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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/10/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa LA GI
GN ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 169/2020 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. GENOVESE CHRISTIAN, per procura in atti, ricorrente, contro
titolare della ditta BIO ECO DI ZZ DR (c.f. CP_1
), C.F._2 resistente
e nei confronti di
(C.F. , in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato CP_2 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. FOTI MICHELA e CAMMAROTO MARIA, per procura in atti,
Oggetto: differenze retributive e contributive
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 24/01/2020 ha convenuto in giudizio Parte_1
titolare della ditta Bio Eco, deducendo di aver prestato attività CP_1 lavorativa alle dipendenze della ditta resistente a partire dal luglio 2016, sebbene formalmente assunta solo dal 14 gennaio 2017 con contratto a tempo indeterminato part- time per 24 ore settimanali, inquadrata al livello 7 del CCNL di settore, con la qualifica di addetta alle macchine confezionatrici. La ricorrente ha lamentato che, per l'intera durata del rapporto, e fino alla cessazione avvenuta il 25 marzo 2019, ha svolto attività lavorativa per circa 10 ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con una sola pausa di venti minuti, ricevendo una retribuzione non proporzionata né alle ore effettivamente lavorate né a quanto previsto dal contratto collettivo applicabile.
Ha inoltre dedotto di non aver mai fruito di ferie, né percepito le mensilità aggiuntive
(tredicesima e quattordicesima), né alcuna somma a titolo di trattamento di fine rapporto, né il bonus previsto dal D.L. 66/2014 per gli anni 2017, 2018 e 2019, nonostante la sua presenza nelle certificazioni uniche. Ha allegato prospetti paga, bonifici, fogli presenze e conteggi, dai quali risulterebbe un credito complessivo pari a euro 39.857,00 per differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ha chiesto, inoltre, la condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni previdenziali non versate.
Non si è costituito in giudizio parte resistente, nonostante la rituale notifica del ricorso in data 25.08.2020. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, in seguito all' ordine giudiziale del 18.01.2022 di integrazione del contradditorio, si è costituito in giudizio l' , evidenziato che, secondo l'estratto CP_2 conto contributivo prodotto, la sig.ra risulta denunciata come lavoratrice Parte_1 dipendente dalla ditta solo a partire dal 14 gennaio 2017, mentre per il CP_1 periodo precedente, dal febbraio al maggio 2016, risultano accreditate 16 settimane di contribuzione figurativa per NASPI. Ha quindi rilevato che, ove il giudice dovesse accertare l'effettività del rapporto di lavoro per il periodo non regolarizzato e il diritto alle differenze retributive, ne deriverebbe automaticamente l'obbligo del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali, in quanto l'obbligazione contributiva
è configurabile come obbligo di facere, il cui titolare del credito è l'ente previdenziale e non il lavoratore. L' ha concluso chiedendo una pronuncia secondo diritto e CP_2 giustizia, con ogni conseguente decisione in ordine alle spese.
2- Il ricorso è fondato entro i limiti di seguito esposti.
3- Nel corso dell'udienza del 15 aprile 2021, sono stati escussi i testi , Tes_1 Tes_2
e tutti ex dipendenti della ditta resistente.
[...] Testimone_3
ha dichiarato di aver lavorato per la ditta dal 14 ottobre al 31 dicembre Tes_1
2017, confermando che la ricorrente lavorava nello stesso periodo, con orario dalle 8:00 alle 17:30, talvolta fino alle 18:00, con una sola pausa di 20 minuti. Ha confermato la circostanza c) del ricorso, relativa all'orario di lavoro. ha riferito di aver lavorato per la resistente da ottobre a dicembre 2017 e di Tes_2 aver condiviso l'orario con la ricorrente, dalle 8:00 alle 16:30, talvolta fino alle 17:30, con pausa pranzo di mezz'ora. Ha confermato la circostanza c) e anche la circostanza g), relativa al bonifico effettuato sul conto della ricorrente per conto della teste stessa. ha dichiarato di aver lavorato per la ditta da aprile 2016 sino ad aprile Testimone_3
2019, confermando la presenza della ricorrente per tutto il periodo. Ha riferito che entrambi lavoravano dalle 8:00 alle 16:30, talvolta fino alle 17:00, con pausa di mezz'ora. Ha confermato la circostanza c) e ha riferito che la ricorrente, come altri colleghi, non ha percepito né gratifiche natalizie, né quattordicesima, né TFR.
Tutti i testimoni hanno sostanzialmente confermato l'orario di lavoro esteso e continuativo svolto dalla ricorrente.
Si osserva, però, che solo il teste ha reso una deposizione che coprirebbe Testimone_3
l'intero arco temporale indicato dalla ricorrente (ovvero a far data dal mese di luglio
2016).
Le dichiarazioni del teste relative alla data di inizio del proprio rapporto Tes_3 lavorativo appaiono, però, rese in maniera dubitativa, avendo affermato “ho lavorato per la ditta resistente da aprile, se non ricordo male, del 2016 fino ad aprile del 2019”.
L'espressione “se non ricordo male” è una formula dubitativa, che attenua la certezza del ricordo sul punto specifico dell'inizio del rapporto lavorativo.
Tanto considerato, ritiene il Tribunale che le dichiarazioni testimoniali assunte siano coerenti tra loro, circostanziate e convergenti in ordine l'orario di lavoro esteso di circa
9 ore al giorno per cinque giorni alla settimana, a decorrere, però, dalla data di formale assunzione, ovvero dal 14.01.2017 sino al 25.03.2019.
Non è invece emersa una rigorosa dimostrazione in relazione alle ferie e permessi non goduti, considerato che “Il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” ( cfr Cass.
n. 8521/2015).
Non può non rilevarsi che le allegazioni della ricorrente sono generiche in relazione al denunciato mancato godimento delle ferie. E la necessaria prova rigorosa non è stata fornita, sicché non è possibile ritenere provato il mancato godimento delle ferie. È stata, all'uopo, disposta C.T.U. contabile al fine di quantificare le eventuali somme invocate da parte ricorrente a titolo di differenza su quanto già percepito, con particolare riguardo ai seguenti elementi: retribuzione ordinaria, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, lavoro supplementare e straordinario, T.F.R., bonus di cui al decreto legge n. 66/2014 (con esclusione di ferie e permessi non goduti). Ai fini della chiesta quantificazione, consideri il consulente i seguenti elementi: - durata del rapporto: dal 14/01/2017 al 25/03/2019; - orario di lavoro: 9 ore al giorno (dalle ore 8 alle ore 17) per cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì); - qualifica: addetto alle macchine confezionatrici – Livello 7 del C.C.N.L. per dipendenti delle piccole e medie industrie del settore alimentare;
- percepito: quanto indicato negli estratti conto
e nelle buste paga depositate in allegato al ricorso.
Il nominato c.t.u. ha calcolato le differenze retributive spettanti, in aderenza al mandato ricevuto, in una somma pari ad euro 42.338,72, tenendo conto di tutte le ore di lavoro ordinario, lavoro supplementare e lavoro straordinario svolto dalla ricorrente per il periodo indicato nell'ordinanza e precisamente per il periodo dal 14/01/2017 al
25/03/2019, per il trattamento di fine rapporto e per il bonus 66/2014 provvedendo, poi,
a decurtare gli importi dei bonifici ricevuti.
Occorre precisare che parte ricorrente, in ricorso, ha chiesto la condanna “al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 39.857,00, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo anche in base a quanto dovesse emergere dall'eventuale consulenza contabile”.
Nel corso del giudizio, dopo l'espletata c.t.u., la ricorrente ha chiesto la condanna quantomeno nell'importo calcolato dal c.t.u. (ovvero euro 42.338,72); sicché può ritenersi che la formula utilizzata “somma maggiore o minore ritenuta di giustizia” non sia da intendersi come mera clausola di stile (cfr in tal senso Cass. n. 35302/2022).
Conclusivamente, parte resistente deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 42.338,72, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al CP_ soddisfo, oltre al pagamento in favore dell' della contribuzione omessa su tali maggiori importi entro i limiti della prescrizione quinquennale, ovvero la contribuzione omessa sul maggiore imponibile nel quinquennio anteriore al febbraio 2022 (dalla data di notifica del ricorso).
4- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi di tariffa in ragione della semplicità del contenzioso, vieppiù alla luce della omessa costituzione della controparte. Le spese di lite devono essere corrisposte in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 TUSG, essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Spese di lite compensate con in ragione della qualità di parte necessaria del CP_2 giudizio.
5- Spese di ctu, come separatamente liquidate, a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 169/2020 RG, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di parte resistente;
2) condanna titolare della ditta BIO ECO di Palazzo DR al CP_1 pagamento, in favore di , della somma di euro € 42.338,72, Parte_1 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo ed a corrispondere, in favore dell' in persona del legale rapp.te pro tempore, la contribuzione previdenziale CP_2 omessa su tale somma relativa al quinquennio anteriore al febbraio 2022;
3) Condanna parte resistente al pagamento, in favore dello Stato (ai sensi dell'art. 133
TUSG), delle spese di lite che si liquidano in euro 4.629,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge;
Spese compensate con;
CP_2
4) Pone le spese di c.t.u., come separatamente liquidate, a carico di parte resistente.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 22/10/2025
Il Giudice
LA GI GN