciale le spese di lite, Controparte_1
così liquidandole in euro 1800,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 6.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 16674 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1
dell'avv. Elisa Mattogno, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato a [...] l'[...] Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del curatore speciale del minore avv. Irma Persona_1 Gatti, giusto decreto di nomina del 20.10.23
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affidamento figlio minore
CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni in data 20.5.25 la ricorrente ed in data 23.5.25 il curatore speciale. Nessuno per il resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da in data Parte_1
23.3.23 con la quale la stessa, premesso che dalla convivenza more uxorio con , cessata, era nato il figlio (2020); che il padre, Controparte_1 Per_1
assuntore abituale di sostanze alcoliche e stupefacenti, dall'anno 2020 si era allontanato, dopo aver tenuto condotte gravemente violente ed aggressive nei di lei confronti e del nuovo compagno, per cui era istaurato procedimento penale esitato, dapprima, in data 15.3.2021, nella irrogazione della misura cautelare della custodia in carcere per il resistente e, quindi, con sentenza n.
362/22 del 10.2.2022 del Tribunale ordinario di Roma, nella condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione, confermata in sede di appello;
che il padre si aveva manifestato totale disinteresse verso il minore ha chiesto l'affidamento super-esclusivo del minore, la decadenza del padre dalla responsabilità
genitoriale, il collocamento presso di sé e contributo di mantenimento per il padre entro il giorno 10 di ogni mese pari ad €.400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie come indicate e qualificate nel Protocollo di intesa del 17.12.2014; disposta la regolarizzazione degli atti di causa e fissata udienza ex art.473bis.40 c.p.c., non comparsa la ricorrente giusto esercizio della facoltà
di rinuncia normativamente prevista, né il resistente, ritualmente citato;
visto il provvedimento del G.D. del 20.10.23 che in via provvisoria ed urgente, affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre, ove era collocato, con frequentazioni paterne da ripristinarsi, a richiesta del padre,
previa valutazione da parte dei Servizi Sociali, della rispondenza alle esigenze del minore ed effettuate, in caso positivo, in prima istanza, con modalità
protetta ed in spazio neutro;
nominava curatore speciale del minore con termine per la costituzione;
poneva a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, a far data dalla domanda ed entro il giorno 5
di ogni mese, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2023, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo di Intesa del 17.12.14; mandava ai Servizi
Sociali per lo svolgimento di indagine socio ambientale e al PM per valutazioni sulla domanda de potestate, infine disponendo approfondimento istruttorio per il tramite di acquisizione di documentazione reddituale del padre;
letta la nota del P.M. del 26.1.24;
letta la costituzione del curatore speciale;
letta la relazione dei Servizi Sociali del 24.1.24;
letta l'ulteriore nota del P.M. del 14.3.25 con richiesta di decadenza per il padre;
rilevato che all'esito dell'udienza del 10.9.25 sulle conclusioni della ricorrente e del curatore speciale che chiedeva decidersi il procedimento il
G.D. riservava la decisione al Collegio;
ritenuto, in primo luogo, che sia da accogliersi la richiesta ex art.330 c.c.
svolta dalla ricorrente cui hanno aderito il P.M. ed il curatore speciale, ciò in ragione non soltanto delle comprovate condotte di violenza assistita poste in essere dal resistente come documentate in atti (cfr. la sentenza n. 362/22 del
10.2.2022 del Tribunale ordinario di Roma, con condanna ad anni uno e mesi sei di reclusione, confermata in sede di appello) ma anche della pressoché
totale latitanza dalla vita del figlio, oggi di anni 5, sin dalla nascita, omettendo sia di provvedere alle di lui esigenze di cura e di mantenimento, sia di partecipare al giudizio, sia di dare riscontro alla richiesta dei Servizi Sociali,
così dimostrando assoluta inidoneità allo svolgimento delle funzioni genitoriali;
che, conseguentemente, deve confermarsi l'affidamento esclusivo alla madre,
a lei devolvendosi la decisione su ogni questione di rilievo per il bambino con collocamento presso di lei e possibilità di ripristino delle frequentazioni paterne soltanto, a richiesta del resistente e previa verifica della rispondenza agli interessi del figlio, a cura dei Servizi Sociali, in prima istanza in modalità
protetta ed in spazio neutro;
che, con riferimento al contributo economico a carico del padre, tenuto conto della capacità reddituale delle parti come emergente dagli atti, che alcun elemento conoscitivo si dispone in ordine al padre –se non quanto allegato la ricorrente al riguardo in merito all'attività svolta in un esercizio commerciale-
anche dopo l'integrazione reddituale disposta dal G.D. ma di cui se ne deve supporre, attesa l'età (42 anni), la capacità lavorativa quanto meno generica e su cui comunque incombe, anche se privo di reddito, l'onere di provvedere al figlio, salvi gli ulteriori approfondimenti di cui al dispositivo;
considerata capacità reddituale della parte ricorrente come emergente dagli atti,
attualmente occupata con contratto a tempo determinato, come riferito dal suo procuratore all'udienza del 17.10.23; delle esigenze del minore rapportate all'età (5 anni), possa confermarsi il contributo di mantenimento a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili da versarsi al domicilio della ricorrente entro il giorno 5 del mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo
di Intesa del 17.12.14, che in ragione dell'affidamento esclusivo alla madre non dovranno essere concertate;
che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte allo Stato, giusta ammissione della parte ricorrente al patrocinio statale;
che del pari quelle del curatore speciale, per il principio di causalità sono poste a carico del resistente e distratte allo Stato ex art.133 TUSG;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede;
-dichiara decaduto , nato a [...] l'[...] dalla Controparte_1
responsabilità genitoriale sul figlio Per_1
-dispone l'affidamento del figlio minore in via esclusiva alla madre, a lei attribuendo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore - istruzione, educazione, salute, rilascio dei documenti, determinazione della residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche senza il consenso del padre;
- dispone il collocamento del minore presso la madre, con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo secondo modalità da disciplinarsi dai Servizi Sociali
territorialmente competenti, a cui il padre potrà rivolgersi, previa verifica della rispondenza agli interessi del minore, dapprima in spazio neutro ed in forma protetta;
- pone a carico del padre per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 300,00, a far data dalla domanda, da versarsi al domicilio materno entro il giorno 5 del mese, oltre aggiornamento annuale secondo gli indici Istat
(base luglio 2023) e al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio,
come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.2014;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
così liquidandole in euro 2800,00, oltre Iva, cpa e rimborso forfettario spese generali di legge, distraendole allo Stato ex art.133 TUSG;
- condanna a rifondere al curatore speciale le spese di lite, Controparte_1
così liquidandole in euro 1800,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali di legge.
Così deciso in Roma il 6.10.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi