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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 07/10/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1126/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
( ) nato a [...] in data [...], difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Figura, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
( ) nata a [...] il [...], difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Robin Giannone, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-affidare la minore, , di appena 14 mesi, in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale vivrà presso l'abitazione della di lei madre, sita a Modica alla via Corso Pertini n. 35;
-disporre che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore nei periodi di permanenza della figlia presso ciascuno e che le decisioni di maggior importanza per la vita della minore siano concordate fra gli stessi;
-regolamentare in maniera ampia e graduale il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore, compatibilmente alle esigenze di quest'ultima, tenuto conto della sua tenerissima età di appena 14 mesi, nonché delle esigenze lavorative del padre, facendo salvi i diversi accordi tra i genitori, nel seguente modo: durante la settimana, il sig. potrà prendere e tenere con sé la Pt_1 piccola , ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00; fino a quando la Per_1 piccola non avrà compiuto i due anni di età e con esclusione del pernottamento, il sig. Per_1
, durante il weekend, potrà prendere e tenere con sé la figlia minore, a settimane alterne, Pt_1 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del sabato e la settimana successiva, la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno Natale e Capodanno tra l'uno e l'altro genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:00; durante le festività pasquali, per due giorni consecutivi, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 20:00; nel giorno del compleanno della figlia minore, il sig. , può Pt_1 prendere e tenere con sé la figlia , o la mattina dalle ore 10:00 alle ore 14:00 o nel Per_1 pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00, da concordarsi tra i genitori, con possibilità ad anni alterni di cenare o pranzare con la figlia, qualora non sia possibile festeggiare il compleanno insieme;
allorquando la piccola avrà compiuto i due anni di età, prevedere gradualmente Per_1 la possibilità per il padre di far pernottare la figlia minore presso di sé, regolamentando il diritto di visita del sig. , facendo salvi i diversi accordi tra le parti, nel seguente modo: fermo Pt_1 restando il diritto di visita del padre durante la settimana, nonché in corrispondenza del giorno del compleanno della minore, prevendere che durante i week-end, il sig. possa prendere e Pt_1 tenere con sé, a settimane alterne, la figlia minore, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
durante le festività natalizie per 7 giorni consecutivi da comprendere ad anni alterni una volta la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e una volta il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per 5 giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprendendo ad anni alterni una volta la domenica di Pasqua e una volta il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- disporre che il sig. , versi alla sig.ra , a titolo di concorso al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore , un assegno mensile non superiore ad €150,00, Per_1 tenuto conto delle sue attuali capacità reddituali;
- disporre che il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive, sia posto a carico dei genitori nella misura 50% ciascuno, indicando, altresì, in maniera analitica quali spese debbano essere considerate come straordinarie, mediante il rinvio alle Linee guida sul mantenimento dei figli del 3/12/2019 rese dal Tribunale di Siracusa, che per comodità si allegano, ciò al fine di prevenire l'avvio di procedure esecutive, fonte di aggravio di spese in capo alle parti;
- disporre che i genitori favoriscano e agevolino i rapporti tra la minore e gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per parte resistente:
- disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ai due genitori con collocamento degli Per_1 Per_2 stessi presso la madre;
- disporre che il padre possa trascorrere con la figlia di mesi 15, ▪ fino al compimento del Per_1 terzo anno di età: due giorni infrasettimanali presso la di lui abitazione, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; durante le festività natalizie la bambina trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre (senza pernotto); sempre ad anni alterni il 31 dicembre o il 1° gennaio (senza pernotto), di modo che ogni anno la bambina passi la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro. Nelle feste pasquali il padre, ad anni alterni, avrà con sé la figlia o la domenica o il lunedì dell'Angelo (senza Per_1 pernotto); ▪ dopo il compimento dei tre anni di età: prevedere gradualmente la possibilità di far pernottare la bambina presso l'abitazione del padre i fine settimana, alternati con l'altro genitore, dalle ore 17:00 del sabato fino alla domenica alle ore 17:00, e per le festività natalizie alternando tra i genitori di anno in anno, il 24 o il 25 dicembre;
sempre ad anni alterni il 31 dicembre o il 1° gennaio, di modo che ogni anno la bambina passi la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro; per le feste pasquali il padre, ad anni alterni, avrà con sé la figlia o la domenica o il lunedì dell'Angelo; per le Per_1 ferie estive la figlia trascorrerà sette giorni consecutivi con i rispettivi genitori;
- disporre Per_1 che il padre possa trascorrere con il figlio neonato , ▪ fino al compimento del primo anno di Per_2 età: due giorni infrasettimanali presso l'abitazione della madre, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 17.00 alle ore 19.00; ▪ dopo il compimento del primo anno di età, disporre che il padre possa trascorrere con il piccolo , presso la di lui abitazione, due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì dalle Per_2 ore 17:00 alle ore 20:00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; disporre che durante le festività natalizie il bambino trascorra con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre (senza pernotto); sempre ad anni alterni il 31 dicembre o il 1°gennaio (senza pernotto), di modo che ogni anno il bambino passi la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro. Nelle feste pasquali il padre, ad anni alterni, avrà con sé il figlio o la domenica o il lunedì dell'Angelo Per_2 (senza pernotto). ▪ Dal terzo anno di età: prevedere gradualmente la possibilità di far pernottare il bambino presso l'abitazione del padre i fine settimana, alternati con l'altro genitore, dalle ore 17:00 del sabato con pernottamento fino alla domenica alle ore 17:00, e, in relazione alle festività, il figlio ad anni alterni trascorrerà con il padre e la madre le festività natalizie e pasquali, alternando di anno in anno, il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre, il 1° gennaio con il padre, il giorno di Pasqua con la madre, il lunedì dell'Angelo con il padre;
per le ferie estive il figlio , unitamente alla sorella , Per_2 Per_1 trascorrerà sette giorni consecutivi con i rispettivi genitori;
- disporre che i genitori si impegnino a collaborare fattivamente nell'interesse esclusivo dei minori;
che qualora sia necessario comunicare impedimenti o modifiche degli accordi stabiliti per la frequentazione dei figli, i genitori si impegnino ad informare l'altro/a, con congruo anticipo, avendo cura di non incidere sulla organizzazione di vita dei figli e dovendo attendere riscontro positivo o negativo dall'altro genitore;
che i genitori si impegnino a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di indirizzo, residenza e numeri telefonici;
- disporre a carico del sig. un assegno mensile complessivo pari ad € 600,00 (€ Parte_1 300 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , da Per_2 Per_1 aggiornare automaticamente secondo gli indici ISTAT come per legge e da versare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante vaglia postale, bonifico, assegno o altra modalità di pagamento;
- disporre che il pagamento delle spese straordinarie sia posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, indicando quali spese debbano essere considerate straordinarie mediante il rinvio alle Linee Giuda del Consiglio Nazionale Forense (CNF) del 29.11.2017.
- disporre che ogni singolo genitore potrà portare con sé uno o entrambi i figli minori fuori dal territorio della Repubblica Italiana solo con il consenso scritto dell'altro genitore.
Richiesto il parere del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.4.2024 ha dedotto di aver intrapreso, nell'anno 2021, Parte_1 una convivenza more uxorio con nata a [...] il [...], dalla cui Controparte_1 unione sono nati a Modica i figli (20/02/2023) ed (27/06/2024), convivenza cessata Per_1 Per_2 nel mese di novembre 2024 in seguito al graduale deteriorarsi del rapporto affettivo.
Ha chiesto pertanto affido condiviso della figlia minore (non essendo ancora nato l'altro Per_1 figlio ) con regolamentazione del diritto di visita, proponendo una calendarizzazione Per_2 comprendente i pernotti a partire dal secondo anno di vita della figlia minore, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento indiretto con un assegno non superiore a 150,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio il 9.8.2024, ha aderito alla domanda di affidamento Controparte_1 condiviso, ma si è opposta alla regolamentazione del diritto di visita proposta dal ricorrente, chiedendo una maggiore gradualità dei relativi tempi di frequentazione, soprattutto riguardo ai pernotti della figlia, in tenerissima età, col padre, da consentire soltanto dal raggiungimento dei tre anni di età della stessa (nonché di ), o comunque “sino ad effettivo e comprovato Per_2 miglioramento della condotta paterna” lamentando una inidoneità genitoriale in capo al padre per aver manifestato, dal momento dell'interruzione del loro rapporto sentimentale, uno scarso interesse alla vita dei figli, alla loro crescita e alla loro salute.
Ha chiesto inoltre la resistente che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con un assegno non inferiore a 600,00 euro in ragione di 300,00 euro ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, modificando tale richiesta, con note di udienza del 14.5.2025, con un assegno non inferiore a 500 mensili (250,00 per figlio).
Le parti compaiono in data 19.9.2024 davanti al giudice delegato.
Il ricorrente dichiara: “ADR: allo stato non percepisco nulla, ho percepito solo 3 mesi di naspi quest'anno. In estate ho fatto dei lavori come animatore in particolare solo la domenica balli di gruppo nei lidi per 50 euro al giorno. ADR: adesso lavoro in una impresa edile anche se ancora sono in prova;
avevo già le basi perché ho lavorato in passato con mio padre;
ADR: i miei genitori lavorano entrambi;
ADR: voglio vedere i miei figli e per farlo mi reco dalla mia ex compagna;
ADR: l'assegno unico lo percepiamo entrambi al 50% e grazie a questo riesco a versare le 300 euro mensili (150 a figlio); ho versato tutti i mesi ad eccezione del primo mese di mio figlio;
per la bambina solo una volta ho posticipato il versamento al mese successivo, ma poi ho colmato versando il doppio, cioè per il mese mancante e il mese in corso. ADR: la metà dell'assegno unico è di 99 euro a figlio. ADR;
vivo in affitto anche se allo stato sono moroso di 4 mensilità.”
La resistente: ADR: i miei figli vivono con me. Abito sotto casa di mia madre in un alloggio popolare dato in assegnazione a mia madre. ADR: l'assegno unico lo percepisco io per la metà e cioè 99 euro;
quello del piccolo devono ancora erogarlo. ADR: ritengo che il padre debba versare almeno 300 euro al mese per figlio. ADR: mi risulta che il lavoro del padre nei lidi sia stato più redditizio;
ritengo che questi soldi me li possa dare tranquillamente. ADR: i miei genitori lavorano, ho l'aiuto dei nonni sia materni che paterni. ADR: il padre mi deve solo una mensilità del bambino, riferita al primo mese di nascita.
Con ordinanza del 4.10.2024 il giudice in via provvisoria ed urgente ha statuito: “…ritenuto che allo stato delle attuali conosciute condizioni reddituali va posto l'obbligo a carico di Pt_1
di contribuire al mantenimento indiretto dei due minori versando alla resistente € 300,00
[...] mensili, al netto dell'assegno unico per i figli, che sarà percepito integralmente dalla madre
[...] ; che i minori vanno affidati in modo condiviso ai genitori;
gli stessi vivranno con la CP_1 madre;
salvi i diversi accordi tra le parti, che potranno giovarsi dell'aiuto dei quattro nonni per la cura dei figli, e stante la tenerissima età dei minori: il padre potrà tenere con sé la figlia Per_1 (di 20 mesi) due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle 10.00 alle 18.00. Durante le festività natalizie la bambina trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre (senza pernotto); sempre ad anni alterni il 31 dicembre o il 1° gennaio (senza pernotto); nelle feste pasquali il padre, ad anni alterni, avrà con sé la figlia o la domenica o il lunedì dell'Angelo (senza pernotto); il Per_1 padre potrà vedere il figlio neonato (di 4 mesi) nell'abitazione della madre all'interno delle Per_2 stesse fasce di orario precedenti il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle 10.00 alle 18.00;”
Le parti sono comparse alla successiva udienza del 5.3.2025; : adr: vivo a Pozzallo, Parte_1 sto lavorando saltuariamente presso la falegnameria (mi hanno detto di recente di stare a casa per tre giorni, la situazione non è al momento stabile) faccio serate come animatore, per due settimane non ho potuto vedere i bambini perché non avevo i soldi per la benzina;
sto riuscendo a pagare il mantenimento, entro Pasqua dovrei saldare gli arretrati di circa 1.100 o 1.300 euro. Mio padre lavora a tempo determinato presso un'impresa edile, mia madre lavora part time, il reddito complessivo è di € 1.700 – 2000, ma devono anche aiutare economicamente mio fratello, di anni 18, che ha iniziato l'accademia navale e devono pagare una rata di mutuo. Abito al momento con la mia compagna, pagando € 400,00 di locazione. I miei genitori vivono a Pozzallo. Ho preso anche il patentino per i fuochi pirotecnici.
vivo a Modica, sto lavorando nel settore ristorazione a chiamata, prenderò Controparte_1 circa € 700,00 al mese, ma ho iniziato il 4.2.2025; mia madre lavora in hotel anche lei prende circa
€ 700,00 al mese, vivo a casa di mia madre, mia madre vive a casa del compagno, quindi sopporto io le spese per le utenze;
mio padre, separato da mia madre, percepisce circa € 1.000,00 al mese. I miei genitori vivono a Modica.
In tale udienza, inoltre, le parti rappresentano di aver preso accordi diversi dalla statuizione del giudice, riguardo ai tempi di visita dei minori, sulla base delle loro esigenze.
Ciò premesso, preso atto che non sussistono impedimenti in tal senso, e che anzi deve registrarsi la capacità delle parti di accordarsi sui tempi di compresenza del padre con i minori anche superando la (necessariamente più rigida) regolamentazione del giudice, va confermato l'affidamento condiviso dei minori (20/02/2023) ed (27/06/2024) ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre.
Relativamente al diritto di visita del padre, è sufficiente dettare la regolamentazione di base che segue, a valere in difetto di diverso accordo dei genitori.
Il padre dunque potrà stare con la figlia , fino al compimento dei tre anni, il martedì e il Per_1 giovedì dalle 17.00 alle 20.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle 10.00 alle 18.00, e, per le prossime festività natalizie, il 24 o il 25 dicembre;
dal compimento dei tre anni (20.2.2026) la figlia potrà pernottare presso il padre, dalle ore 17:00 del sabato fino alle ore Per_1 17:00 alla domenica, a settimane alterne;
potrà inoltre stare con il padre cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendendo ad anni alterni una volta la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e una volta il 31 dicembre ed il primo gennaio, e tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprendendo ad anni alterni una volta la domenica di Pasqua e una volta il Lunedì dell'Angelo; potrà inoltre stare con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Tale regolamentazione varrà anche riguardo al figlio , oggi di 16 mesi. Per_2
Riguardo il contributo al mantenimento, va confermata la misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico che sarà percepito per intero dalla madre ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
affida i minori (20/02/2023) ed (27/06/2024) in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre regolamentando i Controparte_1 tempi di frequentazione e permanenza dei figli con il padre come da motivazione;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1 Per_1 ed corrispondendo alla entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro Per_2 CP_1
300,00, al netto dell'assegno unico che sarà percepito per intero dalla madre e rivalutata secondo indici Istat, ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 07/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. Giovanni Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
( ) nato a [...] in data [...], difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Figura, presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE contro
( ) nata a [...] il [...], difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Robin Giannone, presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-affidare la minore, , di appena 14 mesi, in maniera condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale vivrà presso l'abitazione della di lei madre, sita a Modica alla via Corso Pertini n. 35;
-disporre che i genitori esercitino disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulla minore nei periodi di permanenza della figlia presso ciascuno e che le decisioni di maggior importanza per la vita della minore siano concordate fra gli stessi;
-regolamentare in maniera ampia e graduale il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore, compatibilmente alle esigenze di quest'ultima, tenuto conto della sua tenerissima età di appena 14 mesi, nonché delle esigenze lavorative del padre, facendo salvi i diversi accordi tra i genitori, nel seguente modo: durante la settimana, il sig. potrà prendere e tenere con sé la Pt_1 piccola , ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00; fino a quando la Per_1 piccola non avrà compiuto i due anni di età e con esclusione del pernottamento, il sig. Per_1
, durante il weekend, potrà prendere e tenere con sé la figlia minore, a settimane alterne, Pt_1 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del sabato e la settimana successiva, la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00, durante le festività natalizie, per tre giorni consecutivi, alternando di anno in anno Natale e Capodanno tra l'uno e l'altro genitore, dalle ore 10:00 alle ore 20:00; durante le festività pasquali, per due giorni consecutivi, alternando di anno in anno Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 20:00; nel giorno del compleanno della figlia minore, il sig. , può Pt_1 prendere e tenere con sé la figlia , o la mattina dalle ore 10:00 alle ore 14:00 o nel Per_1 pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 21:00, da concordarsi tra i genitori, con possibilità ad anni alterni di cenare o pranzare con la figlia, qualora non sia possibile festeggiare il compleanno insieme;
allorquando la piccola avrà compiuto i due anni di età, prevedere gradualmente Per_1 la possibilità per il padre di far pernottare la figlia minore presso di sé, regolamentando il diritto di visita del sig. , facendo salvi i diversi accordi tra le parti, nel seguente modo: fermo Pt_1 restando il diritto di visita del padre durante la settimana, nonché in corrispondenza del giorno del compleanno della minore, prevendere che durante i week-end, il sig. possa prendere e Pt_1 tenere con sé, a settimane alterne, la figlia minore, dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica;
durante le festività natalizie per 7 giorni consecutivi da comprendere ad anni alterni una volta la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e una volta il 31 dicembre e l'1 Gennaio;
per 5 giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprendendo ad anni alterni una volta la domenica di Pasqua e una volta il lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive per 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- disporre che il sig. , versi alla sig.ra , a titolo di concorso al Parte_1 CP_1 mantenimento ordinario della figlia minore , un assegno mensile non superiore ad €150,00, Per_1 tenuto conto delle sue attuali capacità reddituali;
- disporre che il pagamento delle spese straordinarie mediche, scolastiche, extrascolastiche e sportive, sia posto a carico dei genitori nella misura 50% ciascuno, indicando, altresì, in maniera analitica quali spese debbano essere considerate come straordinarie, mediante il rinvio alle Linee guida sul mantenimento dei figli del 3/12/2019 rese dal Tribunale di Siracusa, che per comodità si allegano, ciò al fine di prevenire l'avvio di procedure esecutive, fonte di aggravio di spese in capo alle parti;
- disporre che i genitori favoriscano e agevolino i rapporti tra la minore e gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per parte resistente:
- disporre l'affidamento condiviso dei figli ed ai due genitori con collocamento degli Per_1 Per_2 stessi presso la madre;
- disporre che il padre possa trascorrere con la figlia di mesi 15, ▪ fino al compimento del Per_1 terzo anno di età: due giorni infrasettimanali presso la di lui abitazione, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; durante le festività natalizie la bambina trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre (senza pernotto); sempre ad anni alterni il 31 dicembre o il 1° gennaio (senza pernotto), di modo che ogni anno la bambina passi la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro. Nelle feste pasquali il padre, ad anni alterni, avrà con sé la figlia o la domenica o il lunedì dell'Angelo (senza Per_1 pernotto); ▪ dopo il compimento dei tre anni di età: prevedere gradualmente la possibilità di far pernottare la bambina presso l'abitazione del padre i fine settimana, alternati con l'altro genitore, dalle ore 17:00 del sabato fino alla domenica alle ore 17:00, e per le festività natalizie alternando tra i genitori di anno in anno, il 24 o il 25 dicembre;
sempre ad anni alterni il 31 dicembre o il 1° gennaio, di modo che ogni anno la bambina passi la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro; per le feste pasquali il padre, ad anni alterni, avrà con sé la figlia o la domenica o il lunedì dell'Angelo; per le Per_1 ferie estive la figlia trascorrerà sette giorni consecutivi con i rispettivi genitori;
- disporre Per_1 che il padre possa trascorrere con il figlio neonato , ▪ fino al compimento del primo anno di Per_2 età: due giorni infrasettimanali presso l'abitazione della madre, il martedì e il giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 17.00 alle ore 19.00; ▪ dopo il compimento del primo anno di età, disporre che il padre possa trascorrere con il piccolo , presso la di lui abitazione, due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì dalle Per_2 ore 17:00 alle ore 20:00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle ore 10.00 alle ore 18.00; disporre che durante le festività natalizie il bambino trascorra con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre (senza pernotto); sempre ad anni alterni il 31 dicembre o il 1°gennaio (senza pernotto), di modo che ogni anno il bambino passi la vigilia di Natale ed il giorno di Capodanno con un genitore ed il giorno di Natale e la vigilia di Capodanno con l'altro. Nelle feste pasquali il padre, ad anni alterni, avrà con sé il figlio o la domenica o il lunedì dell'Angelo Per_2 (senza pernotto). ▪ Dal terzo anno di età: prevedere gradualmente la possibilità di far pernottare il bambino presso l'abitazione del padre i fine settimana, alternati con l'altro genitore, dalle ore 17:00 del sabato con pernottamento fino alla domenica alle ore 17:00, e, in relazione alle festività, il figlio ad anni alterni trascorrerà con il padre e la madre le festività natalizie e pasquali, alternando di anno in anno, il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 31 dicembre con la madre, il 1° gennaio con il padre, il giorno di Pasqua con la madre, il lunedì dell'Angelo con il padre;
per le ferie estive il figlio , unitamente alla sorella , Per_2 Per_1 trascorrerà sette giorni consecutivi con i rispettivi genitori;
- disporre che i genitori si impegnino a collaborare fattivamente nell'interesse esclusivo dei minori;
che qualora sia necessario comunicare impedimenti o modifiche degli accordi stabiliti per la frequentazione dei figli, i genitori si impegnino ad informare l'altro/a, con congruo anticipo, avendo cura di non incidere sulla organizzazione di vita dei figli e dovendo attendere riscontro positivo o negativo dall'altro genitore;
che i genitori si impegnino a comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di indirizzo, residenza e numeri telefonici;
- disporre a carico del sig. un assegno mensile complessivo pari ad € 600,00 (€ Parte_1 300 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , da Per_2 Per_1 aggiornare automaticamente secondo gli indici ISTAT come per legge e da versare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante vaglia postale, bonifico, assegno o altra modalità di pagamento;
- disporre che il pagamento delle spese straordinarie sia posto a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, indicando quali spese debbano essere considerate straordinarie mediante il rinvio alle Linee Giuda del Consiglio Nazionale Forense (CNF) del 29.11.2017.
- disporre che ogni singolo genitore potrà portare con sé uno o entrambi i figli minori fuori dal territorio della Repubblica Italiana solo con il consenso scritto dell'altro genitore.
Richiesto il parere del Pubblico Ministero
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.4.2024 ha dedotto di aver intrapreso, nell'anno 2021, Parte_1 una convivenza more uxorio con nata a [...] il [...], dalla cui Controparte_1 unione sono nati a Modica i figli (20/02/2023) ed (27/06/2024), convivenza cessata Per_1 Per_2 nel mese di novembre 2024 in seguito al graduale deteriorarsi del rapporto affettivo.
Ha chiesto pertanto affido condiviso della figlia minore (non essendo ancora nato l'altro Per_1 figlio ) con regolamentazione del diritto di visita, proponendo una calendarizzazione Per_2 comprendente i pernotti a partire dal secondo anno di vita della figlia minore, dichiarandosi disponibile a contribuire al mantenimento indiretto con un assegno non superiore a 150,00 euro mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Costituitasi in giudizio il 9.8.2024, ha aderito alla domanda di affidamento Controparte_1 condiviso, ma si è opposta alla regolamentazione del diritto di visita proposta dal ricorrente, chiedendo una maggiore gradualità dei relativi tempi di frequentazione, soprattutto riguardo ai pernotti della figlia, in tenerissima età, col padre, da consentire soltanto dal raggiungimento dei tre anni di età della stessa (nonché di ), o comunque “sino ad effettivo e comprovato Per_2 miglioramento della condotta paterna” lamentando una inidoneità genitoriale in capo al padre per aver manifestato, dal momento dell'interruzione del loro rapporto sentimentale, uno scarso interesse alla vita dei figli, alla loro crescita e alla loro salute.
Ha chiesto inoltre la resistente che il padre contribuisca al mantenimento dei figli con un assegno non inferiore a 600,00 euro in ragione di 300,00 euro ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, modificando tale richiesta, con note di udienza del 14.5.2025, con un assegno non inferiore a 500 mensili (250,00 per figlio).
Le parti compaiono in data 19.9.2024 davanti al giudice delegato.
Il ricorrente dichiara: “ADR: allo stato non percepisco nulla, ho percepito solo 3 mesi di naspi quest'anno. In estate ho fatto dei lavori come animatore in particolare solo la domenica balli di gruppo nei lidi per 50 euro al giorno. ADR: adesso lavoro in una impresa edile anche se ancora sono in prova;
avevo già le basi perché ho lavorato in passato con mio padre;
ADR: i miei genitori lavorano entrambi;
ADR: voglio vedere i miei figli e per farlo mi reco dalla mia ex compagna;
ADR: l'assegno unico lo percepiamo entrambi al 50% e grazie a questo riesco a versare le 300 euro mensili (150 a figlio); ho versato tutti i mesi ad eccezione del primo mese di mio figlio;
per la bambina solo una volta ho posticipato il versamento al mese successivo, ma poi ho colmato versando il doppio, cioè per il mese mancante e il mese in corso. ADR: la metà dell'assegno unico è di 99 euro a figlio. ADR;
vivo in affitto anche se allo stato sono moroso di 4 mensilità.”
La resistente: ADR: i miei figli vivono con me. Abito sotto casa di mia madre in un alloggio popolare dato in assegnazione a mia madre. ADR: l'assegno unico lo percepisco io per la metà e cioè 99 euro;
quello del piccolo devono ancora erogarlo. ADR: ritengo che il padre debba versare almeno 300 euro al mese per figlio. ADR: mi risulta che il lavoro del padre nei lidi sia stato più redditizio;
ritengo che questi soldi me li possa dare tranquillamente. ADR: i miei genitori lavorano, ho l'aiuto dei nonni sia materni che paterni. ADR: il padre mi deve solo una mensilità del bambino, riferita al primo mese di nascita.
Con ordinanza del 4.10.2024 il giudice in via provvisoria ed urgente ha statuito: “…ritenuto che allo stato delle attuali conosciute condizioni reddituali va posto l'obbligo a carico di Pt_1
di contribuire al mantenimento indiretto dei due minori versando alla resistente € 300,00
[...] mensili, al netto dell'assegno unico per i figli, che sarà percepito integralmente dalla madre
[...] ; che i minori vanno affidati in modo condiviso ai genitori;
gli stessi vivranno con la CP_1 madre;
salvi i diversi accordi tra le parti, che potranno giovarsi dell'aiuto dei quattro nonni per la cura dei figli, e stante la tenerissima età dei minori: il padre potrà tenere con sé la figlia Per_1 (di 20 mesi) due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle 10.00 alle 18.00. Durante le festività natalizie la bambina trascorrerà con il padre ad anni alterni il 24 o il 25 dicembre (senza pernotto); sempre ad anni alterni il 31 dicembre o il 1° gennaio (senza pernotto); nelle feste pasquali il padre, ad anni alterni, avrà con sé la figlia o la domenica o il lunedì dell'Angelo (senza pernotto); il Per_1 padre potrà vedere il figlio neonato (di 4 mesi) nell'abitazione della madre all'interno delle Per_2 stesse fasce di orario precedenti il martedì e il giovedì dalle 17.00 alle 20.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle 10.00 alle 18.00;”
Le parti sono comparse alla successiva udienza del 5.3.2025; : adr: vivo a Pozzallo, Parte_1 sto lavorando saltuariamente presso la falegnameria (mi hanno detto di recente di stare a casa per tre giorni, la situazione non è al momento stabile) faccio serate come animatore, per due settimane non ho potuto vedere i bambini perché non avevo i soldi per la benzina;
sto riuscendo a pagare il mantenimento, entro Pasqua dovrei saldare gli arretrati di circa 1.100 o 1.300 euro. Mio padre lavora a tempo determinato presso un'impresa edile, mia madre lavora part time, il reddito complessivo è di € 1.700 – 2000, ma devono anche aiutare economicamente mio fratello, di anni 18, che ha iniziato l'accademia navale e devono pagare una rata di mutuo. Abito al momento con la mia compagna, pagando € 400,00 di locazione. I miei genitori vivono a Pozzallo. Ho preso anche il patentino per i fuochi pirotecnici.
vivo a Modica, sto lavorando nel settore ristorazione a chiamata, prenderò Controparte_1 circa € 700,00 al mese, ma ho iniziato il 4.2.2025; mia madre lavora in hotel anche lei prende circa
€ 700,00 al mese, vivo a casa di mia madre, mia madre vive a casa del compagno, quindi sopporto io le spese per le utenze;
mio padre, separato da mia madre, percepisce circa € 1.000,00 al mese. I miei genitori vivono a Modica.
In tale udienza, inoltre, le parti rappresentano di aver preso accordi diversi dalla statuizione del giudice, riguardo ai tempi di visita dei minori, sulla base delle loro esigenze.
Ciò premesso, preso atto che non sussistono impedimenti in tal senso, e che anzi deve registrarsi la capacità delle parti di accordarsi sui tempi di compresenza del padre con i minori anche superando la (necessariamente più rigida) regolamentazione del giudice, va confermato l'affidamento condiviso dei minori (20/02/2023) ed (27/06/2024) ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre.
Relativamente al diritto di visita del padre, è sufficiente dettare la regolamentazione di base che segue, a valere in difetto di diverso accordo dei genitori.
Il padre dunque potrà stare con la figlia , fino al compimento dei tre anni, il martedì e il Per_1 giovedì dalle 17.00 alle 20.00, nonché il sabato o la domenica, a settimane alterne, dalle 10.00 alle 18.00, e, per le prossime festività natalizie, il 24 o il 25 dicembre;
dal compimento dei tre anni (20.2.2026) la figlia potrà pernottare presso il padre, dalle ore 17:00 del sabato fino alle ore Per_1 17:00 alla domenica, a settimane alterne;
potrà inoltre stare con il padre cinque giorni consecutivi durante le festività natalizie, comprendendo ad anni alterni una volta la Vigilia di Natale e il giorno di Natale e una volta il 31 dicembre ed il primo gennaio, e tre giorni consecutivi durante le festività pasquali, comprendendo ad anni alterni una volta la domenica di Pasqua e una volta il Lunedì dell'Angelo; potrà inoltre stare con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
Tale regolamentazione varrà anche riguardo al figlio , oggi di 16 mesi. Per_2
Riguardo il contributo al mantenimento, va confermata la misura di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), al netto dell'assegno unico che sarà percepito per intero dalla madre ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
affida i minori (20/02/2023) ed (27/06/2024) in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre regolamentando i Controparte_1 tempi di frequentazione e permanenza dei figli con il padre come da motivazione;
pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori Parte_1 Per_1 ed corrispondendo alla entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di euro Per_2 CP_1
300,00, al netto dell'assegno unico che sarà percepito per intero dalla madre e rivalutata secondo indici Istat, ed oltre il 50% delle spese straordinarie;
compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 07/10/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giovanni Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti