Decreto cautelare 21 gennaio 2026
Sentenza breve 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 02/03/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00076/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00045/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 45 del 2026, proposto da
Società Agricola Famiglia Bianchin S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Mussato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fiumicello Villa Vicentina, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento del 13 gennaio 2026 a firma del Funzionario responsabile dell’area amministrativa e SUAP del Comune di Fiumicello Villa Vicentina, avente ad oggetto la sospensione dell’attività di agriturismo per dieci giorni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 la dott.ssa LA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente ha impugnato il provvedimento, compiutamente indicato in epigrafe, di sospensione dell’attività di ampliamento rispetto alla SCIA del 12.11.2020.
2. Il Comune intimato, pur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
3. Parte ricorrente ha depositato il 20.2.2026 una memoria con cui, premesso che l’Amministrazione ha revocato il predetto provvedimento con determinazione n. 213 del 6.2.2026, chiede a questo Tribunale di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse.
4. Tanto premesso, sulla base di quanto rappresentato dalla ricorrente, il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) c.p.a., considerato che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di non avere interesse alla stessa, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame ( ex multis , Cons St sez VII 1.8.2024, n. 6918; Tar Lazio sez III ter 9.4.2025, n. 7041).
5. Nulla per le spese, alla luce della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LA IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA IC | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO