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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3518/2021
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa NU SI in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Mara CARUSO
Email 1 iuffrè.it avv.mara.
Avv. Valentina CUNDARI avv. valentina. Email 2 iuffrè.it
CONTRO
Controparte 1
- parte resistente-
Avv. Umberto FERRATO
Email 3 t
Controparte_2
-parte resistente- Avv. Giuseppe CALABRIA
Email 4
Controparte 3
[...]
-parte resistente-
Avv. Giovanni ARCIDIACONO
Email 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.10.2021, parte ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480201900006488000, notificatagli da parte di CP_4 in data 28.8.2019, disposta sull'autovettura Citroen C4 TG. CT174FH, per un totale complessivo di euro 19.975,14, per omesso pagamento delle somme indicate nei seguenti atti impositivi:
1. avviso di addebito n. 33420140004751108000, per contributi IVS per l'anno 2014, per un totale di euro 2.388,48;
2. cartella di pagamento n. 03420150019475626000, per rate premio CP_5 per gli anni 2014 e 2015, per un totale di euro 213,64;
3. avviso di addebito n. 33420150001237812000, per contributi IVS per gli anni 2014 e
2015, per un totale di euro 2.337,33;
4. cartella di pagamento n. 03420150031308660000, per rate premio CP_5 anno 2015, per un totale di euro 198,09;
5. avviso di addebito n. 33420160001014082000, per contributi IVS per l'anno 2015, per un totale di euro 2.292,62;
6. avviso di addebito n. 33420160003822076000, per contributi IVS per l'anno 2015, per un totale di euro 2.241,51;
7. cartella di pagamento n. 03420170016766153000, per rate premio CP_5 per gli anni
2016 e 2017, per un totale di euro 184,64;
8. avviso di addebito n. 33420170001603508000, per contributi IVS per l'anno 2016, per un totale di euro 4.417,42;
9. cartella di pagamento n. 03420170031626644000, per rate premio CP_5 per l'anno
2017, per un totale di euro 169,89;
10. avviso di addebito n. 33420180000994034000, per contributi IVS per l'anno 2017, per un totale di euro 3.237,92;
11. avviso di addebito n. 33420180005181660000, per contributi IVS per gli anni 2017 e 2018, per un totale di euro 2.124,20;
12. cartella di pagamento n. 03420190000222631000, per rate premio CP_5 per l'anno 2018, per un totale di euro 169,40. Parte ricorrente lamentava la mancata notifica degli atti presupposti, attesa l'erroneità dell'indirizzo di residenza presso cui erano state fatte le notifiche, l'intervenuta decadenza del diritto ad iscrivere a ruolo dei tributi ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973 e la carenza di potere di CP_4 in assenza di regolamento attuativo.
Inoltre, deduceva che il preavviso fosse inficiato da difetto di motivazione.
Contestava, da ultimo, la mancanza di titolo per l'azione esecutiva e l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Concludeva, dunque, chiedendo che, previa sospensione dell'esecutorietà dell'atto, esso fosse dichiarato nullo/illegittimo.
Si costituiva in giudizio CP_6 eccependo l'avvenuta notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo e sostenendo la completezza e specificità dell'atto opposto. Contestava altresì, gli altri motivi posti alla base del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Anche CP_4 ed CP_5 si costituivano in giudizio, deducendo la tardività della riassunzione perché intervenuta oltre il termine di trenta giorni indicato dal Tribunale di Cosenza, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente.
*****
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte resistente CP_5 sul presupposto della tardiva riassunzione del ricorso innanzi a questo Giudice, dal momento che l'ordinanza di incompetenza territoriale è stata pronunciata il 27.9.2021 ed il ricorso è stato depositato il 27.10.2021, dunque, tempestivamente.
2. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento di cui ai nn.03420150019475626000 e 03420150031308660000, in quanto essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidata/o dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, è stato/a automaticamente annullata/o a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della 1. n. 197 del
2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. 1. 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito con modificazioni dalla 1. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo - anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del
2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio.
Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla 1. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del
2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla 1. n. 197 del
2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n.
18413 del 2023).
Con riferimento alla modalità di computo dei carichi ai fini dell'osservanza del limite dei mille euro, dunque, si puntualizza che occorre procedere alla sommatoria dei carichi risultanti da ciascuna cartella/avviso e se i debiti sono diversa natura, alla sommatoria dei carichi omogenei: “Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l.
n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei" (Corte di Cassazione, Sez. L - Ordinanza n. 20254 del 15/07/2021 (Rv.
661845 -01).
Residua la posizione di contrasto in relazione alle somme oggetto delle altre cartelle ed avvisi impugnati.
3. Al fine di procedere con l'ulteriore esame dei motivi di ricorso, deve essere preliminarmente qualificata la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità (ovvero annullamento) del preavviso di fermo amministrativo.
Orbene, la qualificazione della domanda comporta il previo inquadramento di questo istituto, la cui disciplina è stata oggetto di intervento normativo con cui il D.lgs.
46/1999 ha riformato la disciplina della riscossione esattoriale di cui al D.P.R. 602/73, novellandola.
Tale novellazione ha riguardato, tra gli altri, gli istituti della ipoteca (art. 77 del D.P.R. suddetto) e del fermo (art. 86). Con riferimento a quest'ultimo istituto deve menzionarsi l'intervento delle S.U. della
Suprema Corte che hanno enunciato principi applicabili, per espressa indicazione, anche all'istituto costituito dall'ipoteca, attesa l'identità di funzione con l'istituto del fermo da cui si differenza solo per il diverso oggetto su cui cade, consistente in beni immobili in luogo dei mobili registrati, cui si applica l'istituto del fermo. Ed invero, nel pronunciarsi, la Suprema Corte, con sentenza n.11087/2010 è partita dal rilievo che l'articolo 86 in tema di fermo di beni mobili registrati "stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1 (di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento n.d.r.), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore iscritti in pubblici registri (comma 1) e che il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (comma
2)".
Su tale premessa la Corte ha ritenuto che "dalla collocazione delle norme citate
(entrambe nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte e la più recente nel capo
III contenente disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati), si ricava che il fermo amministrativo è preordinato all'espropriazione forzata. Il fermo amministrativo, dunque, è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del citato
Dpr 602/73. Se ne ricava che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme, consentite dal vigente articolo 57 del citato D.P.R. 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o atti esecutivi".
Né a conclusioni diverse si può giungere a seguito della modifica apportata all'art. 19 co. 1 D.lgs. n. 546/1992 dal D.L.
4.7.2006 n. 223 conv. in legge 4.8.2006 n. 248, il quale non ha investito i "limiti esterni" della giurisdizione tributaria (che sono regolati espressamente dall'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992) e l'ampliamento degli "atti" impugnabili avanti le Commissioni tributarie anche ai provvedimenti di iscrizione di fermo e di ipoteca (originariamente sottratti alla cognizione di tali Giudici speciali proprio dall'art. 2 7 del D.lgs. n. 546/1992 in quanto ricadenti nella fase della riscossione coattiva successiva alla notifica della cartella di pagamento) non ha determinato alcuna immutazione del criterio generale di riparto, dovendo in conseguenza ritenersi - secondo una interpretazione della norma ex art. 19 D.lgs. n.
546/92 costituzionalmente orientata sui parametri dell'art. 102 commi 1 e 2 e della VI disp. trans. Cost., nonché alla stregua dei principi espressi nella fondamentale pronuncia della Corte costituzionale n. 204/2004- che la modifica dell'art. 19 predetto operi esclusivamente all'interno della giurisdizione riservata al Commissioni tributarie e dunque in relazione alle sole controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni ordine e specie" e le "sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari" (cfr. art. 12 co2 lege 21.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 2 D.lgs. n. 546/1992).
2.a. In tale assetto normativo, dunque, l'opposizione in esame si atteggia innanzitutto come opposizione agli atti esecutivi.
Ebbene, la parte ricorrente ha lamentato esclusivamente dei vizi formali relativi all'atto impugnato.
Si tratta, peraltro, di un'opposizione tempestiva poiché, come evincibile dagli atti di causa, il deposito del ricorso è avvenuto nei 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto opposto, in particolare il preavviso di fermo è stato notificato in data 28.8.2019, il ricorso è stato depositato dinanzi al Tribunale di Cosenza in data 17.9.2019 e riassunto presso l'Intestato Tribunale in data 26.10.2021.
Ciò posto, è parzialmente fondata l'eccezione di nullità delle notifiche degli atti presupposti.
Ed invero, è documentalmente provato ed incontestato che, gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sottesi al preavviso di fermo sono stati notificati presso un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica della parte ricorrente. Nel dettaglio, le notifiche sono state effettuate presso l'indirizzo: Via Piano Della
Fiera, San Sosti.
Tuttavia, è pacifico che la ricorrente, all'epoca della notifica presso il suddetto indirizzo, risiedeva invece, già dal 2010 in San Sosti, presso la Via Nazionale n.231, come risulta dal certificato storico di residenza in atti (cfr. certificato storico di residenza e note difensive di parte ricorrente del 15.2.2021, emesse nell'ambito del proc. 4047/2019, compendio documentale in all. parte ricorrente).
Ebbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 c.p.c. e 6 dello Statuto del contribuente, deve essere garantito al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, mediante un sistema di notificazione/comunicazione nei luoghi di effettiva residenza/domicilio al momento dell'effettuanda notifica.
Premesso ciò, occorre rilevare che le pretese contributive per cui è causa, si riferiscono a contributi IVS, dovuti dalla ricorrente per gli anni dal 2014 al 2018, per l'attività di
"artigiano senza dipendenti".
La questione posta al vaglio di questo Giudice attiene quindi, alla validità delle notifiche di atti impositivi di natura previdenziale, nei confronti del contribuente in luogo diverso dal domicilio fiscale.
Ebbene, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari, applicabile nel caso di specie, si fonda sul criterio di domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'ufficio Tributario, nonché di tenere l'ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.
La recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito che "nel caso di ditte individuali, gli avvisi di accertamento e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente vanno spediti presso il domicilio fiscale del destinatario, (che coincide con la residenza anagrafica) nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria e, quindi, degli avvisi di accertamento che per legge devono essere notificati al contribuente, è la persona fisica dell'imprenditore"
(cfr. Cass. n. 12832/2022, 20650/21).
Va però evidenziato che, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da prova contraria.
Tuttavia, nel caso per cui è processo tale prova non è stata fornita dalle parti resistenti.
Difatti, sia CP_6 che CP_4 non hanno chiarito le motivazioni per le quali gli atti impositivi sono stati notificati ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla ricorrente nel certificato storico di residenza.
Inoltre, dalle relate di notifica degli avvisi di addebito non si evincono in maniera chiara i soggetti nei cui confronti le notifiche sono state eseguite. Quanto alla cartella di pagamento n. 03420190000222631000, questa risulta notificata a tale Persona 1 e non risulta inviata la raccomandata informativa per come prescritto dalla legge, nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario (cfr. relate di notifiche in all. parte resistente CP_6 e CP_4. Inoltre, la ricorrente ha prodotto un certificato di famiglia dal quale risulta che la stessa risiede con la madre, invalida ed affetta da numerose patologie, Testimone 1 come da certificazioni in atti (cfr. documentazione parte ricorrente).
Così delineati gli elementi utili ai fini della decisione, si ritiene di poter dare rilievo decisivo al dato formale rappresentato dal certificato storico di residenza, depositato dall'opponente, posto che “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito"
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016; Sez. L, Ordinanza n. 23521 del
20/09/2019).
Nel caso de quo, il certificato di residenza anagrafica, lo stato di famiglia, le certificazioni sanitarie della madre dell'opponente, unitamente alla circostanza che nessuno dei soggetti firmatari degli avvisi di ricevimento sembra riconducibile ad un familiare convivente, depongono nel senso di ritenere che la residenza effettiva della ricorrente alla data delle notifiche, coincidesse con quella anagrafica, ossia quella indicata nella Via Nazionale 231.
Dunque, le notifiche degli avvisi di addebito impugnati e della cartella n.
03420190000222631000 sono da considerarsi nulle.
Quanto alle residue cartelle di pagamento di cui ai numeri 03420170016766153000 e
03420170031626644000 risultano invece, notificate direttamente nelle mani dell'odierna parte ricorrente e parte ricorrente nulla ha contestato sul punto, con la conseguenza che le relative notifiche sono da ritenersi valide (relate CP 4.
Al riguardo, difatti, occorre rilevare che la notificazione in mani proprie è perfettamente valida anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui il destinatario ha residenza o domicilio (Cass. Civ. n. 14083/2015). Quanto al difetto di motivazione, risulta evidente che il preavviso di fermo conteneva una adeguata descrizione del debito e, quindi, delle ragioni della pretesa.
Ivi risultavano, infatti, indicati sia le cartelle di pagamento che gli avvisi di addebito di riferimento, sia le date delle notificazioni, sia l'ente che aveva emesso il ruolo, sia il titolo della pretesa, sia l'anno di riferimento, sia l'importo dovuto.
Né sussisteva un onere di allegazione dell'originale delle cartelle, non essendovi alcuna norma che lo prescriva.
Con riferimento, invece, all'eccezione di intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 se ne rileva l'assoluta infondatezza.
Occorre rilevare sul punto che, numerosi precedenti della Corte di Cassazione in alla ordine alla natura ed
1999,n. 46 del funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato “che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che
l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito" (cfr. ex multis Cass. n.
5963/2028).
Ne consegue che l'eventuale intervenuta decadenza comporterebbe l'annullamento della singola cartella, ma non inciderebbe sul diritto di credito dell' CP_1 , che può essere riscosso con le ordinarie modalità giudiziarie.
Quanto al calcolo delle sanzioni, esso appare del tutto corretto, essendo contenuto nei limiti di legge e, comunque, va dato atto dell'assoluta genericità della sollevata eccezione da parte del ricorrente.
Anche la doglianza relativa alla mancata emanazione del decreto attuativo delle nuove disposizioni in materia di fermo, previsto dal quarto comma dell'art. 86 D.P.R. n.
602/1973, deve essere rigettata in quanto priva di pregio.
Deve prendersi atto, difatti, che con il D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005, il Legislatore, espressamente intervenuto sull'argomento, ha testualmente affermato che "le disposizioni dell'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione, ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto ministeriale 7 settembre 1998 n. 503". Peraltro, in tale direzione vanno le disposizioni al riguardo impartite da Ministero delle
Finanze con circolare n. 221 del 24.11.1999 e la sentenza della Corte Costituzionale
n. 427 del 5.2.1975, secondo la quale "in base ai principi generali del diritto e limitatamente alle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, il regolamento di attuazione di una norma abrogata resta in vigore fino all'approvazione del regolamento attuativo della disposizione che ha sostituito la vecchia norma". A tanto consegue il parziale accoglimento del ricorso.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e stante la parziale definizione ope legis della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa NU SI, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento di cui ai numeri 03420150019475626000 e 03420150031308660000, sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480201900006488000;
b) accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto, dispone l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480201900006488000, limitatamente agli avvisi di addebito di cui ai numeri: 33420140004751108000,
33420150001237812000, 33420160001014082000, 33420160003822076000,
0342019000022263100033420170001603508000, 33420180000994034000, e cartella di pagamento n. 03420190000222631000;
c) rigetta nel resto l'opposizione;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
NU SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021
convertito in legge 113 del 2021.
ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa NU SI in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da
Parte 1
- parte ricorrente -
Avv. Mara CARUSO
Email 1 iuffrè.it avv.mara.
Avv. Valentina CUNDARI avv. valentina. Email 2 iuffrè.it
CONTRO
Controparte 1
- parte resistente-
Avv. Umberto FERRATO
Email 3 t
Controparte_2
-parte resistente- Avv. Giuseppe CALABRIA
Email 4
Controparte 3
[...]
-parte resistente-
Avv. Giovanni ARCIDIACONO
Email 5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 27.10.2021, parte ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
03480201900006488000, notificatagli da parte di CP_4 in data 28.8.2019, disposta sull'autovettura Citroen C4 TG. CT174FH, per un totale complessivo di euro 19.975,14, per omesso pagamento delle somme indicate nei seguenti atti impositivi:
1. avviso di addebito n. 33420140004751108000, per contributi IVS per l'anno 2014, per un totale di euro 2.388,48;
2. cartella di pagamento n. 03420150019475626000, per rate premio CP_5 per gli anni 2014 e 2015, per un totale di euro 213,64;
3. avviso di addebito n. 33420150001237812000, per contributi IVS per gli anni 2014 e
2015, per un totale di euro 2.337,33;
4. cartella di pagamento n. 03420150031308660000, per rate premio CP_5 anno 2015, per un totale di euro 198,09;
5. avviso di addebito n. 33420160001014082000, per contributi IVS per l'anno 2015, per un totale di euro 2.292,62;
6. avviso di addebito n. 33420160003822076000, per contributi IVS per l'anno 2015, per un totale di euro 2.241,51;
7. cartella di pagamento n. 03420170016766153000, per rate premio CP_5 per gli anni
2016 e 2017, per un totale di euro 184,64;
8. avviso di addebito n. 33420170001603508000, per contributi IVS per l'anno 2016, per un totale di euro 4.417,42;
9. cartella di pagamento n. 03420170031626644000, per rate premio CP_5 per l'anno
2017, per un totale di euro 169,89;
10. avviso di addebito n. 33420180000994034000, per contributi IVS per l'anno 2017, per un totale di euro 3.237,92;
11. avviso di addebito n. 33420180005181660000, per contributi IVS per gli anni 2017 e 2018, per un totale di euro 2.124,20;
12. cartella di pagamento n. 03420190000222631000, per rate premio CP_5 per l'anno 2018, per un totale di euro 169,40. Parte ricorrente lamentava la mancata notifica degli atti presupposti, attesa l'erroneità dell'indirizzo di residenza presso cui erano state fatte le notifiche, l'intervenuta decadenza del diritto ad iscrivere a ruolo dei tributi ai sensi dell'art. 25 DPR 602/1973 e la carenza di potere di CP_4 in assenza di regolamento attuativo.
Inoltre, deduceva che il preavviso fosse inficiato da difetto di motivazione.
Contestava, da ultimo, la mancanza di titolo per l'azione esecutiva e l'illegittimità delle sanzioni irrogate.
Concludeva, dunque, chiedendo che, previa sospensione dell'esecutorietà dell'atto, esso fosse dichiarato nullo/illegittimo.
Si costituiva in giudizio CP_6 eccependo l'avvenuta notifica degli atti sottesi al preavviso di fermo e sostenendo la completezza e specificità dell'atto opposto. Contestava altresì, gli altri motivi posti alla base del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Anche CP_4 ed CP_5 si costituivano in giudizio, deducendo la tardività della riassunzione perché intervenuta oltre il termine di trenta giorni indicato dal Tribunale di Cosenza, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente.
*****
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata da parte resistente CP_5 sul presupposto della tardiva riassunzione del ricorso innanzi a questo Giudice, dal momento che l'ordinanza di incompetenza territoriale è stata pronunciata il 27.9.2021 ed il ricorso è stato depositato il 27.10.2021, dunque, tempestivamente.
2. Sempre preliminarmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento di cui ai nn.03420150019475626000 e 03420150031308660000, in quanto essendo di importo inferiore a 1.000 euro e affidata/o dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, è stato/a automaticamente annullata/o a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della 1. n. 197 del
2022, come modificato dall'art.
3-bis, comma 1, lettera d), del d. 1. 29 dicembre 2022,
n. 198, convertito con modificazioni dalla 1. 24 febbraio 2023, n. 14.
Recita la norma: "Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo - anche se non perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del
2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio.
Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla 1. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al
31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del
2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla 1. n. 197 del
2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n.
18413 del 2023).
Con riferimento alla modalità di computo dei carichi ai fini dell'osservanza del limite dei mille euro, dunque, si puntualizza che occorre procedere alla sommatoria dei carichi risultanti da ciascuna cartella/avviso e se i debiti sono diversa natura, alla sommatoria dei carichi omogenei: “Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l.
n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, dei debiti contributivi la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di valore del debito (mille euro) non deve essere riferito ai singoli carichi risultanti da ciascuna cartella esattoriale ma alla sommatoria di essi e, se i debiti sono di diversa natura, al valore complessivo dei carichi omogenei" (Corte di Cassazione, Sez. L - Ordinanza n. 20254 del 15/07/2021 (Rv.
661845 -01).
Residua la posizione di contrasto in relazione alle somme oggetto delle altre cartelle ed avvisi impugnati.
3. Al fine di procedere con l'ulteriore esame dei motivi di ricorso, deve essere preliminarmente qualificata la domanda avente ad oggetto la declaratoria di nullità (ovvero annullamento) del preavviso di fermo amministrativo.
Orbene, la qualificazione della domanda comporta il previo inquadramento di questo istituto, la cui disciplina è stata oggetto di intervento normativo con cui il D.lgs.
46/1999 ha riformato la disciplina della riscossione esattoriale di cui al D.P.R. 602/73, novellandola.
Tale novellazione ha riguardato, tra gli altri, gli istituti della ipoteca (art. 77 del D.P.R. suddetto) e del fermo (art. 86). Con riferimento a quest'ultimo istituto deve menzionarsi l'intervento delle S.U. della
Suprema Corte che hanno enunciato principi applicabili, per espressa indicazione, anche all'istituto costituito dall'ipoteca, attesa l'identità di funzione con l'istituto del fermo da cui si differenza solo per il diverso oggetto su cui cade, consistente in beni immobili in luogo dei mobili registrati, cui si applica l'istituto del fermo. Ed invero, nel pronunciarsi, la Suprema Corte, con sentenza n.11087/2010 è partita dal rilievo che l'articolo 86 in tema di fermo di beni mobili registrati "stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1 (di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento n.d.r.), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore iscritti in pubblici registri (comma 1) e che il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (comma
2)".
Su tale premessa la Corte ha ritenuto che "dalla collocazione delle norme citate
(entrambe nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte e la più recente nel capo
III contenente disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati), si ricava che il fermo amministrativo è preordinato all'espropriazione forzata. Il fermo amministrativo, dunque, è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall'iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del citato
Dpr 602/73. Se ne ricava che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme, consentite dal vigente articolo 57 del citato D.P.R. 602/73, dell'opposizione all'esecuzione o atti esecutivi".
Né a conclusioni diverse si può giungere a seguito della modifica apportata all'art. 19 co. 1 D.lgs. n. 546/1992 dal D.L.
4.7.2006 n. 223 conv. in legge 4.8.2006 n. 248, il quale non ha investito i "limiti esterni" della giurisdizione tributaria (che sono regolati espressamente dall'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992) e l'ampliamento degli "atti" impugnabili avanti le Commissioni tributarie anche ai provvedimenti di iscrizione di fermo e di ipoteca (originariamente sottratti alla cognizione di tali Giudici speciali proprio dall'art. 2 7 del D.lgs. n. 546/1992 in quanto ricadenti nella fase della riscossione coattiva successiva alla notifica della cartella di pagamento) non ha determinato alcuna immutazione del criterio generale di riparto, dovendo in conseguenza ritenersi - secondo una interpretazione della norma ex art. 19 D.lgs. n.
546/92 costituzionalmente orientata sui parametri dell'art. 102 commi 1 e 2 e della VI disp. trans. Cost., nonché alla stregua dei principi espressi nella fondamentale pronuncia della Corte costituzionale n. 204/2004- che la modifica dell'art. 19 predetto operi esclusivamente all'interno della giurisdizione riservata al Commissioni tributarie e dunque in relazione alle sole controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni ordine e specie" e le "sanzioni amministrative comunque irrogate da Uffici finanziari" (cfr. art. 12 co2 lege 21.12.2001 n. 448 che ha modificato l'art. 2 D.lgs. n. 546/1992).
2.a. In tale assetto normativo, dunque, l'opposizione in esame si atteggia innanzitutto come opposizione agli atti esecutivi.
Ebbene, la parte ricorrente ha lamentato esclusivamente dei vizi formali relativi all'atto impugnato.
Si tratta, peraltro, di un'opposizione tempestiva poiché, come evincibile dagli atti di causa, il deposito del ricorso è avvenuto nei 20 giorni decorrenti dalla notifica dell'atto opposto, in particolare il preavviso di fermo è stato notificato in data 28.8.2019, il ricorso è stato depositato dinanzi al Tribunale di Cosenza in data 17.9.2019 e riassunto presso l'Intestato Tribunale in data 26.10.2021.
Ciò posto, è parzialmente fondata l'eccezione di nullità delle notifiche degli atti presupposti.
Ed invero, è documentalmente provato ed incontestato che, gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento sottesi al preavviso di fermo sono stati notificati presso un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica della parte ricorrente. Nel dettaglio, le notifiche sono state effettuate presso l'indirizzo: Via Piano Della
Fiera, San Sosti.
Tuttavia, è pacifico che la ricorrente, all'epoca della notifica presso il suddetto indirizzo, risiedeva invece, già dal 2010 in San Sosti, presso la Via Nazionale n.231, come risulta dal certificato storico di residenza in atti (cfr. certificato storico di residenza e note difensive di parte ricorrente del 15.2.2021, emesse nell'ambito del proc. 4047/2019, compendio documentale in all. parte ricorrente).
Ebbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 c.p.c. e 6 dello Statuto del contribuente, deve essere garantito al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati, mediante un sistema di notificazione/comunicazione nei luoghi di effettiva residenza/domicilio al momento dell'effettuanda notifica.
Premesso ciò, occorre rilevare che le pretese contributive per cui è causa, si riferiscono a contributi IVS, dovuti dalla ricorrente per gli anni dal 2014 al 2018, per l'attività di
"artigiano senza dipendenti".
La questione posta al vaglio di questo Giudice attiene quindi, alla validità delle notifiche di atti impositivi di natura previdenziale, nei confronti del contribuente in luogo diverso dal domicilio fiscale.
Ebbene, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari, applicabile nel caso di specie, si fonda sul criterio di domicilio fiscale e sull'onere preventivo del contribuente di indicarne il proprio all'ufficio Tributario, nonché di tenere l'ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni.
La recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito che "nel caso di ditte individuali, gli avvisi di accertamento e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente vanno spediti presso il domicilio fiscale del destinatario, (che coincide con la residenza anagrafica) nel caso di impresa individuale, poiché il destinatario della pretesa tributaria e, quindi, degli avvisi di accertamento che per legge devono essere notificati al contribuente, è la persona fisica dell'imprenditore"
(cfr. Cass. n. 12832/2022, 20650/21).
Va però evidenziato che, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate da prova contraria.
Tuttavia, nel caso per cui è processo tale prova non è stata fornita dalle parti resistenti.
Difatti, sia CP_6 che CP_4 non hanno chiarito le motivazioni per le quali gli atti impositivi sono stati notificati ad un indirizzo diverso da quello indicato dalla ricorrente nel certificato storico di residenza.
Inoltre, dalle relate di notifica degli avvisi di addebito non si evincono in maniera chiara i soggetti nei cui confronti le notifiche sono state eseguite. Quanto alla cartella di pagamento n. 03420190000222631000, questa risulta notificata a tale Persona 1 e non risulta inviata la raccomandata informativa per come prescritto dalla legge, nel caso di notifica a persona diversa dal destinatario (cfr. relate di notifiche in all. parte resistente CP_6 e CP_4. Inoltre, la ricorrente ha prodotto un certificato di famiglia dal quale risulta che la stessa risiede con la madre, invalida ed affetta da numerose patologie, Testimone 1 come da certificazioni in atti (cfr. documentazione parte ricorrente).
Così delineati gli elementi utili ai fini della decisione, si ritiene di poter dare rilievo decisivo al dato formale rappresentato dal certificato storico di residenza, depositato dall'opponente, posto che “ai fini della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario della notificazione, rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze anagrafiche mero valore presuntivo e potendo essere superate, in quanto tali, da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affidata all'apprezzamento del giudice di merito"
(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10170 del 18/05/2016; Sez. L, Ordinanza n. 23521 del
20/09/2019).
Nel caso de quo, il certificato di residenza anagrafica, lo stato di famiglia, le certificazioni sanitarie della madre dell'opponente, unitamente alla circostanza che nessuno dei soggetti firmatari degli avvisi di ricevimento sembra riconducibile ad un familiare convivente, depongono nel senso di ritenere che la residenza effettiva della ricorrente alla data delle notifiche, coincidesse con quella anagrafica, ossia quella indicata nella Via Nazionale 231.
Dunque, le notifiche degli avvisi di addebito impugnati e della cartella n.
03420190000222631000 sono da considerarsi nulle.
Quanto alle residue cartelle di pagamento di cui ai numeri 03420170016766153000 e
03420170031626644000 risultano invece, notificate direttamente nelle mani dell'odierna parte ricorrente e parte ricorrente nulla ha contestato sul punto, con la conseguenza che le relative notifiche sono da ritenersi valide (relate CP 4.
Al riguardo, difatti, occorre rilevare che la notificazione in mani proprie è perfettamente valida anche se effettuata in luogo diverso da quello in cui il destinatario ha residenza o domicilio (Cass. Civ. n. 14083/2015). Quanto al difetto di motivazione, risulta evidente che il preavviso di fermo conteneva una adeguata descrizione del debito e, quindi, delle ragioni della pretesa.
Ivi risultavano, infatti, indicati sia le cartelle di pagamento che gli avvisi di addebito di riferimento, sia le date delle notificazioni, sia l'ente che aveva emesso il ruolo, sia il titolo della pretesa, sia l'anno di riferimento, sia l'importo dovuto.
Né sussisteva un onere di allegazione dell'originale delle cartelle, non essendovi alcuna norma che lo prescriva.
Con riferimento, invece, all'eccezione di intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999 n. 46 se ne rileva l'assoluta infondatezza.
Occorre rilevare sul punto che, numerosi precedenti della Corte di Cassazione in alla ordine alla natura ed
1999,n. 46 del funzione della decadenza prevista dall'art. 25 d.lgs. all'interno del complessivo sistema di riscossione dei crediti contributivi previdenziali, con orientamento consolidato hanno affermato “che la richiamata disposizione prevede una decadenza processuale e non sostanziale, che
l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda agli enti previdenziali e assistenziali per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando la possibilità che agiscano nelle forme ordinarie e, coerentemente, che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito" (cfr. ex multis Cass. n.
5963/2028).
Ne consegue che l'eventuale intervenuta decadenza comporterebbe l'annullamento della singola cartella, ma non inciderebbe sul diritto di credito dell' CP_1 , che può essere riscosso con le ordinarie modalità giudiziarie.
Quanto al calcolo delle sanzioni, esso appare del tutto corretto, essendo contenuto nei limiti di legge e, comunque, va dato atto dell'assoluta genericità della sollevata eccezione da parte del ricorrente.
Anche la doglianza relativa alla mancata emanazione del decreto attuativo delle nuove disposizioni in materia di fermo, previsto dal quarto comma dell'art. 86 D.P.R. n.
602/1973, deve essere rigettata in quanto priva di pregio.
Deve prendersi atto, difatti, che con il D.L. n. 203/2005, convertito in L. n. 248/2005, il Legislatore, espressamente intervenuto sull'argomento, ha testualmente affermato che "le disposizioni dell'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni relative alle modalità di iscrizione e di cancellazione, ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto ministeriale 7 settembre 1998 n. 503". Peraltro, in tale direzione vanno le disposizioni al riguardo impartite da Ministero delle
Finanze con circolare n. 221 del 24.11.1999 e la sentenza della Corte Costituzionale
n. 427 del 5.2.1975, secondo la quale "in base ai principi generali del diritto e limitatamente alle parti non incompatibili con le nuove disposizioni, il regolamento di attuazione di una norma abrogata resta in vigore fino all'approvazione del regolamento attuativo della disposizione che ha sostituito la vecchia norma". A tanto consegue il parziale accoglimento del ricorso.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e stante la parziale definizione ope legis della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa NU SI, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle cartelle di pagamento di cui ai numeri 03420150019475626000 e 03420150031308660000, sottese alla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480201900006488000;
b) accoglie parzialmente l'opposizione, e per l'effetto, dispone l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 03480201900006488000, limitatamente agli avvisi di addebito di cui ai numeri: 33420140004751108000,
33420150001237812000, 33420160001014082000, 33420160003822076000,
0342019000022263100033420170001603508000, 33420180000994034000, e cartella di pagamento n. 03420190000222631000;
c) rigetta nel resto l'opposizione;
d) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
NU SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Amalia
Imbrociano Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021
convertito in legge 113 del 2021.