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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LE SC, Presidente
NO AE, LA
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1963/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500025952000 MIGLIORAM. FOND 2015 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500025952000 MIGLIORAM. FOND 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500025952000 MIGLIORAM. FOND 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500025952000 MIGLIORAM. FOND 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistenti: -------
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. l'8.5.2024 e contestualmente iscritto a ruolo, Ricorrente_2 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 29380202500025952000, notificata l'11/07/2025, con cui AdeR gli ha intimato il pagamento della somma di € 6.734,97, comprensiva degli interessi moratori, sulla base di sei distinte cartelle di pagamento, e precisamente:
1) 29320200061705028000 del 05/09/2022 per l'anno 2015 di €. 93,33;
2) 29320220057422643000 del 14/09/2022 per l'anno 2017 di €. 28,37;
3) 29320220059621887000 del 14/10/2024 (asseritamente notificata) per il 2018 di €. 5.056,67;
4) 29320230000268462000 del 14/10/2024 (asseritamente notificata) per il 2017 di €. 23,14;
5) 29320240054133237000 dell'11/02/2025 per TASI ed IMU relative al 2017;
6) 29320240062421961000 del 09/11/2024 per l'anno 2021 di €. 807,69;
Parte ricorrente esponeva e illustrava nell'atto introduttivo i motivi di censura (a cui si rimanda), evidenziando in particolare che tutte le cartelle di pagamento richiamate dal suddetto preavviso, inerivano a contributi consortili del Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1 relativi a svariate annualità, ad eccezione di quella di cui al n. 5, concernente Tasi e IMU
Contestava che le cartelle sottese, indicate ai nn. 3 e 4, fossero state ritualmente notificate;
mentre con riferimento alle restanti, rilevava che erano state tempestivamente impugnate e oggetto di provvedimenti di sospensione da parte di questa Corte di Giustizia.
Avendo parte ricorrente chiesto la sospensiva del preavviso impugnato, era fissata l'udienza camerale del
21.1.2026, all'esito della quale il Collegio, riservatosi di emettere una sentenza in forma semplificata, ha deliberato la presente pronuncia.
Va dato atto che non si sono costituiti né l'ente impositore né l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di cui dev'essere dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha dimostrato, con la documentazione allegata al ricorso, di avere tempestivamente impugnato le cartelle sottese al preavviso di fermo, di cui ai nn. 1, 2 e 6 e che le stesse sono state tutte sospese con ordinanze cautelari di questa A.G.
Avendo specificamente allegato di non aver ricevuto le cartelle di cui ai nn. 3 e 4, è evidente come spettasse alle parti resistenti dare prova del contrario.
Da tali premesse fattuali, che appaiono incontrovertibili, discende che il preavviso di fermo impugnato, in quanto non sorretto da validi titoli esecutivi, è illegittimo;
è infatti evidente come la sola cartella inerente a
Tasi e Imu, non specificamente contestata, non basti a sorreggere l'atto impugnato.
Le spese processuali non possono non seguire la regola della soccombenza ed essere conseguentemente poste solidalmente a carico di tutti i soggetti convenuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso proposto, annulla la comunicazione preventiva di fermo impugnata e condanna in solido i convenuti Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1, Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale e Agenzia delle Entrate-Riscossione di Ragusa a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.620,00, di cui € 1.500,00 per compensi professionali ed € 120,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario della stessa parte.
Così deciso in Ragusa, in data 21.1.2026.
Il LA
Il Presidente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LE SC, Presidente
NO AE, LA
IGNACCOLO VINCENZO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1963/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifica Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500025952000 MIGLIORAM. FOND 2015 - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500025952000 MIGLIORAM. FOND 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500025952000 MIGLIORAM. FOND 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500025952000 MIGLIORAM. FOND 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti
Resistenti: -------
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato a mezzo p.e.c. l'8.5.2024 e contestualmente iscritto a ruolo, Ricorrente_2 impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n° 29380202500025952000, notificata l'11/07/2025, con cui AdeR gli ha intimato il pagamento della somma di € 6.734,97, comprensiva degli interessi moratori, sulla base di sei distinte cartelle di pagamento, e precisamente:
1) 29320200061705028000 del 05/09/2022 per l'anno 2015 di €. 93,33;
2) 29320220057422643000 del 14/09/2022 per l'anno 2017 di €. 28,37;
3) 29320220059621887000 del 14/10/2024 (asseritamente notificata) per il 2018 di €. 5.056,67;
4) 29320230000268462000 del 14/10/2024 (asseritamente notificata) per il 2017 di €. 23,14;
5) 29320240054133237000 dell'11/02/2025 per TASI ed IMU relative al 2017;
6) 29320240062421961000 del 09/11/2024 per l'anno 2021 di €. 807,69;
Parte ricorrente esponeva e illustrava nell'atto introduttivo i motivi di censura (a cui si rimanda), evidenziando in particolare che tutte le cartelle di pagamento richiamate dal suddetto preavviso, inerivano a contributi consortili del Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1 relativi a svariate annualità, ad eccezione di quella di cui al n. 5, concernente Tasi e IMU
Contestava che le cartelle sottese, indicate ai nn. 3 e 4, fossero state ritualmente notificate;
mentre con riferimento alle restanti, rilevava che erano state tempestivamente impugnate e oggetto di provvedimenti di sospensione da parte di questa Corte di Giustizia.
Avendo parte ricorrente chiesto la sospensiva del preavviso impugnato, era fissata l'udienza camerale del
21.1.2026, all'esito della quale il Collegio, riservatosi di emettere una sentenza in forma semplificata, ha deliberato la presente pronuncia.
Va dato atto che non si sono costituiti né l'ente impositore né l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, di cui dev'essere dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato. Parte ricorrente ha dimostrato, con la documentazione allegata al ricorso, di avere tempestivamente impugnato le cartelle sottese al preavviso di fermo, di cui ai nn. 1, 2 e 6 e che le stesse sono state tutte sospese con ordinanze cautelari di questa A.G.
Avendo specificamente allegato di non aver ricevuto le cartelle di cui ai nn. 3 e 4, è evidente come spettasse alle parti resistenti dare prova del contrario.
Da tali premesse fattuali, che appaiono incontrovertibili, discende che il preavviso di fermo impugnato, in quanto non sorretto da validi titoli esecutivi, è illegittimo;
è infatti evidente come la sola cartella inerente a
Tasi e Imu, non specificamente contestata, non basti a sorreggere l'atto impugnato.
Le spese processuali non possono non seguire la regola della soccombenza ed essere conseguentemente poste solidalmente a carico di tutti i soggetti convenuti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in accoglimento del ricorso proposto, annulla la comunicazione preventiva di fermo impugnata e condanna in solido i convenuti Consorzio di Bonifica n. 8 di Associazione_1, Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale e Agenzia delle Entrate-Riscossione di Ragusa a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 1.620,00, di cui € 1.500,00 per compensi professionali ed € 120,00 per esborsi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario della stessa parte.
Così deciso in Ragusa, in data 21.1.2026.
Il LA
Il Presidente