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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1181/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di CA Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 00990195E24010010220 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2708/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 00990195E24010010220, con il quale Creset Spa ha richiesto il pagamento di contributi consortili (CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE) in favore del già Consorzio CA NE in relazione all'anno 2020 per Euro 94,83.
Ha eccepito:
1 e 4-Il difetto di motivazione
2-Decadenza
3-Prescrizione
4-Violazione di legge
5-Insussistenza dei presupposti impositivi ,segnatamente la insussistenza di un vantaggio specifico tratto da opere consortili in favore dei fondi di proprietà di esso ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio il CONSORZIO NI CENTRO SU (subentrato al Consorzio CA ) e la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio rispettivo operato.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questo giudice decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che :
-L'art. 2 della Legge Regionale 03.02.2017 n. 1, ha disposto la soppressione dei Consorzi NE, UG Li GI , AR e Tara e Terre d'Apulia, a questi sostituendo il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia.
-La operatività del suddetto nuovo previsto Consorzio non è stata immediata , bensì subordinata ad una serie di adempimenti previsti dalla stessa Legge. -Allorchè operativo Il Consorzio di CA Centro Sud Puglia è subentrato ai soppressi Consorzi NE, UG Li GI , AR e Tara e Terre d'Apulia, in tutti i rapporti attivi e passivi, con conseguente legittimazione al recupero dei contributi già a questi ultimi a suo tempo spettanti.
Tanto premesso:
-In ordine al primo motivo si rileva che l'atto contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a dare contezza delle ragioni , del periodo di riferimento e della entità della pretesa , infatti oggetto di puntuale censura a conferma del difetto di alcuna violazione del diritto di difesa.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva che il pagamento dei contributi consortili è dovuto direttamente ed autonomamente ex lege esclusivamente in forza della mera proprietà del terreno all'interno del comprensorio e, pertanto, non dipende dalla adozione di alcun atto impositivo , con conseguente ultroneità della eccepita decadenza (la quale riguarda la diversa ipotesi in cui la pretesa impositiva è subordinata all'esercizio della stessa da parte dell'ente impositore ).
Tenuto conto del periodo di riferimento dei contributi richiesti (anno 2020) e della data di notifica dell'atto impugnato (15.2.2025) , non risulta maturata neppure la prescrizione quinquennale (cfr. Cass, sent. n. 32357/2025) .
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine al quinto ed al sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva quanto segue.
Secondo costante giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. n. 11723 del 05.05.2025, n. 904 del 14.01.2025) :
° I contributi consortili costituiscono oneri reali , giusta l'art. 21 RD n. 215/1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali ed indiretti (cfr. Cass. 12.11.20214 n. 24066) , che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire la assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato , per scelta personale o per situazioni particolari , l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. 20.11.2015 n. 23815).
° L'adozione del Piano di Classifica (nella specie il Piano di Classifica è stato adottato dal Consorzio precedente il subentro ed approvato dalla competente autorità ) ingenera una presunzione di vantaggiosità della attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento: solo qualora il Piano di Classifica sia stato specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc, mentre, qualora (come nella fattispecie concreta) non vi sia stata impugnativa specifica del Piano di Classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 23.04.2020 n. 8079).
Ciò posto, questo Giudice ritiene che il contribuente non abbia qui idoneamente assolto la prefata prova contraria, laddove ha prodotto in atti unicamente visura catastale e riproduzioni fotografiche delle quali, però, non viene attestata/ certificata (ad esempio da perito tramite relazione asseverata da giuramento) la riferibilità agli immobili in discussione e la datazione.
Per quanto innanzi questo Giudice, allo stato degli atti , rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale ancora in materia esistente.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari , Sezione Seconda , Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 2, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1181/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Creset Crediti Servizi E Tecnologie S.p.a. - 00868170143
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di CA Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO n. 00990195E24010010220 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2708/2025 depositato il 25/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 00990195E24010010220, con il quale Creset Spa ha richiesto il pagamento di contributi consortili (CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE E SCARICO ACQUE) in favore del già Consorzio CA NE in relazione all'anno 2020 per Euro 94,83.
Ha eccepito:
1 e 4-Il difetto di motivazione
2-Decadenza
3-Prescrizione
4-Violazione di legge
5-Insussistenza dei presupposti impositivi ,segnatamente la insussistenza di un vantaggio specifico tratto da opere consortili in favore dei fondi di proprietà di esso ricorrente.
Si sono costituiti in giudizio il CONSORZIO NI CENTRO SU (subentrato al Consorzio CA ) e la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio rispettivo operato.
All'esito della udienza del 24.11.2025 questo giudice decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vale premettere che :
-L'art. 2 della Legge Regionale 03.02.2017 n. 1, ha disposto la soppressione dei Consorzi NE, UG Li GI , AR e Tara e Terre d'Apulia, a questi sostituendo il Consorzio di bonifica centro-sud Puglia.
-La operatività del suddetto nuovo previsto Consorzio non è stata immediata , bensì subordinata ad una serie di adempimenti previsti dalla stessa Legge. -Allorchè operativo Il Consorzio di CA Centro Sud Puglia è subentrato ai soppressi Consorzi NE, UG Li GI , AR e Tara e Terre d'Apulia, in tutti i rapporti attivi e passivi, con conseguente legittimazione al recupero dei contributi già a questi ultimi a suo tempo spettanti.
Tanto premesso:
-In ordine al primo motivo si rileva che l'atto contiene tutti gli elementi necessari e sufficienti a dare contezza delle ragioni , del periodo di riferimento e della entità della pretesa , infatti oggetto di puntuale censura a conferma del difetto di alcuna violazione del diritto di difesa.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva che il pagamento dei contributi consortili è dovuto direttamente ed autonomamente ex lege esclusivamente in forza della mera proprietà del terreno all'interno del comprensorio e, pertanto, non dipende dalla adozione di alcun atto impositivo , con conseguente ultroneità della eccepita decadenza (la quale riguarda la diversa ipotesi in cui la pretesa impositiva è subordinata all'esercizio della stessa da parte dell'ente impositore ).
Tenuto conto del periodo di riferimento dei contributi richiesti (anno 2020) e della data di notifica dell'atto impugnato (15.2.2025) , non risulta maturata neppure la prescrizione quinquennale (cfr. Cass, sent. n. 32357/2025) .
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine al quinto ed al sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva quanto segue.
Secondo costante giurisprudenza del giudice di legittimità (cfr., ex multis, da ultimo, Cass. n. 11723 del 05.05.2025, n. 904 del 14.01.2025) :
° I contributi consortili costituiscono oneri reali , giusta l'art. 21 RD n. 215/1933, dovuti da chi, al tempo della loro esazione, sia proprietario del fondo situato nel perimetro del comprensorio e trovano giustificazione nei benefici, concreti o anche solo potenziali ed indiretti (cfr. Cass. 12.11.20214 n. 24066) , che si presumono apportati al terreno dalle opere eseguite dal consorzio, senza che quest'ultimo ne sia onerato della prova, spettando, invece, al proprietario dimostrare il contrario, vale a dire la assenza di benefici senza che, a tal fine, rilevi l'aver manifestato , per scelta personale o per situazioni particolari , l'intenzione di non usufruire di quanto realizzato dal primo (cfr. Cass. 20.11.2015 n. 23815).
° L'adozione del Piano di Classifica (nella specie il Piano di Classifica è stato adottato dal Consorzio precedente il subentro ed approvato dalla competente autorità ) ingenera una presunzione di vantaggiosità della attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento: solo qualora il Piano di Classifica sia stato specificamente impugnato dal consorziato, il suddetto beneficio deve essere provato dal Consorzio che lo deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cc, mentre, qualora (come nella fattispecie concreta) non vi sia stata impugnativa specifica del Piano di Classifica, la presunzione in oggetto (di natura non assoluta, ma juris tantum) deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato (Cass. 23.04.2020 n. 8079).
Ciò posto, questo Giudice ritiene che il contribuente non abbia qui idoneamente assolto la prefata prova contraria, laddove ha prodotto in atti unicamente visura catastale e riproduzioni fotografiche delle quali, però, non viene attestata/ certificata (ad esempio da perito tramite relazione asseverata da giuramento) la riferibilità agli immobili in discussione e la datazione.
Per quanto innanzi questo Giudice, allo stato degli atti , rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate ed il contrasto giurisprudenziale ancora in materia esistente.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Bari , Sezione Seconda , Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bari il 24.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)