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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Compagno, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 7038/2021 R.G., pendente
TRA
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Rosanna Campisi
attore
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_2
convenuto contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 10/05/2021, il conveniva in Parte_1
giudizio l chiedendo di Controparte_2 Controparte_1
accertare e dichiarare il proprio diritto di credito ex art. 39 bis L.R. n. 98/1981 di complessivi euro 1.119.734,00. nei confronti dell'amministrazione convenuta.
A fondamento della domanda l'attore esponeva che la spesa relativa al personale impiegato dal è posta a carico del bilancio regionale giusta previsione di cui all'art. 39 bis L.R. Pt_1
98/1991, e che, a fronte di una spesa del personale per l'anno 2019 autorizzata sino all'importo di 4.442.822,47 euro, l'Assessorato aveva trasferito il minore importo di 3.272.351,49 euro, residuando euro 1.119.734,00 e determinando un disavanzo di gestione pari a 1.067.590,26 euro.
1 Soggiungeva, inoltre, che gli emolumenti del personale relativi all'anno 2019 erano stati regolarmente corrisposti ai dipendenti, e che il bilancio del per l'anno 2019 si era chiuso Pt_1
con un disavanzo presunto di 1.067.590,26 euro, avendo utilizzato le disponibilità di cassa.
Benché ritualmente convenuto, l'Assessorato non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 19/10/2021.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'8.4.2025, la causa era posta in decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta
Secondo l'art. 9 L.R. 98/1981 gli Enti Parco regionali sono enti di diritto pubblico sottoposti a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Secondo la medesima norma “Le entrate dell' Ente parco sono costituite da: a) redditi di beni costituenti il patrimonio dello Ente;
b) proventi dell' esercizio di attività ordinaria dello Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
c) dotazioni finanziarie che annualmente l' Assessore regionale del territorio e dell' ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di enti pubblici
e soggetti privati”.
In relazione al personale dell'ente, la predetta legge regionale prevede, all'art. 13 che “L' Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della . Al personale di vigilanza del parco, Controparte_1
reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo forestale della .” Controparte_1
L'art. 39 bis, introdotto dall'art. 41 L.R. 14/1988, prevede poi che “la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l' allegata tabella " B".
La spesa del personale dei parchi regionali, ivi compreso il deve intendersi, Parte_1
quindi, a carico del bilancio della , in virtù di espressa previsione normativa. CP_1
2 Ne consegue che nei limiti delle assunzioni previste dalla medesima norma, le retribuzioni di detti dipendenti restano di competenza della e non possono gravare direttamente CP_1
sulle casse dell . CP_3
In ragione di quanto precede, la domanda dell'attore deve ritenersi fondata.
Emerge, infatti, dalla documentazione in atti (cfr. nota prot. 598 del 15/02/2019 e nota prot.
2491 del 24/06/2019) che quest'ultimo ha richiesto euro 4.332.822,47 quali somme necessarie per la spesa del personale di ruolo relativo all'esercizio finanziario 2019.
A fronte delle predette richieste, l'Assessorato ha erogato un importo complessivo per tutti gli enti parco, inidoneo a soddisfare le spese per il personale indicate da ciascun ente finanziato
(cfr. DRS n. 310 del 9/5/2019; DRS n. 552 del 3/7/2019; DRS n. 802 del 10/10/2029; DRS 1252 del 31.12.2019), impegnando e assegnando all'odierna attrice la minore somma di euro
3.272.351,49.
Ancora, risultano rispettati i limiti all'assunzione di personale previsti all'art. 39 bis L.R. 98/1981
(cfr. nota prot. 598 del 15/02/2019).
La documentazione versata in atti dal attesta infine che neppure a seguito Parte_1
delle diffide periodicamente ricevute, la – che pure non ha mai sollevato Controparte_1
alcuna contestazione in ordine alla congruità delle spese rendicontate dall'attore - ha adempiuto all'obbligo di legge di cui s'è detto.
Da quanto precede discende che, in accoglimento della domanda in esame, deve affermarsi il diritto del d ottenere il saldo delle spettanze allo stesso dovute relative Parte_1
alle spese del personale per l'anno 2019, pari ad € 1.060.470,98.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (peraltro corrispondente a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 520.000,00, con le maggiorazioni ex art. 6 del suddetto d.m., nei limiti del 10%), attesa la scarsa complessità della vicenda, la natura documentale del giudizio e la contumacia del convenuto, da distrarsi in favore dell'avv. Rosanna Campisi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
3 definitivamente pronunciando, nella contumacia dell
[...]
; Controparte_4
ACCERTA e DICHIARA, ai sensi dell'art. 39 bis L.R. n. 98/1981, che a diritto Parte_1
ad ottenere dall il saldo delle Controparte_4
spettanze relative alle spese del personale per l'anno 2019, per un totale di euro 1.060.470,98;
CONDANNA l al pagamento Controparte_4
in favore del elle spese di lite che si liquidano in € 11067,02, oltre IVA, CPA Parte_1
e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rosanna Campisi, ex art. 93
c.p.c..
Così deciso in Palermo, l'11/04/2025 Il Giudice
Andrea Compagno
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Compagno, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 7038/2021 R.G., pendente
TRA
, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Rosanna Campisi
attore
CONTRO
Controparte_1
[...] P.IVA_2
convenuto contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 10/05/2021, il conveniva in Parte_1
giudizio l chiedendo di Controparte_2 Controparte_1
accertare e dichiarare il proprio diritto di credito ex art. 39 bis L.R. n. 98/1981 di complessivi euro 1.119.734,00. nei confronti dell'amministrazione convenuta.
A fondamento della domanda l'attore esponeva che la spesa relativa al personale impiegato dal è posta a carico del bilancio regionale giusta previsione di cui all'art. 39 bis L.R. Pt_1
98/1991, e che, a fronte di una spesa del personale per l'anno 2019 autorizzata sino all'importo di 4.442.822,47 euro, l'Assessorato aveva trasferito il minore importo di 3.272.351,49 euro, residuando euro 1.119.734,00 e determinando un disavanzo di gestione pari a 1.067.590,26 euro.
1 Soggiungeva, inoltre, che gli emolumenti del personale relativi all'anno 2019 erano stati regolarmente corrisposti ai dipendenti, e che il bilancio del per l'anno 2019 si era chiuso Pt_1
con un disavanzo presunto di 1.067.590,26 euro, avendo utilizzato le disponibilità di cassa.
Benché ritualmente convenuto, l'Assessorato non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 19/10/2021.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza dell'8.4.2025, la causa era posta in decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta
Secondo l'art. 9 L.R. 98/1981 gli Enti Parco regionali sono enti di diritto pubblico sottoposti a controllo, vigilanza e tutela dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente. Secondo la medesima norma “Le entrate dell' Ente parco sono costituite da: a) redditi di beni costituenti il patrimonio dello Ente;
b) proventi dell' esercizio di attività ordinaria dello Ente, ivi compresi eventuali corrispettivi per servizi forniti;
c) dotazioni finanziarie che annualmente l' Assessore regionale del territorio e dell' ambiente attribuisce per spese di impianto, di esercizio e per il raggiungimento delle finalità istitutive;
d) eventuali interventi finanziari derivanti da assegnazioni della Regione, dello Stato, della Comunità economica europea e di enti pubblici
e soggetti privati”.
In relazione al personale dell'ente, la predetta legge regionale prevede, all'art. 13 che “L' Ente parco, per i compiti di vigilanza attribuiti, si avvale, oltre che del personale del proprio ruolo organico, del Corpo forestale della . Al personale di vigilanza del parco, Controparte_1
reclutato per concorso secondo le norme vigenti, sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale appartenente al Corpo forestale della .” Controparte_1
L'art. 39 bis, introdotto dall'art. 41 L.R. 14/1988, prevede poi che “la dotazione organica complessiva per i parchi e le riserve regionali, da assumere secondo la normativa vigente ed il cui finanziamento resta a carico della Regione, non può superare le 500 unità assegnate secondo l' allegata tabella " B".
La spesa del personale dei parchi regionali, ivi compreso il deve intendersi, Parte_1
quindi, a carico del bilancio della , in virtù di espressa previsione normativa. CP_1
2 Ne consegue che nei limiti delle assunzioni previste dalla medesima norma, le retribuzioni di detti dipendenti restano di competenza della e non possono gravare direttamente CP_1
sulle casse dell . CP_3
In ragione di quanto precede, la domanda dell'attore deve ritenersi fondata.
Emerge, infatti, dalla documentazione in atti (cfr. nota prot. 598 del 15/02/2019 e nota prot.
2491 del 24/06/2019) che quest'ultimo ha richiesto euro 4.332.822,47 quali somme necessarie per la spesa del personale di ruolo relativo all'esercizio finanziario 2019.
A fronte delle predette richieste, l'Assessorato ha erogato un importo complessivo per tutti gli enti parco, inidoneo a soddisfare le spese per il personale indicate da ciascun ente finanziato
(cfr. DRS n. 310 del 9/5/2019; DRS n. 552 del 3/7/2019; DRS n. 802 del 10/10/2029; DRS 1252 del 31.12.2019), impegnando e assegnando all'odierna attrice la minore somma di euro
3.272.351,49.
Ancora, risultano rispettati i limiti all'assunzione di personale previsti all'art. 39 bis L.R. 98/1981
(cfr. nota prot. 598 del 15/02/2019).
La documentazione versata in atti dal attesta infine che neppure a seguito Parte_1
delle diffide periodicamente ricevute, la – che pure non ha mai sollevato Controparte_1
alcuna contestazione in ordine alla congruità delle spese rendicontate dall'attore - ha adempiuto all'obbligo di legge di cui s'è detto.
Da quanto precede discende che, in accoglimento della domanda in esame, deve affermarsi il diritto del d ottenere il saldo delle spettanze allo stesso dovute relative Parte_1
alle spese del personale per l'anno 2019, pari ad € 1.060.470,98.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri dettati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (peraltro corrispondente a quello della domanda), secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 520.000,00, con le maggiorazioni ex art. 6 del suddetto d.m., nei limiti del 10%), attesa la scarsa complessità della vicenda, la natura documentale del giudizio e la contumacia del convenuto, da distrarsi in favore dell'avv. Rosanna Campisi.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
3 definitivamente pronunciando, nella contumacia dell
[...]
; Controparte_4
ACCERTA e DICHIARA, ai sensi dell'art. 39 bis L.R. n. 98/1981, che a diritto Parte_1
ad ottenere dall il saldo delle Controparte_4
spettanze relative alle spese del personale per l'anno 2019, per un totale di euro 1.060.470,98;
CONDANNA l al pagamento Controparte_4
in favore del elle spese di lite che si liquidano in € 11067,02, oltre IVA, CPA Parte_1
e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Rosanna Campisi, ex art. 93
c.p.c..
Così deciso in Palermo, l'11/04/2025 Il Giudice
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