Ordinanza collegiale 31 luglio 2025
Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05324/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09919/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9919 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluigi Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della determinazione del 26.03.2024 di inidoneità all'esito delle tre prove scritte con seguente esclusione dalle successive prove orali, disposta in danno del ricorrente dalla Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. Ministero Giustizia 13.12.2022;
del verbale n. -OMISSIS- del 26.03.2024 e della allegata scheda di valutazione con motivazione (Allegato C al verbale), nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha riportato la valutazione relativa al ricorrente (busta n. -OMISSIS-);
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\6\2025:
del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero della Giustizia recante “Approvazione graduatoria vincitori concorso a 400 posti di notaio, indetto con d.d. 13 dicembre 2022”; della relativa graduatoria, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, tra cui, ove occorra del decreto del Ministero della Giustizia 12.06.2025 pubblicato in GU del 17.06.2025, di nomina di 288 notai e assegnazione agli stessi delle sedi notarili.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025 il dott. IP IA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. fatti di causa sono i seguenti.
Il ricorrente ha partecipato alle prove scritte del concorso a 400 posti di notaio, indetto con D.M. del 13 dicembre 2022, pubblicato in G.U. il 16 dicembre successivo.
L’esponente è risultato non idoneo a seguito della correzione della terza prova scritta, (cfr. verbale n. -OMISSIS- del 26 marzo 2024, busta n. -OMISSIS-).
L’istante ha gravato le relative determinazioni amministrative, come indicate in epigrafe, articolando due motivi di diritto, riguardanti il giudizio della commissione sull’elaborato inter vivos di diritto commerciale e sugli elaborati inter vivos e mortis causa di diritto civile. Ha anche gravato con motivi aggiunti la graduatoria finale e il decreto di nomina e assegnazione dei vincitori alle sedi norìtarili.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, argomentando nel senso della infondatezza del ricorso.
Integrato il contraddittorio nei riguardi dei controinteressati, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 19 dicembre 2025.
2. Il ricorso non merita accoglimento. Giova preliminarmente rammentare che l’art. 11 del d.lgs. n. 166 del 2006 prevede che la commissione formuli un giudizio complessivo di idoneità/inidoneità all’esito, di regola, della correzione delle tre prove scritte. Tuttavia, al comma 7, la norma prevede che «nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergano nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla Commissione, ai sensi dell’art. 10, comma 2, la Sottocommissione dichiara non idoneo il candidato, senza procedere alla lettura degli elaborati successivi». Tale previsione normativa è stata evidentemente inserita al fine di agevolare le operazioni di correzione delle prove scritte. Solo le cause di nullità e le "gravi insufficienze", prefigurate dall’art. 11, comma 7, definibili anche come "errori ostativi", sono idonee a precludere l’ulteriore corso della correzione degli elaborati di un candidato e la successiva attività valutativa della Commissione. In giurisprudenza, è stato poi chiarito che l’individuazione dei c.d. "errori ostativi" nell’ambito del concorso notarile, così come la correzione degli elaborati, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, è espressione di discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità e, quindi, solo nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità. Il TAR non può entrare nel merito della valutazione, perché il sindacato di legittimità non può diventare una sostituzione del giudizio espresso dall’organo tecnico.
3. Ciò posto, si osserva che le contestazioni proposte dal ricorrente impingono proprio nel merito della valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica della commissione; mentre, quanto alla censura di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, deve ribadirsi il principio secondo il quale il giudizio reso dalla commissione esaminatrice costituisce una valutazione unitaria, condizionata in modo determinante dalla completezza, dalla profondità e dalla logica interna dei singoli elaborati, rispetto ai quali occorre considerare l’intero percorso logico-giuridico seguito dai candidati nella prova presa a confronto. Infatti, in astratto, la configurabilità della disparità di trattamento tra diversi candidati del concorso notarile può ipotizzarsi solo raffrontando complessivamente tutti gli elaborati poiché la Commissione non tiene conto solo della soluzione giuridica prescelta, ma anche della capacità espositiva ed argomentativa di ciascuno dei candidati. In ogni caso, un giudizio favorevole reso alla prova scritta di altro candidato non serve a sanare gli errori in cui è incorso altro candidato (Cons. Stato, sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5048; Cons. Stato, sez. III 6748/2024). E ciò perché, se anche fosse vero che un errore contestato all’odierno ricorrente non è stato evidenziato rispetto ad altri concorrenti, si tratta di circostanza irrilevante ai fini di un’eventuale comparazione, posto che rileva non l’analisi sezionata e atomistica degli elaborati, ma la valutazione globale dello sviluppo della traccia.
4. Entrando poi nel dettaglio della adeguatezza del giudizio reso dalla commissione, si rileva che, in primis, la commissione ha dichiarato, ai sensi dell’art.11, comma 7, del D.lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato per incompletezza dell’atto sulla base di quanto segue: a) “il candidato non ha previsto la clausola antistallo essendosi limitato ad indicare solo fra parentesi i presupposti e parzialmente il meccanismo di funzionamento ”.
In effetti risulta dagli atti che il candidato non ha trattato la clausola de qua in modo completo, mentre la stessa andava formulata in modo molto puntuale, disciplinando in modo adeguato: a chi competeva il diritto di iniziativa, le modalità con le quali il socio doveva comunicare allo/agli altro/altri socio/soci l’esercizio del diritto di opzione, le modalità con le quali il socio doveva comunicare la propria volontà di esercitare l’opzione di acquisto, il contenuto della comunicazione, il corrispettivo offerto e le condizioni di pagamento, il termine entro cui stipulare l’atto di trasferimento della/e quota/e, il termine entro il quale il socio oblato doveva comunicare l’accettazione della proposta o la sua volontà di acquistare, allo stesso prezzo, la quota del proponente (oltre ad ogni altro elemento utile a far sì che la clausola funzioni e che lo stallo venga superato).
Neppure possono seguirsi le contestazioni mosse in ricorso avverso la scheda di correzione nella parte in cui la commissione ha rilevato che “il candidato non ha previsto l'ipotesi in cui l'organo amministrativo rimanga inerte relativamente alla clausola di mero gradimento ”.
I limiti statutari alla circolazione delle quote sono espressamente disciplinati dall’art. 2469 c.c. Il primo comma di tale articolo prevede la libera trasferibilità delle quote sia per atto fra vivi che mortis causa, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo. Per tale disposizione si ritengono lecite tutte le clausole limitative alla circolazione e così il divieto di trasferimento, le clausole di gradimento mero e non mero, le clausole di prelazione, le clausole di accrescimento, i limiti alla circolazione mortis causa. Il secondo comma di questo articolo stabilisce che « Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di 8 morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato ». Dalla traccia si evince che IO chiedeva l’introduzione di una clausola di mero gradimento che subordini il trasferimento (sia per atto fra vivi che mortis causa) al mero gradimento dell’organo amministrativo.
Ciò posto, la commissione, con giudizio non illogico, ha ritenuto che il candidato non abbia strutturato adeguatamente la clausola. Egli avrebbe infatti dovuto prevedere e disciplinare le modalità con le quali il socio doveva comunicare la propria intenzione all'organo amministrativo, il contenuto della comunicazione, il corrispettivo richiesto e le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente ed i termini temporali di stipula dell'atto traslativo; i tempi entro i quali il CdA deve comunicare al socio alienante ed al terzo potenziale avente causa la propria decisione in merito al gradimento o al non gradimento senza obbligo di motivazione, la qualificazione giuridica da dare alla mancata risposta (silenzio rigetto o silenzio accoglimento).
5. E’ infondata anche l’ulteriore censura che si appunta sul rilievo relativo sempre all’elaborato inter vivos di diritto commerciale, laddove la commissione ha rilevato che: “ il candidato non ha previsto la sorte del diritto particolare attribuito a IO in caso di cessione della sua quota ”. Anche a tal riguardo, l’organo ha stigmatizzato la trattazione generica e approssimativa della questione; mentre, funzione del notaio è quella di prevedere l’eventualità di futuri conflitti, a tal fine predisponendo clausole statutarie che consentano di evitarne l'insorgere o, qualora insorti, di risolverli in modo certo ed in tempi rapidi.
6. L’ultimo rilievo, oggetto delle censure mosse con il ricorso in relazione all’elaborato inter vivos di diritto commerciale, è così riportato nella scheda di correzione: “ il candidato non ha dato seguito ad una specifica richiesta della traccia (previsione che il CDA possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione) adducendo una motivazione incongrua (inderogabilità dell'art 2476 c.c.).”. In ordine a tale rilievo occorre ricordare che IO, nel dichiarare la propria disponibilità a sottoscrivere l’aumento del capitale sociale, aveva chiesto che fossero « apportare alcune modifiche al vigente statuto sociale essenzialmente finalizzate [...] a prevedere, ove possibile, che il Consiglio di amministrazione possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione ». Poiché le modalità di convocazione del CdA non sono legislativamente disciplinate in genere si fa applicazione analogica delle regole dettate per le riunioni assembleari. Nel caso di specie la traccia chiedeva di fare applicazione specifica di quelle regole e quindi prevedere che il consiglio di amministrazione potesse validamente riunirsi anche in mancanza della formale comunicazione, fermo restando il diritto degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritengano sufficientemente informati, che siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti dell’organo di controllo, se nominato, siano presenti o informati della riunione; in quest’ultima ipotesi occorre che i soggetti assenti rilascino una dichiarazione scritta e sottoscritta con firma autografa, da conservarsi agli atti della società da cui risulti che essi sono informati della riunione.
Il candidato non ha dato seguito a tale richiesta della traccia. Non può convenirsi con l’assunto difensivo secondo cui la commissione avrebbe dovuto intendere la parola inderogabilità, riferita all’art. 1476 c.c. in senso diverso e che «l’adeguatezza o meno delle argomentazioni addotte dal candidato» non doveva incidere negativamente sulla scelta se applicare o no un istituto notoriamente dubbio».
La commissione ben può e anzi deve verificare le ragioni e l’adeguatezza di una scelta operata fatta nell’atto e di considerarla corretta anche se fondata su considerazioni palesemente incongrue. La commissione, convinta che la prova del concorso notarile sia una prova di conoscenza e di maturità, ha deciso diversamente, nell’esercizio della propria discrezionalità.
7. Il secondo motivo censura poi quanto rilevato al n. 11 della scheda di correzione: “ in tutti e tre gli atti sono presenti correzioni effettuate mediante ricalco in violazione dell’art. 53 primo comma L.N .” La norma prevede: “ Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature .”
La finzione del concorso dispensa il candidato dal prevedere specificamente dati che non possono che appartenere alla vita reale (ad esempio, i dati anagrafici delle parti, numeri di identificazione catastale, il 12 prezzo, ecc.), ma non lo autorizza a usare tecniche di correzione diverse da quelle previste dalla legge, che sono replicabili identicamente nella finzione.
Il ricorrente assume che “in nessun caso tali correzioni possono inficiare la validità e l’efficacia dell’atto; prova ne è la previsione espressa, nel caso di specie, di una mera sanzione pecuniaria ex art. 137 L. 89/1913 in base al quale “(…) è punito con la sanzione pecuniaria da 5 euro a 45 euro il notaio che contravviene alle disposizioni dell'articolo (…) 53 (…)”.
Si osserva, per converso, che la commissione non ha censurato l’errore alla stregua di una causa di nullità o di inefficacia, ma quale inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione degli atti in forma notarile.
8. Il secondo rilievo oggetto di censura è relativo all’atto inter vivos di diritto civile: “ la conferma della divisione nulla non contiene l'indicazione della consapevolezza del dichiarante della causa di nullità né della manifestazione di volontà del dichiarante di voler confermare l'atto nullo” .
La traccia chiariva che il venditore SE e il fratello MO avevano ricevuto in comunione dai genitori IO e LA per quote indivise la proprietà di due fabbricati. I donatari avevano poi diviso i beni oggetto di comunione, assegnandosi reciprocamente la proprietà esclusiva di un fabbricato ciascuno. La traccia precisava che, nell’atto di divisione, a rogito del medesimo notaio, per mera dimenticanza non è stato indicato il titolo edilizio abilitativo della costruzione del fabbricato assegnato a MO (titolo edilizio correttamente enunciato nella donazione). Inoltre, precisava che «in relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge». Si menzionava quindi l’intenzione di SE di alienare a ON il fabbricato a lui assegnato nella divisione. L’acquirente intendeva acquistare l’appartamento solo a condizione, fra l’altro, che la divisione stipulata l’anno precedente risultasse “valida ed efficace”. L’art. 46 del d.p.r. n. 380 del 2001 prevede testualmente: «gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù». «Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa».
In relazione a tale norma, la traccia, da un lato, evidenziava che la divisione, in esito alla quale il venditore SE era divenuto proprietario esclusivo del bene oggetto di vendita, era nulla a causa della mancata menzione degli estremi del permesso di costruire; e, dall’altro, precisava che l’atto era suscettibile di conferma: la nullità non era dipesa dalla insussistenza del titolo al tempo in cui la divisione fu stipulata, ma da “mera dimenticanza”.
Si richiedeva, quindi, al candidato di ricevere due negozi: l’atto di conferma della divisione, posto in essere da SE, essenziale al fine di consentirgli di vendere a ON; e, solo una volta che la nullità della divisione fosse stata sanata, la vendita. Dal punto di vista redazionale, la conferma avrebbe dovuto contenere: l’indicazione dell’atto nel quale era incorsa l’omissione; b) la consapevolezza della nullità del medesimo; c) la dichiarazione di una delle parti dell’atto nullo diretta alla sua conferma, seguita dalla menzione del titolo in forza del quale l’immobile era stato costruito. La clausola ricevuta dal candidato è del seguente tenore: “ai sensi dell’art. 46 co 4 DPR 380/2001, SE conferma che nell’atto di divisione di cui al punto B della premessa la mancata indicazione in atto degli estremi del titolo edilizio in virtù del quale è stato edificato il bene assegnato a MO non è dipesa dall’insussistenza dello stesso ma da mera dimenticanza ed all’uopo DICHIARA che ai sensi del DPR 380/2001 il citato bene è stato edificato in virtù di permesso di costruire rilasciato dal competente Comune di Roma il … con n. … prot. (…)” .
Ora, come risulta inequivocabilmente dal suo tenore letterale, nella clausola ricevuta dal candidato, la conferma non è riferito all’atto nullo, ma si conferma che «la mancata indicazione del titolo edilizio in virtù del quale è stato edificato il bene assegnato a MO non è dipesa dall’insussistenza dello stesso»; quindi la clausola prosegue con l’indicazione del titolo la cui menzione fu suo tempo omessa. In altre parole, SE non conferma l’atto, ma i presupposti che l’avrebbero reso suscettibile di conferma; una dichiarazione di volontà intesa alla conferma, che avrebbe dovuto costituire l’essenza della clausola, manca.
Il giudizio della commissione è dunque corretto e non pecca di illogicità.
Egualmente ragionevole è la critica avanzata dalla commissione per la mancata menzione della “consapevolezza della nullità” da parte del dichiarante. È un dato acquisito che, nei casi eccezionali in cui la legge ammette la sanatoria del contratto nulla, si applica lo schema dell’art. 1444 c.c. in tema di convalida del contratto annullabile. La norma richiede la specifica menzione del contratto e della causa di annullabilità.
La richiesta della traccia rifletteva problematiche e soluzioni note nella pratica notarile, che il candidato doveva affrontare con maggior conspevolezza.
9. Ancora con riferimento all’elaborato inter vivos di diritto civile, al punto 13 della scheda di correzione è fatto il seguente rilievo: “ carente predisposizione della condizione risolutiva per la mancata previsione di un atto ricognitivo del verificarsi o non verificarsi dell'evento dedotto in condizione, necessario per dare certezza anche ai fini pubblicitari, alla fattispecie acquisitiva”.
Sulla base delle indicazioni della traccia, ON voleva « che il prezzo pagato venga consegnato a SE solo dopo che il notaio abbia verificato l’inesistenza di formalità preesistenti pregiudizievoli gravanti sul bene in oggetto, prima della trascrizione della vendita. Al riguardo, SE e ON sono d’accordo che, se dovessero risultare formalità pregiudizievoli, da un lato le somme versate saranno restituite dal notaio a ON e, dall’altro, la proprietà ritornerà alla parte venditrice».
La realizzazione di tale concorde volontà delle parti supponeva, preferibilmente, il ricorso a una condizione risolutiva costruita conformemente a una corretta tecnica notarile.
La clausola avrebbe dovuto avere il seguente contenuto: a) indicazione dell’evento condizionante, costituito dalla esistenza di formalità pregiudizievoli intervenute nel periodo compreso fra le ispezioni già effettuate in vista della stipula e la trascrizione della vendita ricevuta dal notaio; b) la descrizione in termini giuridicamente corretti dell’avveramento o del non avveramento della condizione; c) la previsione di un atto notarile ricognitivo dell’avveramento o del mancato avveramento.
L’atto ricognitivo era fondamentale ai fini pubblicitari, per dare stabilità all’acquisto stante il disposto dell’art. 2655 c.c. “Qualora un atto trascritto o iscritto […] sia soggetto a condizione risolutiva […] l’avveramento della condizione devono annotarsi in margine alla trascrizione […].
E questo spiega il perché la dottrina notarile individua come deontologicamente corretto la previsione della stipula dell’atto ricognitivo.
10. Ancora con riferimento all’elaborato inter vivos di diritto civile, sempre al n. 13 della scheda di correzione, è formulato il seguente rilievo: “ mancata previsione della garanzia relativa alla servitù giustificata con il richiamo di istituti (principio dell'inerenza e della trascrizione), che sono relativi all'acquisto, ma che non garantiscono la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di MO ”.
La traccia precisava che in sede di divisione era stata costituita una servitù di passaggio, a favore del bene assegnato a SE e a carico del bene assegnato a MO, in previsione della realizzazione di un fabbricato da edificare sull’area pertinenziale del fabbricato di SE.
Si precisava che ON intendeva essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo oggetto della vendita. Il meccanismo previsto dagli artt. 2825 e 757 c.c. ha fatto sì, da un lato, che l’ipoteca abbia prodotto effetti sul solo bene assegnato a MO, come se l’avesse colpito sin dall’iscrizione, dall’altro, che la servitù costituita su tale fondo in sede di divisione fosse posteriore all’ipoteca, con conseguente applicabilità dell’art. 2812 c.c.
Tale norma stabilisce che le servitù, di cui sia stata trascritta la costituzione dopo la iscrizione dell’ipoteca, si estinguono con l’espropriazione, sicché la cosa può essere venduta libera da tale peso. Il diritto di godimento non si estingue retroattivamente, come se unico espropriato, del pieno dominio, sia solo il proprietario, ma viene anch’esso perduto ex nunc, sicché espropriato è anche il titolare del diritto reale minore, sebbene non sotto forma di separato trasferimento ma di estinzione del diritto stesso. Sono applicabili gli artt. 2859-2968. Il processo esecutivo a partire dalla notifica del precetto e del pignoramento va condotto anche nei suoi confronti. Il diritto all’eventuale residuo del prezzo di vendita, dopo soddisfatte le ipoteche anteriori (art. 2812, 2° comma, c.c.), costituisce quindi una ordinaria applicazione dell’art. 510 ultimo comma c.p.c.
Al titolare della servitù spetta altresì, per la parte non coperta dal prezzo residuo, la garanzia per evizione, in applicazione analogica dell’art. 2866 c.c.
La garanzia gli spetta contro il proprio alienante (nel nostro caso SE), anche se diverso dal debitore ipotecario, che ha concesso la servitù sul bene ipotecato.
La traccia lasciava intendere che il compratore del fondo dominante aveva dimostrato un particolare interesse verso tale servitù, tanto da chiedere una specifica “garanzia”. Essendo il compratore già legalmente tutelato dai diritti a lui riconosciuti della legge (diritto all’eventuale residuo della vendita forzata e garanzia per evizione per la parte non coperta dal residuo), la particolare richiesta del compratore si riferiva principalmente a una soluzione che evitasse il rischio dell’espropriazione del fondo servente.
La soluzione preferibile avrebbe dovuto prevedere l’assunzione in atto, da parte dell’alienante, dell’obbligo di procurare la liberazione dell’immobile dall’ipoteca entro un certo termine. In via gradata si sarebbe dovuto prevedere un qualsiasi ampliamento dei diritti che spettano al compratore ON in base alla disciplina legale (ad esempio, il trattenimento dell’eventuale residuo della vendita forzata a titolo di penale).
In relazione a tale aspetto della traccia, la commissione ha scelto di censurare, ex comma 7, dell’art. 11 del d. lgs. n. 166 del 2006) solo i casi più gravi, quali la mancanza immotivata di ogni considerazione della specifica richiesta di garanzia del compratore, e le soluzioni che evidenziavano una comprensione del problema solo apparente, in quanto sfociate in soluzioni incongrue o che rilevavano palesi errori di diritto; ha invece censurato ai sensi del comma 6 dell’art. 11 della norma richiamata le altre ipotesi di mancata previsione della garanzia specifica che non fossero sfociate in soluzioni incongrue o viziate da errori di diritto.
La traccia del resto era ben chiara e le considerazioni svolte in ricorso non possono essere accolte, laddove, per altro, entrano nel merito di una valutazione del tutto logica.
11. L’ultimo rilievo riguarda l’elaborato mortis causa: “ il “candidato non prevede alcun rimedio nell'ipotesi in cui AI non possa o non voglia accettare l'eredità con l'unica incongrua motivazione dell'inverosimiglianza della rinuncia di AI in considerazione dell'ingente valore del patrimonio di O”.
Il rilievo riflette il quesito della traccia, nella parte in cui si precisava che il testatore «intende istituire erede universale il figlio AI, e assegnando all’altro suo figlio IO, primogenito, la somma di euro 100.000, escludendo in via definitiva che questi possa acquisire ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione». In base a tale indicazione, la volontà enunciata dal testatore, da un lato, depone senza possibilità di equivoci verso il legato sostitutivo di una somma di denaro, dall’altro, va oltre tale aspetto. Il testatore vuole escludere in via definitiva che il figlio possa acquisire «ogni e qualsiasi altro vantaggio in dipendenza della sua successione ».
Il punto di partenza è che il testatore ha disposto a titolo universale dell’intera eredità, con una disposizione idonea a precludere l’apertura della successione legittima. IO, pertanto, non è chiamato all’eredità né in base al testamento, né in forza di legge. Egli, se il programma voluta dal testatore si realizza tramite l’accettazione di AI, non potrebbe avere altri vantaggi dipendenti dalla successione, fermo il diritto, insopprimibile da parte del testatore, di rinunziare al legato e agire in riduzione contro l’erede istituito. Ma il programma voluto dal testatore potrebbe non realizzarsi. Se AI avesse rinunziato all’eredità, non operando in ipotesi la rappresentazione, IO sarebbe essere chiamato alla successione intestato quale successibile ex lege e concorrere in ragione della quota. L’ulteriore volontà del testatore, ulteriore oltre a quella relativa al lascito di somma, andava collegata a tale eventualità.
Dunque, la problematica che la traccia poneva era la seguente: si voleva indurre il candidato a riflettere che la successione testamentaria a titolo universale, quand’anche come nel caso in esame comprendente la totalità dell’asse, non mette fuori gioco definitivamente la successione legittima, destinata ad aprirsi se gli eredi istituiti non possano o no vogliano accettare. Inoltre, si voleva che il candidato prendesse posizione sulla possibilità del ricorso a strumenti giuridici leciti e idonei a realizzare la volontà ulteriore del testatore. Il problema nasce perché è fortemente discussa, allo stato, la legittimità della diseredazione del legittimario; d’altra parte, che il legato in sostituzione importi diseredazione implicita è conclusione che, seppure sostenuta nel vigore del vecchio codice, è generalmente rifiutata nel vigore del codice attuale.
Le suddette questioni non sono state affrontate dall’esponente in maniera congrua.
Non può seguirsi l’assunto difensivo secondo cui la traccia «in nessun punto richiede di prevedere soluzioni diverse nel caso in cui l’erede non possa o non voglia accettare l’eredità, quando è chiaro che tale soluzione deve necessariamente provenire da una volontà espressa del testatore…”.
Si osserva, piuttosto, che il testatore aveva enunciato nel modo più chiaro possibile la propria volontà. Il problema posto dal quesito in esame, era essenzialmente motivazionale. Il ricorrente, in motivazione, dopo avere richiamata l’intenzione del testatore «di escluderlo da qualsiasi vantaggio ulteriore rispetto alla somma di denaro [...]», prosegue in questo modo: «non si sono disposte ulteriori cautele in quanto il figlio AI è erede nell’intero e, in considerazione dell’ingente valore del patrimonio di Tizio, così come risulta dalla traccia, è inverosimile che sia rifiutato, ritenendosi così non necessarie le sostituzioni a catena».
Orbene è palese che ritenere improbabile la rinunzia dell’erede istituito non rappresenta una motivazione corretta, posto che si basa su di un dato empirico non rilevante ed eventuale, non idoneo ad esonerare il candidato dall’affrontare la questione nei termini giuridicamente certi e corretti.
12. In conclusione, tutte le critiche avanzate verso gli elaborati sono esito di un giudizio tecnico-discrezionale del tutto logico ed immune da travisamenti, che non può essere sostituito da un diverso opinamento del TAR.
Per quanto sopra esposto, il ricorso deve dunque essere respinto perché infondato.
Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO PO, Presidente
IP IA RO, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, MO Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IP IA RO | TO PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.