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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/05/2025, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2021/9473
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ART. 281 QUINQUIES COMMA 2 C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9473/2021
Promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Fraz. Parezzana, Capannori (Lu), via di Carraia 85/A, 50052;
, con sede in Firenze, Via di Villamagna 90/c, C.F.: , in Parte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante sig. Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Sarah Fontana
RICORRENTI/opponenti
Contro
(P. IVA e C.F. , in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
Dott. rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata al presente atto CP_2
(DOC.1), dal dott. (C.F. , Direttore Responsabile pro- CP_3 C.F._2 tempore della , ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 1/9/2011 n. 150 e Controparte_4 della legge regionale n. 81 del 28/12/2000, domiciliato presso la sede regionale della Controparte_4
in Firenze, Via di Novoli 26, , indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
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CONVENUTO/I
OGGETTO: opposizione sanzione amministrativa (Ordinanza Ingiunzione n. 108/2021 (doc. 1) emessa con Atto dirigenziale dalla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana il 28 luglio 2021 e notificata il 30 luglio 2021 a mezzo raccomandata A/R alla , Controparte_5 obbligata in solido).
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli opponenti:
Pagina 1 - disporre l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 108/2021 in quanto che, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 21-bis della legge 241/90, lo Con scarico finale dell' di era lecito e soggetto alle regole e alle prescrizioni CP_7 di cui al precedente atto autorizzativo n. 25/06 rilasciato dal SUAP di Pontassieve;
e in subordine:
- disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 108/2021 poiché la violazione è stata condotta in adempimento di un dovere e per evitare un più grave e pregiudizievole danno ambientale.
- disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 108/2021 poiché la violazione è stata contestata con eccesso di potere.
Il tutto con vittoria di spese e onorari
Nell'interesse dell'opposta : Controparte_1 rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
I ricorrenti nel loro ricorso hanno così descritto la vicenda:
1- La , con decorrenza 01.01.2002, ha assunto la gestione del servizio Controparte_5 idrico integrato – per effetto della convenzione di affidamento – per conto dei comuni facenti parte l'Autorità di Ambito n. 3 del Medio Vadarno (oggi compresa nell'Autorità Idrica Toscana), ivi compresi quelli facenti parte il territorio della Provincia di Firenze, oggi Città
Metropolitana di Firenze (di seguito CMFi).
2- Il servizio idrico integrato (S.I.I.), definito per la prima volta dalla Legge 36/94, consiste
“nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.
3- Nell'ambito della gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, pertanto, gestisce anche l'impianto di depurazione reflui di Aschieto sito nel Comune di CP_5
Pontassieve, Loc. Le Sieci, autorizzato a scaricare nel fiume Arno – all'epoca dei fatti contestati – con Autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP di Pontassieve con Atto n.
25/06 del 27.09.2006 (doc. 2) e, oggi, autorizzato con AUA n. 71 del 02.07.2018 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve (doc. 3). Con 4- In data 12 luglio 2016, Tecnici svolgevano – presso l' di in gestione a Pt_4 CP_7
– puntuali attività di controllo programmato, durante le quali veniva accertato CP_5 che ha fatto richiesta di rinnovo di autorizzazione al SUAP di Pontassieve in CP_5 data 05.10.2009 e pertanto non in maniera tempestiva secondo quanto richiesto dall'art. 124, c. 8 (un anno prima della scadenza) in quanto l'autorizzazione SUAP è datata 27.09.2006. Il procedimento amministrativo per il rinnovo dell'autorizzazione non è ancora concluso e pertanto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non è al momento concesso.” Tale circostanza determinava gli Ispettori ad elevare il verbale n. 16/2016 (doc. 4) Pt_4 per la presunta violazione dell'art. 124, comma 1 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 133, comma 2 del medesimo decreto in quanto che “l'impianto di depurazione è privo della prescritta autorizzazione in quanto non applicabile la proroga descritta dall'art. 124, c. 8”.
5- Rispetto al sopra citato verbale, stante il passaggio di funzioni in materia ambientale disposto dalla L.R. 22/2015, la elevava la sanzione, oggi impugnata, per Controparte_1 euro 6.000,00 oltre spese di notifica di euro 19,00 a carico dell'Ing. Parte_1 indicando quale soggetto obbligato in solido. CP_5
I ricorrenti contestano di aver violato la legge, in quanto a lor parere l'autorizzazione SUAP n. 25 del 2006 può dirsi ideona a far decorrere il termine della sua efficacia ai fini della scadenza del
Pagina 2 termine entro cui chiederne il rinnovo, non già dalla data dell'atto autorizzatorio, sibbene dalla data in cui esso risulta comunicato all'istante autorizzato.
Applicando questo principio la richiesta di rinnovo della SUAP fatta da in data CP_5
1.10.2009 è avvenuta entro un anno dalla scadenza del termine di 4 anni di validità della precedente autorizzazione, validità decorrente dalla notifica della stessa avvenuta in data 12.10.2006 e scadente quindi il 12.10.2010.
D'altra parte la bontà di questo assunto ossia della natura ricettizia degli atti autorizzatori, è stata colta da importanti autori che confermano come gli atti ampliativi possono certamente essere annoverati alla categoria degli atti recettizi e ciò nei casi in cui, indipendentemente dal
“nomen”, “necessitano dell'accettazione dei destinatari al fine di realizzare i propri scopi ovvero allorché richiedano l'attivazione dei soggetti a cui si indirizzano per il migliore perseguimento delle finalità pubbliche” (Prof. L'atto amministrativo c.d. Persona_1 recettizio e la sua comunicazione", in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/1995.
Anche il Consiglio di Stato ha affermato la natura ricettizia degli atti autorizzativi: “certo è che il provvedimento in esame – che pure amplia le facoltà del concessionario – comporta comunque l'obbligo di un facere in capo al destinatario dell'atto, in quanto preordinato all'effettuazione di una serie di adempimenti intesi al risultato finale della realizzazione del programma edilizio oggetto di finanziamento regionale. Non sembra allora compatibile con una visione strutturale e funzionale dell'atto la produzione di effetti tipici in assenza della conoscenza da parte del destinatario, cui fanno carico (anche) gli obblighi che dall'atto medesimo discendono” (Consiglio di Stato sentenza, Sez. VI, n. 7532/1993) Se si guarda all'ultimo passaggio della sentenza sopra citata, è del tutto evidente come il CdS riconosca proprio che un provvedimento ampliativo può essere recettizio, quando reca limiti nella sfera giuridica funzionali alla realizzazione dell'effetto tipico dell'atto. Altri elementi, certamente favorevoli ad includere anche gli atti ampliativi tra gli atti recettizi, infine, emergono dai lavori parlamentari preliminari all'approvazione della legge 15/05. Infatti, nella seduta alla Camera dei Deputati del 2/12/2003 il relatore della legge Onorevole Bressa chiarisce che gli atti recettizi “sono gli atti (…) anche ampliativi, che strutturalmente non possono produrre i propri effetti tipici, se non comunicati al destinatario” La natura recettizia dell'Atto SUAP 25/06, non discende in ogni caso solo dalla circostanza che l'atto impone degli obblighi di facere al destinatario (cosa che comunque non manca), ma dal fatto che il concorso della volontà del soggetto “autorizzato” è essenziale e indispensabile al raggiungimento del risultato pratico al quale l'atto è preordinato e, ancor più, alla soddisfazione dell'interesse pubblico affidato alla cura dell'amministrazione autorizzante. Ciò emerge da una pluralità di elementi che occorre descrivere diffusamente.
1.1 Il dettato normativo L'art. 124, comma 8 del TUA, anzitutto, è assolutamente esplicito nel disporre che
“l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio” e non dall'emissione dell'atto. La lettera della norma, dunque, è chiara nel determinare, quale termine a quo, la data di "rilascio" del titolo, e il termine "rilascio", in relazione ad un documento e/o atto amministrativo include, oltre all'emissione o produzione dell'atto / documento, necessariamente anche la sua consegna al destinatario. Se il legislatore avesse inteso che la data di decorrenza di efficacia dell'atto autorizzativo avesse dovuto essere quella di emissione dell'atto, infatti, lo avrebbe certamente affermato utilizzando parole diverse da “rilascio”, che non sono un suo sinonimo, quali “emissione”, “adozione” o, più semplicemente, “dalla data dell'atto”. Tale distinzione è stata, a più riprese, correttamente riconosciuta in giurisprudenza che, in merito alla medesima terminologia utilizzata dal legislatore con riguardo all'efficacia
Pagina 3 delle concessioni edilizie afferma che “Come è evidente, la disposizione oggi in vigore è chiara nel fissare, quale termine a quo la data di "rilascio" del titolo, a differenza della disposizione di cui all'art. 4 che, invece, fissava solo una espressa disciplina del termine finale.” Tra l'altro, in un contesto procedimentale che trae origine dalla istanza di parte, il termine "rilascio" non può non equivalere a consegna, perché l'interesse della parte è a natura pretensiva, ossia attiene alla acquisizione di una specifica utilità, riconnessa ad un bene della vita, che può derivargli solo da un provvedimento espresso, ossia formale (infatti,
a norma dell'art. 20 comma 9 del DPR 380/01, il decorso del termine a provvedere è qualificato come silenzio rifiuto) e nessuna formalità avrebbe senso se fosse disgiunta da una successiva comunicazione materiale del documento” (TAR Sicilia Catania, Sez. I, sent. 07.04.2009, n. 678, e così anche TAR Sicilia Palermo, Sez. II, sent. 01.02.2011, n. 181 e TAR Campania Napoli, Sez. VIII, sent. 04.02.2016, n. 666). Peraltro, proprio gli ispettori chiedono sempre di esibire l'autorizzazione, che deve quindi Pt_4 essere in possesso di chi esercita l'attività al momento del controllo. Per quanto sopra, stante che la data di rilascio, ovvero del ritiro dell'Atto Unico 25/06, è il 12.10.2006, come si evince dalla nota in calce a pag. 3 dell'atto stesso, la data di scadenza dell'autorizzazione allo scarico del depuratore di è da individuarsi nel CP_7 12.10.2010 e, pertanto, la trasmissione dell'istanza di rinnovo da parte del gestore avvenuta in data 01.10.2009, è certamente tempestiva rispetto al termine, CP_5 previsto dall'art. 124, comma 8 del TUA, di un anno prima della scadenza.
DIFESA DELLA REGIONE TOSCANA
LA ha confermato i fatti ossia che lo scarico era stato autorizzato in forza Controparte_1 dell'Atto Unico SUAP Comune di Pontassieve n. 25/2006, rilasciato il 27/09/2006 (Doc. 3), di cui era parte integrante e sostanziale l'Atto Dirigenziale n. 2857 del 15/09/2006 della Provincia di Firenze, notificato a mano alla società il 12.10.2006. L'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione n. 25/2006 (Doc. 4) era stata inviata dall'ing.
[...] per la società al SUAP del Comune di Pontassieve solo il 01/10/2009 Persona_2 CP_5
e tale istanza perveniva al SUAP di competenza il 05 / 10 /2009 , come risulta dalla data riportata sulla cartolina di Avviso di ricevimento della Raccomandata A/R. (Doc. 5)
Dal 1 novembre 2013 il procuratore responsabile dell'impianto di depurazione della società
diventava l'ing. CP_5 Parte_1
Ha sostenuto che alla data del sopralluogo lo scarico era attivo pur in assenza di un titolo che lo legittimasse.
Ha sostenuto che il gestore non poteva giustificare l'attività avvalendosi degli effetti di prorogatio dei termini ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 in quanto l'istanza di rinnovo non era stata presentata tempestivamente, come prescrive la predetta disposizione, che così recita: "Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”. La Regione ha confermato che all'accesso di nell'anno 2016 l'autorità competente Pt_4 all'epoca della richiesta di rinnovo non aveva rilasciato ancora alcun atto dopo l'istanza di rinnovo spedita da il 1/10/2009 e pervenuta al SUAP il 5/10/2009. CP_5
Il mancato adempimento entro il predetto termine, secondo la norma sopra richiamata, comportava l'impossibilità per il gestore, titolare dello scarico, di proseguire legittimamente l'attività di scarico
“utilizzando” gli effetti di un regime di prorogatio anche dopo la scadenza dell'efficacia del titolo (27/09/2010) sino al rilascio del nuovo provvedimento.
Pagina 4 La concorda sul fatto che la presente controversia, in effetti, si basa principalmente sulla CP_1 corretta individuazione del termine di decorrenza dell'efficacia dell'atto autorizzativo. il legislatore ha inteso individuare tale termine dalla data del rilascio dell'atto. Per data di rilascio non può che intendersi quella riportata sul medesimo atto autorizzativo, e rispetto alla medesima va calcolata la scadenza della validità dell'atto (quattro anni) e va calcolato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinnovo all'autorità competente, previsto entro un anno dalla scadenza, per consentire alla società di poter godere degli effetti conservativi dell'esercizio del diritto di scarico anche dopo la scadenza del provvedimento, fino al rilascio del nuovo provvedimento.
Il legislatore per indicare la durata di efficacia dell'atto autorizzativo stabilisce che: " ....
l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.". Si evidenzia inoltre, e soprattutto, che il provvedimento amministrativo con il quale il legislatore concede il titolo all'esercizio dell'attività di scarico è “l'autorizzazione”. L'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 utilizza l'espressione “rilascio dell'autorizzazione”. Al termine "rilascio", di cui al predetto art. 124, comma 1, D.Lgs. 152/2006 potrebbero in via generale essere attribuiti vari significati ma se si considera l'ambito in cui è utilizzato nella disposizione legislativa non può che ragionarsi in termini di “momento” a partire del quale l'atto uscendo dalla sfera dell'autorità competente consente al titolare del provvedimento il godimento di esercitare quelle attività che, senza la rimozione del limite posto dalla legge a tutela di interessi della collettività, non potrebbero essere esercitate. Infatti l'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006 (" Norme in materia ambientale"), al comma 1 prescrive "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.", lasciando chiaramente intendere che il diritto non è esercitabile finché non vi la preventiva attività discrezionale amministrativa per la commisurazione degli interessi in gioco. Siamo nell'ambito della fattispecie giuridica degli atti che ampliano la sfera giuridica di chi ne fa istanza e pertanto vi è tutto l'interesse per quest'ultimo affinchè gli effetti si producano quanto prima, cioè dal momento in cui l'atto è stato adottato.
A ben vedere l'articolo 21-bis della L. 241/1990, che parte ricorrente ha richiamato per affermare che gli effetti dell'Autorizzazione allo scarico di reflui urbani di impianti rilasciata con ATTO
UNICO del SUAP del Comune di Pontassieve alla società il 15/11/2004 Controparte_5 decorrevano dalla notifica, ha come rubrica "Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati", e prevede: "
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.
I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci."
Sembra evidente l'equivoco a cui parte ricorrente induce, equiparando ai fini della decorrenza degli effetti due generi di provvedimenti opposti, cioè riporta l'autorizzazione, provvedimento che amplia la sfera giuridica del destinatario che ne ha fatto istanza, tra i provvedimenti che restringono invece la sfera giuridica del soggetto che lo subisce, come testimonia la rubrica del predetto articolo 21-bis. L'autorizzazione è un atto discrezionale della P.A. che incide sui diritti del destinatario condizionandone l'esercizio, o meglio regolandone l'esercizio, ed è comunque un atto che va ad ampliare la sfera sua giuridica. L'atto ampliativo è perfetto alla chiusura della fase decisoria e nel procedimento autorizzativo di cui all'art. 124, comma 1, D.Lgs. 152/2006, la fase decisoria si completa con l'adozione dell'atto da parte del SUAP. L'art 7, comma 2, del DPR n.160/2010 prevede che “Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni ....”, ed al
Pagina 5 comma 6 dello stesso art. 7 “Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste. ” Sul punto la dottrina prevalente concorda nel definire recettizi: “i provvedimenti che, limitando la sfera di libertà altrui, devono essere necessariamente comunicati agli interessati (per es. i provvedimenti ablatori)” [GALATERIA- STIPO]; - “per regola sono gli atti che impongono al destinatario obblighi di dare o di facere (...) atti incapaci di perseguire l'interesse cui tendono se non in quanto siano portati a conoscenza dei destinatari, il concorso della cui volontà è indispensabile per conseguire il risultato pratico cui l'atto è preordinato: tale, ad esempio, non è l'atto di esclusione di una gara, mentre tale è l'atto di esercizio della prelazione in materia di cose d'arte” [V. ; - “sono gli atti che restringono le facoltà dei destinatari, o Persona_3 costitutivi di obblighi, quali provvedimenti ablatori o sanzionatori (..)”. Concorda con tale interpretazione quanto emerso dopo la novella del 2005: “In ordine alla efficacia, anzitutto viene identificata la categoria degli atti recettizi, come quelli che acquistano efficacia nei confronti dei destinatari, con la comunicazione. Si tratta dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati. Tutti quelli, dunque, a carattere ablatorio.”. Può pertanto affermarsi che la data di adozione del provvedimento riportata sull'Atto Unico del SUAP è la data di rilascio del provvedimento e quindi di decorrenza degli effetti dello stesso.
Quanto sostenuto dal ricorrente altera ogni principio sancito dal legislatore del Testo Unico sull'Ambiente che titola il Capo II, in cui è contenuto l'art. 124, "Autorizzazione agli scarichi" ed ove in nessuna disposizione lascia intendere che l'autorizzazione sia da assumere come atto che in
“natura” vada equiparato agli atti pregiudizievoli per il destinatario. Se la decorrenza degli effetti di un provvedimento come quello del genere di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, quindi un'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, quindi ampliativo della sfera giuridica dell'istante, fosse ricollegata alla data di notifica dell'atto al titolare/intestatario dell'autorizzazione, verrebbe assimilato ai provvedimenti restrittivi/limitativi della sfera giuridica relativamente alla decorrenza degli effetti. Negli atti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, come l'atto autorizzativo di cui trattasi, la notifica ha una funzione diversa rispetto alla data di rilascio dell'atto che segna invece la decorrenza dell'efficacia dell'atto. In calce al provvedimento viene riportato che dalla data di notifica decorrono i termini per impugnare il provvedimento, a cui il gestore può ricorrere quando ad esempio l'autorizzazione è stata rilasciata senza accogliere tutte le richieste poste nella domanda. Va ricordato che l'autorizzazione rappresenta il provvedimento amministrativo che consente ad un soggetto, in possesso di determinati requisiti, di esercitare un'attività altrimenti non esercitabile. Con l'autorizzazione si rimuove il limite all'esercizio posto dalla legge ma contestualmente sono individuate le condizioni che delimitano tale esercizio per impedirne che entri in conflitto con gli interessi della collettività, quindi con interessi afferenti al bene comune e, nel caso di specie, all' CP_4
Nell'atto autorizzativo quindi vi sono prescrizioni per il soggetto la cui sfera giuridica è stata ampliata e queste rappresentano i limiti entro i quali l'attività autorizzata deve essere esercitata. Rileva parte della dottrina che “non sembra, però, coerente distinguere all'interno del provvedimento concessorio quelle singole statuizioni impositive di obblighi a carico dei beneficiari, attesa l'inscindibile unitarietà dell'atto."
Da non sottovalutare, anche a fini esemplificativi, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni agli scarichi che prevedono il rispetto dei limiti tabellari riferiti ai parametri dell'allegato 5, parte III, del
D.lgs. 152/2006 o le prescrizioni sulle modalità di esercizio dell'attività di scarico autorizzata. Non deve pertanto stupire, meravigliare o determinare una diversa classificazione nell'ambito dei provvedimenti amministrativi degli atti di cui all'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006 la presenza di prescrizioni a tutela del corretto e legittimo esercizio dello scarico.
Pagina 6 Parte ricorrente, invece, tenta di ricondurre le Autorizzazioni allo scarico nell'ambito dei provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario, creando quindi confusione nell'ambito della qualificazione giuridica dei provvedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione risulta fondata.
Effettivamente l'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 recita: "Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”.
Questa norma va letta insieme all'art. 21 bis della legge 241/1990, articolo introdotto con legge 15/2005, col titolo ““efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo”. L'art.21 bis recita: “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci”. Vero è che questo provvedimento concessorio non appare in prima battuta come “limitativo della sfera del destinatario”, tuttavia, è innegabile che l'atto concessorio impone al concessionario anche obblighi di facere e dunque comunque una limitazione, per il perseguimento dello scopo dell'atto concessorio ampliativo.
Il Consiglio di Stato in materia di atti ampliativi, ha affermato che: “Non ignora il Collegio il risalente dibattito dottrinario sui limiti della qualificazione, con inclusione nella detta categoria dei soli atti che creano obblighi positivi o negativi in capo al destinatario o ne estinguono o limitano diritti o facoltà, e con correlata esclusione degli atti ampliativi della sfera giuridica dei privati. Ma, in disparte l'effettiva utilità di astratte catalogazioni, certo è che il provvedimento in esame – che pure amplia le facoltà del concessionario – comporta comunque l'obbligo di un facere in capo al destinatario dell'atto, in quanto preordinato all'effettuazione di una serie di adempimenti intesi al risultato finale della realizzazione del programma edilizio oggetto di finanziamento regionale. Non sembra allora compatibile con una visione strutturale e funzionale dell'atto la produzione di effetti tipici in assenza della conoscenza da parte del destinatario, cui fanno carico (anche) gli obblighi che dall'atto medesimo discendono” (sent. Consiglio di Stato n. 7532/1993).
L'ultimo passaggio di questa sentenza può fornire un contributo illuminante nella soluzione concreta del problema: un provvedimento ampliativo può essere recettizio, se reca limiti nella sfera giuridica (nel caso di specie, obbligo di un facere) funzionali alla realizzazione dell'effetto tipico dell'atto.
Dai lavori parlamentari emergono indizi sicuramente favorevoli per includere anche gli atti ampliativi, a certe condizioni, tra gli atti recettizi. Infatti, nella seduta alla Camera dei Deputati del 2/12/2003 sempre l'on. Bressa chiarisce che gli atti recettizi “sono gli atti (…) anche ampliativi, che
Pagina 7 strutturalmente non possono produrre i propri effetti tipici, se non comunicati al destinatario”. Questa precisazione appare ispirata alla giurisprudenza ante novella 2005, di cui si annoverano:
sent. Cons. Stato sezione IV sent. N. 978/92 e TAR VENETO SENT. 773/93- “rientrano nella categoria dei provvedimenti ricettizi quegli atti che, creando obblighi in capo ai destinatari e richiedendo quindi la loro collaborazione, necessariamente implicano per la loro efficacia la conoscenza da parte dei destinatari, per cui non rientrano nella categorie, di regola, quegli atti che sono idonei a produrre direttamente gli effetti nella sfera giuridica del destinatario a prescindere dalla conoscenza che ne abbia quest'ultimo, e primi fra tutti gli atti costitutivi, che modificano le posizioni soggettive dei destinatari”
Cons. Giust. Amm. Sic. Sent. 317/95 “il termine per l'impugnazione può decorrere esclusivamente dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento solo nel caso di atti ricettizi, e cioè di quegli atti il cui risultato pratico non può essere realizzato dall'autorità emanante in via diretta e autonoma ma solo in via mediata, attraverso l'attività dei destinatari della cui collaborazione l'autorità stessa deve necessariamente avvalersi;
atti che, pertanto, prima della loro comunicazione, sono nell'impossibilità (giuridica e pratica) di esplicare i loro effetti essenziali”
TAR UMBRIA sent. 559/97- “un atto si qualifica come «recettizio» quando, in ragione della sua struttura e della sua funzione, non è logicamente concepibile che produca i suoi effetti naturali e tipici se non in quanto portato a conoscenza di un determinato destinatario. Tale è il caso, nel diritto privato, delle proposte e delle accettazioni negoziali, e, nel diritto pubblico, di atti quali la direttiva, l'ordine, il divieto, la diffida, e simili. E' dunque sostenibile che non rientrino in questa tipologia gli atti di annullamento, in quanto, almeno di principio, è logicamente concepibile che essi producano il loro effetto giuridico proprio prima di essere portati a conoscenza di un determinato destinatario. Cosi si ritiene comunemente, ad es., per gli annullamenti pronunciati in sede giurisdizionale o di ricorso gerarchico, nonché - salvo che sia diversamente disposto dalla legge regionale - per quelli pronunciati dagli organi di controllo sugli atti delle regioni e degli Enti locali in base alla legge n. 62 del 1953”
Condividendo questa interpretazione giurisprudenziale richiamata da parte opponente per la interpretazione della locuzione “rilascio” contenuta nell'art. 21 bis della legge 241/91 (introdotto nell'anno 2005) si ritiene più corretto ritenere che l'opposizione è fondata in quanto vi era stata una tempestiva richiesta di rinnovo di , entro l'anno dalla scadenza della precedente CP_5 concessione prendendo alla base la data di comunicazione del provvedimento di rilascio. In questo caso la domanda di rinnovo risulta inoltrata dall'ing. per la società Persona_2 al SUAP del Comune di Pontassieve solo il 01/10/2009 e tale istanza perveniva al CP_5
SUAP di competenza il 05 / 10 /2009, come risulta dalla data riportata sulla cartolina di Avviso di ricevimento della Raccomandata A/R.
L'autorizzazione originaria per poter avere effetto e consentire lo svolgimento del pubblico servizio da parte di (la gestione dello scarico dei reflui fognari, servizio che non ammetteva CP_5 interruzioni) aveva necessità di essere conosciuto dalla stessa e dunque solo dalla sua CP_5 comunicazione, avvenuta in data 12.10.2006 poteva svolgere il servizio pubblico con scadenza del titolo autorizzatorio dopo 4 anni e dunque scadente al 12.10.2010 e onere di richiesta di rinnovo entro l'anno precedente (12.10.2010).
Anche in questo caso di provvedimento “ampliativo” infatti, sussistono obblighi di facere del concessionario in esito alla concessione ottenuta, obblighi di facere preordinati al soddisfacimento dell'interesse pubblico, obblighi che non potrebbero esplicarsi se non dopo la conoscenza o conoscibilità del provvedimento autorizzativo;
inoltre la stessa impugnativa del provvedimento che
Pagina 8 nell'ampliare la sfera del destinatario gli impone anche obblighi e prescrizioni, intanto potrebbe essere svolta in quanto l'atto sia conosciuto;
la stessa durata di 4 anni prevista dall'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 per questo particolare tipo di concessione deve essere una durata effettiva e dunque con decorrenza dalla conoscenza del destinatario, senza poter conteggiare i periodi eventualmente intercorrenti tra data dell'atto e data della comunicazione, rimessi sostanzialmente alla discrezionalità della PA e senza alcun termine legale per detta comunicazione.
Dunque questa interpretazione risulta preferibile in quanto si muove sulla falsariga della giurisprudenza prevalente precedente e appare più compatibile con i principi della Costituzione
Italiana in termini di buona fede, buon andamento (art. 97 Cost.) e diritti di difesa (art. 24 latamente inteso) e principio di uguaglianza (art.3).
Per tali ragioni l'opposizione risulta fondata e va accolta, con condanna della parte soccombente alle spese del giudizio che liquida in dispositivo in base al valore del titolo opposto di euro 6000,00.
p.q.m.
il tribunale con sentenza che definisce il giudizio accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla con effetto per entrambi i ricorrenti, l'Ordinanza
Ingiunzione n. 108/2021 emessa con Atto dirigenziale dalla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana il 28 luglio 2021; condanna l'opposta a rimborsare ai ricorrenti le spese di costituzione e difesa che liquida in euro
5.077,00 per onorari, oltre accessori di legge ed euro 237,00 di contributo unificato.
Firenze, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Susanna Zanda
Pagina 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
ART. 281 QUINQUIES COMMA 2 C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9473/2021
Promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Fraz. Parezzana, Capannori (Lu), via di Carraia 85/A, 50052;
, con sede in Firenze, Via di Villamagna 90/c, C.F.: , in Parte_2 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante sig. Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Sarah Fontana
RICORRENTI/opponenti
Contro
(P. IVA e C.F. , in persona del Presidente pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
Dott. rappresentata e difesa, come da procura speciale allegata al presente atto CP_2
(DOC.1), dal dott. (C.F. , Direttore Responsabile pro- CP_3 C.F._2 tempore della , ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 1/9/2011 n. 150 e Controparte_4 della legge regionale n. 81 del 28/12/2000, domiciliato presso la sede regionale della Controparte_4
in Firenze, Via di Novoli 26, , indirizzo di posta elettronica certificata:
[...]
Email_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: opposizione sanzione amministrativa (Ordinanza Ingiunzione n. 108/2021 (doc. 1) emessa con Atto dirigenziale dalla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana il 28 luglio 2021 e notificata il 30 luglio 2021 a mezzo raccomandata A/R alla , Controparte_5 obbligata in solido).
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli opponenti:
Pagina 1 - disporre l'annullamento dell'Ordinanza Ingiunzione n. 108/2021 in quanto che, ai sensi dell'art. 124, comma 8 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 21-bis della legge 241/90, lo Con scarico finale dell' di era lecito e soggetto alle regole e alle prescrizioni CP_7 di cui al precedente atto autorizzativo n. 25/06 rilasciato dal SUAP di Pontassieve;
e in subordine:
- disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 108/2021 poiché la violazione è stata condotta in adempimento di un dovere e per evitare un più grave e pregiudizievole danno ambientale.
- disporre l'annullamento dell'Ordinanza n. 108/2021 poiché la violazione è stata contestata con eccesso di potere.
Il tutto con vittoria di spese e onorari
Nell'interesse dell'opposta : Controparte_1 rigetto della domanda con vittoria delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
I ricorrenti nel loro ricorso hanno così descritto la vicenda:
1- La , con decorrenza 01.01.2002, ha assunto la gestione del servizio Controparte_5 idrico integrato – per effetto della convenzione di affidamento – per conto dei comuni facenti parte l'Autorità di Ambito n. 3 del Medio Vadarno (oggi compresa nell'Autorità Idrica Toscana), ivi compresi quelli facenti parte il territorio della Provincia di Firenze, oggi Città
Metropolitana di Firenze (di seguito CMFi).
2- Il servizio idrico integrato (S.I.I.), definito per la prima volta dalla Legge 36/94, consiste
“nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue”.
3- Nell'ambito della gestione del servizio di depurazione delle acque reflue, pertanto, gestisce anche l'impianto di depurazione reflui di Aschieto sito nel Comune di CP_5
Pontassieve, Loc. Le Sieci, autorizzato a scaricare nel fiume Arno – all'epoca dei fatti contestati – con Autorizzazione allo scarico rilasciata dal SUAP di Pontassieve con Atto n.
25/06 del 27.09.2006 (doc. 2) e, oggi, autorizzato con AUA n. 71 del 02.07.2018 rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve (doc. 3). Con 4- In data 12 luglio 2016, Tecnici svolgevano – presso l' di in gestione a Pt_4 CP_7
– puntuali attività di controllo programmato, durante le quali veniva accertato CP_5 che ha fatto richiesta di rinnovo di autorizzazione al SUAP di Pontassieve in CP_5 data 05.10.2009 e pertanto non in maniera tempestiva secondo quanto richiesto dall'art. 124, c. 8 (un anno prima della scadenza) in quanto l'autorizzazione SUAP è datata 27.09.2006. Il procedimento amministrativo per il rinnovo dell'autorizzazione non è ancora concluso e pertanto il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non è al momento concesso.” Tale circostanza determinava gli Ispettori ad elevare il verbale n. 16/2016 (doc. 4) Pt_4 per la presunta violazione dell'art. 124, comma 1 del D.lgs 152/06, sanzionata dall'art. 133, comma 2 del medesimo decreto in quanto che “l'impianto di depurazione è privo della prescritta autorizzazione in quanto non applicabile la proroga descritta dall'art. 124, c. 8”.
5- Rispetto al sopra citato verbale, stante il passaggio di funzioni in materia ambientale disposto dalla L.R. 22/2015, la elevava la sanzione, oggi impugnata, per Controparte_1 euro 6.000,00 oltre spese di notifica di euro 19,00 a carico dell'Ing. Parte_1 indicando quale soggetto obbligato in solido. CP_5
I ricorrenti contestano di aver violato la legge, in quanto a lor parere l'autorizzazione SUAP n. 25 del 2006 può dirsi ideona a far decorrere il termine della sua efficacia ai fini della scadenza del
Pagina 2 termine entro cui chiederne il rinnovo, non già dalla data dell'atto autorizzatorio, sibbene dalla data in cui esso risulta comunicato all'istante autorizzato.
Applicando questo principio la richiesta di rinnovo della SUAP fatta da in data CP_5
1.10.2009 è avvenuta entro un anno dalla scadenza del termine di 4 anni di validità della precedente autorizzazione, validità decorrente dalla notifica della stessa avvenuta in data 12.10.2006 e scadente quindi il 12.10.2010.
D'altra parte la bontà di questo assunto ossia della natura ricettizia degli atti autorizzatori, è stata colta da importanti autori che confermano come gli atti ampliativi possono certamente essere annoverati alla categoria degli atti recettizi e ciò nei casi in cui, indipendentemente dal
“nomen”, “necessitano dell'accettazione dei destinatari al fine di realizzare i propri scopi ovvero allorché richiedano l'attivazione dei soggetti a cui si indirizzano per il migliore perseguimento delle finalità pubbliche” (Prof. L'atto amministrativo c.d. Persona_1 recettizio e la sua comunicazione", in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 2/1995.
Anche il Consiglio di Stato ha affermato la natura ricettizia degli atti autorizzativi: “certo è che il provvedimento in esame – che pure amplia le facoltà del concessionario – comporta comunque l'obbligo di un facere in capo al destinatario dell'atto, in quanto preordinato all'effettuazione di una serie di adempimenti intesi al risultato finale della realizzazione del programma edilizio oggetto di finanziamento regionale. Non sembra allora compatibile con una visione strutturale e funzionale dell'atto la produzione di effetti tipici in assenza della conoscenza da parte del destinatario, cui fanno carico (anche) gli obblighi che dall'atto medesimo discendono” (Consiglio di Stato sentenza, Sez. VI, n. 7532/1993) Se si guarda all'ultimo passaggio della sentenza sopra citata, è del tutto evidente come il CdS riconosca proprio che un provvedimento ampliativo può essere recettizio, quando reca limiti nella sfera giuridica funzionali alla realizzazione dell'effetto tipico dell'atto. Altri elementi, certamente favorevoli ad includere anche gli atti ampliativi tra gli atti recettizi, infine, emergono dai lavori parlamentari preliminari all'approvazione della legge 15/05. Infatti, nella seduta alla Camera dei Deputati del 2/12/2003 il relatore della legge Onorevole Bressa chiarisce che gli atti recettizi “sono gli atti (…) anche ampliativi, che strutturalmente non possono produrre i propri effetti tipici, se non comunicati al destinatario” La natura recettizia dell'Atto SUAP 25/06, non discende in ogni caso solo dalla circostanza che l'atto impone degli obblighi di facere al destinatario (cosa che comunque non manca), ma dal fatto che il concorso della volontà del soggetto “autorizzato” è essenziale e indispensabile al raggiungimento del risultato pratico al quale l'atto è preordinato e, ancor più, alla soddisfazione dell'interesse pubblico affidato alla cura dell'amministrazione autorizzante. Ciò emerge da una pluralità di elementi che occorre descrivere diffusamente.
1.1 Il dettato normativo L'art. 124, comma 8 del TUA, anzitutto, è assolutamente esplicito nel disporre che
“l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio” e non dall'emissione dell'atto. La lettera della norma, dunque, è chiara nel determinare, quale termine a quo, la data di "rilascio" del titolo, e il termine "rilascio", in relazione ad un documento e/o atto amministrativo include, oltre all'emissione o produzione dell'atto / documento, necessariamente anche la sua consegna al destinatario. Se il legislatore avesse inteso che la data di decorrenza di efficacia dell'atto autorizzativo avesse dovuto essere quella di emissione dell'atto, infatti, lo avrebbe certamente affermato utilizzando parole diverse da “rilascio”, che non sono un suo sinonimo, quali “emissione”, “adozione” o, più semplicemente, “dalla data dell'atto”. Tale distinzione è stata, a più riprese, correttamente riconosciuta in giurisprudenza che, in merito alla medesima terminologia utilizzata dal legislatore con riguardo all'efficacia
Pagina 3 delle concessioni edilizie afferma che “Come è evidente, la disposizione oggi in vigore è chiara nel fissare, quale termine a quo la data di "rilascio" del titolo, a differenza della disposizione di cui all'art. 4 che, invece, fissava solo una espressa disciplina del termine finale.” Tra l'altro, in un contesto procedimentale che trae origine dalla istanza di parte, il termine "rilascio" non può non equivalere a consegna, perché l'interesse della parte è a natura pretensiva, ossia attiene alla acquisizione di una specifica utilità, riconnessa ad un bene della vita, che può derivargli solo da un provvedimento espresso, ossia formale (infatti,
a norma dell'art. 20 comma 9 del DPR 380/01, il decorso del termine a provvedere è qualificato come silenzio rifiuto) e nessuna formalità avrebbe senso se fosse disgiunta da una successiva comunicazione materiale del documento” (TAR Sicilia Catania, Sez. I, sent. 07.04.2009, n. 678, e così anche TAR Sicilia Palermo, Sez. II, sent. 01.02.2011, n. 181 e TAR Campania Napoli, Sez. VIII, sent. 04.02.2016, n. 666). Peraltro, proprio gli ispettori chiedono sempre di esibire l'autorizzazione, che deve quindi Pt_4 essere in possesso di chi esercita l'attività al momento del controllo. Per quanto sopra, stante che la data di rilascio, ovvero del ritiro dell'Atto Unico 25/06, è il 12.10.2006, come si evince dalla nota in calce a pag. 3 dell'atto stesso, la data di scadenza dell'autorizzazione allo scarico del depuratore di è da individuarsi nel CP_7 12.10.2010 e, pertanto, la trasmissione dell'istanza di rinnovo da parte del gestore avvenuta in data 01.10.2009, è certamente tempestiva rispetto al termine, CP_5 previsto dall'art. 124, comma 8 del TUA, di un anno prima della scadenza.
DIFESA DELLA REGIONE TOSCANA
LA ha confermato i fatti ossia che lo scarico era stato autorizzato in forza Controparte_1 dell'Atto Unico SUAP Comune di Pontassieve n. 25/2006, rilasciato il 27/09/2006 (Doc. 3), di cui era parte integrante e sostanziale l'Atto Dirigenziale n. 2857 del 15/09/2006 della Provincia di Firenze, notificato a mano alla società il 12.10.2006. L'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione n. 25/2006 (Doc. 4) era stata inviata dall'ing.
[...] per la società al SUAP del Comune di Pontassieve solo il 01/10/2009 Persona_2 CP_5
e tale istanza perveniva al SUAP di competenza il 05 / 10 /2009 , come risulta dalla data riportata sulla cartolina di Avviso di ricevimento della Raccomandata A/R. (Doc. 5)
Dal 1 novembre 2013 il procuratore responsabile dell'impianto di depurazione della società
diventava l'ing. CP_5 Parte_1
Ha sostenuto che alla data del sopralluogo lo scarico era attivo pur in assenza di un titolo che lo legittimasse.
Ha sostenuto che il gestore non poteva giustificare l'attività avvalendosi degli effetti di prorogatio dei termini ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 in quanto l'istanza di rinnovo non era stata presentata tempestivamente, come prescrive la predetta disposizione, che così recita: "Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”. La Regione ha confermato che all'accesso di nell'anno 2016 l'autorità competente Pt_4 all'epoca della richiesta di rinnovo non aveva rilasciato ancora alcun atto dopo l'istanza di rinnovo spedita da il 1/10/2009 e pervenuta al SUAP il 5/10/2009. CP_5
Il mancato adempimento entro il predetto termine, secondo la norma sopra richiamata, comportava l'impossibilità per il gestore, titolare dello scarico, di proseguire legittimamente l'attività di scarico
“utilizzando” gli effetti di un regime di prorogatio anche dopo la scadenza dell'efficacia del titolo (27/09/2010) sino al rilascio del nuovo provvedimento.
Pagina 4 La concorda sul fatto che la presente controversia, in effetti, si basa principalmente sulla CP_1 corretta individuazione del termine di decorrenza dell'efficacia dell'atto autorizzativo. il legislatore ha inteso individuare tale termine dalla data del rilascio dell'atto. Per data di rilascio non può che intendersi quella riportata sul medesimo atto autorizzativo, e rispetto alla medesima va calcolata la scadenza della validità dell'atto (quattro anni) e va calcolato il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rinnovo all'autorità competente, previsto entro un anno dalla scadenza, per consentire alla società di poter godere degli effetti conservativi dell'esercizio del diritto di scarico anche dopo la scadenza del provvedimento, fino al rilascio del nuovo provvedimento.
Il legislatore per indicare la durata di efficacia dell'atto autorizzativo stabilisce che: " ....
l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio.". Si evidenzia inoltre, e soprattutto, che il provvedimento amministrativo con il quale il legislatore concede il titolo all'esercizio dell'attività di scarico è “l'autorizzazione”. L'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 utilizza l'espressione “rilascio dell'autorizzazione”. Al termine "rilascio", di cui al predetto art. 124, comma 1, D.Lgs. 152/2006 potrebbero in via generale essere attribuiti vari significati ma se si considera l'ambito in cui è utilizzato nella disposizione legislativa non può che ragionarsi in termini di “momento” a partire del quale l'atto uscendo dalla sfera dell'autorità competente consente al titolare del provvedimento il godimento di esercitare quelle attività che, senza la rimozione del limite posto dalla legge a tutela di interessi della collettività, non potrebbero essere esercitate. Infatti l'art. 124 del decreto legislativo n. 152/2006 (" Norme in materia ambientale"), al comma 1 prescrive "Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.", lasciando chiaramente intendere che il diritto non è esercitabile finché non vi la preventiva attività discrezionale amministrativa per la commisurazione degli interessi in gioco. Siamo nell'ambito della fattispecie giuridica degli atti che ampliano la sfera giuridica di chi ne fa istanza e pertanto vi è tutto l'interesse per quest'ultimo affinchè gli effetti si producano quanto prima, cioè dal momento in cui l'atto è stato adottato.
A ben vedere l'articolo 21-bis della L. 241/1990, che parte ricorrente ha richiamato per affermare che gli effetti dell'Autorizzazione allo scarico di reflui urbani di impianti rilasciata con ATTO
UNICO del SUAP del Comune di Pontassieve alla società il 15/11/2004 Controparte_5 decorrevano dalla notifica, ha come rubrica "Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati", e prevede: "
1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia.
I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci."
Sembra evidente l'equivoco a cui parte ricorrente induce, equiparando ai fini della decorrenza degli effetti due generi di provvedimenti opposti, cioè riporta l'autorizzazione, provvedimento che amplia la sfera giuridica del destinatario che ne ha fatto istanza, tra i provvedimenti che restringono invece la sfera giuridica del soggetto che lo subisce, come testimonia la rubrica del predetto articolo 21-bis. L'autorizzazione è un atto discrezionale della P.A. che incide sui diritti del destinatario condizionandone l'esercizio, o meglio regolandone l'esercizio, ed è comunque un atto che va ad ampliare la sfera sua giuridica. L'atto ampliativo è perfetto alla chiusura della fase decisoria e nel procedimento autorizzativo di cui all'art. 124, comma 1, D.Lgs. 152/2006, la fase decisoria si completa con l'adozione dell'atto da parte del SUAP. L'art 7, comma 2, del DPR n.160/2010 prevede che “Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni ....”, ed al
Pagina 5 comma 6 dello stesso art. 7 “Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste. ” Sul punto la dottrina prevalente concorda nel definire recettizi: “i provvedimenti che, limitando la sfera di libertà altrui, devono essere necessariamente comunicati agli interessati (per es. i provvedimenti ablatori)” [GALATERIA- STIPO]; - “per regola sono gli atti che impongono al destinatario obblighi di dare o di facere (...) atti incapaci di perseguire l'interesse cui tendono se non in quanto siano portati a conoscenza dei destinatari, il concorso della cui volontà è indispensabile per conseguire il risultato pratico cui l'atto è preordinato: tale, ad esempio, non è l'atto di esclusione di una gara, mentre tale è l'atto di esercizio della prelazione in materia di cose d'arte” [V. ; - “sono gli atti che restringono le facoltà dei destinatari, o Persona_3 costitutivi di obblighi, quali provvedimenti ablatori o sanzionatori (..)”. Concorda con tale interpretazione quanto emerso dopo la novella del 2005: “In ordine alla efficacia, anzitutto viene identificata la categoria degli atti recettizi, come quelli che acquistano efficacia nei confronti dei destinatari, con la comunicazione. Si tratta dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati. Tutti quelli, dunque, a carattere ablatorio.”. Può pertanto affermarsi che la data di adozione del provvedimento riportata sull'Atto Unico del SUAP è la data di rilascio del provvedimento e quindi di decorrenza degli effetti dello stesso.
Quanto sostenuto dal ricorrente altera ogni principio sancito dal legislatore del Testo Unico sull'Ambiente che titola il Capo II, in cui è contenuto l'art. 124, "Autorizzazione agli scarichi" ed ove in nessuna disposizione lascia intendere che l'autorizzazione sia da assumere come atto che in
“natura” vada equiparato agli atti pregiudizievoli per il destinatario. Se la decorrenza degli effetti di un provvedimento come quello del genere di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, quindi un'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO, quindi ampliativo della sfera giuridica dell'istante, fosse ricollegata alla data di notifica dell'atto al titolare/intestatario dell'autorizzazione, verrebbe assimilato ai provvedimenti restrittivi/limitativi della sfera giuridica relativamente alla decorrenza degli effetti. Negli atti ampliativi della sfera giuridica del destinatario, come l'atto autorizzativo di cui trattasi, la notifica ha una funzione diversa rispetto alla data di rilascio dell'atto che segna invece la decorrenza dell'efficacia dell'atto. In calce al provvedimento viene riportato che dalla data di notifica decorrono i termini per impugnare il provvedimento, a cui il gestore può ricorrere quando ad esempio l'autorizzazione è stata rilasciata senza accogliere tutte le richieste poste nella domanda. Va ricordato che l'autorizzazione rappresenta il provvedimento amministrativo che consente ad un soggetto, in possesso di determinati requisiti, di esercitare un'attività altrimenti non esercitabile. Con l'autorizzazione si rimuove il limite all'esercizio posto dalla legge ma contestualmente sono individuate le condizioni che delimitano tale esercizio per impedirne che entri in conflitto con gli interessi della collettività, quindi con interessi afferenti al bene comune e, nel caso di specie, all' CP_4
Nell'atto autorizzativo quindi vi sono prescrizioni per il soggetto la cui sfera giuridica è stata ampliata e queste rappresentano i limiti entro i quali l'attività autorizzata deve essere esercitata. Rileva parte della dottrina che “non sembra, però, coerente distinguere all'interno del provvedimento concessorio quelle singole statuizioni impositive di obblighi a carico dei beneficiari, attesa l'inscindibile unitarietà dell'atto."
Da non sottovalutare, anche a fini esemplificativi, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni agli scarichi che prevedono il rispetto dei limiti tabellari riferiti ai parametri dell'allegato 5, parte III, del
D.lgs. 152/2006 o le prescrizioni sulle modalità di esercizio dell'attività di scarico autorizzata. Non deve pertanto stupire, meravigliare o determinare una diversa classificazione nell'ambito dei provvedimenti amministrativi degli atti di cui all'art. 124, comma 1, del D.lgs. 152/2006 la presenza di prescrizioni a tutela del corretto e legittimo esercizio dello scarico.
Pagina 6 Parte ricorrente, invece, tenta di ricondurre le Autorizzazioni allo scarico nell'ambito dei provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario, creando quindi confusione nell'ambito della qualificazione giuridica dei provvedimenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione risulta fondata.
Effettivamente l'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 recita: "Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata”.
Questa norma va letta insieme all'art. 21 bis della legge 241/1990, articolo introdotto con legge 15/2005, col titolo ““efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo”. L'art.21 bis recita: “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci”. Vero è che questo provvedimento concessorio non appare in prima battuta come “limitativo della sfera del destinatario”, tuttavia, è innegabile che l'atto concessorio impone al concessionario anche obblighi di facere e dunque comunque una limitazione, per il perseguimento dello scopo dell'atto concessorio ampliativo.
Il Consiglio di Stato in materia di atti ampliativi, ha affermato che: “Non ignora il Collegio il risalente dibattito dottrinario sui limiti della qualificazione, con inclusione nella detta categoria dei soli atti che creano obblighi positivi o negativi in capo al destinatario o ne estinguono o limitano diritti o facoltà, e con correlata esclusione degli atti ampliativi della sfera giuridica dei privati. Ma, in disparte l'effettiva utilità di astratte catalogazioni, certo è che il provvedimento in esame – che pure amplia le facoltà del concessionario – comporta comunque l'obbligo di un facere in capo al destinatario dell'atto, in quanto preordinato all'effettuazione di una serie di adempimenti intesi al risultato finale della realizzazione del programma edilizio oggetto di finanziamento regionale. Non sembra allora compatibile con una visione strutturale e funzionale dell'atto la produzione di effetti tipici in assenza della conoscenza da parte del destinatario, cui fanno carico (anche) gli obblighi che dall'atto medesimo discendono” (sent. Consiglio di Stato n. 7532/1993).
L'ultimo passaggio di questa sentenza può fornire un contributo illuminante nella soluzione concreta del problema: un provvedimento ampliativo può essere recettizio, se reca limiti nella sfera giuridica (nel caso di specie, obbligo di un facere) funzionali alla realizzazione dell'effetto tipico dell'atto.
Dai lavori parlamentari emergono indizi sicuramente favorevoli per includere anche gli atti ampliativi, a certe condizioni, tra gli atti recettizi. Infatti, nella seduta alla Camera dei Deputati del 2/12/2003 sempre l'on. Bressa chiarisce che gli atti recettizi “sono gli atti (…) anche ampliativi, che
Pagina 7 strutturalmente non possono produrre i propri effetti tipici, se non comunicati al destinatario”. Questa precisazione appare ispirata alla giurisprudenza ante novella 2005, di cui si annoverano:
sent. Cons. Stato sezione IV sent. N. 978/92 e TAR VENETO SENT. 773/93- “rientrano nella categoria dei provvedimenti ricettizi quegli atti che, creando obblighi in capo ai destinatari e richiedendo quindi la loro collaborazione, necessariamente implicano per la loro efficacia la conoscenza da parte dei destinatari, per cui non rientrano nella categorie, di regola, quegli atti che sono idonei a produrre direttamente gli effetti nella sfera giuridica del destinatario a prescindere dalla conoscenza che ne abbia quest'ultimo, e primi fra tutti gli atti costitutivi, che modificano le posizioni soggettive dei destinatari”
Cons. Giust. Amm. Sic. Sent. 317/95 “il termine per l'impugnazione può decorrere esclusivamente dalla data di notificazione o comunicazione del provvedimento solo nel caso di atti ricettizi, e cioè di quegli atti il cui risultato pratico non può essere realizzato dall'autorità emanante in via diretta e autonoma ma solo in via mediata, attraverso l'attività dei destinatari della cui collaborazione l'autorità stessa deve necessariamente avvalersi;
atti che, pertanto, prima della loro comunicazione, sono nell'impossibilità (giuridica e pratica) di esplicare i loro effetti essenziali”
TAR UMBRIA sent. 559/97- “un atto si qualifica come «recettizio» quando, in ragione della sua struttura e della sua funzione, non è logicamente concepibile che produca i suoi effetti naturali e tipici se non in quanto portato a conoscenza di un determinato destinatario. Tale è il caso, nel diritto privato, delle proposte e delle accettazioni negoziali, e, nel diritto pubblico, di atti quali la direttiva, l'ordine, il divieto, la diffida, e simili. E' dunque sostenibile che non rientrino in questa tipologia gli atti di annullamento, in quanto, almeno di principio, è logicamente concepibile che essi producano il loro effetto giuridico proprio prima di essere portati a conoscenza di un determinato destinatario. Cosi si ritiene comunemente, ad es., per gli annullamenti pronunciati in sede giurisdizionale o di ricorso gerarchico, nonché - salvo che sia diversamente disposto dalla legge regionale - per quelli pronunciati dagli organi di controllo sugli atti delle regioni e degli Enti locali in base alla legge n. 62 del 1953”
Condividendo questa interpretazione giurisprudenziale richiamata da parte opponente per la interpretazione della locuzione “rilascio” contenuta nell'art. 21 bis della legge 241/91 (introdotto nell'anno 2005) si ritiene più corretto ritenere che l'opposizione è fondata in quanto vi era stata una tempestiva richiesta di rinnovo di , entro l'anno dalla scadenza della precedente CP_5 concessione prendendo alla base la data di comunicazione del provvedimento di rilascio. In questo caso la domanda di rinnovo risulta inoltrata dall'ing. per la società Persona_2 al SUAP del Comune di Pontassieve solo il 01/10/2009 e tale istanza perveniva al CP_5
SUAP di competenza il 05 / 10 /2009, come risulta dalla data riportata sulla cartolina di Avviso di ricevimento della Raccomandata A/R.
L'autorizzazione originaria per poter avere effetto e consentire lo svolgimento del pubblico servizio da parte di (la gestione dello scarico dei reflui fognari, servizio che non ammetteva CP_5 interruzioni) aveva necessità di essere conosciuto dalla stessa e dunque solo dalla sua CP_5 comunicazione, avvenuta in data 12.10.2006 poteva svolgere il servizio pubblico con scadenza del titolo autorizzatorio dopo 4 anni e dunque scadente al 12.10.2010 e onere di richiesta di rinnovo entro l'anno precedente (12.10.2010).
Anche in questo caso di provvedimento “ampliativo” infatti, sussistono obblighi di facere del concessionario in esito alla concessione ottenuta, obblighi di facere preordinati al soddisfacimento dell'interesse pubblico, obblighi che non potrebbero esplicarsi se non dopo la conoscenza o conoscibilità del provvedimento autorizzativo;
inoltre la stessa impugnativa del provvedimento che
Pagina 8 nell'ampliare la sfera del destinatario gli impone anche obblighi e prescrizioni, intanto potrebbe essere svolta in quanto l'atto sia conosciuto;
la stessa durata di 4 anni prevista dall'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 per questo particolare tipo di concessione deve essere una durata effettiva e dunque con decorrenza dalla conoscenza del destinatario, senza poter conteggiare i periodi eventualmente intercorrenti tra data dell'atto e data della comunicazione, rimessi sostanzialmente alla discrezionalità della PA e senza alcun termine legale per detta comunicazione.
Dunque questa interpretazione risulta preferibile in quanto si muove sulla falsariga della giurisprudenza prevalente precedente e appare più compatibile con i principi della Costituzione
Italiana in termini di buona fede, buon andamento (art. 97 Cost.) e diritti di difesa (art. 24 latamente inteso) e principio di uguaglianza (art.3).
Per tali ragioni l'opposizione risulta fondata e va accolta, con condanna della parte soccombente alle spese del giudizio che liquida in dispositivo in base al valore del titolo opposto di euro 6000,00.
p.q.m.
il tribunale con sentenza che definisce il giudizio accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla con effetto per entrambi i ricorrenti, l'Ordinanza
Ingiunzione n. 108/2021 emessa con Atto dirigenziale dalla Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana il 28 luglio 2021; condanna l'opposta a rimborsare ai ricorrenti le spese di costituzione e difesa che liquida in euro
5.077,00 per onorari, oltre accessori di legge ed euro 237,00 di contributo unificato.
Firenze, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Susanna Zanda
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