Ordinanza collegiale 7 ottobre 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/02/2026, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02957/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08226/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8226 del 2022, proposto da IA FR, AL MO, CL RT, AL TA, EL AL, NT AS, DA EL, US MP, IN EL, GA EL IT, rappresentate e difese dall’avv. Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte relativa ai requisiti richiesti e ai titoli posseduti, e, in particolare, degli artt. 3, 4, 5, 6 e 12, che escludono le ricorrenti dalle classi di concorso A 12 e A 22;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti, ivi compresi, ove necessario, il D.M. 201/2020;
e per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento e dell’obbligo del Ministero intimato di completare, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 59 del 2017, la riforma delle classi di insegnamento e, in particolare, d’individuare i titoli idonei all’insegnamento nelle classi di concorso A 12 e A 22, ricomprendendo le lauree in “editoria e scrittura”, in “cultura e linguaggi per la comunicazione” e quelle affini;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’istruzione e Ministero dell’università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm.;
Relatore, all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 febbraio 2026, il Consigliere AU EN e nessuno per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, notificato il 4 luglio 2022 e depositato il giorno 11 successivo, le signore IA FR, AL MO, CL RT, AL TA, EL AL, NT AS, DA EL, US MP, IN EL e GA EL IT, premesso di essere docenti in possesso della laurea magistrale in “Informazioni e sistemi editoriali”, hanno chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei provvedimenti in epigrafe, tra cui l’ordinanza del Ministero dell’istruzione n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte relativa ai requisiti richiesti e ai titoli posseduti, e, in particolare, degli artt. 3, 4, 5, 6 e 12, che le escludono dalle classi di concorso A 12 e A 22.
Precisato di avere proposto il ricorso in via cautelativa per il caso d’interpretazione nel senso dell’esclusione dall’inserimento in graduatoria, hanno dedotto i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione: dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. b), della l. 13 luglio 2015, n. 107; del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; degli artt. 3 e 4 della l. 19 novembre 1990, n. 341; degli artt. 402/405 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; dell’art. 4 del decreto n. 59 del 13 aprile 2017; degli artt. 35, comma 1, 4, comma, 3, 33, 35, 51 e 97 della Costituzione; delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE. Eccesso di potere sotto i profili: dell’illogicità; della contraddittorietà; della carenza di motivazione.
In via subordinata hanno chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo del Ministero intimato di completare, come previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 59 del 2017, la riforma delle classi di insegnamento e, in particolare, d’individuare i titoli idonei all’insegnamento nelle classi di concorso A 12 e A 22, ricomprendendo le lauree in “editoria e scrittura”, in “cultura e linguaggi per la comunicazione” e quelle affini.
Per il Ministero dell’istruzione e per il Ministero dell’università e della ricerca si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
In vista dell’udienza l’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui ha rappresentato che era cessata la materia del contendere, in quanto il Ministero dell’istruzione e del merito, di concerto con quello dell’università e della ricerca, con decreto n. 255 del 2023, aveva inserito la laurea magistrale LM19 tra i titoli di accesso alle classi di concorso A 012 (AM12 e AS12).
All’udienza del 13 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il Collegio non può che prendere atto di quanto rappresentato e documentato dall’Avvocatura dello Stato e, conseguentemente, dichiarare cessata la materia del contendere, in quanto le ricorrenti hanno conseguito il bene della vita a cui aspiravano.
Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, tuttavia, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AU EN |
IL SEGRETARIO