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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17456 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12215 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
24/07/1986), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LO MO e dell'avv. CONSERVA DORIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
), 24/03/1985); Controparte_1 Pt_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 25/06/2017 Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario con e Controparte_1
che dall'unione sono nati i figli (28/07/2011) e (06/03/2015) Per_1 Per_2
ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile tanto che il marito si è già allontanato dalla casa familiare, in comproprietà tra i coniugi,
per trasferirsi in un immobile di proprietà della sua famiglia d'origine, ed ha chiesto, quindi, di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si è costituito in giudizio che è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 28/10/2024 è comparsa personalmente la ricorrente e il giudice delegato, sentita la , acquisita la documentazione Pt_2
complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status di separazione e si è riservato sull'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 07/11/2024 il g.d. ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto,
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnato a costei la casa familiare, posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo 3 per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 600,00 (euro
300,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base marzo 2024, e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli, ha ammesso le prove orali e disposto indagine sui redditi e sul patrimonio di ambo le parti a mezzo della Guardia di Finanza.
Con sentenza non definitiva n. 18153 del 2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, espletate le prove orali e l'indagine a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del
18/11/2025 il g.d. ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
25/06/2017, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuna parte ha formulato domanda di assegno di mantenimento e di assegno divorzile e che nelle more del giudizio i coniugi hanno alienato la casa familiare,
estinto il mutuo e ripartito al 50% ciascuno l'esigua somma residua, il collegio reputa che meritano di essere confermate le vigenti statuizioni,
come, peraltro, richiesto dalla ricorrente, tenuto conto delle risultanze dell'indagine economico-patrimoniale e delle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del procedimento oltre che della mancata risposta del all'interrogatorio formale deferitogli. CP_1 4
Invero i testi escussi hanno confermato che il lavorava prima CP_1
alle dipendenze della di cui erano soci lo stesso Controparte_2
nonché (teste) e (teste) e, poi, CP_1 Testimone_1 Testimone_2
della di cui è socio unico e Amministratore Controparte_3 [...]
e hanno dichiarato che lo stesso percepiva una retribuzione non Tes_1
inferiore a euro 1.000,00 netti mensili, quando era in part-time, ovvero,
durante le trasferte, di euro 1.800,00 netti, sebbene dagli estratti conto prodotti dalla Guardia di Finanza risultino somme superiori. I testi CP_4
escussi hanno anche confermato che entrambe le società si occupano della conduzione di campagne pubblicitarie e di servizi pubblicitari, installazione,
manutenzione e riparazione di banner (pannelli elettronici pubblicitari),
allestimenti pubblicitari e vantano commesse oltre che nella città di Pt_1
anche a Napoli, Salerno e Brescia nonché annualmente per l'intero percorso del Giro d'Italia.
I testi hanno, altresì, confermato che il dispone CP_1
gratuitamente dell'immobile in cui si è trasferito a vivere in Via Pasturana n.
40, di proprietà della famiglia d'origine.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno confermato l'attività
lavorativa del in favore, prima, della e, CP_1 Controparte_2
poi, della , come risulta dall'estratto INPS e dagli estratti conto CP_3
bancari Se le somme risultanti dall'estratto contributivo CP_4 CP_5
ammontano ad euro 8.458,68 nel 2022, euro 8.171,67 nel 2023 ed euro
8.238,00 nel 2024, di gran lunga superiori sono le somme risultanti dagli estratti conto del depositati dalla Guardia di Finanza, CP_4 CP_1
somme corrisposte al resistente dalla dalla Controparte_6 CP_3
e da socio unico della , ammontanti,
[...] Testimone_1 CP_3 5 quanto all'anno 2022, ad oltre euro 40.000,00, quanto all'anno 2023 ad oltre euro 34.000,00 e relativamente al 2024 ad oltre euro 27.000,00.
La ricorrente, dal canto suo, è titolare di un reddito netto mensile da lavoro dipendente part time pari a circa euro 850,00, percepisce per intero l'assegno unico e universale per i due figli pari a circa euro 400,00 mensili e non è proprietario di alcun bene immobile.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché alla contumacia del resistente per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12215/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 25/06/2017 tra Pt_1 Parte_1 Parte_1
24/07/1986) e 24/03/1985) Controparte_1 Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. Pt_1
389, Parte II, Serie A01, Anno 2017, alle seguenti condizioni:
i figli minori (28/07/2011) e (06/03/2015) sono Per_1 Per_2
affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli, con facoltà 6 del padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre;
dispone che a far data dalla domanda (22/03/2024) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA AN Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12215 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
24/07/1986), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LO MO e dell'avv. CONSERVA DORIANA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
), 24/03/1985); Controparte_1 Pt_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data 25/06/2017 Parte_1
ha contratto matrimonio concordatario con e Controparte_1
che dall'unione sono nati i figli (28/07/2011) e (06/03/2015) Per_1 Per_2
ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile tanto che il marito si è già allontanato dalla casa familiare, in comproprietà tra i coniugi,
per trasferirsi in un immobile di proprietà della sua famiglia d'origine, ed ha chiesto, quindi, di dichiarare la separazione personale dei coniugi e, all'esito del passaggio in giudicato della relativa sentenza, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Non si è costituito in giudizio che è stato Controparte_1
dichiarato contumace.
Alla prima udienza del 28/10/2024 è comparsa personalmente la ricorrente e il giudice delegato, sentita la , acquisita la documentazione Pt_2
complessivamente prodotta e preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, ha rimesso la causa al collegio per la decisione sullo status di separazione e si è riservato sull'adozione dei provvedimenti provvisori.
Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 07/11/2024 il g.d. ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto,
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, assegnato a costei la casa familiare, posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo 3 per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 600,00 (euro
300,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat
con base marzo 2024, e a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i due figli, ha ammesso le prove orali e disposto indagine sui redditi e sul patrimonio di ambo le parti a mezzo della Guardia di Finanza.
Con sentenza non definitiva n. 18153 del 2024 il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta, espletate le prove orali e l'indagine a mezzo della Guardia di Finanza, all'udienza del
18/11/2025 il g.d. ha rimesso la causa al collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data
25/06/2017, giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett.
b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Relativamente alle statuizioni accessorie, premesso che alcuna parte ha formulato domanda di assegno di mantenimento e di assegno divorzile e che nelle more del giudizio i coniugi hanno alienato la casa familiare,
estinto il mutuo e ripartito al 50% ciascuno l'esigua somma residua, il collegio reputa che meritano di essere confermate le vigenti statuizioni,
come, peraltro, richiesto dalla ricorrente, tenuto conto delle risultanze dell'indagine economico-patrimoniale e delle deposizioni rese dai testi escussi nel corso del procedimento oltre che della mancata risposta del all'interrogatorio formale deferitogli. CP_1 4
Invero i testi escussi hanno confermato che il lavorava prima CP_1
alle dipendenze della di cui erano soci lo stesso Controparte_2
nonché (teste) e (teste) e, poi, CP_1 Testimone_1 Testimone_2
della di cui è socio unico e Amministratore Controparte_3 [...]
e hanno dichiarato che lo stesso percepiva una retribuzione non Tes_1
inferiore a euro 1.000,00 netti mensili, quando era in part-time, ovvero,
durante le trasferte, di euro 1.800,00 netti, sebbene dagli estratti conto prodotti dalla Guardia di Finanza risultino somme superiori. I testi CP_4
escussi hanno anche confermato che entrambe le società si occupano della conduzione di campagne pubblicitarie e di servizi pubblicitari, installazione,
manutenzione e riparazione di banner (pannelli elettronici pubblicitari),
allestimenti pubblicitari e vantano commesse oltre che nella città di Pt_1
anche a Napoli, Salerno e Brescia nonché annualmente per l'intero percorso del Giro d'Italia.
I testi hanno, altresì, confermato che il dispone CP_1
gratuitamente dell'immobile in cui si è trasferito a vivere in Via Pasturana n.
40, di proprietà della famiglia d'origine.
Le indagini della Guardia di Finanza hanno confermato l'attività
lavorativa del in favore, prima, della e, CP_1 Controparte_2
poi, della , come risulta dall'estratto INPS e dagli estratti conto CP_3
bancari Se le somme risultanti dall'estratto contributivo CP_4 CP_5
ammontano ad euro 8.458,68 nel 2022, euro 8.171,67 nel 2023 ed euro
8.238,00 nel 2024, di gran lunga superiori sono le somme risultanti dagli estratti conto del depositati dalla Guardia di Finanza, CP_4 CP_1
somme corrisposte al resistente dalla dalla Controparte_6 CP_3
e da socio unico della , ammontanti,
[...] Testimone_1 CP_3 5 quanto all'anno 2022, ad oltre euro 40.000,00, quanto all'anno 2023 ad oltre euro 34.000,00 e relativamente al 2024 ad oltre euro 27.000,00.
La ricorrente, dal canto suo, è titolare di un reddito netto mensile da lavoro dipendente part time pari a circa euro 850,00, percepisce per intero l'assegno unico e universale per i due figli pari a circa euro 400,00 mensili e non è proprietario di alcun bene immobile.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio, nonché alla contumacia del resistente per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 12215/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in in data 25/06/2017 tra Pt_1 Parte_1 Parte_1
24/07/1986) e 24/03/1985) Controparte_1 Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di al n. Pt_1
389, Parte II, Serie A01, Anno 2017, alle seguenti condizioni:
i figli minori (28/07/2011) e (06/03/2015) sono Per_1 Per_2
affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione,
l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei figli, con facoltà 6 del padre di vederli e tenerli con sé previo accordo con la madre;
dispone che a far data dalla domanda (22/03/2024) il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat con base marzo 2024, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il CP_1 Pt_1
giorno 5 di ogni mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti i figli con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
spese irripetibili.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 25/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA AN
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi