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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/11/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 92/2024 R.G., vertente
TRA
nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Ziino;
[...]
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Gugliotta, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal
Tribunale di Barcellona P.G. in data 4.12.2023 nel procedimento n. 1821/2022.
1 Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma
1, n.1, c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. , Parte_1
proprietaria di un fondo rustico sito in Lipari c.da Pirrera (in catasto al foglio
47, particella 191) a lei pervenuto per successione ereditaria del marito defunto,
esponeva al Tribunale di Barcellona P.G. che il predetto Persona_1
fondo era detenuto senza titolo da Pertanto, chiedeva la Controparte_1
condanna del Profilio al rilascio del fondo e al risarcimento del danno.
Nella costituzione del , che in via subordinata chiedeva la condanna di CP_1
controparte al pagamento di un'indennità per le migliorie apportate al fondo ai sensi dell'art. 1150 c.c., il Tribunale rigettava la domanda qualificata in termini di azione di rivendica, osservando come la non avesse fornito la prova Pt_1
della proprietà del bene, secondo le regole proprie dell'azione di cui all'art. 948
c.c., avendo solo prodotto una visura catastale inidonea a fornire la prova richiesta dall'azione proposta.
Per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale a conclusione del primo grado di giudizio, la proponeva appello. Pt_1
Si costituiva il Profilio chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo la domanda indennitaria per le migliorie apportate al fondo.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata assegnata a sentenza con ordinanza del 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'unico motivo d'appello la deduce di avere indicato nel ricorso Pt_1
introduttivo del giudizio di primo grado non solo il certificato catastale ma anche il titolo d'acquisto del fondo oggetto di causa, rappresentato dall'atto di compravendita in Notar del 13.9.1990 stipulato da Per_2 Persona_1
in qualità di acquirente, che per svista o errore di sistema non veniva allegato
2 al fascicolo telematico, sicchè il primo giudice avrebbe potuto richiedere la produzione del detto titolo.
In ogni caso – prosegue l'appellante - la produzione del documento in appello
è ammessa dall'art. 702 quater c.p.c., in quanto indispensabile ai fini della decisione.
3. Il motivo d'appello va accolto.
La produzione del documento in appello è ammissibile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., in quanto tale documento costituisce il titolo d'acquisto del terreno oggetto di controversia da parte di di cui la Persona_1 Pt_1
è erede.
Si tratta di documento connotato dal carattere di indispensabilità a cui l'art. 702 quater subordina la possibilità di produzione in appello.
Va evidenziato che secondo Cassazione Sezioni Unite n. 10790/2017 “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n.
83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”. Tale pronuncia è sicuramente estensibile al caso di specie in cui trova applicazione l'art. 702 quater c.p.c. secondo cui nel giudizio d'appello
“sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti qualora il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”; formulazione questa che ricalca quanto era previsto dall'art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012.
In tale prospettiva la produzione del documento è ammissibile in questa sede.
3 Il titolo d'acquisto del terreno oggetto di causa da parte di Persona_1
risale al 13.9.1990. Il ha dedotto sia in sede di mediazione che nel CP_1
giudizio di primo grado di avere avuto la disponibilità del fondo per atto del che lo aveva “immesso” nel fondo medesimo circa 12 anni addietro Per_1
rispetto alla data della comparsa di costituzione del resistente (29.4.2023) e quindi al 2011. Ora, l'azione del di “immettere” nel fondo il Profilio Per_1
costituisce ad avviso della Corte atto di manifestazione di un dominio sul bene proprio del proprietario e, quindi, atto di manifestazione del possesso. Nella specie può, pertanto, venire in rilievo la presunzione di cui all'art. 1143 c.c. secondo cui “il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso;
in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo”.
Dalla data di acquisto del fondo da parte del (13.9.1990) fino all'atto Per_1
di “immissione” indicato dal resistente, odierno appellato, è decorso il ventennio per l'acquisto a titolo originario in capo al dante causa Per_1
della del fondo oggetto di causa. Pt_1
Va anche osservato che poiché la relazione con il bene del Profilio deriva non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, deve ritenersi che Persona_1
anche dopo il 2011, vale a dire dopo la consegna del bene al Profilio, il abbia conservato il possesso (mediato) dell'immobile, in assenza di Per_1
un inequivoco atto di interversione da parte dell'appellato.
Risulta, quindi, assolto l'onere della prova proprio dell'azione esperita da parte della la cui qualità di coniuge ed erede di non ha Pt_1 Persona_1
mai formato oggetto di contestazione. Il Profilio va, quindi, condannato al rilascio del fondo in favore della odierna appellante.
La domanda risarcitoria è infondata.
Sia in primo che in secondo grado la ha chiesto il risarcimento del danno Pt_1
per l'abusiva occupazione del fondo puramente e semplicemente.
4 Come chiarito da Cassazione Sezioni Unite 33645/2022 “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
Nella specie l'attrice non ha dedotto né la concreta possibilità di godimento perduta, né, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
È infondata la domanda riproposta dal in via subordinata (domanda da CP_1
intendersi avanzata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in quanto non esaminata in primo grado).
L'indennizzo per le migliorie apportate al fondo altrui postula una situazione di possesso del fondo stesso in capo a chi abbia apportato le migliorie in questione.
Nella specie, per ammissione dell'appellato, la relazione con il bene deriva non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario ( a beneficio del detentore, sicchè non può Persona_1
ravvisarsi una situazione possessoria tutelabile in capo al Profilio che deve ritenersi mero detentore del bene. Il fatto che quest'ultimo abbia impiantato viti, alberi da frutto e piantumazioni varie ed abbia curato il fondo in questione non vale a trasformare la detenzione in possesso, poichè ai fini della prova del possesso del bene, non è sufficiente la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,
5 comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (si veda sul punto Cassazione 1796/2022).
Anche per i miglioramenti apportati al fondo vale lo stesso ragionamento, posto che le migliorie ben possono essere compatibili con un titolo convenzionale.
La prova per testi che mira alla dimostrazione della coltivazione e della messa a dimora di alberi non è conducente ai fini del decidere posto che dette attività non valgono a trasformare la detenzione in possesso per come sopra evidenziato.
L'esito della controversa che vede a) l'accoglimento della domanda di rilascio della solo a seguito della produzione documentale in appello, b) il Pt_1
rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice per l'illegittima occupazione del suo fondo, nonché c) il rigetto della domanda subordinata svolta dal , CP_1
giustifica, per la reciproca soccombenza (stante il rigetto del capo di domanda della di risarcimento del danno), la compensazione di un 1/2 delle spese Pt_1
del doppio grado, con condanna dell'appellato, la cui soccombenza assume maggiore valenza, al rimborso della restante quota che va liquidata per il primo grado di giudizio in € 62,50 per spese ed € 1.800,00 per compensi professionali, di cui € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il secondo grado in € 87,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Si puntualizza che la liquidazione è avvenuta sulla base dei parametri forensi di cui al d.m. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso fra € 5.200,00 e
€ 26.000,00, avuto riguardo al valore delle domande contrapposte da valutarsi separatamente.
6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa anche nei confronti di ai sensi dell'art. Controparte_1
702 ter c.p.c. dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio n. 1821/2022 r.g., così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al rilascio del terreno sito in Lipari c.da Pirrera, Controparte_1
identificato in catasto del Comune di Lipari al foglio 47 particella 191, in favore di Parte_1
rigetta il motivo d'appello relativo alla domanda risarcitoria avanzata dalla
Pt_1
rigetta la domanda del riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e volta al CP_1
conseguimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1150 c.c.; condanna Profilio l rimborso delle spese processuali del primo grado CP_1
di giudizio in favore di che liquida in € 62,50 per spese Parte_1
ed € 1.800,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna Profilio al rimborso delle spese processuali del presente CP_1
grado di giudizio in favore di che liquida in € 87,00 per Parte_1
spese ed € 2.000,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa Vincenza Randazzo
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
- dott. Vincenza Randazzo Presidente
- dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 92/2024 R.G., vertente
TRA
nata in [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Ziino;
[...]
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Gugliotta, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
Appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. dal
Tribunale di Barcellona P.G. in data 4.12.2023 nel procedimento n. 1821/2022.
1 Conclusioni per le parti: come da note depositate ai sensi dell'art. 352, comma
1, n.1, c.p.c..
Svolgimento del processo
1.Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. , Parte_1
proprietaria di un fondo rustico sito in Lipari c.da Pirrera (in catasto al foglio
47, particella 191) a lei pervenuto per successione ereditaria del marito defunto,
esponeva al Tribunale di Barcellona P.G. che il predetto Persona_1
fondo era detenuto senza titolo da Pertanto, chiedeva la Controparte_1
condanna del Profilio al rilascio del fondo e al risarcimento del danno.
Nella costituzione del , che in via subordinata chiedeva la condanna di CP_1
controparte al pagamento di un'indennità per le migliorie apportate al fondo ai sensi dell'art. 1150 c.c., il Tribunale rigettava la domanda qualificata in termini di azione di rivendica, osservando come la non avesse fornito la prova Pt_1
della proprietà del bene, secondo le regole proprie dell'azione di cui all'art. 948
c.c., avendo solo prodotto una visura catastale inidonea a fornire la prova richiesta dall'azione proposta.
Per la riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale a conclusione del primo grado di giudizio, la proponeva appello. Pt_1
Si costituiva il Profilio chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo la domanda indennitaria per le migliorie apportate al fondo.
Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa è stata assegnata a sentenza con ordinanza del 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con l'unico motivo d'appello la deduce di avere indicato nel ricorso Pt_1
introduttivo del giudizio di primo grado non solo il certificato catastale ma anche il titolo d'acquisto del fondo oggetto di causa, rappresentato dall'atto di compravendita in Notar del 13.9.1990 stipulato da Per_2 Persona_1
in qualità di acquirente, che per svista o errore di sistema non veniva allegato
2 al fascicolo telematico, sicchè il primo giudice avrebbe potuto richiedere la produzione del detto titolo.
In ogni caso – prosegue l'appellante - la produzione del documento in appello
è ammessa dall'art. 702 quater c.p.c., in quanto indispensabile ai fini della decisione.
3. Il motivo d'appello va accolto.
La produzione del documento in appello è ammissibile ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c., in quanto tale documento costituisce il titolo d'acquisto del terreno oggetto di controversia da parte di di cui la Persona_1 Pt_1
è erede.
Si tratta di documento connotato dal carattere di indispensabilità a cui l'art. 702 quater subordina la possibilità di produzione in appello.
Va evidenziato che secondo Cassazione Sezioni Unite n. 10790/2017 “nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n.
83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”. Tale pronuncia è sicuramente estensibile al caso di specie in cui trova applicazione l'art. 702 quater c.p.c. secondo cui nel giudizio d'appello
“sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti qualora il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione”; formulazione questa che ricalca quanto era previsto dall'art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012.
In tale prospettiva la produzione del documento è ammissibile in questa sede.
3 Il titolo d'acquisto del terreno oggetto di causa da parte di Persona_1
risale al 13.9.1990. Il ha dedotto sia in sede di mediazione che nel CP_1
giudizio di primo grado di avere avuto la disponibilità del fondo per atto del che lo aveva “immesso” nel fondo medesimo circa 12 anni addietro Per_1
rispetto alla data della comparsa di costituzione del resistente (29.4.2023) e quindi al 2011. Ora, l'azione del di “immettere” nel fondo il Profilio Per_1
costituisce ad avviso della Corte atto di manifestazione di un dominio sul bene proprio del proprietario e, quindi, atto di manifestazione del possesso. Nella specie può, pertanto, venire in rilievo la presunzione di cui all'art. 1143 c.c. secondo cui “il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso;
in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo”.
Dalla data di acquisto del fondo da parte del (13.9.1990) fino all'atto Per_1
di “immissione” indicato dal resistente, odierno appellato, è decorso il ventennio per l'acquisto a titolo originario in capo al dante causa Per_1
della del fondo oggetto di causa. Pt_1
Va anche osservato che poiché la relazione con il bene del Profilio deriva non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario a beneficio del detentore, deve ritenersi che Persona_1
anche dopo il 2011, vale a dire dopo la consegna del bene al Profilio, il abbia conservato il possesso (mediato) dell'immobile, in assenza di Per_1
un inequivoco atto di interversione da parte dell'appellato.
Risulta, quindi, assolto l'onere della prova proprio dell'azione esperita da parte della la cui qualità di coniuge ed erede di non ha Pt_1 Persona_1
mai formato oggetto di contestazione. Il Profilio va, quindi, condannato al rilascio del fondo in favore della odierna appellante.
La domanda risarcitoria è infondata.
Sia in primo che in secondo grado la ha chiesto il risarcimento del danno Pt_1
per l'abusiva occupazione del fondo puramente e semplicemente.
4 Come chiarito da Cassazione Sezioni Unite 33645/2022 “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
Nella specie l'attrice non ha dedotto né la concreta possibilità di godimento perduta, né, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
È infondata la domanda riproposta dal in via subordinata (domanda da CP_1
intendersi avanzata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. in quanto non esaminata in primo grado).
L'indennizzo per le migliorie apportate al fondo altrui postula una situazione di possesso del fondo stesso in capo a chi abbia apportato le migliorie in questione.
Nella specie, per ammissione dell'appellato, la relazione con il bene deriva non da un atto materiale di apprensione della "res", ma da un atto o da un fatto del proprietario ( a beneficio del detentore, sicchè non può Persona_1
ravvisarsi una situazione possessoria tutelabile in capo al Profilio che deve ritenersi mero detentore del bene. Il fatto che quest'ultimo abbia impiantato viti, alberi da frutto e piantumazioni varie ed abbia curato il fondo in questione non vale a trasformare la detenzione in possesso, poichè ai fini della prova del possesso del bene, non è sufficiente la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime,
5 comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (si veda sul punto Cassazione 1796/2022).
Anche per i miglioramenti apportati al fondo vale lo stesso ragionamento, posto che le migliorie ben possono essere compatibili con un titolo convenzionale.
La prova per testi che mira alla dimostrazione della coltivazione e della messa a dimora di alberi non è conducente ai fini del decidere posto che dette attività non valgono a trasformare la detenzione in possesso per come sopra evidenziato.
L'esito della controversa che vede a) l'accoglimento della domanda di rilascio della solo a seguito della produzione documentale in appello, b) il Pt_1
rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice per l'illegittima occupazione del suo fondo, nonché c) il rigetto della domanda subordinata svolta dal , CP_1
giustifica, per la reciproca soccombenza (stante il rigetto del capo di domanda della di risarcimento del danno), la compensazione di un 1/2 delle spese Pt_1
del doppio grado, con condanna dell'appellato, la cui soccombenza assume maggiore valenza, al rimborso della restante quota che va liquidata per il primo grado di giudizio in € 62,50 per spese ed € 1.800,00 per compensi professionali, di cui € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed € 700,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il secondo grado in € 87,00 per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, di cui € 400,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 800,00 per la fase decisionale, oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Si puntualizza che la liquidazione è avvenuta sulla base dei parametri forensi di cui al d.m. 55/2014 previsti per le cause di valore compreso fra € 5.200,00 e
€ 26.000,00, avuto riguardo al valore delle domande contrapposte da valutarsi separatamente.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza emessa anche nei confronti di ai sensi dell'art. Controparte_1
702 ter c.p.c. dal Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio n. 1821/2022 r.g., così provvede: accoglie per quanto di ragione l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al rilascio del terreno sito in Lipari c.da Pirrera, Controparte_1
identificato in catasto del Comune di Lipari al foglio 47 particella 191, in favore di Parte_1
rigetta il motivo d'appello relativo alla domanda risarcitoria avanzata dalla
Pt_1
rigetta la domanda del riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e volta al CP_1
conseguimento dell'indennità ai sensi dell'art. 1150 c.c.; condanna Profilio l rimborso delle spese processuali del primo grado CP_1
di giudizio in favore di che liquida in € 62,50 per spese Parte_1
ed € 1.800,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna Profilio al rimborso delle spese processuali del presente CP_1
grado di giudizio in favore di che liquida in € 87,00 per Parte_1
spese ed € 2.000,00 per compensi professionali oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonino Zappalà Dott.ssa Vincenza Randazzo
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