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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 665/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1375/2020 depositato il 19/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1429/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 02/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010404054-2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/06/2018, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVM0l0404054/2017 per l'anno 2012 scaturente dalle risultanze delle operazioni di verifica fiscale "a tavolino" effettuate nei confronti della ditta individuale “Società_1 di Ricorrente_1” presso gli uffici della Guardia di Finanza e non presso i locali destinati all'esercizio dell'attività, da cui emergeva che l'attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati veniva svolta dall'impresa completamente “in nero”.
Di tal chè l'Agenzia delle Entrate di Lecce operava la ricostruzione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2012; accertamento poi notificato in data
28/12/2017, e procedeva a contestare un reddito d'impresa non dichiarato di € 39.185,00, e a recuperare a tassazione le imposte IRPEF, Addizionali, IRAP ed IVA, oltre ai contributi previdenziali, le sanzioni e gli interessi, sul reddito accertato.
In data 26/06/2018 la contribuente depositava il ricorso presso la Commissione Tributaria di Lecce che veniva rigettato con la sentenza n. 1429/4/2019 oggetto del presente gravame. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza n. 1429/4/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e depositata in data 2 agosto 2019, deve essere confermata per le ragioni di seguito esposte.
Come ampiamente motivato nella sentenza impugnata, «non sussiste nel caso di specie la denunciata illegittimità per mancata osservanza del termine dilatorio di cui all' art. 12 della L. n. 212 del 2000 in quanto, in forza della citata disposizione normativa, può prescindersi da detta osservanza in caso di urgenza, ravvisabile anche ove vi sia rischio di decadenza dal potere di accertamento (cfr. Cass.
11944/20 12). Non è, inoltre, necessario che le ragioni di urgenza siano riportate nell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la loro oggettiva esistenza (cfr. Cass. S.U. 18184/2013).
Orbene, poiché nella fattispecie per cui è causa il termine ultimo per la notifica dell' avviso di accertamento sarebbe stato il 31.12.2017 e la notifica dello stesso in concreto avvenuta in data
28.12.20l7, la mancata osservanza del termine dilatorio di cui all'rt. 12 cit. trova la sua giustificazione nel rischio di decadenza dal potere di accertamento, con la conseguenza che tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento.».
Trattandosi, poi, di accertamento nei locali della GDF e non presso la sede sociale, trova applicazione quanto costantemente affermato dalla giuridsprudenza della Suprema Corte in merito alla non applicabilità delle garanzie prescritte dall'art. 12 comma 7 citato.
In particolare, le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza del 9 dicembre 2015, n. 248232 hanno chiarito che “le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente”.
La Corte di Cassazione ha dunque chiaramente affermato che l'articolo 12, comma 7, trova applicazione solo con riferimento alle ipotesi in cui viene consegnato un PVC a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali del contribuente. In assenza di tale presupposto (in particolare in caso di accertamenti cd. “a tavolino”, vale a dire di verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio in base a notizie altrove acquisite) non trovano, pertanto, applicazione le garanzie prescritte dall'articolo 12, comma 7.
Sulla asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/1973 e degli artt.
5-7 e 10 della legge n. 212/2000, nel giudizio di primo grado la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'avviso di accertamento ivi impugnato «alla luce del fatto che lo stesso risulta sottoscritto da soggetto diverso dal
Capo dell'Ufficio.». Precisava a tal proposito che lo stesso avviso «risulta sottoscritto non dal Capo dell'Ufficio, ma, bensì dal “Capo Team”» e non risultava allegata all'atto nessuna delega.
Anche sul punto, i Giudici di prime cure hanno motivatamente affermato che: «sulla presunta mancata prova della delega per la sottoscrizione, questo Giudice osserva che il comportamento dell'Ufficio è corretto in quanto l'atto impositivo è stato sottoscritto da soggetto delegato dal capo ufficio, nello specifico dal Capo Team Dott.ssa Nominativo_1, su delega del Direttore Provinciale Dott.ssa Nominativo_2
, come da documentazione in atti..»
Vieppiù che l'Ufficio ha provveduto al deposito del provvedimento di delega n. 48/2017 del 10/07/2017, formato da n. 24 pagine.
Infine, per quanto concerne le sanzioni, l'omesso assoggettamento a tassazione dei ricavi conseguiti nell'ambito di un'attività svolta completamente “in nero”, integra il presupposto soggettivo di applicazione delle sanzioni previsto dall'art. 5 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, disposizione che richiede, ai fini dell'assoggettabilità a sanzione delle violazioni delle norme tributarie, che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa.
In conclusione, l'avviso di accertamento de quo deve essere interamente confermato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €1.500,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PERRONE RAFFAELLA, Presidente
GALIANO GIANMARCO, Relatore
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1375/2020 depositato il 19/05/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale Otranto 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1429/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 4 e pubblicata il 02/08/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010404054-2017 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIME
ORDINARIO)
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti si riportano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/06/2018, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. TVM0l0404054/2017 per l'anno 2012 scaturente dalle risultanze delle operazioni di verifica fiscale "a tavolino" effettuate nei confronti della ditta individuale “Società_1 di Ricorrente_1” presso gli uffici della Guardia di Finanza e non presso i locali destinati all'esercizio dell'attività, da cui emergeva che l'attività di commercio al dettaglio di prodotti surgelati veniva svolta dall'impresa completamente “in nero”.
Di tal chè l'Agenzia delle Entrate di Lecce operava la ricostruzione induttiva del reddito ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 per l'anno d'imposta 2012; accertamento poi notificato in data
28/12/2017, e procedeva a contestare un reddito d'impresa non dichiarato di € 39.185,00, e a recuperare a tassazione le imposte IRPEF, Addizionali, IRAP ed IVA, oltre ai contributi previdenziali, le sanzioni e gli interessi, sul reddito accertato.
In data 26/06/2018 la contribuente depositava il ricorso presso la Commissione Tributaria di Lecce che veniva rigettato con la sentenza n. 1429/4/2019 oggetto del presente gravame. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce che chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza n. 1429/4/2019, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e depositata in data 2 agosto 2019, deve essere confermata per le ragioni di seguito esposte.
Come ampiamente motivato nella sentenza impugnata, «non sussiste nel caso di specie la denunciata illegittimità per mancata osservanza del termine dilatorio di cui all' art. 12 della L. n. 212 del 2000 in quanto, in forza della citata disposizione normativa, può prescindersi da detta osservanza in caso di urgenza, ravvisabile anche ove vi sia rischio di decadenza dal potere di accertamento (cfr. Cass.
11944/20 12). Non è, inoltre, necessario che le ragioni di urgenza siano riportate nell'avviso di accertamento, essendo sufficiente la loro oggettiva esistenza (cfr. Cass. S.U. 18184/2013).
Orbene, poiché nella fattispecie per cui è causa il termine ultimo per la notifica dell' avviso di accertamento sarebbe stato il 31.12.2017 e la notifica dello stesso in concreto avvenuta in data
28.12.20l7, la mancata osservanza del termine dilatorio di cui all'rt. 12 cit. trova la sua giustificazione nel rischio di decadenza dal potere di accertamento, con la conseguenza che tale motivo di doglianza non può trovare accoglimento.».
Trattandosi, poi, di accertamento nei locali della GDF e non presso la sede sociale, trova applicazione quanto costantemente affermato dalla giuridsprudenza della Suprema Corte in merito alla non applicabilità delle garanzie prescritte dall'art. 12 comma 7 citato.
In particolare, le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza del 9 dicembre 2015, n. 248232 hanno chiarito che “le garanzie fissate nella L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente”.
La Corte di Cassazione ha dunque chiaramente affermato che l'articolo 12, comma 7, trova applicazione solo con riferimento alle ipotesi in cui viene consegnato un PVC a seguito di accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali del contribuente. In assenza di tale presupposto (in particolare in caso di accertamenti cd. “a tavolino”, vale a dire di verifiche effettuate presso la sede dell'Ufficio in base a notizie altrove acquisite) non trovano, pertanto, applicazione le garanzie prescritte dall'articolo 12, comma 7.
Sulla asserita violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42 d.p.r. n. 600/1973 e degli artt.
5-7 e 10 della legge n. 212/2000, nel giudizio di primo grado la ricorrente lamentava l'illegittimità dell'avviso di accertamento ivi impugnato «alla luce del fatto che lo stesso risulta sottoscritto da soggetto diverso dal
Capo dell'Ufficio.». Precisava a tal proposito che lo stesso avviso «risulta sottoscritto non dal Capo dell'Ufficio, ma, bensì dal “Capo Team”» e non risultava allegata all'atto nessuna delega.
Anche sul punto, i Giudici di prime cure hanno motivatamente affermato che: «sulla presunta mancata prova della delega per la sottoscrizione, questo Giudice osserva che il comportamento dell'Ufficio è corretto in quanto l'atto impositivo è stato sottoscritto da soggetto delegato dal capo ufficio, nello specifico dal Capo Team Dott.ssa Nominativo_1, su delega del Direttore Provinciale Dott.ssa Nominativo_2
, come da documentazione in atti..»
Vieppiù che l'Ufficio ha provveduto al deposito del provvedimento di delega n. 48/2017 del 10/07/2017, formato da n. 24 pagine.
Infine, per quanto concerne le sanzioni, l'omesso assoggettamento a tassazione dei ricavi conseguiti nell'ambito di un'attività svolta completamente “in nero”, integra il presupposto soggettivo di applicazione delle sanzioni previsto dall'art. 5 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, disposizione che richiede, ai fini dell'assoggettabilità a sanzione delle violazioni delle norme tributarie, che il comportamento addebitato sia posto in essere con dolo o anche con colpa.
In conclusione, l'avviso di accertamento de quo deve essere interamente confermato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €1.500,00 oltre accessori come per legge.