TRIB
Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 04/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1161/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1161/2019 promossa da:
- (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Paolo Canducci CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Togliatti 6; ATTORE Contro
nato a [...] il [...], contumace;
Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2024 parte attrice ha concluso come da precisazione depositate in data 10.09.2024 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , in accoglimento dei motivi sopraesposti, accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del sig. quale autore CP_3 dell'aggressione avvenuta il giorno 29.01.2018 in danno del Sig. così come in premessa CP_1 narrata e descritta, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di Euro 42.793,00 a titolo di risarcime nto del danno non patrimoniale e patrimoniale causato dal mede s imo convenuto all'attore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data dal 29.01.2018 fino al saldo ovvero, in via subordinata, condannar e il medesimo convenuto al pagamento, in favore dell'attore, sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale causato dal medesimo convenuto all'attore, di quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in considerazione di quanto accertato dal CTU nominato. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di Avvocato da liquidarsi in conformità ai parametri di legge.”, conclusioni integrate all'udienza del 12.12.2024 con richiesta di personalizzazione del danno. CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 CP_2 domandando il risarcimento dei danni in seguito all'aggressione subita in data 29.01.2018.
A fondamento della propria pretesa l'attore deduceva che: pagina 1 di 7 • il sig. ha contratto matrimonio con la nipote dell'attore, ma i due si CP_2 separavano a causa del comportamento violento del marito;
• l'attore abita a Fermo nell'appartamento posto al primo piano della palazzina di via
Manzoni n. 7 e al piano superiore abitano la nipote insieme ai figli minori CP_4
e Per_1 Persona_2
• il 29 gennaio 2018 verso le ore 02.30, mentre l'attore dormiva nel proprio appartamento, veniva svegliato dal forte rumore di colpi che provenivano dal piano superiore della nipote CP_4
• raggiunto l'esterno dell'appartamento notava che al piano superiore, alla porta dell'abitazione della nipote, era presente l'ex marito il quale stava CP_2 prendendo a calci la porta dell'appartamento della ex moglie cercando di sfondarla;
• l'attore intimava al sig. di cessare il proprio intollerabile comportamento ma CP_2 veniva immediatamente raggiunto da quest'ultimo che brandendo un grosso coltello da cucina (una mannaia) e gridando “ti ammazzo”, cercava di colpirlo;
• il sig. nel tentativo di difendersi, riusciva a bloccare la lama con le mani ma veniva CP_1
spinto, al petto, dal che lo faceva cadere all'indietro sulle scale;
CP_2
• il sig. fuggiva all'esterno della palazzina seguito dal dove sopraggiungeva CP_1 CP_2 il sig. fratello dell'attore, a bordo della sua auto nella quale il sig. Persona_3 CP_1
si rifugiava;
[...]
• non riuscendo a raggiungere gli occupanti del veicolo inveiva contro gli stessi ed CP_2
iniziava a prendere a calci l'autovettura danneggiando gli specchietti retrovisori ed il parabrezza;
• nel giro di pochi minuti intervenivano le forze dell'ordine che riuscivano a bloccare il sig.
CP_2
• l'attore veniva medicato al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Fermo e provvedeva a sporgere querela nei confronti del sig. il quale veniva sottoposto a misura Persona_2 cautelare con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Fermo;
• con decreto del 21.02.2018 il GIP disponeva di procedersi a giudizio immediato per i reati di cui agli artt. 81, 614 comma 1 e 4, 582, 585 comma 2 n. 2 c.p. nonché del reato di cui all'art. 4 l. 110/1975 e 635 comma 2 c.p.;
pagina 2 di 7 • il procedimento penale RG 229/2018 RGNR procura e n 172/2018 GIP veniva definito a seguito di richiesta di patteggiamento;
• a seguito dell'evento traumatico del 29 gennaio 2018 l'attore, inizialmente dimesso dall'ospedale di Fermo con diagnosi “aggressione da persona nota policontuso FLC ii dito mano destra” e prognosi 7 giorni fino al 27.11.2018, intraprendeva un percorso di cure fino alla certificazione di avvenuta guarigione con postumi datata 15.09.2018;
• dalla valutazione del dott. risultava che le lesioni hanno determinato un periodo Per_4 di inabilità temporanea di 30%, inabilità parziale al 50% e 80 giorni di inabilità parziale al
25%; esiti invalidanti permanenti al 12%.
Tanto premesso in fatto, esposte le proprie argomentazioni in diritto, l'attore concludeva domandando di condannare il convenuto a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma di euro 42.793,00 oltre rivalutazione monetaria e in interessi.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 21.11.2019 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. CP_2
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata l'istruttoria tramite l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, l'escussione dei testi
, l'espletamento di CTU medico legale in ordine al danno Persona_3 CP_4
bologico subito dagli attori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 12.09.2024 il Giudice su richiesta di parte attrice ai sensi dell'art. 281-quinquies
c.p.c. assegnava alle parti il termine di sessanta giorni per le comparse conclusionali e fissava l'udienza per la discussione
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice a seguito di discussione tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta provata la responsabilità del sig. per i fatti di causa e la domanda di CP_2
risarcimento del danno va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto inquadrata la fattispecie in oggetto in termini di azione di responsabilità aquiliana considerato che non sussiste alcuna obbligazione ex contractu o ex lege il cui inadempimento viene invocato dall'attore.
pagina 3 di 7 In tema di responsabilità extracontrattuale gli elementi costitutivi della domanda sono: la condotta attiva od omissiva causativa del danno, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, il nesso di causalità tra azione od omissione e danno ed infine il danno.
La prova di tutti i suddetti elementi costitutivi è a carico dell'attore.
Nel caso di specie i fatti come allegati da parte del sig. hanno trovato piena CP_1
prova come risultante dalle dichiarazioni rese dalla teste nipote di CP_4 CP_1
presente al momento dei fatti. In particolare la teste ha dichiarato che “quella sera il
[...]
con il quale ero separata da quattro anni, mi aveva prima telefonato e io non ho risposto, subito CP_2 dopo è venuto sotto casa ed ha citofonato. Dal video citofono l'ho riconosciuto ed ho visto che era armato a quel punto ho telefonato ai suoi genitori, ai miei ed alle forze dell'ordine. Nel frattempo ho capito che il era riuscito ad entrare nel palazzo perché sentivo le urla di mio zio che vive CP_2 CP_1
al piano di sotto che diceva che il aveva un coltello” e “il mio ex marito ha sfondato la porta del CP_2
mio appartamento nella parte inferiore e poi la porta è stata sostituita”; quanto al momento della aggressione da parte del NIoclai al sig. la teste pur non avendo visto CP_1
direttamente la scena, descrive che “ero chiusa nel bagno del mio appartamento e sentivo in maniera chiara le urla che provenivano dal pianerottolo” e “ho potuto solo sentire che c'era una colluttazione in atto, in particolare ho sentito una forte botta e mio zio che urlava di essersi fatti male e chiedeva aiuto”. (v. dichiarazioni rese all'udienza del 12.11.2021).
Sotto il profilo del nesso causale dalla relazione del CTU dott. i cui risultati si Per_5
condividono in quanto esito di valutazioni dotate di logicità e coerenza rispetto ai dati raccolti, risulta che “L'accertamento del nesso causale diretto è assodato e pacifico per il trauma psi- cofisico subito, perché risulta del tutto compatibile con la dinamica riferita e descritta in citazione dall'attore e dal suo legale difensore.” Ancora “La vis lesiva dell'aggressione con riverbero psicologico elevato, specie nell'immediato post-traumatico, è stata più che sufficiente a produrre le le-sioni, e le conseguenti menomazioni, descritte analiticamente in narrativa.
Non vi è discontinuità cronologica fra il momento del sinistro sofferto e l'insorgenza delle lesioni;
né differenza topografica tra le sedi anatomiche, coinvolte nel trauma, e quelle delle lesioni diagnosticate;
anche la continuità fenomenica o fenomenologica è rispettata, poiché la comparsa della sintomatologia clinica, delle lesioni anatomiche con mini-ma incidenza estetica, e della conseguente ripercussione psicologica, viene segnalata subito dopo l'aggressione patita, ed è riportata nell'immediato post- traumatico, dianzi indicata dettagliatamente in narrativa;
per cui i segni delle lesioni anatomiche
pagina 4 di 7 iniziali e le menomazioni psichiche ed estetiche, ambedue lievi, riscontrati nell'obiettività semeiotica attua-le, sono stati rilevati oggettivamente e descritti analiticamente in epicrisi.
Anche il criterio d'esclusione d'altre cause è stato vagliato, tenuto con-to ad esempio che il periziato ha riportato in precedenza, a seguito di infortunio lavorativo nel 1994, l'amputazione parziale post- traumatica delle falangi distali od ungueali del 3° ed in particolare del 2° dito, con moderata limitazione anatomo-funzionale in flesso-estensione e nella presa a pinza, ma non presenta patologie clinicamente evidenti, in qualche connessione con l'evento per cui è causa, né ha patito traumi psichici di rilievo clinico prima dell'aggressione, cui addebitare le altre modeste menomazioni psicofisiche attuali, cosicché esse sono riconducibili interamente al sinistro in questione.” (v. pag. 18 e 19 della relazione peritale).
I danni in termini di alterazione all'integrità psicofisica del sono stati riscontrati subito CP_1
dopo il fatto (v. verbale di pronto soccorso) e sono evincibili dalle dichiarazioni del fratello dell'attore “quando sono arrivato pochi minuti dopo la telefonata di mia figlia e ricordo di averlo trovato dolorante alla spalla Dx e con la mano insanguinata nel tentativo riuscito di disarmare il
”. (v. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 12.11.2021). CP_2 Persona_3
Nello specifico i danni biologici sono stati valutati dal CTU che ha ritenuto sussistenti danni in termini di invalidità temporanea e permanente, seppure per quest'ultima solo di modesta entità “Dai dati clinici, obiettivi e strumentali in atto, si può concludere che il sig. risulta CP_1
portatore di lievi postumi invalidanti inemendabili, riportati nel sinistro da aggressione del 29.01.2018, che consistono in: 1) lievissimi esiti estetici cicatriziali al secondo dito della mano destra da pregressa piccola ferita lacerocontusa e da taglio alla prima falange ante-ro-mediale, non visibile a distanza sociale, ma solo dopo attenta osservazio-ne ed a distanza assai ravvicinata, perché venga notata;
2) lievi esiti psichici di modesta sindrome dell'adattamento post-traumatico, con modici segni ansiosi di labilità emotiva, in soggetto con tendenze proiettive ed interpretative in condizioni particolari di stress generale;
3) non residuano invece esiti anatomici, né di rilievo funzionale, del pregresso ematoma sottocutaneo al braccio destro, riassorbitosi successivamente, con segni di entesite post-traumatica nell'immediato, quest'ultima però riconducibile etiologicamente a sovraccarico funzionale cronico pregresso, e non a trauma diretto.” (v. pag. 17 CTU).
Ed in definitiva anche all'esito delle osservazioni del CTP di parte attrice ha individuato
70 gg. di inabilita temporanea globale
• § 10 gg. di inabilita temporanea parziale al 75%
pagina 5 di 7 • § 30 gg. di inabilita temporanea parziale al 50%
• § 30 gg. di inabilita temporanea parziale al 25%
• § Danno biologico da esiti psicofisici permanenti pari al 4%
Quanto all'elemento soggettivo la sussistenza di dolo inteso come volontà lesiva risulta dal circostanza che l'aggressione fisica è stata accompagnata da urla nei confronti del sig. CP_1
con parole quali “ti ammazzo” (v risposta della teste al capitolo 3). CP_4
Passando ora alla concreta quantificazione del danno, la liquidazione del danno terminale deve avvenire in maniera onnicomprensiva e secondo il principio di non duplicazione delle voci di danno (cfr. Sezioni Unite sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008).
Deve farsi riferimento alle Tabelle Milanesi aggiornate al 05.06.2024 -strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. tra le altre Cass., sez. III, 20.05.2015, n. 10263).
Tanto premesso, )- e in particolare occorre considerare:
- per l'invalidità temporanea:
• € 86,25 per i 10 giorni riconosciuti di invalidità temporanea totale= € 862,50;
• € 57,5 per i 30 giorni riconosciuti per invalidità temporanea al 50% = € 1.750,00;
• € 28,75 per i 30 giorni riconosciuti per invalidità temporanea al 25% = 832,50 per l'invalidità permanente va riconosciuto il 4% e in considerazione dell'età di 60 anni alla data dell'evento vanno liquidati € 4.144,00.
E si addiviene così a € 7.625,00
Al fine di comprendere tutti i profili di danno non patrimoniale e dunque anche il danno morale soggettivo–profilo dell'unitario danno non patrimoniale- occorre effettuare una ulteriore personalizzazione. Nel caso di specie occorre valorizzare, in coerenza alle risultanze probatorie obiettivamente emerse, le specifiche circostanze di fatto che valgono a superare le consegue ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari: in particolare l'orario notturno in cui si è verificato il fatto, il contesto familiare verso cui si è rivolta la violenza del sig. e la CP_2
presenza di arma detenuta dal convenuto. Pertanto si ritiene opportuna una personalizzazione pari al 50% da aggiungere al danno biologico.
Il danno non patrimoniale risarcibile è pertanto pari a € 11.437,5.
pagina 6 di 7 Quanto al danno patrimoniale, risultano documentate spese mediche di € 614,00 ritenute congrue dal CTU.
La somma complessivamente dovuta agli attori va così determinata: € 12.051,5
(11.437,5+614,00).
Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria in quanto la determinazione del danno non patrimoniale è stata determinata sulla base delle Tabelle di Milano attualizzate al
2024 in cui è già stata effettuata la rivalutazione monetaria;
mentre, per il calcolo degli interessi legali, essi andranno applicati su tale somma, devalutata alla data dell'evento
(29.01.2018), e rivalutata di anno per anno fino alla data del saldo.
Quanto alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza queste vanno poste a carico del convenuto come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 DEL 2014 per la fase di studio, introduttiva e decisionale e medi per la fase istruttoria.
Vista la soccombenza del sig. anche le spese di CTU vanno poste definitivamente CP_2
poste a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1161-2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• condanna al pagamento in favore di ella somma di CP_2 CP_1
€ 12.051,5 su tale somma devalutata dal giorno del sinistro (29.01.2018) e rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo esborso;
• condanna , al pagamento in favore di al pagamento CP_2 CP_1
delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.380,00 per compenso oltre € 732,00 per spese documentate, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU come già liquidate in separato decreto.
Fermo, 4 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1161/2019 promossa da:
- (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Paolo Canducci CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto alla via Togliatti 6; ATTORE Contro
nato a [...] il [...], contumace;
Controparte_2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.12.2024 parte attrice ha concluso come da precisazione depositate in data 10.09.2024 «Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis , in accoglimento dei motivi sopraesposti, accertata la responsabilità ex art. 2043 c.c. del sig. quale autore CP_3 dell'aggressione avvenuta il giorno 29.01.2018 in danno del Sig. così come in premessa CP_1 narrata e descritta, condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di Euro 42.793,00 a titolo di risarcime nto del danno non patrimoniale e patrimoniale causato dal mede s imo convenuto all'attore, oltre rivalutazione monetaria ed interessi a far data dal 29.01.2018 fino al saldo ovvero, in via subordinata, condannar e il medesimo convenuto al pagamento, in favore dell'attore, sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale causato dal medesimo convenuto all'attore, di quella somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, anche in considerazione di quanto accertato dal CTU nominato. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di Avvocato da liquidarsi in conformità ai parametri di legge.”, conclusioni integrate all'udienza del 12.12.2024 con richiesta di personalizzazione del danno. CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio CP_1 CP_2 domandando il risarcimento dei danni in seguito all'aggressione subita in data 29.01.2018.
A fondamento della propria pretesa l'attore deduceva che: pagina 1 di 7 • il sig. ha contratto matrimonio con la nipote dell'attore, ma i due si CP_2 separavano a causa del comportamento violento del marito;
• l'attore abita a Fermo nell'appartamento posto al primo piano della palazzina di via
Manzoni n. 7 e al piano superiore abitano la nipote insieme ai figli minori CP_4
e Per_1 Persona_2
• il 29 gennaio 2018 verso le ore 02.30, mentre l'attore dormiva nel proprio appartamento, veniva svegliato dal forte rumore di colpi che provenivano dal piano superiore della nipote CP_4
• raggiunto l'esterno dell'appartamento notava che al piano superiore, alla porta dell'abitazione della nipote, era presente l'ex marito il quale stava CP_2 prendendo a calci la porta dell'appartamento della ex moglie cercando di sfondarla;
• l'attore intimava al sig. di cessare il proprio intollerabile comportamento ma CP_2 veniva immediatamente raggiunto da quest'ultimo che brandendo un grosso coltello da cucina (una mannaia) e gridando “ti ammazzo”, cercava di colpirlo;
• il sig. nel tentativo di difendersi, riusciva a bloccare la lama con le mani ma veniva CP_1
spinto, al petto, dal che lo faceva cadere all'indietro sulle scale;
CP_2
• il sig. fuggiva all'esterno della palazzina seguito dal dove sopraggiungeva CP_1 CP_2 il sig. fratello dell'attore, a bordo della sua auto nella quale il sig. Persona_3 CP_1
si rifugiava;
[...]
• non riuscendo a raggiungere gli occupanti del veicolo inveiva contro gli stessi ed CP_2
iniziava a prendere a calci l'autovettura danneggiando gli specchietti retrovisori ed il parabrezza;
• nel giro di pochi minuti intervenivano le forze dell'ordine che riuscivano a bloccare il sig.
CP_2
• l'attore veniva medicato al pronto soccorso dell'Ospedale Civile di Fermo e provvedeva a sporgere querela nei confronti del sig. il quale veniva sottoposto a misura Persona_2 cautelare con ordinanza del GIP presso il Tribunale di Fermo;
• con decreto del 21.02.2018 il GIP disponeva di procedersi a giudizio immediato per i reati di cui agli artt. 81, 614 comma 1 e 4, 582, 585 comma 2 n. 2 c.p. nonché del reato di cui all'art. 4 l. 110/1975 e 635 comma 2 c.p.;
pagina 2 di 7 • il procedimento penale RG 229/2018 RGNR procura e n 172/2018 GIP veniva definito a seguito di richiesta di patteggiamento;
• a seguito dell'evento traumatico del 29 gennaio 2018 l'attore, inizialmente dimesso dall'ospedale di Fermo con diagnosi “aggressione da persona nota policontuso FLC ii dito mano destra” e prognosi 7 giorni fino al 27.11.2018, intraprendeva un percorso di cure fino alla certificazione di avvenuta guarigione con postumi datata 15.09.2018;
• dalla valutazione del dott. risultava che le lesioni hanno determinato un periodo Per_4 di inabilità temporanea di 30%, inabilità parziale al 50% e 80 giorni di inabilità parziale al
25%; esiti invalidanti permanenti al 12%.
Tanto premesso in fatto, esposte le proprie argomentazioni in diritto, l'attore concludeva domandando di condannare il convenuto a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma di euro 42.793,00 oltre rivalutazione monetaria e in interessi.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 21.11.2019 il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. CP_2
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., espletata l'istruttoria tramite l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, l'escussione dei testi
, l'espletamento di CTU medico legale in ordine al danno Persona_3 CP_4
bologico subito dagli attori, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
All'udienza del 12.09.2024 il Giudice su richiesta di parte attrice ai sensi dell'art. 281-quinquies
c.p.c. assegnava alle parti il termine di sessanta giorni per le comparse conclusionali e fissava l'udienza per la discussione
All'udienza del 12.12.2024 il Giudice a seguito di discussione tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Risulta provata la responsabilità del sig. per i fatti di causa e la domanda di CP_2
risarcimento del danno va accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
Va innanzitutto inquadrata la fattispecie in oggetto in termini di azione di responsabilità aquiliana considerato che non sussiste alcuna obbligazione ex contractu o ex lege il cui inadempimento viene invocato dall'attore.
pagina 3 di 7 In tema di responsabilità extracontrattuale gli elementi costitutivi della domanda sono: la condotta attiva od omissiva causativa del danno, l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, il nesso di causalità tra azione od omissione e danno ed infine il danno.
La prova di tutti i suddetti elementi costitutivi è a carico dell'attore.
Nel caso di specie i fatti come allegati da parte del sig. hanno trovato piena CP_1
prova come risultante dalle dichiarazioni rese dalla teste nipote di CP_4 CP_1
presente al momento dei fatti. In particolare la teste ha dichiarato che “quella sera il
[...]
con il quale ero separata da quattro anni, mi aveva prima telefonato e io non ho risposto, subito CP_2 dopo è venuto sotto casa ed ha citofonato. Dal video citofono l'ho riconosciuto ed ho visto che era armato a quel punto ho telefonato ai suoi genitori, ai miei ed alle forze dell'ordine. Nel frattempo ho capito che il era riuscito ad entrare nel palazzo perché sentivo le urla di mio zio che vive CP_2 CP_1
al piano di sotto che diceva che il aveva un coltello” e “il mio ex marito ha sfondato la porta del CP_2
mio appartamento nella parte inferiore e poi la porta è stata sostituita”; quanto al momento della aggressione da parte del NIoclai al sig. la teste pur non avendo visto CP_1
direttamente la scena, descrive che “ero chiusa nel bagno del mio appartamento e sentivo in maniera chiara le urla che provenivano dal pianerottolo” e “ho potuto solo sentire che c'era una colluttazione in atto, in particolare ho sentito una forte botta e mio zio che urlava di essersi fatti male e chiedeva aiuto”. (v. dichiarazioni rese all'udienza del 12.11.2021).
Sotto il profilo del nesso causale dalla relazione del CTU dott. i cui risultati si Per_5
condividono in quanto esito di valutazioni dotate di logicità e coerenza rispetto ai dati raccolti, risulta che “L'accertamento del nesso causale diretto è assodato e pacifico per il trauma psi- cofisico subito, perché risulta del tutto compatibile con la dinamica riferita e descritta in citazione dall'attore e dal suo legale difensore.” Ancora “La vis lesiva dell'aggressione con riverbero psicologico elevato, specie nell'immediato post-traumatico, è stata più che sufficiente a produrre le le-sioni, e le conseguenti menomazioni, descritte analiticamente in narrativa.
Non vi è discontinuità cronologica fra il momento del sinistro sofferto e l'insorgenza delle lesioni;
né differenza topografica tra le sedi anatomiche, coinvolte nel trauma, e quelle delle lesioni diagnosticate;
anche la continuità fenomenica o fenomenologica è rispettata, poiché la comparsa della sintomatologia clinica, delle lesioni anatomiche con mini-ma incidenza estetica, e della conseguente ripercussione psicologica, viene segnalata subito dopo l'aggressione patita, ed è riportata nell'immediato post- traumatico, dianzi indicata dettagliatamente in narrativa;
per cui i segni delle lesioni anatomiche
pagina 4 di 7 iniziali e le menomazioni psichiche ed estetiche, ambedue lievi, riscontrati nell'obiettività semeiotica attua-le, sono stati rilevati oggettivamente e descritti analiticamente in epicrisi.
Anche il criterio d'esclusione d'altre cause è stato vagliato, tenuto con-to ad esempio che il periziato ha riportato in precedenza, a seguito di infortunio lavorativo nel 1994, l'amputazione parziale post- traumatica delle falangi distali od ungueali del 3° ed in particolare del 2° dito, con moderata limitazione anatomo-funzionale in flesso-estensione e nella presa a pinza, ma non presenta patologie clinicamente evidenti, in qualche connessione con l'evento per cui è causa, né ha patito traumi psichici di rilievo clinico prima dell'aggressione, cui addebitare le altre modeste menomazioni psicofisiche attuali, cosicché esse sono riconducibili interamente al sinistro in questione.” (v. pag. 18 e 19 della relazione peritale).
I danni in termini di alterazione all'integrità psicofisica del sono stati riscontrati subito CP_1
dopo il fatto (v. verbale di pronto soccorso) e sono evincibili dalle dichiarazioni del fratello dell'attore “quando sono arrivato pochi minuti dopo la telefonata di mia figlia e ricordo di averlo trovato dolorante alla spalla Dx e con la mano insanguinata nel tentativo riuscito di disarmare il
”. (v. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 12.11.2021). CP_2 Persona_3
Nello specifico i danni biologici sono stati valutati dal CTU che ha ritenuto sussistenti danni in termini di invalidità temporanea e permanente, seppure per quest'ultima solo di modesta entità “Dai dati clinici, obiettivi e strumentali in atto, si può concludere che il sig. risulta CP_1
portatore di lievi postumi invalidanti inemendabili, riportati nel sinistro da aggressione del 29.01.2018, che consistono in: 1) lievissimi esiti estetici cicatriziali al secondo dito della mano destra da pregressa piccola ferita lacerocontusa e da taglio alla prima falange ante-ro-mediale, non visibile a distanza sociale, ma solo dopo attenta osservazio-ne ed a distanza assai ravvicinata, perché venga notata;
2) lievi esiti psichici di modesta sindrome dell'adattamento post-traumatico, con modici segni ansiosi di labilità emotiva, in soggetto con tendenze proiettive ed interpretative in condizioni particolari di stress generale;
3) non residuano invece esiti anatomici, né di rilievo funzionale, del pregresso ematoma sottocutaneo al braccio destro, riassorbitosi successivamente, con segni di entesite post-traumatica nell'immediato, quest'ultima però riconducibile etiologicamente a sovraccarico funzionale cronico pregresso, e non a trauma diretto.” (v. pag. 17 CTU).
Ed in definitiva anche all'esito delle osservazioni del CTP di parte attrice ha individuato
70 gg. di inabilita temporanea globale
• § 10 gg. di inabilita temporanea parziale al 75%
pagina 5 di 7 • § 30 gg. di inabilita temporanea parziale al 50%
• § 30 gg. di inabilita temporanea parziale al 25%
• § Danno biologico da esiti psicofisici permanenti pari al 4%
Quanto all'elemento soggettivo la sussistenza di dolo inteso come volontà lesiva risulta dal circostanza che l'aggressione fisica è stata accompagnata da urla nei confronti del sig. CP_1
con parole quali “ti ammazzo” (v risposta della teste al capitolo 3). CP_4
Passando ora alla concreta quantificazione del danno, la liquidazione del danno terminale deve avvenire in maniera onnicomprensiva e secondo il principio di non duplicazione delle voci di danno (cfr. Sezioni Unite sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008).
Deve farsi riferimento alle Tabelle Milanesi aggiornate al 05.06.2024 -strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. (v. tra le altre Cass., sez. III, 20.05.2015, n. 10263).
Tanto premesso, )- e in particolare occorre considerare:
- per l'invalidità temporanea:
• € 86,25 per i 10 giorni riconosciuti di invalidità temporanea totale= € 862,50;
• € 57,5 per i 30 giorni riconosciuti per invalidità temporanea al 50% = € 1.750,00;
• € 28,75 per i 30 giorni riconosciuti per invalidità temporanea al 25% = 832,50 per l'invalidità permanente va riconosciuto il 4% e in considerazione dell'età di 60 anni alla data dell'evento vanno liquidati € 4.144,00.
E si addiviene così a € 7.625,00
Al fine di comprendere tutti i profili di danno non patrimoniale e dunque anche il danno morale soggettivo–profilo dell'unitario danno non patrimoniale- occorre effettuare una ulteriore personalizzazione. Nel caso di specie occorre valorizzare, in coerenza alle risultanze probatorie obiettivamente emerse, le specifiche circostanze di fatto che valgono a superare le consegue ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari: in particolare l'orario notturno in cui si è verificato il fatto, il contesto familiare verso cui si è rivolta la violenza del sig. e la CP_2
presenza di arma detenuta dal convenuto. Pertanto si ritiene opportuna una personalizzazione pari al 50% da aggiungere al danno biologico.
Il danno non patrimoniale risarcibile è pertanto pari a € 11.437,5.
pagina 6 di 7 Quanto al danno patrimoniale, risultano documentate spese mediche di € 614,00 ritenute congrue dal CTU.
La somma complessivamente dovuta agli attori va così determinata: € 12.051,5
(11.437,5+614,00).
Su tale somma non è dovuta la rivalutazione monetaria in quanto la determinazione del danno non patrimoniale è stata determinata sulla base delle Tabelle di Milano attualizzate al
2024 in cui è già stata effettuata la rivalutazione monetaria;
mentre, per il calcolo degli interessi legali, essi andranno applicati su tale somma, devalutata alla data dell'evento
(29.01.2018), e rivalutata di anno per anno fino alla data del saldo.
Quanto alle spese di lite, in virtù del principio di soccombenza queste vanno poste a carico del convenuto come liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi del DM 55 DEL 2014 per la fase di studio, introduttiva e decisionale e medi per la fase istruttoria.
Vista la soccombenza del sig. anche le spese di CTU vanno poste definitivamente CP_2
poste a carico di quest'ultimo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al R.G. n. 1161-2019, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• condanna al pagamento in favore di ella somma di CP_2 CP_1
€ 12.051,5 su tale somma devalutata dal giorno del sinistro (29.01.2018) e rivalutata anno dopo anno, devono essere computati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino all'effettivo esborso;
• condanna , al pagamento in favore di al pagamento CP_2 CP_1
delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.380,00 per compenso oltre € 732,00 per spese documentate, rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• PONE definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU come già liquidate in separato decreto.
Fermo, 4 marzo 2025 Il Giudice
dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 7 di 7