Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1736
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Condizioni di legge per lo scioglimento del matrimonio

    La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge previsto dall'art. 3 legge 898/1970 a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale, avvenuta all'udienza del 15/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte; la separazione consensuale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 595/2025 dei 23-26/04/2025; i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione; all'udienza del 17/12/2025 le parti hanno documentato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi riconciliare; i coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, così come confermate con note scritte in sostituzione dell'udienza, che in questa sede integralmente si riportano: “dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e ciascuno di loro provvederà al proprio sostentamento i quali precisano di avere regolato tutti i loro rapporti e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro”.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1736
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 1736
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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