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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/11/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 349/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Domenico Naso
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello - spese processuali – carta docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 593 del 14.05.2024, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da accertava il Parte_1
diritto della ricorrente a fruire della c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art.1, comma 121, della L. 107/2015, per il servizio prestato nell'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto, condannava il ad accreditare l'importo di Controparte_1
€ 500,00 oltre accessori sulla carta elettronica da assegnare alla docente.
Il primo giudice, richiamati ex art.118 disp. att. c.p.c. la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961/2023 e l'art.4 della legge124/1999, riteneva che la ricorrente dovesse fruire del beneficio in questione atteso che la stessa aveva documentato di avere ricevuto per l'a.s. 2019/2020 “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno” e, dunque dimostrato di rientrare nella categoria dei supplenti di cui all'art. 4 comma 2, L. n. 124/1999, ai quali la Suprema Corte aveva espressamente esteso il beneficio de quo. Aggiungeva che la docente stessa aveva altresì dimostrato di essere inserita nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.09.2020.
Pur accogliendo la domanda, il tribunale compensava le spese di lite in ragione della novità delle questione giuridica esaminata, della circostanza che l'Amministrazione scolastica si era attenuta alla disciplina vigente e della sopravvenienza in corso di causa dell'intervento chiarificatore della Suprema
Corte.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_1
limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio, con ricorso depositato il 17 maggio 2024; il appellato, benché regolarmente CP_1
evocato in giudizio, non si costituiva nel presente grado.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 e ss. c.p.c.
Eccepisce che in applicazione del principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c.
e in ragione dell'integrale accoglimento della domanda della proposta dalla ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico della parte soccombente. Assume che il giudice, entrando nel merito della questione e aderendo a interpretazioni ormai consolidate in giurisprudenza, ha riconosciuto come pienamente fondato il diritto della docente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art.1 co.
121 L.107/2015 per gli anni di precariato, ritenendo infondate tutte le difese dell'amministrazione scolastica. Il pertanto, restando integralmente CP_1
soccombente, avrebbe dovuto essere gravato delle spese del giudizio senza frustrazione del diritto dell'odierna appellante che aveva dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un beneficio a lei pacificamente spettante.
1.1. Evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal giudice nella sentenza appellata, la questione oggetto di giudizio non era nuova, e che non sussistevano le ulteriori ipotesi tassativamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.ai fini della compensazione delle spese di lite (oggettiva incertezza delle questioni, soccombenza reciproca e orientamenti giurisprudenziali contrastanti), ribadendo la sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Richiama a tal fine le intervenute pronunce della Corte di Giustizia europea del 18 marzo 2022 nonché del Consiglio di Stato n.1842/2022.
1.2. Contesta altresì la sentenza nella parte in cui pone a giustificazione della compensazione delle spese di lite la circostanza che l'amministrazione nel negare il bonus ai docenti a tempo determinato si era conformata alla normativa vigente. Evidenzia al riguardo che il , costituendosi in giudizio, aveva CP_1
chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che tale bonus non dovesse essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato nonostante le proprie argomentazioni fossero state ampiamente superate dalla giurisprudenza europea e nazionale e dalla stessa pronuncia della Corte di Cassazione che il giudice richiama a fondamento della decisione.
2. L'appello è fondato. 2.1. Per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, soltanto nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla stessa norma (cfr., ex multis, Cass.4696/2019; Cass.
13706/2020; 1373/2021).
Nel caso in esame, da un lato il è risultato totalmente soccombente CP_1
nel primo grado di giudizio, dall'altro la questione oggetto di causa, come correttamente rilevato dall'appellante, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado (11.3.2023) vedeva già intervenute numerose decisioni di merito (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 2994/2022; Tribunale di Catania, sent. n. 4266/2022 e Tribunale di Ragusa, sent. n. 32 del 23.1.2023), nonché del
Consiglio di Stato (sent. 16 marzo 2022, n. 1842) e financo della Corte di
Giustizia Europea (C-450/21), tutte favorevoli alla corresponsione della Carta
Docente di cui alla legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, ai docenti non di ruolo.
Sicché, non può certo affermarsi che la questione oggetto di causa avesse carattere di assoluta novità.
Quanto alla portata innegabilmente chiarificatrice della sentenza n. 29961 del
27.10.2023, occorre precisare che con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., il Tribunale di Taranto ha chiesto che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il
D.P.C.M. 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
Con la pronuncia in parola, quindi, i giudici di legittimità hanno sostanzialmente avallato quanto già ritenuto da diversi giudici di merito, anche per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia, circa l'illegittima e discriminatoria esclusione dei docenti precari dal novero dei soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.
107/2015 ed enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.
1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.2. Ne consegue che il capo di sentenza che ha pronunciato la compensazione delle spese di lite deve essere riformato e, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il va condannato a rifondare CP_1
le spese del primo grado di giudizio, disponendo la distrazione in favore del difensore che h reso la prescritta dichiarazione.
2.3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del devolutum in appello, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93
c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma, condanna il a Controparte_1
pagare le spese processuali del primo grado che liquida in € 321,00, oltre rimborso spese generali, cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore, condanna il a pagare le spese Controparte_1
processuali del presente grado che liquida in € 337,00, oltre rimborso spese generali, cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 349/2023 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Domenico Naso
Appellante
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) P.IVA_1
Appellato contumace
OGGETTO: appello - spese processuali – carta docente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 593 del 14.05.2024, il giudice del lavoro del Tribunale di
Ragusa, in accoglimento del ricorso proposto da accertava il Parte_1
diritto della ricorrente a fruire della c.d. “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art.1, comma 121, della L. 107/2015, per il servizio prestato nell'anno scolastico 2019/2020 e per l'effetto, condannava il ad accreditare l'importo di Controparte_1
€ 500,00 oltre accessori sulla carta elettronica da assegnare alla docente.
Il primo giudice, richiamati ex art.118 disp. att. c.p.c. la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 29961/2023 e l'art.4 della legge124/1999, riteneva che la ricorrente dovesse fruire del beneficio in questione atteso che la stessa aveva documentato di avere ricevuto per l'a.s. 2019/2020 “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno” e, dunque dimostrato di rientrare nella categoria dei supplenti di cui all'art. 4 comma 2, L. n. 124/1999, ai quali la Suprema Corte aveva espressamente esteso il beneficio de quo. Aggiungeva che la docente stessa aveva altresì dimostrato di essere inserita nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.09.2020.
Pur accogliendo la domanda, il tribunale compensava le spese di lite in ragione della novità delle questione giuridica esaminata, della circostanza che l'Amministrazione scolastica si era attenuta alla disciplina vigente e della sopravvenienza in corso di causa dell'intervento chiarificatore della Suprema
Corte.
Avverso la citata sentenza proponeva appello Parte_1
limitatamente alla statuizione relativa alle spese del giudizio, con ricorso depositato il 17 maggio 2024; il appellato, benché regolarmente CP_1
evocato in giudizio, non si costituiva nel presente grado.
La causa era posta in decisione all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese del giudizio lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 e ss. c.p.c.
Eccepisce che in applicazione del principio generale sancito dall'art. 91 c.p.c.
e in ragione dell'integrale accoglimento della domanda della proposta dalla ricorrente il Tribunale avrebbe dovuto porre le spese di lite a carico della parte soccombente. Assume che il giudice, entrando nel merito della questione e aderendo a interpretazioni ormai consolidate in giurisprudenza, ha riconosciuto come pienamente fondato il diritto della docente all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale di cui all'art.1 co.
121 L.107/2015 per gli anni di precariato, ritenendo infondate tutte le difese dell'amministrazione scolastica. Il pertanto, restando integralmente CP_1
soccombente, avrebbe dovuto essere gravato delle spese del giudizio senza frustrazione del diritto dell'odierna appellante che aveva dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un beneficio a lei pacificamente spettante.
1.1. Evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal giudice nella sentenza appellata, la questione oggetto di giudizio non era nuova, e che non sussistevano le ulteriori ipotesi tassativamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c.ai fini della compensazione delle spese di lite (oggettiva incertezza delle questioni, soccombenza reciproca e orientamenti giurisprudenziali contrastanti), ribadendo la sussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia. Richiama a tal fine le intervenute pronunce della Corte di Giustizia europea del 18 marzo 2022 nonché del Consiglio di Stato n.1842/2022.
1.2. Contesta altresì la sentenza nella parte in cui pone a giustificazione della compensazione delle spese di lite la circostanza che l'amministrazione nel negare il bonus ai docenti a tempo determinato si era conformata alla normativa vigente. Evidenzia al riguardo che il , costituendosi in giudizio, aveva CP_1
chiesto il rigetto del ricorso sul presupposto che tale bonus non dovesse essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato nonostante le proprie argomentazioni fossero state ampiamente superate dalla giurisprudenza europea e nazionale e dalla stessa pronuncia della Corte di Cassazione che il giudice richiama a fondamento della decisione.
2. L'appello è fondato. 2.1. Per pacifico orientamento della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., come risultante dalle modifiche apportate dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice, oltre che nei casi di soccombenza reciproca, soltanto nella eventualità di assoluta novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti ovvero nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dalla stessa norma (cfr., ex multis, Cass.4696/2019; Cass.
13706/2020; 1373/2021).
Nel caso in esame, da un lato il è risultato totalmente soccombente CP_1
nel primo grado di giudizio, dall'altro la questione oggetto di causa, come correttamente rilevato dall'appellante, al momento dell'introduzione del giudizio di primo grado (11.3.2023) vedeva già intervenute numerose decisioni di merito (cfr. Tribunale di Milano, sent. n. 2994/2022; Tribunale di Catania, sent. n. 4266/2022 e Tribunale di Ragusa, sent. n. 32 del 23.1.2023), nonché del
Consiglio di Stato (sent. 16 marzo 2022, n. 1842) e financo della Corte di
Giustizia Europea (C-450/21), tutte favorevoli alla corresponsione della Carta
Docente di cui alla legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, ai docenti non di ruolo.
Sicché, non può certo affermarsi che la questione oggetto di causa avesse carattere di assoluta novità.
Quanto alla portata innegabilmente chiarificatrice della sentenza n. 29961 del
27.10.2023, occorre precisare che con l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., il Tribunale di Taranto ha chiesto che fossero fissati i principi di diritto relativamente ai seguenti profili: se si possa giustificare una differenziazione di trattamento in ragione della durata della supplenza nel singolo anno scolastico;
se il beneficio abbia carattere retributivo o riparatorio;
se quella derivante dalla Carta Docente sia obbligazione pecuniaria o di quale altra natura;
se abbiano rilievo i peculiari vincoli e modalità di esercizio che il
D.P.C.M. 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo;
se i diritti del docente, in ragione della natura dell'obbligazione, siano soggetti a prescrizione quinquennale ovvero decennale.
Con la pronuncia in parola, quindi, i giudici di legittimità hanno sostanzialmente avallato quanto già ritenuto da diversi giudici di merito, anche per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia, circa l'illegittima e discriminatoria esclusione dei docenti precari dal novero dei soggetti destinatari del beneficio di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.
107/2015 ed enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui CP_1
alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art.
1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
2.2. Ne consegue che il capo di sentenza che ha pronunciato la compensazione delle spese di lite deve essere riformato e, in applicazione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., il va condannato a rifondare CP_1
le spese del primo grado di giudizio, disponendo la distrazione in favore del difensore che h reso la prescritta dichiarazione.
2.3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del devolutum in appello, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022), con distrazione in favore dell'avv. Domenico Naso che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93
c.p.c.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, che nel resto conferma, condanna il a Controparte_1
pagare le spese processuali del primo grado che liquida in € 321,00, oltre rimborso spese generali, cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore, condanna il a pagare le spese Controparte_1
processuali del presente grado che liquida in € 337,00, oltre rimborso spese generali, cpa e IVA disponendo la distrazione in favore del difensore
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Dott.ssa Graziella Parisi