Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 665
CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità per mancata osservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12 della L. n. 212 del 2000

    La Corte ha ritenuto che la mancata osservanza del termine dilatorio fosse giustificata dal rischio di decadenza dal potere di accertamento, dato che la notifica è avvenuta in prossimità della scadenza del termine ultimo per l'accertamento.

  • Rigettato
    Applicabilità delle garanzie ex art. 12 comma 7 L. 212/2000

    La Corte ha confermato l'orientamento della Cassazione secondo cui le garanzie di cui all'art. 12 comma 7 L. 212/2000 si applicano solo agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali del contribuente, non agli accertamenti 'a tavolino'.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'avviso di accertamento per sottoscrizione da soggetto non autorizzato

    La Corte ha ritenuto che l'avviso fosse stato sottoscritto da soggetto delegato dal Capo Ufficio (Capo Team su delega del Direttore Provinciale), come provato dalla documentazione in atti, inclusa la delega n. 48/2017.

  • Rigettato
    Applicazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto che l'omesso assoggettamento a tassazione di ricavi derivanti da attività svolta 'in nero' integri il presupposto soggettivo per l'applicazione delle sanzioni, richiedendo dolo o colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 665
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 665
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo