Articolo 14 della Legge 28 marzo 1968, n. 437
Articolo 13Articolo 15
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21 aprile 1968
Art. 14. (Intervento per contribuire alla realizzazione
dell'istituenda Universita' della Calabria)

Nell'ambito degli interventi previsti nei settori della formazione civica, culturale e professionale, di cui all'articolo 2, lettera d), la somma di 15 miliardi di lire, a carico dei fondi di cui all'articolo 18, e' destinata agli impianti ed alle attrezzature scientifiche e didattiche e all'arredamento dell'istituenda Universita' degli studi della Calabria, nonche' all'arredamento e al funzionamento dell'annesso centro residenziale.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968