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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/05/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2835/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel ed est. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2835/2024 R.G. promossa
DA
) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], difeso e assistito dall'avv. Alessandro Capovilla, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 7 giusta procura in atti, presso il quale ha eletto domicilio.
- appellante
CONTRO
(C.F. ) nata a Praia a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3 entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv.
Onofrio A. Cimino, con studio principale in Urbino via Del Popolo;
ai fini dell'elezione territoriale di domicilio eletto presso lo studio associato Bonelli Erede Lombardi Pappalardo via Andegari, 4 -20121
Milano (MI), ai fini dell'elezione del domicilio digitale si indica pec: Email_1
pagina 1 di 5 .- appellati-
-
All'esito dell'udienza del 17.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
***
Conclusioni delle parti :
Appellante
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 17.09.2024, depositata il 17.09.2024, n. 1277/2024 nel procedimento civile R.G. n. 789/2023. Ai sensi dell'artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Nel merito: quale primo motivo, in accoglimento della doglianza di appello, riformare la sentenza impugnata di condanna al pagamento della somma di euro 4.176,84 oltre accessori, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda svolta dagli attori in quanto infondata e non provata per gli effetti di cui all'art. 1494 C.C.. in subordine, quale secondo motivo: ridurre la condanna ad un importo inferiore a quello di condanna, tenuto conto del valore del mezzo, nonché dei pezzi di ricambio usurati dall'utilizzo e dal chilometraggio, e detratto il costo della macchina sostitutiva. Vittoria di spese, anche di CTP e CTU, e compensi del doppio grado di giudizio".
Appellati
In via preliminare/pregiudiziale dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. con condanna alle Parte_1 spese di giudizio;
Nel merito Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermar primo grado.
****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1227/2024 pubblicata il 17.09.2024 il Tribunale di Pavia, ritenuti provati, in esito anche a
CTU, i vizi occulti dell'autovettura usata, marca Kia, modello Ceed bi-fuel (immatricolata da 13 anni e con
116.000 km) ceduta in data 5.2.2022 (per il prezzo di € 3.999,00) da a Parte_1 Controparte_2
e , in parziale accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c. da questi
[...] Controparte_1 ultimi proposta (con citazione notificata l'8.2.2023), condannava il convenuto al pagamento di € Pt_1
4.176,84 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e spese di lite (liquidate in €
1.020,80 per compensi professionali).
In particolare, rigettata la domanda di risoluzione (per scarsa importanza dell'inadempimento in quanto la vettura, dopo l'intervento riparatore, era perfettamente funzionante), ha accolto la subordinata domanda attorea “ in relazione agli esborsi riferibili all'erroneo intervento sulla testa del motore eseguito in epoca antecedente alla vendita”(€ 3.402,04 per riparare la vettura in seguito alla lamentata perdita di potenza ed €
101,28 per consumo dell'olio).
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti. Pt_1
Si sono costituiti gli appellati insistendo per il rigetto del gravame.
pagina 2 di 5 Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 17.4.2025 in esito alla discussione orale, è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta che la perdita di potenza e i trafilamenti di olio motore siano stati causati da Pt_1 una precedente rettifica della testa motore e successivo riassemblaggio non eseguiti correttamente, per come prospettato dal CTU nella terza delle ipotesi avanzate e fatta propria dal giudice.
Evidenzia che l'auto si è fermata in aprile, dopo avere percorso 3.847 km dall'acquisto, per cui il lamentato malfunzionamento, comparso mesi dopo la consegna dell'auto e dopo migliaia di chilometri, è da ritenersi solo conseguenza all'usura della meccanica di 13 anni anche perché la rettifica era stata eseguita mesi prima della vendita dalla società “ ”, che effettua questo tipo di lavori dal 1966. Parte_2
Contesta al riguardo l'affermazione del primo decidente circa l'appartenenza alla vettura oggetto di causa dei ricambi prodotti dall'attore (contenuti in una scatola depositata in cancelleria) e visionati dal CTU (il teste avrebbe riconosciuto la scatola e le fotografie dei pezzi da lui smontati ma non quelli visionati dal perito); e comunque rileva che quando l'auto è stata smontata ed i pezzi (bicchierini idraulici, fasce elastiche dei pistoni, camme) inseriti dal teste nella scatola (poi consegnata agli attori) Testimone_1 erano trascorsi (18.10.2022) ben otto mesi dalla consegna dell'auto, che ha continuato a funzionare;
dunque
è documentato che alla data del 29.06.2022 i chilometri fossero 123.444 (v.doc.20) ovvero ben 7.444 km in più rispetto al momento della vendita, mentre non è dato sapere quanti fossero quando veniva smontato il motore.
Col secondo motivo censura il quantum liquidato perché comprensivo di costi (€ 1.273,52 relativi a valvole C di scarico e punteria idraulica sostituiti poiché usurata all'atto dello smontaggio da parte della officina ), estranei alla parte meccanica della testata e dei pistoni ritenuta colpevole della perdita di potenza, oltre che l'auto sostitutiva del costo di € 480,00.
§§§
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello, pur in rito ammissibile, per esser state specificate le ragioni di critica, nel merito, è infondato.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali del meccanico che ha provveduto allo smontaggio dei pezzi cap. 20 i ricambi asportati sono stati consegnati a cap. 21 confermo e preciso di Testimone_1 CP_2 riconoscere la scatola rappresentata nella foto ove avevo riposto i ricambi;
il giudice dà atto che il teste ha riconosciuto le foto e ha descritti i pezzi di ricambio visionati), non v'è ragioni dubitare che quelli esaminati dal CTU siano proprio quelli della vettura oggetto di causa, oltretutto coincidenti per caratteristiche e modello auto avendo tra pagina 3 di 5 l'altro il CTU specificato al riguardo che “ i bicchierini idraulici possono essere installati sui veicoli della marca Kia”.
Del resto, la tipologia del malfunzionamento (consumo olio e perdita di potenza) si è verificata a distanza di un tempo perfettamente compatibile con il vizio prospettato dal CTU e fatto proprio dal Tribunale, riconducibile alla inidonea rettifica della testa motore e riassemblaggio, eseguiti dal venditore proprio qualche mese prima della cessione.
Si noti che il CTU solo per l'ipotesi (II) in cui “il venditore (Sig. non avesse effettuato una rettifica della testa Pt_1 del motore, e non avesse smontato il motore” ha affermato che “le problematiche riscontrate (perdita di potenza e trafilamenti di olio motore) potrebbero essere state causate dall'età dell'autoveicolo e dall'usura”: ma essendo pacifico che quell'intervento sulla testa motore vi è stato, ne discende che è “più probabile che non” che sia stato questo la causa del malfunzionamento.
Peraltro, il venditore ha taciuto tale (rilevante) circostanza agli ignari acquirenti, in quanto l'auto era stata pubblicizzata non solo come appartenuta ad un solo proprietario, ma vieppiù “in perfette condizioni” -cfr doc
1), omettendo quindi di riferire che, in realtà, era di terza mano e che la prima proprietaria (del tutto verosimilmente in ragione di un grave incidente) l'aveva rivenduta per soli € 1.000,00 al (meccanico Pt_1 di professione -doc.67).
La circostanza poi che l'auto si sia definitivamente fermata in aprile, dopo avere percorso solo 3.847 km dall'acquisto, inoltre, non fa che confermare la presenza del vizio occulto causato dalle errate o incomplete lavorazioni eseguite prima della vendita sul motore, risultando inverosimile che solo dopo pochi mesi, causa semplice usura, si possa esser verificato quel fermo;
ed invece del tutto plausibile è che, come affermato dagli appellati, il veicolo presentasse sin da subito una serie di problemi rilevanti, fra cui spegnimento improvviso, copiosa trafilazione di olio motore (circa 7 litri in pochi mesi), tanto da render necessario più volte il trasporto a mezzo carro attrezzi presso il meccanico di fiducia CP_4
Quanto ai costi, bene ha fatto il Tribunale a riconoscere tutti quelli inerenti e conseguenziali al vizio, ivi compreso il noleggio auto sostitutiva, prevedendo l'art.1494 comma 2 c.c. il diritto al risarcimento dei danni derivati dai vizi, quali quelli in esame.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve quindi trovare integrale conferma la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Ricorrono altresì i presupposti della responsabilità aggravata ex art.96 comma 3 c.p.c. in capo all'appellante, in ragione dell'insistenza colpevole in tesi la cui palese inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere da lui pagina 4 di 5 apprezzata in modo da evitare il gravame, per cui il va condannato ad una somma pari ad 1/3 dei Pt_1 compensi processuali come liquidati in dispositivo.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza, n. Parte_1
1227/2024 resa dal Tribunale di Pavia, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M.
147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 1.900,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Condanna altresì l'appellante al pagamento di una somma pari ad 1/3 dei compensi come sopra liquidati ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 30.4.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Milano
- Quarta sezione civile -
La Corte composta dai magistrati dott. Alberto Vigorelli Presidente dott. Francesco Distefano Consigliere rel ed est. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2835/2024 R.G. promossa
DA
) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], difeso e assistito dall'avv. Alessandro Capovilla, con studio in Milano, Piazzetta Guastalla 7 giusta procura in atti, presso il quale ha eletto domicilio.
- appellante
CONTRO
(C.F. ) nata a Praia a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2
(C.F. nato a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3 entrambi residenti in [...] rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv.
Onofrio A. Cimino, con studio principale in Urbino via Del Popolo;
ai fini dell'elezione territoriale di domicilio eletto presso lo studio associato Bonelli Erede Lombardi Pappalardo via Andegari, 4 -20121
Milano (MI), ai fini dell'elezione del domicilio digitale si indica pec: Email_1
pagina 1 di 5 .- appellati-
-
All'esito dell'udienza del 17.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
***
Conclusioni delle parti :
Appellante
"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia del 17.09.2024, depositata il 17.09.2024, n. 1277/2024 nel procedimento civile R.G. n. 789/2023. Ai sensi dell'artt. 283 e 351 c.p.c. sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata Nel merito: quale primo motivo, in accoglimento della doglianza di appello, riformare la sentenza impugnata di condanna al pagamento della somma di euro 4.176,84 oltre accessori, e per l'effetto rigettare integralmente la domanda svolta dagli attori in quanto infondata e non provata per gli effetti di cui all'art. 1494 C.C.. in subordine, quale secondo motivo: ridurre la condanna ad un importo inferiore a quello di condanna, tenuto conto del valore del mezzo, nonché dei pezzi di ricambio usurati dall'utilizzo e dal chilometraggio, e detratto il costo della macchina sostitutiva. Vittoria di spese, anche di CTP e CTU, e compensi del doppio grado di giudizio".
Appellati
In via preliminare/pregiudiziale dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal Sig. con condanna alle Parte_1 spese di giudizio;
Nel merito Rigettare il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermar primo grado.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1227/2024 pubblicata il 17.09.2024 il Tribunale di Pavia, ritenuti provati, in esito anche a
CTU, i vizi occulti dell'autovettura usata, marca Kia, modello Ceed bi-fuel (immatricolata da 13 anni e con
116.000 km) ceduta in data 5.2.2022 (per il prezzo di € 3.999,00) da a Parte_1 Controparte_2
e , in parziale accoglimento della domanda risarcitoria ex art. 1494 c.c. da questi
[...] Controparte_1 ultimi proposta (con citazione notificata l'8.2.2023), condannava il convenuto al pagamento di € Pt_1
4.176,84 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo e spese di lite (liquidate in €
1.020,80 per compensi professionali).
In particolare, rigettata la domanda di risoluzione (per scarsa importanza dell'inadempimento in quanto la vettura, dopo l'intervento riparatore, era perfettamente funzionante), ha accolto la subordinata domanda attorea “ in relazione agli esborsi riferibili all'erroneo intervento sulla testa del motore eseguito in epoca antecedente alla vendita”(€ 3.402,04 per riparare la vettura in seguito alla lamentata perdita di potenza ed €
101,28 per consumo dell'olio).
Avverso tale sentenza ha proposto appello il chiedendone la riforma per i motivi in seguito esposti. Pt_1
Si sono costituiti gli appellati insistendo per il rigetto del gravame.
pagina 2 di 5 Quindi la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, all'udienza del 17.4.2025 in esito alla discussione orale, è stata trattenuta in decisione ex art.350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta che la perdita di potenza e i trafilamenti di olio motore siano stati causati da Pt_1 una precedente rettifica della testa motore e successivo riassemblaggio non eseguiti correttamente, per come prospettato dal CTU nella terza delle ipotesi avanzate e fatta propria dal giudice.
Evidenzia che l'auto si è fermata in aprile, dopo avere percorso 3.847 km dall'acquisto, per cui il lamentato malfunzionamento, comparso mesi dopo la consegna dell'auto e dopo migliaia di chilometri, è da ritenersi solo conseguenza all'usura della meccanica di 13 anni anche perché la rettifica era stata eseguita mesi prima della vendita dalla società “ ”, che effettua questo tipo di lavori dal 1966. Parte_2
Contesta al riguardo l'affermazione del primo decidente circa l'appartenenza alla vettura oggetto di causa dei ricambi prodotti dall'attore (contenuti in una scatola depositata in cancelleria) e visionati dal CTU (il teste avrebbe riconosciuto la scatola e le fotografie dei pezzi da lui smontati ma non quelli visionati dal perito); e comunque rileva che quando l'auto è stata smontata ed i pezzi (bicchierini idraulici, fasce elastiche dei pistoni, camme) inseriti dal teste nella scatola (poi consegnata agli attori) Testimone_1 erano trascorsi (18.10.2022) ben otto mesi dalla consegna dell'auto, che ha continuato a funzionare;
dunque
è documentato che alla data del 29.06.2022 i chilometri fossero 123.444 (v.doc.20) ovvero ben 7.444 km in più rispetto al momento della vendita, mentre non è dato sapere quanti fossero quando veniva smontato il motore.
Col secondo motivo censura il quantum liquidato perché comprensivo di costi (€ 1.273,52 relativi a valvole C di scarico e punteria idraulica sostituiti poiché usurata all'atto dello smontaggio da parte della officina ), estranei alla parte meccanica della testata e dei pistoni ritenuta colpevole della perdita di potenza, oltre che l'auto sostitutiva del costo di € 480,00.
§§§
OSSERVAZIONI DELLA CORTE
L'appello, pur in rito ammissibile, per esser state specificate le ragioni di critica, nel merito, è infondato.
Alla luce delle dichiarazioni testimoniali del meccanico che ha provveduto allo smontaggio dei pezzi cap. 20 i ricambi asportati sono stati consegnati a cap. 21 confermo e preciso di Testimone_1 CP_2 riconoscere la scatola rappresentata nella foto ove avevo riposto i ricambi;
il giudice dà atto che il teste ha riconosciuto le foto e ha descritti i pezzi di ricambio visionati), non v'è ragioni dubitare che quelli esaminati dal CTU siano proprio quelli della vettura oggetto di causa, oltretutto coincidenti per caratteristiche e modello auto avendo tra pagina 3 di 5 l'altro il CTU specificato al riguardo che “ i bicchierini idraulici possono essere installati sui veicoli della marca Kia”.
Del resto, la tipologia del malfunzionamento (consumo olio e perdita di potenza) si è verificata a distanza di un tempo perfettamente compatibile con il vizio prospettato dal CTU e fatto proprio dal Tribunale, riconducibile alla inidonea rettifica della testa motore e riassemblaggio, eseguiti dal venditore proprio qualche mese prima della cessione.
Si noti che il CTU solo per l'ipotesi (II) in cui “il venditore (Sig. non avesse effettuato una rettifica della testa Pt_1 del motore, e non avesse smontato il motore” ha affermato che “le problematiche riscontrate (perdita di potenza e trafilamenti di olio motore) potrebbero essere state causate dall'età dell'autoveicolo e dall'usura”: ma essendo pacifico che quell'intervento sulla testa motore vi è stato, ne discende che è “più probabile che non” che sia stato questo la causa del malfunzionamento.
Peraltro, il venditore ha taciuto tale (rilevante) circostanza agli ignari acquirenti, in quanto l'auto era stata pubblicizzata non solo come appartenuta ad un solo proprietario, ma vieppiù “in perfette condizioni” -cfr doc
1), omettendo quindi di riferire che, in realtà, era di terza mano e che la prima proprietaria (del tutto verosimilmente in ragione di un grave incidente) l'aveva rivenduta per soli € 1.000,00 al (meccanico Pt_1 di professione -doc.67).
La circostanza poi che l'auto si sia definitivamente fermata in aprile, dopo avere percorso solo 3.847 km dall'acquisto, inoltre, non fa che confermare la presenza del vizio occulto causato dalle errate o incomplete lavorazioni eseguite prima della vendita sul motore, risultando inverosimile che solo dopo pochi mesi, causa semplice usura, si possa esser verificato quel fermo;
ed invece del tutto plausibile è che, come affermato dagli appellati, il veicolo presentasse sin da subito una serie di problemi rilevanti, fra cui spegnimento improvviso, copiosa trafilazione di olio motore (circa 7 litri in pochi mesi), tanto da render necessario più volte il trasporto a mezzo carro attrezzi presso il meccanico di fiducia CP_4
Quanto ai costi, bene ha fatto il Tribunale a riconoscere tutti quelli inerenti e conseguenziali al vizio, ivi compreso il noleggio auto sostitutiva, prevedendo l'art.1494 comma 2 c.c. il diritto al risarcimento dei danni derivati dai vizi, quali quelli in esame.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve quindi trovare integrale conferma la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con esclusione della fase istruttoria, non espletatasi.
Ricorrono altresì i presupposti della responsabilità aggravata ex art.96 comma 3 c.p.c. in capo all'appellante, in ragione dell'insistenza colpevole in tesi la cui palese inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere da lui pagina 4 di 5 apprezzata in modo da evitare il gravame, per cui il va condannato ad una somma pari ad 1/3 dei Pt_1 compensi processuali come liquidati in dispositivo.
Va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002.
P.T.M
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza, n. Parte_1
1227/2024 resa dal Tribunale di Pavia, che integralmente conferma.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai sensi del D.M.
147/22 (scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) in complessivi € 1.900,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie ex art. 1, comma 2 stesso decreto nella percentuale del 15%, del compenso totale per la prestazione.
Condanna altresì l'appellante al pagamento di una somma pari ad 1/3 dei compensi come sopra liquidati ai sensi dell'art 96 comma 3 c.p.c.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 co 1 quater D.M. 115/2002 e successive modificazioni
Così deciso in Milano il 30.4.2025
Il Consigliere estensore dott. Francesco Distefano
Il Presidente dott. Alberto Vigorelli
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