CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 27/01/2026, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 910/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
DE SI IL, OR
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4094/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4877/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 22/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7CR0200037 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7782/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Società_1 Srl attraverso i propri rappresentanti legali;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Caserta;
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso della società contribuente avverso atto di recupero relativo all'anno di imposta 2018, emesso per “indebite compensazioni per credito d'imposta per ricerca e sviluppo” effettuate nell'anno 2018, con conseguente recupero dell'importo di Euro 188.390,73 utilizzato in compensazione nell'anno 2018 quale "credito d'imposta per investimenti di ricerca e sviluppo” relativo all'anno 2017, con sanzioni ed interessi.
-che la società contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate Caserta resiste, chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto;
risulta dotato di fondamento il primo motivo di appello, attraverso cui è contestata la decisione di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto fondato l'operato dell'ufficio nel disconoscere e ritenere insussistente l'attività espletata dalla società, in quanto non riconducibile alla tipologia di attività agevolabili secondo la normativa vigente.
Sul punto la sentenza di primo grado ha ritenuto che “nessuno di questi aspetti emerge nel progetto esposto e rappresentato dalla società e ciò appare inconfutabilmente dimostrato dalle dichiarazioni rese dai soggetti formalmente coinvolti che nulla sapevano in ordine al progetto ed alle specifiche e scientifiche finalità, né conducevano attività scientifiche peculiari di alcun tipo.”
In via preliminare si evidenzia che l'attività istituzionale della società appellante consiste nella creazione e gestione di case di cura, sia nella forma tradizionale (e cioè con il ricovero degli ammalati per n. 40 posti per il regime residenziale), sia nella forma del Day Hospital (cioè effettuando le prestazioni tipiche di una casa di cura nei confronti di soggetti non ricoverati per n. 20 posti) con particolare specializzazione nel settore della riabilitazione.
La Società_1 S.r.l. è un presidio sanitario-assistenziale destinato principalmente ad anziani non autosufficienti soli e/o che non sono più in grado di permanere nel proprio domicilio in quanto bisognosi di assistenza. La finalità di tale servizio è il mantenimento ed il recupero delle potenzialità psico-fisiche, relazionali e sociali dell'anziano, ed in ogni caso il mantenimento delle capacità residue o il rallentamento della progressione degli effetti involutivi delle patologie cronico-degenerative.
L'obiettivo principale del progetto di R&S “Nominativo_1 of Elderly Assistance Activities” implementato e condotto dalla società appellante è stato il coinvolgimento di tutti quei soggetti anziani fragili, con un grado di patologia fisico cognitivo medio-lieve, in un programma strutturato di attività cognitiva e motoria, con la finalità di: i) un miglioramento cognitivo, fisiologico, funzionale e relazionale, di supporto e propedeutico alla terapia farmacologica in atto;
ii) il ridimensionamento di tutte quelle situazioni dove l'abulia, in combinazione con l'ambiente di ricovero, possa generare situazioni di parziale o totale alienazione dei soggetti.
Lo scopo del progetto di R&S è stato quello di integrare, sviluppare e sperimentare innovativi strumenti ICT- based per la valutazione, monitoraggio e rafforzamento dello stato cognitivo di soggetti anziani con iniziale declino e incremento dell'interazione sociale, con una efficacia dimostrata nel trattamento di pazienti con iniziale declino cognitivo oltre che come strumento preventivo negli anziani sani.
A giudizio di questa Corte, la sentenza quivi impugnata ha omesso adeguata valutazione della consistente documentazione versata in atti, ed in particolare delle perizie e consulenze che hanno esaminato il progetto sviluppato dalla ricorrente e ne hanno attestato la conformità alla normativa vigente (D.L. n. 145/2013 e
Decreto Interministeriale del 27 maggio 2015).
In particolare è disponibile ed utilizzabile per la decisione una consulenza di parte da cui emerge che l'attività svolta nel progetto di R&S della società si connaturi secondo le vigente normativa come “acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Coerentemente con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 l'attività svolta è classificabile come “sviluppo sperimentale” ai sensi dell'Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre
2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” (cfr. pagg. 42 e ss della relazione redatta dall'Ing. Nominativo_2).
Risultano emergere i requisiti necessari per la corretta qualificazione della attività contestata, secondo le prescrizioni del Manuale di Frascati, per essere considerata Ricerca e Sviluppo, ed in particolare:
-Novità: E' stato sviluppato un nuovo protocollo di stimolazione cognitiva che integra tecnologie ICT con esercizi tradizionali, basato sulle recenti scoperte neuroscientifiche sulla plasticità cerebrale negli anziani.
-Creatività: è stato sviluppato un sistema di stimolazione cognitiva che utilizza tecniche e strumenti ICT per adattare in tempo reale gli esercizi in base alle risposte emotive e cognitive dell'utente.
-Incertezza: la Ricerca sull'efficacia di un nuovo approccio che combina stimolazione cognitiva con l'utilizzo di tecnologie e strumenti ICT e movimento fisico in anziani con lieve deterioramento cognitivo, presenta incertezze nella interazione tra queste modalità e i risultati a lungo termine.
-Sistematicità: il progetto di ricerca è stato strutturato con obiettivi chiari, metodologie definite, protocolli dettagliati, un piano di raccolta dati e analisi statistica predefinito, e revisioni periodiche dei progressi.
-Trasferibilità e/o Riproducibilità: è stato sviluppato un protocollo dettagliato per un nuovo programma di stimolazione cognitiva, con linee guida complete per l'implementazione, criteri di inclusione/esclusione dei partecipanti, e metodi standardizzati di valutazione dei risultati.
Le attività rendicontate sono state supportate da un complesso documentale articolato: timesheet individuali, buste paga, organigrammi funzionali, UNILAV, schemi previsionale e consuntivo, contratti extra-muros e certificazioni dei revisori legali. Tale assetto soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa e dalla prassi amministrativa (Circolari Agenzia
Entrate 5/E e 13/E) e consente di qualificare l'attività come “organizzata, programmata e rendicontata”, come richiesto dal legislatore. E' inoltre stata versata in atti perizia del Prof. nominativo_3 con cui sono descritti e ricostruiti analiticamente i quattro obiettivi della ricerca implementata dalla appellante,ed i relativi risultati: i risultati ottenuti dai singoli pazienti durante lo svolgimento del Progetto sono stati confrontati con i parametri iniziali determinati valutando le attività fisico-cognitive effettuate secondo le metodologie previste dal protocollo standard;
i risultati conseguiti sono descritti nella tabelle riportate nella consulenza tecnica dell'esperto.
Dopo aver completamente descritto le fasi della ricerca il consulente esperto ha così concluso:
Gli obiettivi previsti dal Progetto sono stati totalmente raggiunti:
- È stata selezionata una coorte di pazienti sulla base di criteri oggettivi.
- Sono state stabilite le loro capacità fisico-cognitive con tests standard.
- Sono state sviluppate nuove metodologie assistenziali basate sull'introduzione di tecnologie informatiche multimediali che sono state in seguito applicate alla valutazione fisico-cognitiva dei pazienti selezionati.
- Le attività svolte hanno determinato una serie di risultati e dati oggettivi che sono stati valutati sia per quanto riguarda l'aspetto globale dei risultati che l'andamento dei punteggi dei singoli pazienti nelle quattro aree di interesse durante la durata del progetto .
Sulla base di queste valutazioni sono state formulate alcune considerazioni conclusive del Progetto:
"È da sottolineare lo sforzo compiuto dalla Società Società_1 S.r.l. nello sviluppo di nuovi tests basate sull'introduzione di tecnologie multimediali che hanno rappresentato una effettiva innovazione nelle procedure assistenziali condottedall'Azienda nel passato. Tali procedure innovative saranno di grande ausilio nel migliorare la qualità della vita dei pazienti anziani, utili a garantire la migliore risposta ai loro bisogni di salute e fronteggiare con efficacia le nuove patologie e fragilità di persone anziane con deterioramento neuro-cognitivo.”
Di contro, la motivazione adottata dal Giudice di prima istanza per disconoscere la sussitenza dei requisiti per la qualificazione dell'attività svolta non appare di solida struttura, avendo valorizzato acriticamente le attività di controllo dei verificatori consistite in interviste formulate ai dipendenti che hanno partecipato a tale progetto con attività “intra-muros”, e contraddittori effettuati con i professionisti con attività “extra-muros”, che avrebbero evidenziato l'assenza dei requisiti normativi, in quanto, in sintesi "i soggetti formalmente coinvolti nulla sapevano in ordine al progetto ed alle specifiche e scientifiche finalità, nè conducevano attività scientifiche peculiari di alcun tipo".
L'analisi dei contenuti di tale attività istruttoria evidenzia come gli accertatori si siano limitati ad intervistare solamente quattro operatori, scelti (tra i numerosi soggetti coinvolti nel progetto) tra coloro che avevano già da tempo risolto il loro rapporto di lavoro con la società Società_1 S.r.l.; le domande a cui hanno risposto gli operatori intervistati appaiono non integralmente conferenti con il progetto R&S “Nominativo_1
of Elderly Assistance Activities” implementato dalla società , e si presentano in termini potenzialmente equivoci, avendo fatto riferimento a pluralità di progetti e pluralità di annualità, mentre trattavasi di unico progetto articolato in più annualità; altresì sono stati posti quesiti relativi a distinzione tra attività lavorativa quotidiana e progetti di ricerca mentre il progetto di ricerca di base condotta e prevedeva che la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie avvenisse nel corso dell'attività lavorativa ordinaria;
sono stati posti quesiti valutativi circa l'idoneità della formazione ricevuta evidentemente impropri, non disponendo l'intervistato di parametri di giudizio verificabili;
sono stati posti quesiti valutativi in ordine alle tipologie di monitoraggio effettuato sui pazienti nel progetto, presupponendo necessariamente che i dipendenti fossero ricercatori o esperti di metodologie di ricerca.
Complessivamente emerge che l'impianto di interviste proposte -orientata ad acquisire giudizi e valutazioni invece di riscontrarte fatti, come avrebbe più correttamente dovuto- non abbia adegutamente tenuto conto della circostanza che gli operatori coinvolti nel progetto non avessero necessariamente la competenza tecnica per valutare gli obiettivi e le finalità del progetto di ricerca di base, e per giudicarne la pertinenza con le attività svolte. In definitiva è possibile ritenere, sul piano valutativo degli elementi probatori offerti dalle parti, che il compendio indiziario dell'Agenzia, pur in presenza di dati di interesse e di valore, non presenti requisiti di sufficiente specificità e completezza, anche in ragione degli opposti elementi di analisi e valutazione offerti da parte appellante.
Per tali complessive ragioni l'appello deve essere accolto ed annullato l'avviso di accertamento impugnato;
assorbiti gli ulteriori motivi di appello nella decisione favorevole;
le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.
p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n.
3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce Giurisprudenziali in ordine al grado di completezza necessario dei requisiti necessari per il corretto inquadramento della attività contestata in attività di Ricerca
e Sviluppo, ed anche sulla preliminare questione dell'applicabilità stessa del manuale di Frascati.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI ES, Presidente
DE SI IL, OR
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4094/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
elettivamente domiciliato presso Email_1
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4877/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 22/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7CR0200037 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7782/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta agli atti
Resistente/Appellato: Si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Società_1 Srl attraverso i propri rappresentanti legali;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Entrate Caserta;
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha rigettato il ricorso della società contribuente avverso atto di recupero relativo all'anno di imposta 2018, emesso per “indebite compensazioni per credito d'imposta per ricerca e sviluppo” effettuate nell'anno 2018, con conseguente recupero dell'importo di Euro 188.390,73 utilizzato in compensazione nell'anno 2018 quale "credito d'imposta per investimenti di ricerca e sviluppo” relativo all'anno 2017, con sanzioni ed interessi.
-che la società contribuente propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati disattesi e/o non esaminati i motivi introdotti, che ripropone, chiedendo l'accoglimento integrale del ricorso di primo grado;
-che l' Agenzia delle Entrate Caserta resiste, chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto;
risulta dotato di fondamento il primo motivo di appello, attraverso cui è contestata la decisione di prime cure, nella parte in cui ha ritenuto fondato l'operato dell'ufficio nel disconoscere e ritenere insussistente l'attività espletata dalla società, in quanto non riconducibile alla tipologia di attività agevolabili secondo la normativa vigente.
Sul punto la sentenza di primo grado ha ritenuto che “nessuno di questi aspetti emerge nel progetto esposto e rappresentato dalla società e ciò appare inconfutabilmente dimostrato dalle dichiarazioni rese dai soggetti formalmente coinvolti che nulla sapevano in ordine al progetto ed alle specifiche e scientifiche finalità, né conducevano attività scientifiche peculiari di alcun tipo.”
In via preliminare si evidenzia che l'attività istituzionale della società appellante consiste nella creazione e gestione di case di cura, sia nella forma tradizionale (e cioè con il ricovero degli ammalati per n. 40 posti per il regime residenziale), sia nella forma del Day Hospital (cioè effettuando le prestazioni tipiche di una casa di cura nei confronti di soggetti non ricoverati per n. 20 posti) con particolare specializzazione nel settore della riabilitazione.
La Società_1 S.r.l. è un presidio sanitario-assistenziale destinato principalmente ad anziani non autosufficienti soli e/o che non sono più in grado di permanere nel proprio domicilio in quanto bisognosi di assistenza. La finalità di tale servizio è il mantenimento ed il recupero delle potenzialità psico-fisiche, relazionali e sociali dell'anziano, ed in ogni caso il mantenimento delle capacità residue o il rallentamento della progressione degli effetti involutivi delle patologie cronico-degenerative.
L'obiettivo principale del progetto di R&S “Nominativo_1 of Elderly Assistance Activities” implementato e condotto dalla società appellante è stato il coinvolgimento di tutti quei soggetti anziani fragili, con un grado di patologia fisico cognitivo medio-lieve, in un programma strutturato di attività cognitiva e motoria, con la finalità di: i) un miglioramento cognitivo, fisiologico, funzionale e relazionale, di supporto e propedeutico alla terapia farmacologica in atto;
ii) il ridimensionamento di tutte quelle situazioni dove l'abulia, in combinazione con l'ambiente di ricovero, possa generare situazioni di parziale o totale alienazione dei soggetti.
Lo scopo del progetto di R&S è stato quello di integrare, sviluppare e sperimentare innovativi strumenti ICT- based per la valutazione, monitoraggio e rafforzamento dello stato cognitivo di soggetti anziani con iniziale declino e incremento dell'interazione sociale, con una efficacia dimostrata nel trattamento di pazienti con iniziale declino cognitivo oltre che come strumento preventivo negli anziani sani.
A giudizio di questa Corte, la sentenza quivi impugnata ha omesso adeguata valutazione della consistente documentazione versata in atti, ed in particolare delle perizie e consulenze che hanno esaminato il progetto sviluppato dalla ricorrente e ne hanno attestato la conformità alla normativa vigente (D.L. n. 145/2013 e
Decreto Interministeriale del 27 maggio 2015).
In particolare è disponibile ed utilizzabile per la decisione una consulenza di parte da cui emerge che l'attività svolta nel progetto di R&S della società si connaturi secondo le vigente normativa come “acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Coerentemente con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016 l'attività svolta è classificabile come “sviluppo sperimentale” ai sensi dell'Articolo 3 del decreto legge 23 dicembre
2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” (cfr. pagg. 42 e ss della relazione redatta dall'Ing. Nominativo_2).
Risultano emergere i requisiti necessari per la corretta qualificazione della attività contestata, secondo le prescrizioni del Manuale di Frascati, per essere considerata Ricerca e Sviluppo, ed in particolare:
-Novità: E' stato sviluppato un nuovo protocollo di stimolazione cognitiva che integra tecnologie ICT con esercizi tradizionali, basato sulle recenti scoperte neuroscientifiche sulla plasticità cerebrale negli anziani.
-Creatività: è stato sviluppato un sistema di stimolazione cognitiva che utilizza tecniche e strumenti ICT per adattare in tempo reale gli esercizi in base alle risposte emotive e cognitive dell'utente.
-Incertezza: la Ricerca sull'efficacia di un nuovo approccio che combina stimolazione cognitiva con l'utilizzo di tecnologie e strumenti ICT e movimento fisico in anziani con lieve deterioramento cognitivo, presenta incertezze nella interazione tra queste modalità e i risultati a lungo termine.
-Sistematicità: il progetto di ricerca è stato strutturato con obiettivi chiari, metodologie definite, protocolli dettagliati, un piano di raccolta dati e analisi statistica predefinito, e revisioni periodiche dei progressi.
-Trasferibilità e/o Riproducibilità: è stato sviluppato un protocollo dettagliato per un nuovo programma di stimolazione cognitiva, con linee guida complete per l'implementazione, criteri di inclusione/esclusione dei partecipanti, e metodi standardizzati di valutazione dei risultati.
Le attività rendicontate sono state supportate da un complesso documentale articolato: timesheet individuali, buste paga, organigrammi funzionali, UNILAV, schemi previsionale e consuntivo, contratti extra-muros e certificazioni dei revisori legali. Tale assetto soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa e dalla prassi amministrativa (Circolari Agenzia
Entrate 5/E e 13/E) e consente di qualificare l'attività come “organizzata, programmata e rendicontata”, come richiesto dal legislatore. E' inoltre stata versata in atti perizia del Prof. nominativo_3 con cui sono descritti e ricostruiti analiticamente i quattro obiettivi della ricerca implementata dalla appellante,ed i relativi risultati: i risultati ottenuti dai singoli pazienti durante lo svolgimento del Progetto sono stati confrontati con i parametri iniziali determinati valutando le attività fisico-cognitive effettuate secondo le metodologie previste dal protocollo standard;
i risultati conseguiti sono descritti nella tabelle riportate nella consulenza tecnica dell'esperto.
Dopo aver completamente descritto le fasi della ricerca il consulente esperto ha così concluso:
Gli obiettivi previsti dal Progetto sono stati totalmente raggiunti:
- È stata selezionata una coorte di pazienti sulla base di criteri oggettivi.
- Sono state stabilite le loro capacità fisico-cognitive con tests standard.
- Sono state sviluppate nuove metodologie assistenziali basate sull'introduzione di tecnologie informatiche multimediali che sono state in seguito applicate alla valutazione fisico-cognitiva dei pazienti selezionati.
- Le attività svolte hanno determinato una serie di risultati e dati oggettivi che sono stati valutati sia per quanto riguarda l'aspetto globale dei risultati che l'andamento dei punteggi dei singoli pazienti nelle quattro aree di interesse durante la durata del progetto .
Sulla base di queste valutazioni sono state formulate alcune considerazioni conclusive del Progetto:
"È da sottolineare lo sforzo compiuto dalla Società Società_1 S.r.l. nello sviluppo di nuovi tests basate sull'introduzione di tecnologie multimediali che hanno rappresentato una effettiva innovazione nelle procedure assistenziali condottedall'Azienda nel passato. Tali procedure innovative saranno di grande ausilio nel migliorare la qualità della vita dei pazienti anziani, utili a garantire la migliore risposta ai loro bisogni di salute e fronteggiare con efficacia le nuove patologie e fragilità di persone anziane con deterioramento neuro-cognitivo.”
Di contro, la motivazione adottata dal Giudice di prima istanza per disconoscere la sussitenza dei requisiti per la qualificazione dell'attività svolta non appare di solida struttura, avendo valorizzato acriticamente le attività di controllo dei verificatori consistite in interviste formulate ai dipendenti che hanno partecipato a tale progetto con attività “intra-muros”, e contraddittori effettuati con i professionisti con attività “extra-muros”, che avrebbero evidenziato l'assenza dei requisiti normativi, in quanto, in sintesi "i soggetti formalmente coinvolti nulla sapevano in ordine al progetto ed alle specifiche e scientifiche finalità, nè conducevano attività scientifiche peculiari di alcun tipo".
L'analisi dei contenuti di tale attività istruttoria evidenzia come gli accertatori si siano limitati ad intervistare solamente quattro operatori, scelti (tra i numerosi soggetti coinvolti nel progetto) tra coloro che avevano già da tempo risolto il loro rapporto di lavoro con la società Società_1 S.r.l.; le domande a cui hanno risposto gli operatori intervistati appaiono non integralmente conferenti con il progetto R&S “Nominativo_1
of Elderly Assistance Activities” implementato dalla società , e si presentano in termini potenzialmente equivoci, avendo fatto riferimento a pluralità di progetti e pluralità di annualità, mentre trattavasi di unico progetto articolato in più annualità; altresì sono stati posti quesiti relativi a distinzione tra attività lavorativa quotidiana e progetti di ricerca mentre il progetto di ricerca di base condotta e prevedeva che la raccolta dei dati e delle informazioni necessarie avvenisse nel corso dell'attività lavorativa ordinaria;
sono stati posti quesiti valutativi circa l'idoneità della formazione ricevuta evidentemente impropri, non disponendo l'intervistato di parametri di giudizio verificabili;
sono stati posti quesiti valutativi in ordine alle tipologie di monitoraggio effettuato sui pazienti nel progetto, presupponendo necessariamente che i dipendenti fossero ricercatori o esperti di metodologie di ricerca.
Complessivamente emerge che l'impianto di interviste proposte -orientata ad acquisire giudizi e valutazioni invece di riscontrarte fatti, come avrebbe più correttamente dovuto- non abbia adegutamente tenuto conto della circostanza che gli operatori coinvolti nel progetto non avessero necessariamente la competenza tecnica per valutare gli obiettivi e le finalità del progetto di ricerca di base, e per giudicarne la pertinenza con le attività svolte. In definitiva è possibile ritenere, sul piano valutativo degli elementi probatori offerti dalle parti, che il compendio indiziario dell'Agenzia, pur in presenza di dati di interesse e di valore, non presenti requisiti di sufficiente specificità e completezza, anche in ragione degli opposti elementi di analisi e valutazione offerti da parte appellante.
Per tali complessive ragioni l'appello deve essere accolto ed annullato l'avviso di accertamento impugnato;
assorbiti gli ulteriori motivi di appello nella decisione favorevole;
le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dello art. 112 c.
p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni piu' risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n.
3260, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso;
Sussistono ragioni di giustizia idonee a giustificare la compensazione delle spese del giudizio tra le parti, correlate all'incertezza interpretativa delle pronunce Giurisprudenziali in ordine al grado di completezza necessario dei requisiti necessari per il corretto inquadramento della attività contestata in attività di Ricerca
e Sviluppo, ed anche sulla preliminare questione dell'applicabilità stessa del manuale di Frascati.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa tra le parti le spese del giudizio