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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/09/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4090/2017
REPUBBLPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4090 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2017
TRA
elettivamente C.F. C.F. 1 Parte 1 "
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Limosani, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente/parte attrice
E
(C.F./P.IVA n. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pellegrino Antonio
Christian Faggella giusta procura alle liti in atti.
Opposta/parte convenuta
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha introdotto giudizio di merito a seguito di ordinanza depositata Parte 1
in data 5 aprile 2017 dal G.E. nella procedura esecutiva n. 1132/2016 - a seguito di opposizione all'esecuzione avverso atto di pignoramento presso terzi notificato in data 9.6.2016 dall'opposta - che rigettava l'istanza di sospensione della procedura e
Controparte 1 a soddisfo delle spese di esecuzioneassegnava in pagamento alla e del credito, un quinto dello stipendio percepito dal Sig. Parte 1 al netto delle ritenute di legge, concedendo termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al Tribunale di Messina ex art. 616 c.p.c.
L'opponente, pertanto, insiste nei motivi di opposizione proposti dinanzi al G.E. che vengono qui riportati:
A) Nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e del successivo atto di precetto.
B) Prescrizione del credito vantato da Controparte_1
C) Difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
D) Nullità per tasso di interesse oltre soglia. Nullità o annullabilità per violazione degli obblighi di informazione.
E) Illegittimità delle clausole vessatorie contenute nel contratto.
G) Riunione del presente procedimento n. R.G.E. 1132/2016 con il procedimento n
R.G. 3594/2016 pendente tra le stesse parti.
Queste le conclusioni:
1) In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento n. R.G.E.
1132/2016, instaurato da Controparte_1 nei confronti del Sig. Parte 1
con il procedimento n. R.G. 3594/2016, instaurato dal Sig. Parte 1 nei confronti di CP_1 CP 1 per i motivi esposti in narrativa;
2) Sempre in via preliminare, trasmettere la presente opposizione e tutta la documentazione allegata al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di accertare l'eventuale reato di usura previsto e punito dall'art. 644 c.p.;
3) Ritenere e dichiarare ammissibile per la forma ed accogliere nel merito l'opposizione proposta con il presente atto avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 9.6.2016, nonché avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e il successivo atto di precetto,
i motivi esposti in narrativa;
per 4) Per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data
3.7.2015 e del successivo atto di precetto;
5) Ritenere e dichiarare, altresì', nullo e/o annullabile il contratto di finanziamento per prestito personale n. 5690122 stipulato in data 4.2.2009 tra la finanziaria
Santander Consumer Bank s.p.a. e il Sig. Parte 1 , per i motivi spiegati in narrativa;
Parte 1 e la CP 2 nulla 6) Ritenere e dichiarare che il Sig.
Controparte_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso devono alla dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e del successivo atto di precetto, per le motivazioni di cui in premessa, adottando ogni consequenziale statuizione;
7) Ritenere e dichiarare che la è priva del diritto di agire Controparte_1
Parte 1 e della esecutivamente nei confronti del Sig. CP 2 per i motivi esposti in narrativa;
8) Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o, con qualunque statuizione, rigettare le domande tutte formulate dalla Controparte 1 con l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 9.6.2016, nonché con il decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e con il successivo atto di precetto;
9) In via istruttoria, qualora il Decidente lo ritenesse opportuno, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se nel contratto di finanziamento stipulato tra la
Santander Consumer Bank s.p.a. e il Sig. sia stato applicato unParte 1 tasso d'interesse effettivo (e non dichiarato) superiore a quello indicato dalla Banca
d'Italia. Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare, ai sensi dell'art. 183
c.p.c., tutti i mezzi istruttori che si renderanno necessari, anche in esito al comportamento processuale di controparte;
10) Condannare la Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. ,Si è costituita in giudizio CP 1 eccependo in via pregiudiziale l'irritualità e dunque, l'inammissibilità della richiesta di riunione per violazione degli artt. 27, secondo comma e 28 c.p.c. Nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza, irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività dell'avversaria domanda giudiziale, sia nel rito, sia nel merito, chiedeva il rigetto in toto delle domande e eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate, sia in fatto, sia in diritto e la conferma della validità del decreto ingiuntivo non opposto e conseguentemente dell'ordinanza di assegnazione.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Rigettata dal Giudice al tempo designato la richiesta di riunione il procedimento la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, trattenuta per la decisione allo stato degli atti senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
L'opposizione è inammissibile, pertanto, va rigettata.
L'opponente, preliminarmente, eccepisce la nullità e/o l'inesistenza della notifica,
sia del decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data
3.7.2015, che del successivo atto di precetto e deduce di aver avuto conoscenza dell'ingiunzione soltanto con la notifica dell'atto di pignoramento.
Deduce, in particolare, che l'opposta aveva tentato una prima notifica presso la residenza dell'opponente, in Messina, via Gaetano Alessi, 8, ma la notifica non si sarebbe perfezionata poiché l'ufficiale giudiziario non ha individuato il destinatario al civico 8 e pertanto il creditore ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
La suddetta notifica, a dire dell'opponente, sarebbe nulla tenuto conto che il successivo atto di pignoramento presso terzi è stato regolarmente notificato a mani di familiare convivente al suddetto indirizzo di residenza, in Messina, via Gaetano
Alessi, 8, pertanto, non vi sarebbero stati i presupposti per la notifica ex art. 143
c.p.c. L'eccezione, invero, sarebbe fondata, in quanto non risulta essere stato acquisito quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, consistente nella raccolta, da parte dell'Ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni sui luoghi in ordine al trasferimento del destinatario dell'atto in altro luogo non conosciuto, mediante lo svolgimento delle ricerche necessarie, secondo i canoni di normale diligenza e buona fede previsti dall'art. 1147 c.c., per verificare l'effettiva reperibilità del medesimo, tuttavia, le notifiche sono state eseguite in un luogo evidentemente non estraneo con il destinatario, pertanto non possono ritenersi inesistenti (Cassazione n. 25350/2009).
Sul punto la Cassazione n. 14692/2023) così precisa: L'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3,
08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell'atto di appello). Nondimeno, per orientamento consolidato della Suprema Corte,
la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (per tutte, Cassazione n.
13365/2023).
Parte opponente non ha dimostrato che a causa della nullità della notificazione non
è riuscito, per cause allo stesso non imputabili, a proporre tempestiva opposizione.
L'inammissibilità dell'opposizione preclude la disamina nel merito dei motivi di opposizione.
Le spese processuali, tuttavia, tenuto conto della pronunzia di rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4090/2017, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione.
b) Compensa le spese processuali.
Così deciso in Messina, li 25.9.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio
REPUBBLPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario di Pace, Dott.ssa IVANA BONFIGLIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4090 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2017
TRA
elettivamente C.F. C.F. 1 Parte 1 "
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gianfranco Limosani, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
Opponente/parte attrice
E
(C.F./P.IVA n. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pellegrino Antonio
Christian Faggella giusta procura alle liti in atti.
Opposta/parte convenuta
Oggetto: giudizio di merito ex art. 616 c.p.c.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
ha introdotto giudizio di merito a seguito di ordinanza depositata Parte 1
in data 5 aprile 2017 dal G.E. nella procedura esecutiva n. 1132/2016 - a seguito di opposizione all'esecuzione avverso atto di pignoramento presso terzi notificato in data 9.6.2016 dall'opposta - che rigettava l'istanza di sospensione della procedura e
Controparte 1 a soddisfo delle spese di esecuzioneassegnava in pagamento alla e del credito, un quinto dello stipendio percepito dal Sig. Parte 1 al netto delle ritenute di legge, concedendo termine di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al Tribunale di Messina ex art. 616 c.p.c.
L'opponente, pertanto, insiste nei motivi di opposizione proposti dinanzi al G.E. che vengono qui riportati:
A) Nullità e/o inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo e del successivo atto di precetto.
B) Prescrizione del credito vantato da Controparte_1
C) Difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
D) Nullità per tasso di interesse oltre soglia. Nullità o annullabilità per violazione degli obblighi di informazione.
E) Illegittimità delle clausole vessatorie contenute nel contratto.
G) Riunione del presente procedimento n. R.G.E. 1132/2016 con il procedimento n
R.G. 3594/2016 pendente tra le stesse parti.
Queste le conclusioni:
1) In via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento n. R.G.E.
1132/2016, instaurato da Controparte_1 nei confronti del Sig. Parte 1
con il procedimento n. R.G. 3594/2016, instaurato dal Sig. Parte 1 nei confronti di CP_1 CP 1 per i motivi esposti in narrativa;
2) Sempre in via preliminare, trasmettere la presente opposizione e tutta la documentazione allegata al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di accertare l'eventuale reato di usura previsto e punito dall'art. 644 c.p.;
3) Ritenere e dichiarare ammissibile per la forma ed accogliere nel merito l'opposizione proposta con il presente atto avverso l'atto di pignoramento presso terzi, notificato in data 9.6.2016, nonché avverso il decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e il successivo atto di precetto,
i motivi esposti in narrativa;
per 4) Per l'effetto, ritenere e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia della notifica del decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data
3.7.2015 e del successivo atto di precetto;
5) Ritenere e dichiarare, altresì', nullo e/o annullabile il contratto di finanziamento per prestito personale n. 5690122 stipulato in data 4.2.2009 tra la finanziaria
Santander Consumer Bank s.p.a. e il Sig. Parte 1 , per i motivi spiegati in narrativa;
Parte 1 e la CP 2 nulla 6) Ritenere e dichiarare che il Sig.
Controparte_1 in forza del decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso devono alla dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e del successivo atto di precetto, per le motivazioni di cui in premessa, adottando ogni consequenziale statuizione;
7) Ritenere e dichiarare che la è priva del diritto di agire Controparte_1
Parte 1 e della esecutivamente nei confronti del Sig. CP 2 per i motivi esposti in narrativa;
8) Nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, infondate o, con qualunque statuizione, rigettare le domande tutte formulate dalla Controparte 1 con l'atto di pignoramento presso terzi notificato in data 9.6.2016, nonché con il decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data 3.7.2015 e con il successivo atto di precetto;
9) In via istruttoria, qualora il Decidente lo ritenesse opportuno, disporre consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se nel contratto di finanziamento stipulato tra la
Santander Consumer Bank s.p.a. e il Sig. sia stato applicato unParte 1 tasso d'interesse effettivo (e non dichiarato) superiore a quello indicato dalla Banca
d'Italia. Con riserva di ulteriormente dedurre ed articolare, ai sensi dell'art. 183
c.p.c., tutti i mezzi istruttori che si renderanno necessari, anche in esito al comportamento processuale di controparte;
10) Condannare la Controparte_1 al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio. ,Si è costituita in giudizio CP 1 eccependo in via pregiudiziale l'irritualità e dunque, l'inammissibilità della richiesta di riunione per violazione degli artt. 27, secondo comma e 28 c.p.c. Nel merito, accertata e dichiarata l'infondatezza, irritualità, inammissibilità e/o improcedibilità e/o tardività dell'avversaria domanda giudiziale, sia nel rito, sia nel merito, chiedeva il rigetto in toto delle domande e eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate, sia in fatto, sia in diritto e la conferma della validità del decreto ingiuntivo non opposto e conseguentemente dell'ordinanza di assegnazione.
Con vittoria di spese e compenso professionale.
Rigettata dal Giudice al tempo designato la richiesta di riunione il procedimento la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, dopo alcuni rinvii per carico di ruolo, trattenuta per la decisione allo stato degli atti senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
L'opposizione è inammissibile, pertanto, va rigettata.
L'opponente, preliminarmente, eccepisce la nullità e/o l'inesistenza della notifica,
sia del decreto ingiuntivo n. 913/2015, emesso dal Tribunale di Messina in data
3.7.2015, che del successivo atto di precetto e deduce di aver avuto conoscenza dell'ingiunzione soltanto con la notifica dell'atto di pignoramento.
Deduce, in particolare, che l'opposta aveva tentato una prima notifica presso la residenza dell'opponente, in Messina, via Gaetano Alessi, 8, ma la notifica non si sarebbe perfezionata poiché l'ufficiale giudiziario non ha individuato il destinatario al civico 8 e pertanto il creditore ha proceduto alla notifica ai sensi dell'art. 143
c.p.c.
La suddetta notifica, a dire dell'opponente, sarebbe nulla tenuto conto che il successivo atto di pignoramento presso terzi è stato regolarmente notificato a mani di familiare convivente al suddetto indirizzo di residenza, in Messina, via Gaetano
Alessi, 8, pertanto, non vi sarebbero stati i presupposti per la notifica ex art. 143
c.p.c. L'eccezione, invero, sarebbe fondata, in quanto non risulta essere stato acquisito quel quid pluris richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, consistente nella raccolta, da parte dell'Ufficiale giudiziario, di specifiche informazioni sui luoghi in ordine al trasferimento del destinatario dell'atto in altro luogo non conosciuto, mediante lo svolgimento delle ricerche necessarie, secondo i canoni di normale diligenza e buona fede previsti dall'art. 1147 c.c., per verificare l'effettiva reperibilità del medesimo, tuttavia, le notifiche sono state eseguite in un luogo evidentemente non estraneo con il destinatario, pertanto non possono ritenersi inesistenti (Cassazione n. 25350/2009).
Sul punto la Cassazione n. 14692/2023) così precisa: L'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, principio espresso in tema di notifica del ricorso per cassazione, v. di recente, Cass. Sez. 3,
08/09/2022 n. 26511 in tema di notifica dell'atto di appello). Nondimeno, per orientamento consolidato della Suprema Corte,
la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (per tutte, Cassazione n.
13365/2023).
Parte opponente non ha dimostrato che a causa della nullità della notificazione non
è riuscito, per cause allo stesso non imputabili, a proporre tempestiva opposizione.
L'inammissibilità dell'opposizione preclude la disamina nel merito dei motivi di opposizione.
Le spese processuali, tuttavia, tenuto conto della pronunzia di rito, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Ivana Bonfiglio, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4090/2017, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione.
b) Compensa le spese processuali.
Così deciso in Messina, li 25.9.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Ivana Bonfiglio