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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/12/2025, n. 2164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2164 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4110/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ORIENTI CORRADO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, preliminare, di merito e istruttoria della parte convenuta:
a) accertare e dichiarare la condotta negligente e illegittima delle parti convenute, generatrice di danno ingiusto ex art. 2043 del c.c.;
b) accertare e dichiarare il diritto della parte attrice al risarcimento dei danni ingiustamente patiti;
c) e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento:
- della somma di € 64.777,68= per esborsi direttamente connessi alla ricerca e allo svolgimento di un impiego alternativo;
- della somma di € 19.111,50= per spese legali;
pagina 1 di 10 - della somma di € 97.244,00= per altri danni inerenti all'attività professionale;
- della somma forfettaria di € 30.000,00= per pregiudizi inerenti alla perdita di chance lavorative e curriculum professionale;
- della somma forfettaria di € 30.000,00= per ulteriori danni inerenti alla sfera di vita personale e, dunque, complessivamente, della somma di € 241.138,18= o della maggiore o minore somma che sarà determinata all'esito del giudizio anche sulla base della valutazione equitativa di Codesto Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla integrale rifusione delle spese di giudizio, riguardanti l'equo compenso dovuto ai sensi di legge, compreso il rimborso forfettario spese generali, maggiorato di CPA e IVA, oltre alle spese di rimborso del contributo unificato.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
L'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia:
1. in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità della domanda, stante il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2. in subordine dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'avversa domanda, anche per tutte le questioni pregiudiziali sollevate, anche di decadenza ex art. 30, quinto comma, c.p.a, ovvero comunque l'infondatezza, in fatto ed in diritto, pure stante l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate, nonché in applicazione degli artt. 30 c.p.a e 1227, primo e secondo comma, c.p.c., fermo l'impedimento del giudicato e, dovendosi, in ogni caso scomputare quanto già versato al;
Pt_1
3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di aver Parte_1 partecipato al concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per 1 posto di Tecnologo di III livello, Settore tecnologico tecnico-scientifico per attività di progettazione, realizzazione ed utilizzo di strumentazione elettronica nel campo delle microonde, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso l'INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) – Osservatorio Astronomico di Cagliari, indetto con Determinazione
Direttoriale n. 420/11 del 29 novembre 2011;
pagina 2 di 10 che al termine delle operazioni concorsuali veniva decretato vincitore del concorso il dott. mentre l'attore si classificava terzo nella graduatoria;
Persona_1 che l'esito del concorso veniva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo di
Cagliari, il quale, con sentenza n. 485/2013 accoglieva il ricorso, determinando l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria unitamente ai verbali di concorso e ordinando all'amministrazione di “rinnovare le operazioni concorsuali in conformità ai criteri di valutazione disposti dal bando di gara”;
che disposto il rinnovo delle operazioni concorsuali, incaricando del compito, con chiare disposizioni, la medesima commissione, veniva approvata una nuova graduatoria, che lo vedeva nuovamente terzo;
che veniva presentato nuovo ricorso dinnanzi al Tar Cagliari per chiedere l'ottemperanza della sentenza n. 485/2013;
che il Tar, con sentenza n. 891/2014, dichiarava in parte inammissibile il ricorso e in parte lo respingeva;
che la sentenza veniva appellata ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4301/2015, accoglieva il ricorso, dichiarando l'inottemperanza dell'amministrazione e la nullità – per elusione del giudicato – del decreto dirigenziale n. 171 del 18 agosto 2013 e dei verbali della commissione giudicatrice, disponendo la rinnovazione della valutazione dei canditati da parte dell' a mezzo di una nuova commissione composta da “componenti CP_1 integralmente diversi dai precedenti”, al fine di garantire il corretto espletamento delle operazioni di valutazione, alla luce dei precetti espressi dal giudicato;
che veniva quindi nominata una nuova commissione, la quale fissava nuovi e diversi criteri- griglie di valutazione, formulando una ulteriore graduatoria che confermava, per la terza volta, il medesimo ordine di posizione dei candidati;
che anche questo terzo esito concorsuale veniva impugnato dinnanzi al Tar Cagliari, il quale, con sentenza n. 708, pubblicata il 17 novembre 2017 ha riconosciuto che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto compiersi in base ai criteri e griglie inizialmente definiti, non modificabili dalla nuova commissione valutatrice, dichiarando nullo il nuovo procedimento concorsuale, disponendo ancora una volta la rinnovazione della fase di pagina 3 di 10 giudizio dei titoli ad opera di una nuova Commissione.
Evidenzia che l'amministrazione non dava tempestiva esecuzione alla sentenza, per cui l'attore si era visto costretto ad inviare plurime diffide ad adempiere, a seguito delle quali, dopo ben 19 mesi, veniva finalmente emanata la corretta graduatoria definitiva, con determina 171 del 13 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – adempimento prescritto dall'art. 8, comma 2, del bando di concorso – il 5 novembre 2019, dopo ben 114 giorni dall'emanazione di essa.
In data 28 novembre 2018 (trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza) CP_1 aveva messo in atto un ulteriore tentativo di elusione del giudicato richiedendo all'interessato, tramite la sua amministrazione locale di Bologna una esplicita conferma, da fornirsi entro il termine perentorio di 15 giorni, della sussistenza del suo “attuale interesse” verso la riedizione della graduatoria;
che lo stesso veniva quindi invitato a sottoscrivere il contratto, per la prima volta, in data 19 ottobre 2019. che detto invito, oltre ad essere inoltrato in assenza di pubblicazione in gazzetta e ad avere termini stringenti, veniva formulato senza il preventivo invio di bozza del contratto da sottoscrivere;
che l'attore, in data 10 gennaio 2020, prima della data di riconvocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro, valutate le incerte condizioni contrattuali proposte, solo lacunosamente dettagliate nella bozza di contratto o mancanti di fondamentali elementi, e soppesate le implicazioni derivanti dal lungo contenzioso e dalle mutate condizioni personali, oltreché lavorative, avendo nelle more acquisito, dal 31 agosto 2018 un contratto a tempo indeterminato, per il profilo di Primo Ricercatore ha inoltrato una raccomandata di motivata rinuncia al posto di lavoro.
Rileva che nel periodo intercorso tra la proclamazione del vincitore iniziale (avvenuta con decreto del Direttore dell'OAC n. 90 del 15 settembre 2012) e la prima proposta di assunzione indirizzata al dott. (19 ottobre 2019) aveva assunto incarichi Pt_1 lavorativi a tempo determinato, presso la sede di Bologna, finanziati di volta in CP_1 volta su fondi esterni sostenuti., mentre la assunzione a tempo indeterminato, è avvenuta pagina 4 di 10 in data 31 agosto del 2018, a distanza di 6 anni dalla proclamazione del vincitore dell'originario concorso.
Sulla base di tali premesse, l'attore insta, nei confronti di per il risarcimento del CP_1 danno ex art. 2043 c.c., ritenendo sussistenti, nel caso di specie, tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Deduce, in particolare, che non si è attenuta al decisum del giudice, che aveva CP_1 accertato l'oggettiva superiorità dei titoli posseduti, che era giunto prima alla nomina della medesima commissione e dindi, ha provveduto, con una nuova commissione ad una graduatoria sulla base di criteri-griglie di valutazione nuovi e diversi rispetto a quelli fissati dal bando di gara;
che il danno patito dall'odierno ricorrente non è riferibile esclusivamente alla illegittimità ei vari provvedimenti annullati dal GA (ovvero le graduatorie pubblicate in suo disfavore), bensì alla condotta negligente e lesiva dell'amministrazione, condotta tenuta in palese violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dalla costituzione all'art. 97 e disciplinati dalla L. n. 241/1990; che si era in presenza di una condotta contra legem serbata dall'amministrazione che, nonostante la superiorità dei titoli e del curriculum del ricorrente, valutazione ben chiarita dal G.A. con le decisioni illustrate in fatto, per ben tre volte ha formulato la graduatoria in modo incoerente rispetto ai titoli effettivamente posseduti dai vari partecipanti, andando a ledere il suo diritto ad essere collocato in una posizione in graduatoria utile;
che il diritto ad ottenere risarcimento dei danni patiti va accertato con riferimento alla pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 5 novembre 2019 cui ha fatto seguito l'invito a sottoscrivere il contratto, posto che è con riferimento a quella data che il diritto all'assunzione è stato finalmente riconosciuto dalla P.A.; che i danni erano insorti con la data di assunzione del dott. avvenuta a seguito Per_1 dell'emanazione della prima graduatoria (novembre 2012); che il danno doveva quantificarsi nelle spese sostenute per sostenere gli sforzi (funzionali alla preparazione delle prove selettive in campi anche differenti dal proprio) e le spese necessarie per la ricerca di un impiego alternativo, ivi comprese anche le spese sostenute pagina 5 di 10 per intraprendere un'attività lavorativa alternativa.
Rileva che il danno si individua: nei maggiori costi sostenuto per locare un appartamento in Bologna, ove ha esercitato attività lavorativa, per un totale di € 47.504,00; nelle spese sostenute per gli spostamenti da e per Quartu Sant'Elena (CA), ove risiedono i genitori e aveva mantenuto la residenza, per le visite a questi e per l'esercizio del diritto di voto, per un totale di € 5.232,68; per mancato guadagno nei periodi di mancanza di impiego retribuito: dal 02/01/13 al
01/04/2013 (89 giorni) e dal 02/05/15 al 31/05/2015 (29 giorni), danno parti a € 12.041,00 nelle le spese legali sostenute per il riconoscimento del proprio diritto, recuperate solo in parte, con maggior costo sostenuto, non coperto dai rimborsi giudiziali, è pari ad €
19.116,50.
L'attore lamenta inoltre danni per ferie spettanti non fruite, riposi compensativi non fruiti, ferie obbligatorie fruite, per un importo di € 2.030,00; danni riconducibili alle maggiori spese per raggiungimento sede lavorativa, avendo fissato, per la difficoltà di reperimento di un alloggio e l'alto costo della vita della città di Bologna, il domicilio in paesi limitrofi con conseguenti maggiori spese per € 68.362,00, che inoltre aveva sostenuto maggiori spese dovute al costo differenziale dei prezzi al consumo tra Cagliari e Bologna, pari ad una maggiore spesa mensile del 25,7% nel nord-est rispetto a Cagliari, per un danno di € 23.720,00.
Rileva, inoltre, di aver sostenuto ulteriori pregiudizi inerenti la perdita di chance lavorative e la costruzione del curriculum professionale, danni da liquidare, in via forfettaria, in € 30.000,00.
Da ultimo evidenzia danni inerenti la sfera di vita personale, non avendo potuto pianificare la stessa su una base temporale superiore a quella delle proroghe contrattuali, avendo vissuto in modalità di “concorso permanente”, avendo altresì patito scarsa credibilità creditizia ed essere stato costretto ad abbandonare il Kajak, sport praticato fin dal 1981, oltre a non non aver potuto contribuire ad acquistare la casa paterna, il tutto per un danno da liquidare in ulteriori € 30.000,00.
pagina 6 di 10 Insta pertanto per la condanna dell'ente al pagamento dell'importo di € 241.138,18.
Nel giudizio così radicato si costituisce l' a mezzo della Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Cagliari.
Lo stesso, in via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità di ogni avversa domanda stante il difetto di giurisdizione di codesto Ill.mo Tribunale, in favore del Giudice
Amministrativo.
In particolare, si riporta all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n° 104/2010 secondo il quale
“di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi, conosce esclusivamente il giudice amministrativo”.
Sempre in via pregiudiziale, seppur subordinata, eccepisce l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n° 104/2010 per avere controparte proposto l'odierna domanda giudiziaria ben oltre i prescritti centoventi giorni;
in via preliminare di merito, eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale (e subordinatamente pure decennale) di tutte le pretese risarcitorie azionate.
Nel merito, deduce la infondatezza della richiesta, non ravvisandosi gli elementi di cui all'art. 2043 cod. civ. Rileva che l'illegittimità del provvedimento, non coincide con la colpa e, costituisce un elemento insufficiente ai fini dell'affermazione di una responsabilità della PA ex art. 2043 cod. civ.; che non sussiste neppure il nesso causale tra l'attività provvedimentale dell'Amministrazione ed i pregiudizi che controparte assume subiti.
Contesta inoltre le richieste svolte sia perché infondate, sia perché prive di supporto probatorio, nonché l'ammissibilità e la fondatezza della pretesa risarcitoria a titolo di esborsi affrontati negli anni per far valere i propri diritti anche in sede giurisdizionale, posto che tali pretese trovano la propria sede naturale di valutazione e riconoscimento con il governo delle spese processuali, liquidate dal Giudice chiamato a decidere la controversia;
contesta la sussistenza di presupposti per il riconoscimento di un danno da perdita di chance;
invoca, infine, l'applicazione dell'art. 1227, primo e secondo comma, cod. civ.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
pagina 7 di 10 117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al 2 dicembre 2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
Deve, preliminarmente, sottoporsi a disamina la preliminare eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito giudice.
L'attore, come riportato nella parte narrativa, lamenta un comportamento doloso o colposo dell'amministrazione, che ha portato a ben tre provvedimenti e altrettante impugnative degli stessi, favorevoli al ricorrente, che solo dopo diversi anni ha visto riconosciuto il suo diritto all'ottenimento del posto messo a concorso.
L'amministrazione invoca, a sostegno della competenza, sul punto, del giudice amministrativo, l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n° 104/2010 norma che prevede che “di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi
o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi, conosce esclusivamente il giudice amministrativo”.
Ritiene il giudicante fondata la eccezione di carenza di giurisdizione.
La norma invocata dalla Pubblica amministrazione appare chiara, laddove individua quale giudice competente alla statuizione risarcitoria il giudice amministrativo.
La parte lamenta, infatti, non già un danno riconducibile ad attività di fatto o contrattuale della pubblica amministrazione, ma un danno riconducibile ad attività della stessa connessa pur sempre allo svolgimento di attività amministrativa, nel caso di specie, costituita dall'espletamento di concorso pubblico che il giudice amministrativo ha ritenuto non rispettoso delle previsioni normative.
La parte infatti lamenta un danno in primo luogo riferibile alla illegittimità dei provvedimenti emanati ed annullati dal giudice amministrativo ed altresì connesso alla condotta successivamente tenuta dall'amministrazione in ordine alla dedotta elusione del giudicato.
pagina 8 di 10 Sul punto la giurisprudenza è chiara:
“La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende anche alle pretese risarcitorie quando il diritto soggettivo è leso da un comportamento della pubblica amministrazione riconducibile, sia pure mediatamente, all'esercizio del potere e non da una mera attività materiale” (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2022, n. 1278)
“È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell'affidamento sul provvedimento favorevole annullato dalla pubblica amministrazione”(Consiglio di Stato, sez. IV, 03/08/2023,
n.7503).
“Costituisce ius receptum che la regola di riparto della giurisdizione sia informata al criterio del petitum sostanziale, in luogo di quello formale, il quale ha riguardo non alla causa petendi ma all'oggetto del dispositivo giurisdizionale che si invoca, mentre il petitum sostanziale concerne il rapporto dedotto in giudizio ed oggetto di accertamento giurisdizionale. La ricorrente invoca sul piano formale un comportamento caratterizzato da dolo ed in violazione della normativa di correttezza, ma il rapporto dedotto in giudizio è relativo ad un danno cagionato dal provvedimento amministrativo
(…) Trattasi pertanto di fattispecie chiaramente sussumibile nella previsione di cui all'art.
30, commi 2 e 6, CPA, per la quale, quindi, è prevista la giurisdizione generale di legittimità” (così, ex multis, Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2024, n. 2368).
In senso pressoché conforme è anche la decisione citata da parte attrice, la quale afferma:
“Come è noto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20350; cfr. pure, tra le tante: Cass. Sez. U.
7 settembre 2018, n. 21928; Cass. Sez. U. 15 settembre 2017, n. 21522; Cass. Sez. U. 11 ottobre 2011, n. 20902)” (Cass. 5441/2024).
La attività svolta, nell'occasione, dall'Ufficio pubblico non è attività di natura contrattuale,
pagina 9 di 10 ma trattasi di attività svolta nell'ambito del potere discrezionale che caratterizza la pubblica amministrazione, trattandosi di comportamenti connessi all'espletamento di concorsi pubblici.
Va pertanto accolta la eccezione di carenza di giurisdizione, con conseguente assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice competente, ex art. 59 Legge
n.69 del 18 giugno 2009.
Le spese vengono rimesse alla decisione del giudice avente giurisdizione, attesa la traslazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della pregiudiziale eccezione di carenza di giurisdizione, accerta e dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
assegna termine di mesi tre decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione.
Spese al giudizio di merito.
Cagliari, 24 dicembre 2025
Il Giudice
ON RB
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice ON RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4110/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ORIENTI CORRADO
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CAGLIARI
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI CAGLIARI
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e conclusione, preliminare, di merito e istruttoria della parte convenuta:
a) accertare e dichiarare la condotta negligente e illegittima delle parti convenute, generatrice di danno ingiusto ex art. 2043 del c.c.;
b) accertare e dichiarare il diritto della parte attrice al risarcimento dei danni ingiustamente patiti;
c) e, per l'effetto, condannare i convenuti al pagamento:
- della somma di € 64.777,68= per esborsi direttamente connessi alla ricerca e allo svolgimento di un impiego alternativo;
- della somma di € 19.111,50= per spese legali;
pagina 1 di 10 - della somma di € 97.244,00= per altri danni inerenti all'attività professionale;
- della somma forfettaria di € 30.000,00= per pregiudizi inerenti alla perdita di chance lavorative e curriculum professionale;
- della somma forfettaria di € 30.000,00= per ulteriori danni inerenti alla sfera di vita personale e, dunque, complessivamente, della somma di € 241.138,18= o della maggiore o minore somma che sarà determinata all'esito del giudizio anche sulla base della valutazione equitativa di Codesto Tribunale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alla integrale rifusione delle spese di giudizio, riguardanti l'equo compenso dovuto ai sensi di legge, compreso il rimborso forfettario spese generali, maggiorato di CPA e IVA, oltre alle spese di rimborso del contributo unificato.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
L'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia:
1. in via pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità della domanda, stante il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2. in subordine dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità dell'avversa domanda, anche per tutte le questioni pregiudiziali sollevate, anche di decadenza ex art. 30, quinto comma, c.p.a, ovvero comunque l'infondatezza, in fatto ed in diritto, pure stante l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate, nonché in applicazione degli artt. 30 c.p.a e 1227, primo e secondo comma, c.p.c., fermo l'impedimento del giudicato e, dovendosi, in ogni caso scomputare quanto già versato al;
Pt_1
3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato premesso di aver Parte_1 partecipato al concorso pubblico nazionale per titoli ed esami per 1 posto di Tecnologo di III livello, Settore tecnologico tecnico-scientifico per attività di progettazione, realizzazione ed utilizzo di strumentazione elettronica nel campo delle microonde, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso l'INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica) – Osservatorio Astronomico di Cagliari, indetto con Determinazione
Direttoriale n. 420/11 del 29 novembre 2011;
pagina 2 di 10 che al termine delle operazioni concorsuali veniva decretato vincitore del concorso il dott. mentre l'attore si classificava terzo nella graduatoria;
Persona_1 che l'esito del concorso veniva impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo di
Cagliari, il quale, con sentenza n. 485/2013 accoglieva il ricorso, determinando l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria unitamente ai verbali di concorso e ordinando all'amministrazione di “rinnovare le operazioni concorsuali in conformità ai criteri di valutazione disposti dal bando di gara”;
che disposto il rinnovo delle operazioni concorsuali, incaricando del compito, con chiare disposizioni, la medesima commissione, veniva approvata una nuova graduatoria, che lo vedeva nuovamente terzo;
che veniva presentato nuovo ricorso dinnanzi al Tar Cagliari per chiedere l'ottemperanza della sentenza n. 485/2013;
che il Tar, con sentenza n. 891/2014, dichiarava in parte inammissibile il ricorso e in parte lo respingeva;
che la sentenza veniva appellata ed il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4301/2015, accoglieva il ricorso, dichiarando l'inottemperanza dell'amministrazione e la nullità – per elusione del giudicato – del decreto dirigenziale n. 171 del 18 agosto 2013 e dei verbali della commissione giudicatrice, disponendo la rinnovazione della valutazione dei canditati da parte dell' a mezzo di una nuova commissione composta da “componenti CP_1 integralmente diversi dai precedenti”, al fine di garantire il corretto espletamento delle operazioni di valutazione, alla luce dei precetti espressi dal giudicato;
che veniva quindi nominata una nuova commissione, la quale fissava nuovi e diversi criteri- griglie di valutazione, formulando una ulteriore graduatoria che confermava, per la terza volta, il medesimo ordine di posizione dei candidati;
che anche questo terzo esito concorsuale veniva impugnato dinnanzi al Tar Cagliari, il quale, con sentenza n. 708, pubblicata il 17 novembre 2017 ha riconosciuto che la valutazione dei titoli avrebbe dovuto compiersi in base ai criteri e griglie inizialmente definiti, non modificabili dalla nuova commissione valutatrice, dichiarando nullo il nuovo procedimento concorsuale, disponendo ancora una volta la rinnovazione della fase di pagina 3 di 10 giudizio dei titoli ad opera di una nuova Commissione.
Evidenzia che l'amministrazione non dava tempestiva esecuzione alla sentenza, per cui l'attore si era visto costretto ad inviare plurime diffide ad adempiere, a seguito delle quali, dopo ben 19 mesi, veniva finalmente emanata la corretta graduatoria definitiva, con determina 171 del 13 giugno 2019, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – adempimento prescritto dall'art. 8, comma 2, del bando di concorso – il 5 novembre 2019, dopo ben 114 giorni dall'emanazione di essa.
In data 28 novembre 2018 (trascorso un anno dalla pubblicazione della sentenza) CP_1 aveva messo in atto un ulteriore tentativo di elusione del giudicato richiedendo all'interessato, tramite la sua amministrazione locale di Bologna una esplicita conferma, da fornirsi entro il termine perentorio di 15 giorni, della sussistenza del suo “attuale interesse” verso la riedizione della graduatoria;
che lo stesso veniva quindi invitato a sottoscrivere il contratto, per la prima volta, in data 19 ottobre 2019. che detto invito, oltre ad essere inoltrato in assenza di pubblicazione in gazzetta e ad avere termini stringenti, veniva formulato senza il preventivo invio di bozza del contratto da sottoscrivere;
che l'attore, in data 10 gennaio 2020, prima della data di riconvocazione per la sottoscrizione del contratto di lavoro, valutate le incerte condizioni contrattuali proposte, solo lacunosamente dettagliate nella bozza di contratto o mancanti di fondamentali elementi, e soppesate le implicazioni derivanti dal lungo contenzioso e dalle mutate condizioni personali, oltreché lavorative, avendo nelle more acquisito, dal 31 agosto 2018 un contratto a tempo indeterminato, per il profilo di Primo Ricercatore ha inoltrato una raccomandata di motivata rinuncia al posto di lavoro.
Rileva che nel periodo intercorso tra la proclamazione del vincitore iniziale (avvenuta con decreto del Direttore dell'OAC n. 90 del 15 settembre 2012) e la prima proposta di assunzione indirizzata al dott. (19 ottobre 2019) aveva assunto incarichi Pt_1 lavorativi a tempo determinato, presso la sede di Bologna, finanziati di volta in CP_1 volta su fondi esterni sostenuti., mentre la assunzione a tempo indeterminato, è avvenuta pagina 4 di 10 in data 31 agosto del 2018, a distanza di 6 anni dalla proclamazione del vincitore dell'originario concorso.
Sulla base di tali premesse, l'attore insta, nei confronti di per il risarcimento del CP_1 danno ex art. 2043 c.c., ritenendo sussistenti, nel caso di specie, tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano.
Deduce, in particolare, che non si è attenuta al decisum del giudice, che aveva CP_1 accertato l'oggettiva superiorità dei titoli posseduti, che era giunto prima alla nomina della medesima commissione e dindi, ha provveduto, con una nuova commissione ad una graduatoria sulla base di criteri-griglie di valutazione nuovi e diversi rispetto a quelli fissati dal bando di gara;
che il danno patito dall'odierno ricorrente non è riferibile esclusivamente alla illegittimità ei vari provvedimenti annullati dal GA (ovvero le graduatorie pubblicate in suo disfavore), bensì alla condotta negligente e lesiva dell'amministrazione, condotta tenuta in palese violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa, sanciti dalla costituzione all'art. 97 e disciplinati dalla L. n. 241/1990; che si era in presenza di una condotta contra legem serbata dall'amministrazione che, nonostante la superiorità dei titoli e del curriculum del ricorrente, valutazione ben chiarita dal G.A. con le decisioni illustrate in fatto, per ben tre volte ha formulato la graduatoria in modo incoerente rispetto ai titoli effettivamente posseduti dai vari partecipanti, andando a ledere il suo diritto ad essere collocato in una posizione in graduatoria utile;
che il diritto ad ottenere risarcimento dei danni patiti va accertato con riferimento alla pubblicazione della graduatoria, avvenuta il 5 novembre 2019 cui ha fatto seguito l'invito a sottoscrivere il contratto, posto che è con riferimento a quella data che il diritto all'assunzione è stato finalmente riconosciuto dalla P.A.; che i danni erano insorti con la data di assunzione del dott. avvenuta a seguito Per_1 dell'emanazione della prima graduatoria (novembre 2012); che il danno doveva quantificarsi nelle spese sostenute per sostenere gli sforzi (funzionali alla preparazione delle prove selettive in campi anche differenti dal proprio) e le spese necessarie per la ricerca di un impiego alternativo, ivi comprese anche le spese sostenute pagina 5 di 10 per intraprendere un'attività lavorativa alternativa.
Rileva che il danno si individua: nei maggiori costi sostenuto per locare un appartamento in Bologna, ove ha esercitato attività lavorativa, per un totale di € 47.504,00; nelle spese sostenute per gli spostamenti da e per Quartu Sant'Elena (CA), ove risiedono i genitori e aveva mantenuto la residenza, per le visite a questi e per l'esercizio del diritto di voto, per un totale di € 5.232,68; per mancato guadagno nei periodi di mancanza di impiego retribuito: dal 02/01/13 al
01/04/2013 (89 giorni) e dal 02/05/15 al 31/05/2015 (29 giorni), danno parti a € 12.041,00 nelle le spese legali sostenute per il riconoscimento del proprio diritto, recuperate solo in parte, con maggior costo sostenuto, non coperto dai rimborsi giudiziali, è pari ad €
19.116,50.
L'attore lamenta inoltre danni per ferie spettanti non fruite, riposi compensativi non fruiti, ferie obbligatorie fruite, per un importo di € 2.030,00; danni riconducibili alle maggiori spese per raggiungimento sede lavorativa, avendo fissato, per la difficoltà di reperimento di un alloggio e l'alto costo della vita della città di Bologna, il domicilio in paesi limitrofi con conseguenti maggiori spese per € 68.362,00, che inoltre aveva sostenuto maggiori spese dovute al costo differenziale dei prezzi al consumo tra Cagliari e Bologna, pari ad una maggiore spesa mensile del 25,7% nel nord-est rispetto a Cagliari, per un danno di € 23.720,00.
Rileva, inoltre, di aver sostenuto ulteriori pregiudizi inerenti la perdita di chance lavorative e la costruzione del curriculum professionale, danni da liquidare, in via forfettaria, in € 30.000,00.
Da ultimo evidenzia danni inerenti la sfera di vita personale, non avendo potuto pianificare la stessa su una base temporale superiore a quella delle proroghe contrattuali, avendo vissuto in modalità di “concorso permanente”, avendo altresì patito scarsa credibilità creditizia ed essere stato costretto ad abbandonare il Kajak, sport praticato fin dal 1981, oltre a non non aver potuto contribuire ad acquistare la casa paterna, il tutto per un danno da liquidare in ulteriori € 30.000,00.
pagina 6 di 10 Insta pertanto per la condanna dell'ente al pagamento dell'importo di € 241.138,18.
Nel giudizio così radicato si costituisce l' a mezzo della Avvocatura CP_2
Distrettuale dello Stato di Cagliari.
Lo stesso, in via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità di ogni avversa domanda stante il difetto di giurisdizione di codesto Ill.mo Tribunale, in favore del Giudice
Amministrativo.
In particolare, si riporta all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n° 104/2010 secondo il quale
“di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi, conosce esclusivamente il giudice amministrativo”.
Sempre in via pregiudiziale, seppur subordinata, eccepisce l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. n° 104/2010 per avere controparte proposto l'odierna domanda giudiziaria ben oltre i prescritti centoventi giorni;
in via preliminare di merito, eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale (e subordinatamente pure decennale) di tutte le pretese risarcitorie azionate.
Nel merito, deduce la infondatezza della richiesta, non ravvisandosi gli elementi di cui all'art. 2043 cod. civ. Rileva che l'illegittimità del provvedimento, non coincide con la colpa e, costituisce un elemento insufficiente ai fini dell'affermazione di una responsabilità della PA ex art. 2043 cod. civ.; che non sussiste neppure il nesso causale tra l'attività provvedimentale dell'Amministrazione ed i pregiudizi che controparte assume subiti.
Contesta inoltre le richieste svolte sia perché infondate, sia perché prive di supporto probatorio, nonché l'ammissibilità e la fondatezza della pretesa risarcitoria a titolo di esborsi affrontati negli anni per far valere i propri diritti anche in sede giurisdizionale, posto che tali pretese trovano la propria sede naturale di valutazione e riconoscimento con il governo delle spese processuali, liquidate dal Giudice chiamato a decidere la controversia;
contesta la sussistenza di presupposti per il riconoscimento di un danno da perdita di chance;
invoca, infine, l'applicazione dell'art. 1227, primo e secondo comma, cod. civ.
La causa veniva assegnata al sottoscritto giudice, applicato a distanza ex art. 3 D.L.
pagina 7 di 10 117/2025, in data 14.10.2025, a seguito di variazione tabellare del Tribunale di Cagliari di data 8.10.2025.
La sottoscritta, con successivo provvedimento, fissava udienza per la discussione al 2 dicembre 2025, udienza da tenersi in modalità trattazione scritta, con riserva di deposito della sentenza nei 30 giorni.
***
Deve, preliminarmente, sottoporsi a disamina la preliminare eccezione di carenza di giurisdizione dell'adito giudice.
L'attore, come riportato nella parte narrativa, lamenta un comportamento doloso o colposo dell'amministrazione, che ha portato a ben tre provvedimenti e altrettante impugnative degli stessi, favorevoli al ricorrente, che solo dopo diversi anni ha visto riconosciuto il suo diritto all'ottenimento del posto messo a concorso.
L'amministrazione invoca, a sostegno della competenza, sul punto, del giudice amministrativo, l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n° 104/2010 norma che prevede che “di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni per lesioni di interessi legittimi
o, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi, conosce esclusivamente il giudice amministrativo”.
Ritiene il giudicante fondata la eccezione di carenza di giurisdizione.
La norma invocata dalla Pubblica amministrazione appare chiara, laddove individua quale giudice competente alla statuizione risarcitoria il giudice amministrativo.
La parte lamenta, infatti, non già un danno riconducibile ad attività di fatto o contrattuale della pubblica amministrazione, ma un danno riconducibile ad attività della stessa connessa pur sempre allo svolgimento di attività amministrativa, nel caso di specie, costituita dall'espletamento di concorso pubblico che il giudice amministrativo ha ritenuto non rispettoso delle previsioni normative.
La parte infatti lamenta un danno in primo luogo riferibile alla illegittimità dei provvedimenti emanati ed annullati dal giudice amministrativo ed altresì connesso alla condotta successivamente tenuta dall'amministrazione in ordine alla dedotta elusione del giudicato.
pagina 8 di 10 Sul punto la giurisprudenza è chiara:
“La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si estende anche alle pretese risarcitorie quando il diritto soggettivo è leso da un comportamento della pubblica amministrazione riconducibile, sia pure mediatamente, all'esercizio del potere e non da una mera attività materiale” (Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2022, n. 1278)
“È devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione sulle controversie in cui si faccia questione di danni da lesione dell'affidamento sul provvedimento favorevole annullato dalla pubblica amministrazione”(Consiglio di Stato, sez. IV, 03/08/2023,
n.7503).
“Costituisce ius receptum che la regola di riparto della giurisdizione sia informata al criterio del petitum sostanziale, in luogo di quello formale, il quale ha riguardo non alla causa petendi ma all'oggetto del dispositivo giurisdizionale che si invoca, mentre il petitum sostanziale concerne il rapporto dedotto in giudizio ed oggetto di accertamento giurisdizionale. La ricorrente invoca sul piano formale un comportamento caratterizzato da dolo ed in violazione della normativa di correttezza, ma il rapporto dedotto in giudizio è relativo ad un danno cagionato dal provvedimento amministrativo
(…) Trattasi pertanto di fattispecie chiaramente sussumibile nella previsione di cui all'art.
30, commi 2 e 6, CPA, per la quale, quindi, è prevista la giurisdizione generale di legittimità” (così, ex multis, Cass., Sez. Un., 24 gennaio 2024, n. 2368).
In senso pressoché conforme è anche la decisione citata da parte attrice, la quale afferma:
“Come è noto, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. Sez. U. 31 luglio 2018, n. 20350; cfr. pure, tra le tante: Cass. Sez. U.
7 settembre 2018, n. 21928; Cass. Sez. U. 15 settembre 2017, n. 21522; Cass. Sez. U. 11 ottobre 2011, n. 20902)” (Cass. 5441/2024).
La attività svolta, nell'occasione, dall'Ufficio pubblico non è attività di natura contrattuale,
pagina 9 di 10 ma trattasi di attività svolta nell'ambito del potere discrezionale che caratterizza la pubblica amministrazione, trattandosi di comportamenti connessi all'espletamento di concorsi pubblici.
Va pertanto accolta la eccezione di carenza di giurisdizione, con conseguente assegnazione del termine di mesi tre per la riassunzione dinanzi al giudice competente, ex art. 59 Legge
n.69 del 18 giugno 2009.
Le spese vengono rimesse alla decisione del giudice avente giurisdizione, attesa la traslazione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento della pregiudiziale eccezione di carenza di giurisdizione, accerta e dichiara la giurisdizione del Giudice Amministrativo;
assegna termine di mesi tre decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione.
Spese al giudizio di merito.
Cagliari, 24 dicembre 2025
Il Giudice
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