TRIB
Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 2243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2243 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 17942/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
CE LD UD
DR AR UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17942/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata ad Parte_1 C.F._1
UR D'LI (BS) presso lo studio dell'Avv. PODAVITTE ANTONELLA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato a UR D'LI (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. PODAVITTE ANTONELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con Parte_2 Parte_1
l'autorizzazione a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
nulla per mantenimento coniugale,
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 paritetica e residenza presso la casa famigliare in Chiari, via Via Pontoglio n. 119.
1 3) Assegnare la casa familiare in Chiari, via Via Pontoglio n. 119, di proprietà della signora Parte_3
madre della ricorrente, con gli arredi ivi presenti, al padre, che continuerà ad abitarvi coi figli
[...] in regime di comodato gratuito funzionale alle esigenze della famiglia.
4) Nel dettaglio, i figli rimarranno con il padre la settimana in cui la madre svolgerà il turno lavorativo
14:00/22:00; mentre rimarranno con la madre nella settimana del turno lavorativo 06:00/14:00. In questo caso la ricorrente preleverà i bambini al termine delle lezioni scolastiche e li terrà per il pernotto avendo cura di riportarli a casa la mattina prima del lavoro cosicché la nonna materna possa accompagnarli regolarmente a scuola o in alternativa sarà la nonna ad andarli a prendere a casa della figlia per poi accompagnarli a scuola. Il fine settimana sarà alternato tra i genitori e precisamente rimarranno con il padre la settimana del secondo turno lavorativo della ricorrente e con la madre la settimana del suo primo turno lavorativo.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali i genitori vorrebbero continuare a festeggiarle insieme con i figli;
in alternativa seguiranno il seguente calendario:
• almeno sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24 dicembre al
30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal termine della scuola al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
• durante le vacanze estive, i figli potranno rimanere due settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori preventivamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
• ponti e festività, così come i compleanni, saranno festeggiati con l'uno o con l'altro genitori presso cui sono collocati.
5) Ciascuno dei due genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli nella settimana in cui sono presso di loro collocati;
tutte le spese straordinarie saranno pagate al 50% secondo il protocollo ingente presso il
Tribunale di Brescia.
6) Sono assegnate al signor l'autovettura Alfa Romeo 147 e la moto Kawasaki z.1000 in uso alla Pt_2 famiglia.
7) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GR (BS) in data 19.11.2016, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Chiari (BS) al n. 90, parte 2, serie C, anno 2016, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 19.4.2017, il 25.10.2018, e il 20.9.2023. Per_1 Per_2 Persona_4
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA HE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
IA HE Presidente relatrice
CE LD UD
DR AR UD
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 17942/2025 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata ad Parte_1 C.F._1
UR D'LI (BS) presso lo studio dell'Avv. PODAVITTE ANTONELLA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato a UR D'LI (BS) Parte_2 C.F._2 presso lo studio dell'Avv. PODAVITTE ANTONELLA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 27.11.2025)
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e con Parte_2 Parte_1
l'autorizzazione a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
nulla per mantenimento coniugale,
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 Persona_3 paritetica e residenza presso la casa famigliare in Chiari, via Via Pontoglio n. 119.
1 3) Assegnare la casa familiare in Chiari, via Via Pontoglio n. 119, di proprietà della signora Parte_3
madre della ricorrente, con gli arredi ivi presenti, al padre, che continuerà ad abitarvi coi figli
[...] in regime di comodato gratuito funzionale alle esigenze della famiglia.
4) Nel dettaglio, i figli rimarranno con il padre la settimana in cui la madre svolgerà il turno lavorativo
14:00/22:00; mentre rimarranno con la madre nella settimana del turno lavorativo 06:00/14:00. In questo caso la ricorrente preleverà i bambini al termine delle lezioni scolastiche e li terrà per il pernotto avendo cura di riportarli a casa la mattina prima del lavoro cosicché la nonna materna possa accompagnarli regolarmente a scuola o in alternativa sarà la nonna ad andarli a prendere a casa della figlia per poi accompagnarli a scuola. Il fine settimana sarà alternato tra i genitori e precisamente rimarranno con il padre la settimana del secondo turno lavorativo della ricorrente e con la madre la settimana del suo primo turno lavorativo.
Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali i genitori vorrebbero continuare a festeggiarle insieme con i figli;
in alternativa seguiranno il seguente calendario:
• almeno sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24 dicembre al
30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
• almeno tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal termine della scuola al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
• durante le vacanze estive, i figli potranno rimanere due settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori preventivamente entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
• ponti e festività, così come i compleanni, saranno festeggiati con l'uno o con l'altro genitori presso cui sono collocati.
5) Ciascuno dei due genitori provvederà al mantenimento diretto dei figli nella settimana in cui sono presso di loro collocati;
tutte le spese straordinarie saranno pagate al 50% secondo il protocollo ingente presso il
Tribunale di Brescia.
6) Sono assegnate al signor l'autovettura Alfa Romeo 147 e la moto Kawasaki z.1000 in uso alla Pt_2 famiglia.
7) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GR (BS) in data 19.11.2016, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Chiari (BS) al n. 90, parte 2, serie C, anno 2016, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 19.4.2017, il 25.10.2018, e il 20.9.2023. Per_1 Per_2 Persona_4
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
La Presidente estensora
IA HE
3