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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Emilia, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Emilia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente
OM NO, LA
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2024 depositato il 17/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520230018361964000 TASSA AUTO 2021
- sul ricorso n. 14/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520249009136240000 TASSA AUTO 2021
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09580202500001467000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 09580202500001467000 contestando la pendenza di due precedenti ricorsi RG 90/2024 per la cartella 09520230018361964000 e RG 14/2025 per entrambe le cartelle.
Il ricorrrente eccepisce l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione per la provincia di Reggio
Emilia, il merito dell'iscrizione a ruolo e la violazione del diritto di difesa.
Nel costituirsi e ribadire la legittimità del proprio operato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità e l'improponibilità del presente ricorso per litispendenza ai sensi dell'art.39 c.p.c. e chiede che la Corte di
Giusitiza Tributaria voglia valutare l'opportunità di disporre a norma dell'art.29 D.Lgs.546/92 la riunione per connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento R.G.N.77/2025 al giudizio R.G.N. 90/2024,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte le cartelle impugnate sono state iscritte a ruolo e consegnate all'Agente della riscossione prima della variazione della sede legale della società.
Cartella 09520230018361964000, ruolo reso esecutivo in data 18/9/2023;
Cartella 09520230018684939000, ruolo reso esecutivo in data 27/02/2023;
La pagina 9 della visura storica della società indica che la società ha registrato la variazione di sede legale in data 30/10/2023. I tributi sono stati iscritti a ruolo quando la sede della società si trovava nella Provincia di Reggio Emilia e, pertanto, è stato incaricato l'Agente della riscossione pro tempore vigente.
In considerazioni delle predette motivazioni che si ritengono assorbenti delle ulteriori eccezioni la Corte respinge il ricorso e condanna alle spese di giudizio
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO NELL'EMILIA Sezione 1, riunita in udienza il
22/09/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
MANNI PIA, Presidente
OM NO, LA
MANFREDINI ROMANO, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 90/2024 depositato il 17/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09520230018361964000 TASSA AUTO 2021
- sul ricorso n. 14/2025 depositato il 13/01/2025
proposto da Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09520249009136240000 TASSA AUTO 2021
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Nell'Emilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09580202500001467000 TASSA AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
Resistente/Appellato: si riporta alle conclusioni in atti e ne chiede integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il preavviso di fermo amministrativo n. 09580202500001467000 contestando la pendenza di due precedenti ricorsi RG 90/2024 per la cartella 09520230018361964000 e RG 14/2025 per entrambe le cartelle.
Il ricorrrente eccepisce l'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione per la provincia di Reggio
Emilia, il merito dell'iscrizione a ruolo e la violazione del diritto di difesa.
Nel costituirsi e ribadire la legittimità del proprio operato eccepisce preliminarmente l'inammissibilità e l'improponibilità del presente ricorso per litispendenza ai sensi dell'art.39 c.p.c. e chiede che la Corte di
Giusitiza Tributaria voglia valutare l'opportunità di disporre a norma dell'art.29 D.Lgs.546/92 la riunione per connessione oggettiva e soggettiva del presente procedimento R.G.N.77/2025 al giudizio R.G.N. 90/2024,
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte le cartelle impugnate sono state iscritte a ruolo e consegnate all'Agente della riscossione prima della variazione della sede legale della società.
Cartella 09520230018361964000, ruolo reso esecutivo in data 18/9/2023;
Cartella 09520230018684939000, ruolo reso esecutivo in data 27/02/2023;
La pagina 9 della visura storica della società indica che la società ha registrato la variazione di sede legale in data 30/10/2023. I tributi sono stati iscritti a ruolo quando la sede della società si trovava nella Provincia di Reggio Emilia e, pertanto, è stato incaricato l'Agente della riscossione pro tempore vigente.
In considerazioni delle predette motivazioni che si ritengono assorbenti delle ulteriori eccezioni la Corte respinge il ricorso e condanna alle spese di giudizio
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese che liquida in € 1.500,00 oltre accessori di legge.