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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NA ENRICO, Presidente e Relatore BISIGNANO AXEL, Giudice MAYR MARKUS, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 43/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Appellante_1 - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Appellato_1 P.IVA_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 56/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 1 e pubblicata il 02/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1V 000025 000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: La rappresentante dell'ufficio espone i fatti e le questioni oggetto di controversia, richiamandosi alle proprie deduzioni e conclusioni scritte. Insiste per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale. Appellato: Il difensore della parte appellata illustra i fatti e le questioni controverse, facendo rinvio alle proprie deduzioni e conclusioni scritte. Insiste per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale.
La rappresentante dell'ufficio e il difensore della parte appellata svolgono repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vertenza in oggetto concerne la corretta applicazione dell'imposta di registro in relazione alla fattispecie contemplata dall'art. 36-bis, l. p. n. 13/1997 – ai sensi del quale “zone
[residenziali] di completamento esistenti possono essere ampliate … tramite inclusione di aree contigue non o parzialmente edificate a condizione che il proprietario dei terreni si assuma … una prestazione a favore del comune dell'ammontare pari al 30 per cento del valore stimato per terreni edificabili” –, stante la ravvisata sussistenza da parte del Fisco, alla luce della sentenza delle SS.UU. n. 16080/2021, di una prestazione a contenuto patrimoniale, segnatamente una cessione di cubatura, con conseguente ricorrenza della misura proporzionale del 3%, così disattendendo la valenza di pianificazione territoriale sottesa alla fattispecie medesima, come invece vittoriosamente sostenuto in primo grado dall'odierno appellato
Appellato_1. 2. Questo il nucleo motivazionale della impugnata pronuncia: «Come già stabilito con numerose sentenze in materia di convenzione urbanistica emesse da questa Corte di Giustizia tributaria e confermate in secondo grado, il Collegio ritiene che la procedura di cui all'art. 36-bis non prevede alcuna cessione e/o trasferimento di cubatura. Lo ius aedificandi è parte del diritto di proprietà e di conseguenza non può essere trasferito dal
Appellato_1, che non ne è titolare, al proprietario del terreno. In tale fattispecie il Appellato_1, quale titolare della programmazione urbanistica del territorio comunale, non crea alcun diritto edificatorio, bensì fa semplicemente venir meno un divieto di edificazione imposto nell'interesse pubblico per garantire un ordinato sviluppo dell'utilizzazione urbanistica del territorio comunale. Per effetto della modifica urbanistica, lo jus aedificandi rientra a titolo originario – e non per creazione e/o cessione – a far parte del diritto soggettivo di proprietà.
Ciò posto, nel caso di cui alla presente controversia, con la modifica del piano urbanistico il
Appellato_1 odierno ricorrente ha provveduto a riespandere il diritto di edificare su quelle particelle che, in base allo strumento urbanistico vigente, risultava compresso fino a quel momento.
Il Collegio rileva che la procedura di cui all'art. 36-bis L.P. 13/1977 appare perfettamente assimilabile alla convenzione urbanistica di cui all'art. 40-bis della medesima legge, essendo inquadrabile tra gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici (con l'unica differenza che nel primo caso il privato paga al comune il 30 % del valore dell'area resa edificabile, nel secondo cede all'ente pubblico un pezzo di un suo terreno). Per tale ragione operano le medesime agevolazioni fiscali previste per le convenzioni urbanistiche ex art. 40-bis.
A conferma di ciò si richiama anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 31016 e
31019 del 30.11.2018), secondo la quale a una modifica al piano urbanistico adottata con la procedura di cui all'art. 36-bis, co. 2 L.P. n. 13/97 si applica l'agevolazione di cui all'art. 20 comma secondo della legge n. 10/1977, stante che l'imposta di registro in misura fissa si applica “anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.”
La sentenza della Cassazione S.U. 16080/2021, citata dall'Appellante_1, non appare conferente con la fattispecie di cui è causa, avendo per oggetto la tassazione di una cessione di cubatura tra soggetti privati e non una modifica del piano urbanistico comunale perfezionatasi in esito ad una complessa procedura pubblicistica.» 3. Col pervenuto gravame l'Ente impositore ha ribadito la legittimità del contestato avviso di liquidazione, censurando in particolare l'erronea applicazione della normativa sia in senso formale che sostanziale e concludendo per l'integrale riforma della decisione in parola. Appellato_14. Si è costituite il , argomentando per il rigetto della domanda e proponendo altresì appello incidentale avverso la disposta compensazione delle spese, infondatamente motivata con la ritenuta “complessità delle questioni trattate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appellante_15. L'appellante dopo aver affermato che “a seguito della sentenza della Cassazione, S.U. 16080/2021, tali convenzioni sono assoggettabili ad imposta proporzionale di registro come atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale al 3% per cento ai sensi dell'art. 9 della Tariffa - Parte Prima - allegata al D.P.R. 131/1986 (TUR)”, ha stigmatizzato l'illegittimità dell'applicazione dell'imposta fissa sia in senso formale, per violazione del divieto di estensione analogica di norma agevolativa – “non è revocabile in dubbio che l'art. 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2018, a seguito delle modifiche apportate dall'art.1 comma 88 della l. 27 dicembre
2017 n. 205, non includa, pertanto escluda, l'applicazione dell'agevolazione dell'imposta fissa di registro di cui all'art. 32 del D.P.R. 601/73 alle ipotesi di convenzioni urbanistiche previste dall'art 36 bis della L.P. 13/97” –, sia in senso sostanziale, per la ricorrenza nella specie di una funzione permutativa, come si ricaverebbe a contrario proprio dalla sentenza della Cassazione
n. 31016/2018 – “esulano pertanto dall'ambito applicativo dell'agevolazione in parola gli atti che, svolgendo una funzione meramente negoziale, non sono riconducibili entro l'ambito applicativo tracciato dalla legge n. 10 del 1977, la quale presuppone, come elemento imprescindibile, la presenza di un accordo e/o convenzione diretta alla trasformazione del territorio, nel perseguimento del più generale interesse pubblico” –, soggiungendo che “per quanto riguarda le pronunce ex adverso citate nella sentenza di primo grado che costituirebbero indice di una giurisprudenza consolidata delle Corti di primo e secondo grado
Luogo_1di , … a ben vedere queste riguardano avvisi di liquidazione diversi da quello oggetto della presente controversia, avendo l'Ufficio in quegli avvisi applicato l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9% sulla base di norme differenti del T.U registro”.
6. L'Ente locale ha puntualmente replicato, rappresentando, quanto al piano formale, che la procedura ex art. 36-bis costituisce “una specie del più ampio genere delle convenzioni urbanistiche, trattandosi di un atto di pianificazione urbanistica che si realizza attraverso una modifica al piano urbanistico”, per cui “non vi è traccia alcuna di interpretazione estensiva, né di interpretazione analogica” atteso che
“semplicemente il giudice ha analizzato l'art. 36-bis L.P. 13/1997 e l'ha sussunto nell'art. 40-bis L.P. 13/1997”, e, quanto al piano sostanziale, che “dall'analisi della [cennata] sentenza [n.
31016/2018] emerge chiara la differenza tra un accordo pubblico ed un contratto avente funzione permutativa”, di talché, “contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, appare evidente che la convezione per cui è causa possa avere soltanto la natura giuridica di un accordo pubblico, avente una connotazione pubblicistica, configurandosi essa come un accordo endoprocedimentale, integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo”, essendo quindi “necessario seguire un iter definito dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, che non lascia spazio alla discrezionalità delle parti, a differenza del contratto privato in cui le parti hanno autonomia negoziale”, nonché giudicando “priva di pregio … l'affermazione secondo cui le sentenze citate dal Giudice di prime cure non possano orientare la decisione, in quanto gli avvisi di liquidazione allora oggetto di impugnazione erano stati tassati con l'imposta di registro proporzionale del
9% in applicazione di norme differenti del T.U. del registro”, onde “la diversa tassazione operata dall'Ufficio alla fattispecie dell'art. 36-bis L.P. 13/1997 (peraltro sulla scorta di un nuovo orientamento dell'Ufficio basato su una sentenza delle Sezioni Unite inconferente con il caso in parola, poiché palesemente insussistente ogni ipotesi di cessione di cubatura) non cambia la sostanza delle cose”, dato che “le sentenze citate dal Giudice di prime cure … vertono tutte su atti di modifica al piano urbanistico ex art. 36-bis L.P. n. 13/1997, a prescindere dal tipo di tassazione adottato dall'Amministrazione finanziaria.”
Appellato_17. Ciò posto, le considerazioni del ben illustrano come le argomentazioni Appellante_1dell'appellante non siano idonee a porre in discussione il menzionato consolidato orientamento delle Corti territoriali bolzanine, che ha trovato ulteriore recente conferma con la sentenza di iniziale istanza n. 58/2025, della quale è d'uopo riferire la parte motiva, pienamente condivisa da questo Collegio:
«Con l'avviso di liquidazione impugnato, lAppellante_1 ha applicato … l'aliquota del 3% di imposta di registro, di cui all'art. 9 della Tariffa Parte Prima D.P.R. 131/1986, in quanto ritiene trattarsi, nel caso di specie, di una cessione di cubatura, ovvero di un "atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale" in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella citata sentenza n. 16080/2021. L'Ufficio afferma altresì che "la fattispecie contemplata dall'art. 36-bis della L.P. 13/1997 non rientra tra gli atti di trasformazione del territorio di cui alla legge n. 10/1977, atti (ossia quelli che hanno ad oggetto la trasformazione del territorio) per i quali la novella recata dall'art. 1, co. 88, della legge 205/2017 aveva esteso il regime agevolativo di cui all'art. 32 del D.P.R.
601/1973."
Questi assunti contrastano con la consolidata giurisprudenza delle Corte di Giustizia tributaria di primo e secondo grado di Luogo_1 che riconduce nell'alveo del terzo comma dell'art.20 della legge n. 10/1977 (convenzioni e atti di cui all'art.40bis L.P. 13/1997) gli atti di cui all'art.36.bis L.P. n. 13/1997 (vedi, ex multis, il seguente passaggio della motivazione della sentenza n. 22/2019 del 14.01.2019 della Commissione tributaria di primo grado di
Luogo_1, interamente confermata dalla sentenza n. 110/2019 dd. 20.12.2019 della
Commissione tributaria di secondo grado, passata in giudicato in quanto non impugnata dall'Ufficio: “… la procedura di cui all'art.36-bis L.P. n.13/1977 appare perfettamente assimilabile alla convenzione urbanistica ex art. 40-bis della medesima legge provinciale (con
Appellato_1l'unica differenza che nel primo caso il privato paga al di 30% del valore dell'area edificabile, nel secondo cede all'ente pubblico un pezzo di un suo terreno). Vanno quindi ribaditi i principi stabiliti dalle numerose sentenze già emesse in materia di convenzione urbanistica …, e cioè che lo ius aedificandi è parte del diritto di proprietà e di conseguenza non può essere trasferito dal Appellato_1, che non ne è titolare, al proprietario del terreno.
Appellato_1Quando un , quale titolare della programmazione urbanistica del territorio comunale, dichiara edificabile un terreno mediante modifica del piano urbanistico, non crea o trasferisce un diritto reale, ma fa semplicemente venir meno un divieto di edificazione imposto nell'interesse pubblico per garantire un ordinato sviluppo dell'utilizzazione urbanistica del territorio comunale”).
Lo stesso principio è stato anche ribadito nella recente sentenza n. 27/2004 della Corte di
Giustizia di secondo grado di Luogo_1 che ha respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado n. 98/2003.» Giova altresì richiamare la pronuncia di iniziale istanza n. 46/2020 – pure non impugnata dal
Fisco –, segnatamente laddove riporta un passaggio della menzionata decisione d'appello n. 110/2019:
«A suffragare tale interpretazione, che nega la natura negozia/e di tale tipologia di convenzione, già desumibile dai principi immanenti al sistema e dalla giurisprudenza della S.
C., è da ultimo intervenuto l'art. l, comma 88 della I n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) con il quale sono stati aggiunti i nuovi commi 2 e 3 all'art. 20 della l. n. 10 del 1977. Ed invero, il comma 2 dell'art. 20 ha definitivamente chiarito che il trattamento tributario dì cui al comma l, in riferimento al secondo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 601 dell973, e quindi l'imposta dì registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, si applica a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi (“Il trattamento tributario di cui al primo comma sì applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.)” (così le sentenze nn. 31016 e 31019 del 30.11.2018).» In proposito preme evidenziare, per scrupolo di completezza, come risulti irrilevante
Appellante_1l'osservazione critica dell' di cui all'ultimo capoverso del proprio scritto – “si fa notare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione citata riguarda la fattispecie di cui all'art. 40-bis L.P. 13/1997 e non, come erroneamente indica il Giudice di prime cure quella di cui all'art.36-bis L.P. 13/1997” –, trattandosi palesemente di mera imperfezione espositiva che nulla toglie alla qui ribadita ratio motivazionale.
8. Il gravame del Fisco va dunque respinto, mentre deve trovare accoglimento quello incidentale, giustappunto alla luce della ridetta consolidata giurisprudenza.
Appellato_1Di conseguenza dovranno essere rifuse in favore del le spese di giudizio di entrambi i gradi, che si liquidano rispettivamente in € 1.700,00 ed € 2.000,00 oltre 15% forfettario, IVA, CAP e CU.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello principale e accoglie quello incidentale, disponendo di conseguenza Appellato_1la rifusione in favore del , nei termini di cui in motivazione, delle spese per entrambi i gradi di giudizio. BolzanoCosì deciso in li 19 dicembre 2025.
Il presidente estensore
(EN IN)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NA ENRICO, Presidente e Relatore BISIGNANO AXEL, Giudice MAYR MARKUS, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 43/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Appellante_1 - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Appellato_1 P.IVA_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 56/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLZANO sez. 1 e pubblicata il 02/05/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021 1V 000025 000 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 50/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti: Appellante: La rappresentante dell'ufficio espone i fatti e le questioni oggetto di controversia, richiamandosi alle proprie deduzioni e conclusioni scritte. Insiste per l'accoglimento dell'appello principale e il rigetto dell'appello incidentale. Appellato: Il difensore della parte appellata illustra i fatti e le questioni controverse, facendo rinvio alle proprie deduzioni e conclusioni scritte. Insiste per il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale.
La rappresentante dell'ufficio e il difensore della parte appellata svolgono repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La vertenza in oggetto concerne la corretta applicazione dell'imposta di registro in relazione alla fattispecie contemplata dall'art. 36-bis, l. p. n. 13/1997 – ai sensi del quale “zone
[residenziali] di completamento esistenti possono essere ampliate … tramite inclusione di aree contigue non o parzialmente edificate a condizione che il proprietario dei terreni si assuma … una prestazione a favore del comune dell'ammontare pari al 30 per cento del valore stimato per terreni edificabili” –, stante la ravvisata sussistenza da parte del Fisco, alla luce della sentenza delle SS.UU. n. 16080/2021, di una prestazione a contenuto patrimoniale, segnatamente una cessione di cubatura, con conseguente ricorrenza della misura proporzionale del 3%, così disattendendo la valenza di pianificazione territoriale sottesa alla fattispecie medesima, come invece vittoriosamente sostenuto in primo grado dall'odierno appellato
Appellato_1. 2. Questo il nucleo motivazionale della impugnata pronuncia: «Come già stabilito con numerose sentenze in materia di convenzione urbanistica emesse da questa Corte di Giustizia tributaria e confermate in secondo grado, il Collegio ritiene che la procedura di cui all'art. 36-bis non prevede alcuna cessione e/o trasferimento di cubatura. Lo ius aedificandi è parte del diritto di proprietà e di conseguenza non può essere trasferito dal
Appellato_1, che non ne è titolare, al proprietario del terreno. In tale fattispecie il Appellato_1, quale titolare della programmazione urbanistica del territorio comunale, non crea alcun diritto edificatorio, bensì fa semplicemente venir meno un divieto di edificazione imposto nell'interesse pubblico per garantire un ordinato sviluppo dell'utilizzazione urbanistica del territorio comunale. Per effetto della modifica urbanistica, lo jus aedificandi rientra a titolo originario – e non per creazione e/o cessione – a far parte del diritto soggettivo di proprietà.
Ciò posto, nel caso di cui alla presente controversia, con la modifica del piano urbanistico il
Appellato_1 odierno ricorrente ha provveduto a riespandere il diritto di edificare su quelle particelle che, in base allo strumento urbanistico vigente, risultava compresso fino a quel momento.
Il Collegio rileva che la procedura di cui all'art. 36-bis L.P. 13/1977 appare perfettamente assimilabile alla convenzione urbanistica di cui all'art. 40-bis della medesima legge, essendo inquadrabile tra gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici (con l'unica differenza che nel primo caso il privato paga al comune il 30 % del valore dell'area resa edificabile, nel secondo cede all'ente pubblico un pezzo di un suo terreno). Per tale ragione operano le medesime agevolazioni fiscali previste per le convenzioni urbanistiche ex art. 40-bis.
A conferma di ciò si richiama anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 31016 e
31019 del 30.11.2018), secondo la quale a una modifica al piano urbanistico adottata con la procedura di cui all'art. 36-bis, co. 2 L.P. n. 13/97 si applica l'agevolazione di cui all'art. 20 comma secondo della legge n. 10/1977, stante che l'imposta di registro in misura fissa si applica “anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.”
La sentenza della Cassazione S.U. 16080/2021, citata dall'Appellante_1, non appare conferente con la fattispecie di cui è causa, avendo per oggetto la tassazione di una cessione di cubatura tra soggetti privati e non una modifica del piano urbanistico comunale perfezionatasi in esito ad una complessa procedura pubblicistica.» 3. Col pervenuto gravame l'Ente impositore ha ribadito la legittimità del contestato avviso di liquidazione, censurando in particolare l'erronea applicazione della normativa sia in senso formale che sostanziale e concludendo per l'integrale riforma della decisione in parola. Appellato_14. Si è costituite il , argomentando per il rigetto della domanda e proponendo altresì appello incidentale avverso la disposta compensazione delle spese, infondatamente motivata con la ritenuta “complessità delle questioni trattate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appellante_15. L'appellante dopo aver affermato che “a seguito della sentenza della Cassazione, S.U. 16080/2021, tali convenzioni sono assoggettabili ad imposta proporzionale di registro come atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale al 3% per cento ai sensi dell'art. 9 della Tariffa - Parte Prima - allegata al D.P.R. 131/1986 (TUR)”, ha stigmatizzato l'illegittimità dell'applicazione dell'imposta fissa sia in senso formale, per violazione del divieto di estensione analogica di norma agevolativa – “non è revocabile in dubbio che l'art. 20 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 nella formulazione in vigore dal 1° gennaio 2018, a seguito delle modifiche apportate dall'art.1 comma 88 della l. 27 dicembre
2017 n. 205, non includa, pertanto escluda, l'applicazione dell'agevolazione dell'imposta fissa di registro di cui all'art. 32 del D.P.R. 601/73 alle ipotesi di convenzioni urbanistiche previste dall'art 36 bis della L.P. 13/97” –, sia in senso sostanziale, per la ricorrenza nella specie di una funzione permutativa, come si ricaverebbe a contrario proprio dalla sentenza della Cassazione
n. 31016/2018 – “esulano pertanto dall'ambito applicativo dell'agevolazione in parola gli atti che, svolgendo una funzione meramente negoziale, non sono riconducibili entro l'ambito applicativo tracciato dalla legge n. 10 del 1977, la quale presuppone, come elemento imprescindibile, la presenza di un accordo e/o convenzione diretta alla trasformazione del territorio, nel perseguimento del più generale interesse pubblico” –, soggiungendo che “per quanto riguarda le pronunce ex adverso citate nella sentenza di primo grado che costituirebbero indice di una giurisprudenza consolidata delle Corti di primo e secondo grado
Luogo_1di , … a ben vedere queste riguardano avvisi di liquidazione diversi da quello oggetto della presente controversia, avendo l'Ufficio in quegli avvisi applicato l'imposta di registro proporzionale nella misura del 9% sulla base di norme differenti del T.U registro”.
6. L'Ente locale ha puntualmente replicato, rappresentando, quanto al piano formale, che la procedura ex art. 36-bis costituisce “una specie del più ampio genere delle convenzioni urbanistiche, trattandosi di un atto di pianificazione urbanistica che si realizza attraverso una modifica al piano urbanistico”, per cui “non vi è traccia alcuna di interpretazione estensiva, né di interpretazione analogica” atteso che
“semplicemente il giudice ha analizzato l'art. 36-bis L.P. 13/1997 e l'ha sussunto nell'art. 40-bis L.P. 13/1997”, e, quanto al piano sostanziale, che “dall'analisi della [cennata] sentenza [n.
31016/2018] emerge chiara la differenza tra un accordo pubblico ed un contratto avente funzione permutativa”, di talché, “contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, appare evidente che la convezione per cui è causa possa avere soltanto la natura giuridica di un accordo pubblico, avente una connotazione pubblicistica, configurandosi essa come un accordo endoprocedimentale, integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo”, essendo quindi “necessario seguire un iter definito dalla legge e dalle norme urbanistiche attuative, che non lascia spazio alla discrezionalità delle parti, a differenza del contratto privato in cui le parti hanno autonomia negoziale”, nonché giudicando “priva di pregio … l'affermazione secondo cui le sentenze citate dal Giudice di prime cure non possano orientare la decisione, in quanto gli avvisi di liquidazione allora oggetto di impugnazione erano stati tassati con l'imposta di registro proporzionale del
9% in applicazione di norme differenti del T.U. del registro”, onde “la diversa tassazione operata dall'Ufficio alla fattispecie dell'art. 36-bis L.P. 13/1997 (peraltro sulla scorta di un nuovo orientamento dell'Ufficio basato su una sentenza delle Sezioni Unite inconferente con il caso in parola, poiché palesemente insussistente ogni ipotesi di cessione di cubatura) non cambia la sostanza delle cose”, dato che “le sentenze citate dal Giudice di prime cure … vertono tutte su atti di modifica al piano urbanistico ex art. 36-bis L.P. n. 13/1997, a prescindere dal tipo di tassazione adottato dall'Amministrazione finanziaria.”
Appellato_17. Ciò posto, le considerazioni del ben illustrano come le argomentazioni Appellante_1dell'appellante non siano idonee a porre in discussione il menzionato consolidato orientamento delle Corti territoriali bolzanine, che ha trovato ulteriore recente conferma con la sentenza di iniziale istanza n. 58/2025, della quale è d'uopo riferire la parte motiva, pienamente condivisa da questo Collegio:
«Con l'avviso di liquidazione impugnato, lAppellante_1 ha applicato … l'aliquota del 3% di imposta di registro, di cui all'art. 9 della Tariffa Parte Prima D.P.R. 131/1986, in quanto ritiene trattarsi, nel caso di specie, di una cessione di cubatura, ovvero di un "atto diverso avente ad oggetto prestazione a contenuto patrimoniale" in base a quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione nella citata sentenza n. 16080/2021. L'Ufficio afferma altresì che "la fattispecie contemplata dall'art. 36-bis della L.P. 13/1997 non rientra tra gli atti di trasformazione del territorio di cui alla legge n. 10/1977, atti (ossia quelli che hanno ad oggetto la trasformazione del territorio) per i quali la novella recata dall'art. 1, co. 88, della legge 205/2017 aveva esteso il regime agevolativo di cui all'art. 32 del D.P.R.
601/1973."
Questi assunti contrastano con la consolidata giurisprudenza delle Corte di Giustizia tributaria di primo e secondo grado di Luogo_1 che riconduce nell'alveo del terzo comma dell'art.20 della legge n. 10/1977 (convenzioni e atti di cui all'art.40bis L.P. 13/1997) gli atti di cui all'art.36.bis L.P. n. 13/1997 (vedi, ex multis, il seguente passaggio della motivazione della sentenza n. 22/2019 del 14.01.2019 della Commissione tributaria di primo grado di
Luogo_1, interamente confermata dalla sentenza n. 110/2019 dd. 20.12.2019 della
Commissione tributaria di secondo grado, passata in giudicato in quanto non impugnata dall'Ufficio: “… la procedura di cui all'art.36-bis L.P. n.13/1977 appare perfettamente assimilabile alla convenzione urbanistica ex art. 40-bis della medesima legge provinciale (con
Appellato_1l'unica differenza che nel primo caso il privato paga al di 30% del valore dell'area edificabile, nel secondo cede all'ente pubblico un pezzo di un suo terreno). Vanno quindi ribaditi i principi stabiliti dalle numerose sentenze già emesse in materia di convenzione urbanistica …, e cioè che lo ius aedificandi è parte del diritto di proprietà e di conseguenza non può essere trasferito dal Appellato_1, che non ne è titolare, al proprietario del terreno.
Appellato_1Quando un , quale titolare della programmazione urbanistica del territorio comunale, dichiara edificabile un terreno mediante modifica del piano urbanistico, non crea o trasferisce un diritto reale, ma fa semplicemente venir meno un divieto di edificazione imposto nell'interesse pubblico per garantire un ordinato sviluppo dell'utilizzazione urbanistica del territorio comunale”).
Lo stesso principio è stato anche ribadito nella recente sentenza n. 27/2004 della Corte di
Giustizia di secondo grado di Luogo_1 che ha respinto l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado n. 98/2003.» Giova altresì richiamare la pronuncia di iniziale istanza n. 46/2020 – pure non impugnata dal
Fisco –, segnatamente laddove riporta un passaggio della menzionata decisione d'appello n. 110/2019:
«A suffragare tale interpretazione, che nega la natura negozia/e di tale tipologia di convenzione, già desumibile dai principi immanenti al sistema e dalla giurisprudenza della S.
C., è da ultimo intervenuto l'art. l, comma 88 della I n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) con il quale sono stati aggiunti i nuovi commi 2 e 3 all'art. 20 della l. n. 10 del 1977. Ed invero, il comma 2 dell'art. 20 ha definitivamente chiarito che il trattamento tributario dì cui al comma l, in riferimento al secondo comma dell'art. 32 del D.P.R. n. 601 dell973, e quindi l'imposta dì registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, si applica a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi e convenzioni tra privati ed enti pubblici nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi (“Il trattamento tributario di cui al primo comma sì applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.)” (così le sentenze nn. 31016 e 31019 del 30.11.2018).» In proposito preme evidenziare, per scrupolo di completezza, come risulti irrilevante
Appellante_1l'osservazione critica dell' di cui all'ultimo capoverso del proprio scritto – “si fa notare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione citata riguarda la fattispecie di cui all'art. 40-bis L.P. 13/1997 e non, come erroneamente indica il Giudice di prime cure quella di cui all'art.36-bis L.P. 13/1997” –, trattandosi palesemente di mera imperfezione espositiva che nulla toglie alla qui ribadita ratio motivazionale.
8. Il gravame del Fisco va dunque respinto, mentre deve trovare accoglimento quello incidentale, giustappunto alla luce della ridetta consolidata giurisprudenza.
Appellato_1Di conseguenza dovranno essere rifuse in favore del le spese di giudizio di entrambi i gradi, che si liquidano rispettivamente in € 1.700,00 ed € 2.000,00 oltre 15% forfettario, IVA, CAP e CU.
P.Q.M.
la Corte respinge l'appello principale e accoglie quello incidentale, disponendo di conseguenza Appellato_1la rifusione in favore del , nei termini di cui in motivazione, delle spese per entrambi i gradi di giudizio. BolzanoCosì deciso in li 19 dicembre 2025.
Il presidente estensore
(EN IN)