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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
RE RA, RE
D'AMATO MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1417/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 05/08/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non è contestata l'illegittimità del tributo a seguito della pronuncia unionale ben nota (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 giugno 2025, pronunciata nella causa C-645/23 (Società_1 S.p.A. Società_3 S.r.l.).
L'odierno giudizio si incentra - quindi - sulla dichiarazione del giudice di primo grado di tardività dell'istanza di rimborso e sulla mancata prova del presupposto per la richeista "diretta" del rimborso, cioè non tramite il proprio fornitore.
Fornitore che risulta in una sitazione non ordinaria (anzi patologica). Ed infatti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 37/17 del 27 gennaio 2017 (R.G. Fallimenti n. 35/17) ha dichiarato il fallimento del fornitore professionale Società_2 S.P.A. L'appellante ha doviziosamente documentato tale fatto storico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello della Ricorrente_1 S.r.l. (c.f. e p.i. P.IVA_1) (già Società_4
di Rappresentante_1 S.a.S.), -legale rappresentante pro tempore della Società, Rappresentante_1 (c.f. CF_Rappresentante_1, difesa dall'avv. Difensore_1
del Foro di Bergamo (c.f. CF_Difensore_1 - Email_1
(domiciliata digitale), va senz'altro accolto.
E' incontroversa la non debenza del tributo ab origine (non contestata).
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso sul rimborso su due erronei presupposti formali.
Il primo la tardività dell'istanza di rimborso ritenuta erroneamente biennale e – il secondo – la carenza di prova in ordine alla legittimazione ad agire direttamente e non tramite il fornitore.
Orbene la Cassazione ha smentito – con sentenze chiare precise e puntuali proprio su detti punti – le tesi dell'Agenzia.
Segnatamente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31647/2025 del 4 dicembre 2025 (doc. a), ha statuito che l'azione diretta del consumatore innanzi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è assolutamente legittima, configurandosi come un diritto (conf. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. infra, CGUE, C-316/22 e C-645/24).
Riassumendo " qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati poiché, in tale caso, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (…)”. Dunque, ha errato il Giudice di prime cure.
Parimenti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 ha statuito l'illegittimità costituzionale della legge istitutiva delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica: “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511
(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
(Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”. La pronuncia assume rilievo nel caso di specie, in quanto viene confermata una tutela “ampia” per il consumatore finale.
D'altra parte il giudice non può che prestare attenzione e massima efficacia ai principi unionali.
E' invece assolutamente datata e inconferente la giurisprudenza copiosamente citata e richiamata dall'Ufficio doganale.
La Corte di Cassazione, n. 21554/2024 e n. 21749/2024, (conformemente Corte di Cassazione, con sentenza n. 21554/2024 del 29 luglio 2024 e con sentenza n. 21749/2024 dell'1 agosto 2024) ha statuito quanto di seguito. Non è necessario procedere all'accertamento della “eccessiva” difficoltà del consumatore ad ottenere il rimborso, in quanto l'azione diretta è sempre possibile in virtù del principio di effettività del diritto al rimborso e per via del divieto di effetti orizzontali delle direttive unionali nel rapporto tra privati.
Inoltre il termine di prescrizione è ordinario decennale.
Questo il principio di diritto che si attaglia esattamente al caso «in caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in contrasto con l'art. 48 Dir. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli»”. Dello stesso tenore la sentenza n.
21749/2024 dell'1 agosto 2024 . Il fallimento del fornitore è argomento dirimente.
I Giudici comunitari sono stati chiari: “29. (…) Gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi. (…)
32. Per contro, in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. (…)
34. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato. (…)
37. Pertanto, occorre constatare, alla luce delle informazioni fornite alla Corte in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, che tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro. (…)
39. Risulta da quanto sopra esposto che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati” (cfr. anche Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 giugno 2025, causa C-645/23.
In conclusione sussistono le condizioni per agire direttamente nei confronti dell'IO entro il termine ordinario di prescrizione decennale come da recente e pacifica giurisprudenza come sopra citata e come versata in atti dall'appellante che si richiama anche ex art.118 disp.att.c.p.c.
Ultimo appunto sul dies.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30912/2019 ha statuito che il dies a quo del termine di prescrizione decennale per il rimborso delle addizionali decorre dalla data di abrogazione delle stesse:
“che, nella specie, all'atto dell'esecuzione del pagamento (16.03.2011), non vi era ragione di ritenere che il pagamento fosse indebito, in quanto attinente a una imposta dello Stato, abrogata con decorrenza dall'anno 2012, tanto che lo stesso poteva essere successivamente compensato attraverso il riporto nella dichiarazione annuale;
riporto che, solo all'atto del venir meno della abrogazione dell'imposta (alla data del 1.01.2012), non ha avuto più ragion d'essere, facendo 10 maturare alla società contribuente il diritto a richiedere il rimborso;
che tale diritto deve, pertanto, ritenersi decorrente da epoca successiva al momento dell'intervenuto pagamento (16.03.2011), ossia dall'intervenuta abrogazione delle imposte
(1.01.2012), termine non ancora elasso a termini (…), alle date in cui, in tesi, è stato esercitato il diritto al rimborso”
Spese ex lege.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'Agenzia resistente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000 per il primo grado e 2.000 per il secondo, oltre accessori di legge e rimborso dei 2 contributi unificati.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 10, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 13:30 con la seguente composizione collegiale:
COCCHI FEDERICO, Presidente
RE RA, RE
D'AMATO MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1417/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Romagna 1 - Ravenna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 239/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale RAVENNA sez. 1 e pubblicata il 05/08/2022
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Non è contestata l'illegittimità del tributo a seguito della pronuncia unionale ben nota (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 giugno 2025, pronunciata nella causa C-645/23 (Società_1 S.p.A. Società_3 S.r.l.).
L'odierno giudizio si incentra - quindi - sulla dichiarazione del giudice di primo grado di tardività dell'istanza di rimborso e sulla mancata prova del presupposto per la richeista "diretta" del rimborso, cioè non tramite il proprio fornitore.
Fornitore che risulta in una sitazione non ordinaria (anzi patologica). Ed infatti, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 37/17 del 27 gennaio 2017 (R.G. Fallimenti n. 35/17) ha dichiarato il fallimento del fornitore professionale Società_2 S.P.A. L'appellante ha doviziosamente documentato tale fatto storico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello della Ricorrente_1 S.r.l. (c.f. e p.i. P.IVA_1) (già Società_4
di Rappresentante_1 S.a.S.), -legale rappresentante pro tempore della Società, Rappresentante_1 (c.f. CF_Rappresentante_1, difesa dall'avv. Difensore_1
del Foro di Bergamo (c.f. CF_Difensore_1 - Email_1
(domiciliata digitale), va senz'altro accolto.
E' incontroversa la non debenza del tributo ab origine (non contestata).
La sentenza di primo grado ha rigettato il ricorso sul rimborso su due erronei presupposti formali.
Il primo la tardività dell'istanza di rimborso ritenuta erroneamente biennale e – il secondo – la carenza di prova in ordine alla legittimazione ad agire direttamente e non tramite il fornitore.
Orbene la Cassazione ha smentito – con sentenze chiare precise e puntuali proprio su detti punti – le tesi dell'Agenzia.
Segnatamente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31647/2025 del 4 dicembre 2025 (doc. a), ha statuito che l'azione diretta del consumatore innanzi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è assolutamente legittima, configurandosi come un diritto (conf. Corte di Giustizia dell'Unione Europea (v. infra, CGUE, C-316/22 e C-645/24).
Riassumendo " qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati poiché, in tale caso, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato (…)”. Dunque, ha errato il Giudice di prime cure.
Parimenti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 43/2025 del 15 aprile 2025 ha statuito l'illegittimità costituzionale della legge istitutiva delle addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica: “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511
(Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26
(Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità)”. La pronuncia assume rilievo nel caso di specie, in quanto viene confermata una tutela “ampia” per il consumatore finale.
D'altra parte il giudice non può che prestare attenzione e massima efficacia ai principi unionali.
E' invece assolutamente datata e inconferente la giurisprudenza copiosamente citata e richiamata dall'Ufficio doganale.
La Corte di Cassazione, n. 21554/2024 e n. 21749/2024, (conformemente Corte di Cassazione, con sentenza n. 21554/2024 del 29 luglio 2024 e con sentenza n. 21749/2024 dell'1 agosto 2024) ha statuito quanto di seguito. Non è necessario procedere all'accertamento della “eccessiva” difficoltà del consumatore ad ottenere il rimborso, in quanto l'azione diretta è sempre possibile in virtù del principio di effettività del diritto al rimborso e per via del divieto di effetti orizzontali delle direttive unionali nel rapporto tra privati.
Inoltre il termine di prescrizione è ordinario decennale.
Questo il principio di diritto che si attaglia esattamente al caso «in caso di addebito da parte del fornitore di energia al consumatore finale dell'addizionale provinciale di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 in contrasto con l'art. 48 Dir. 2008/118/CE, l'impossibilità per il consumatore finale di far valere l'azione di indebito oggettivo nei confronti del fornitore costituisce presupposto per formulare l'azione di indebito oggettivo nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli»”. Dello stesso tenore la sentenza n.
21749/2024 dell'1 agosto 2024 . Il fallimento del fornitore è argomento dirimente.
I Giudici comunitari sono stati chiari: “29. (…) Gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi. (…)
32. Per contro, in questa situazione occorre evitare che lo Stato membro interessato ottenga un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, dato che tale ripercussione è stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosce ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale ha, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore deve avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore. In quest'ultimo caso, tale soggetto passivo deve dunque avere la possibilità di chiedere a detto Stato membro la compensazione del rimborso che ha dovuto effettuare. (…)
34. In particolare, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato. (…)
37. Pertanto, occorre constatare, alla luce delle informazioni fornite alla Corte in merito alle caratteristiche della normativa nazionale di cui trattasi nei procedimenti principali, e fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, che tale normativa viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro. (…)
39. Risulta da quanto sopra esposto che occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati” (cfr. anche Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 19 giugno 2025, causa C-645/23.
In conclusione sussistono le condizioni per agire direttamente nei confronti dell'IO entro il termine ordinario di prescrizione decennale come da recente e pacifica giurisprudenza come sopra citata e come versata in atti dall'appellante che si richiama anche ex art.118 disp.att.c.p.c.
Ultimo appunto sul dies.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30912/2019 ha statuito che il dies a quo del termine di prescrizione decennale per il rimborso delle addizionali decorre dalla data di abrogazione delle stesse:
“che, nella specie, all'atto dell'esecuzione del pagamento (16.03.2011), non vi era ragione di ritenere che il pagamento fosse indebito, in quanto attinente a una imposta dello Stato, abrogata con decorrenza dall'anno 2012, tanto che lo stesso poteva essere successivamente compensato attraverso il riporto nella dichiarazione annuale;
riporto che, solo all'atto del venir meno della abrogazione dell'imposta (alla data del 1.01.2012), non ha avuto più ragion d'essere, facendo 10 maturare alla società contribuente il diritto a richiedere il rimborso;
che tale diritto deve, pertanto, ritenersi decorrente da epoca successiva al momento dell'intervenuto pagamento (16.03.2011), ossia dall'intervenuta abrogazione delle imposte
(1.01.2012), termine non ancora elasso a termini (…), alle date in cui, in tesi, è stato esercitato il diritto al rimborso”
Spese ex lege.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'Agenzia resistente a pagare le spese legali quantificate in euro 1.000 per il primo grado e 2.000 per il secondo, oltre accessori di legge e rimborso dei 2 contributi unificati.