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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6860 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6282/2019
CORTE DI APPELLO DI MA Sezione VI civile R.G. 6282/2019 All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. AN EL Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1 Avv. PIERETTI MARIA CRISTINA avv Natoli in sost.
Appellato/i
CP_2 Avv. GAMBARDELLA CARLA MA LE Avv. LORENZETTI FIAMMETTAavv Bozzone in sost.
IN Q.TA' INCORPORANTE ECOLEASE Parte_1 Avv. GAMBARDELLA CARLA presente
L'avv MB dichiara che ha riscattato gli immobili oggetto del giudizio, di cui è Parte_1 pertanto proprietaria come da atto del notaio del 19/12/2024 che esibisce e si riserva Persona_1 di depositare Sono presenti per la pratica forense la dott.ssa tessera nr P 80409 la dott.ssa Persona_2 tessera P e la dott.ssa tessera P 80725 ordine avvocati di Persona_3 Nu_1 Persona_4
OM La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AN EL RI RI AN
Assistente giudiziario pagina 1 di 22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN EL - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6282 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
a socio unico (C.F. ), in persona de legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore elettivamente domiciliata in OM, Via Panama 26, presso lo studio dell'avv. RI Cristina Pieretti
(C.F. – PEC: ), che la CodiceFiscale_1 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti
– APPELLANTE – E
(C.F. ), GIÀ in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in OM, Via Nicola Ricciotti n. 11, presso lo studio dell'avv. Carla
MB (C.F. - PEC ) che la C.F._2 Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
– APPELLATA – E
MA LE (C.F. ), in persona del sindaco pro tempore P.IVA_3
pagina 2 di 22 elettivamente domiciliata in OM, Via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici dell'avvocatura
Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Lorenzetti (C.F. - PEC C.F._3 fiammetta. oma.it) giusta procura in atti Email_3 CP_4
– APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Controparte_1
15020/2019, emessa dal Tribunale di OM – pubblicata il 17/07/19 – resa nel procedimento R.G. n.
43736/2014, promosso dalla nei confronti di OM AL e, successivamente Controparte_2 all'autorizzazione ottenuta dal giudice, nei confronti della terza chiamata che Controparte_1 rimaneva contumace.
§ 2. – I fatti di causa possono essere sintetizzati come qui di seguito viene riportato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio OM Controparte_5
AL al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza dei fenomeni descritti in premessa (allagamento e infiltrazioni di acqua); accertare e dichiarare che detti fenomeni siano conseguenza dei lavori di rifacimento della sede stradale e/o del marciapiede antistante l'edificio sito in OM, di Via Donizetti n. 4 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità di OM AL in persona del sindaco pro tempore ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. nella causazione dei fenomeni dannosi di cui in premessa e, per l'effetto: 1) condannare OM AL in persona del sindaco pro tempore all'esecuzione dei lavori stradali
(riguardanti il marciapiede e/o la sede stradale) ritenuti più opportuni e necessari ad interrompere il perpetuarsi dei fenomeni descritti in premessa e comunque a rimuovere le cause che hanno originato i ripetuti fenomeni dannosi;
2) condannare OM AL in persona del sindaco pro tempore al risarcimento dei danni subiti dalla rappresentati dalla spese per le opere di ripristino Controparte_5 interne dell'appartamento determinate in Euro 19.500,00 oltre iva, o quella maggiore e/o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, accertata nella CTU che già da ora si richiede, ovvero che sarà ritenuta di giustizia o eventualmente quantificata dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare OM capitale in persona del sindaco pro tempore al risarcimento del danno da mancato godimento di parte dell'appartamento indicato in premessa;
danno che si quantifica, quanto al mancato godimento del vano ufficio, nella somma di Euro
24.948,00 sino al giugno 2014 oltre al risarcimento del mancato godimento da luglio 2014 all'eliminazione della causa dei danni, o quella maggiore e/o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, accertata nella CTU che già da ora si richiede, ritenuta di giustizia o eventualmente pagina 3 di 22 quantificata dal Giudice anche in via equitativa. Quanto alla valutazione del danno da ridotto (e disagevole) utilizzo dei vani bagni, ci si rimette alla valutazione equitativa del Giudice. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino all'effettivo soddisfo”.
OM AL si costituiva in giudizio, chiedendo di autorizzare la chiamata in causa della società D.S. Park Nove a r.l. e di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del stante l'esclusiva responsabilità CP_6 della società D.S. Park Nove a r.l. …. per gli eventi in questione. Nel merito respingere le domande avanzate nei confronti del in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni CP_6 sopra esposte ed in ogni caso non ascrivibili a responsabilità dello stesso e comunque perché non è stata fornita prova alcuna circa la presunta colpa per omissione del Dichiarare e CP_6 ritenere la società D.S. Park Nove a r.l. responsabile dei fatti di lite e condannare la stessa risarcimento del danno che sarà accertato”.
Autorizzata la suddetta chiamata in causa, la non si costituiva e, pertanto, Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU per accertare lo stato dei luoghi, identificare le cause dei danni e individuare le opere di ripristino e, successivamente, un supplemento di CTU per determinare il valore di locazione dell'immobile, l'agibilità rispetto alla destinazione e i tempi di ripristino.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, definitivamente pronunciando: “1) accerta la responsabilità concorrente ai sensi degli artt. 2043-2051 c.c. delle parti OM AL e nelle rispettive qualificazioni istituzionali, funzionali e convenzionali per Controparte_1
i fenomeni alluvionali ed infiltrativi manifestatisi all'interno della unità immobiliare n.1 dello stabile condominiale ubicato nel sito di Via Donizetti n. 4 in OM, e condanna in solido le stesse parti al pagamento della somma di euro 26.495,76, oltre a IVA sull'importo del C.M.P. come indicato in c.t.u., oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge con decorrenza dalla data della consulenza d'ufficio fino alla sentenza, a favore della attrice Condanna altresì in solido le stesse parti Controparte_2 ad eseguire a loro esclusive cure e spese i lavori e le opere descritti nel preventivo e nel computo metrico estimativo contenuti nella c.t.u., ai sensi dell'art. 2058 c.c., in favore di 2) Controparte_7
Condanna a manlevare OM AL da tutti i pagamenti ed i costi assunti Controparte_1 per capitale, interessi e spese in adempimento degli obblighi imposti dalle prescrizioni e delle statuizioni di cui.al n.1. 3) Condanna in solido OM AL e pagamento Controparte_8 delle spese processuali a in misura di euro 50,00 per esborsi, euro 13.700 per CP_5 compensi forensi, oltre, ad oneri C.U. di legge;
condanna la chiamata in causa al pagamento delle pagina 4 di 22 spese di lite alla convenuta in misura di euro 50 per esborsi, euro 9.000 per compensi forensi, oltre a spese forfetarie 15%, a CPA, IVA ai sensi di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha chiesto di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di OM
n. 15020 del 17.07.2019, accogliere il presente appello e conseguentemente: - rigettare tutte le domande formulate da e OM AL perché infondate sia in fatto che in diritto - con CP_2 vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali, iva e c.p.a.”.
§ 5. – L' appellata costituitasi con comparsa di risposta del 30/12/2019, ha Controparte_2 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345 e 348 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e non provato con conferma della sentenza appellata;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, confermare la sentenza appellata rispetto ad CP_2 in tutte le parti in cui accerta e dichiara la responsabilità OM AL ex artt. 2051 e/o 2043 c
[...] per i fatti di causa (fenomeni infiltrativi e per l'allagamento del 1/11/2010) e la conseguente condanna di OM AL nei confronti di all'esecuzione dei lavori individuati nella sentenza Controparte_2 stessa atti ad evitare il ripetersi dei fenomeni dannosi (sintetizzati nel rifacimento dell'assetto del marciapiede lato fabbricato Via Donizetti, provvedendosi alla realizzazione di una CP_9 consistente idonea). In via istruttoria, ove ritenuto necessario e opportuno, si ripropongono le istanze istruttorie articolate nelle note 183, 6 comma n. 2 c.p.c. e reiterate nella precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale che si riportano di seguito: "Si chiede ammettersi interrogatorio Con formale del legale rappresentante della nonché prova per testi sui seguenti Controparte_1 capitoli nonché ni prova contraria sui capitoli che eventualmente controparte vorrà formulare…..”.
Con comparsa di costituzione del 4/1/2022 si è costituita quale incorporante della Controparte_3
riportandosi alle domande e deduzioni della incorporata. Controparte_2
§ 6. — L'appellata OM AL, costituitasi con comparsa di risposta del 16/1/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.ma Corte
d'appello adita, contrariis reiectis: - Respingere il presente appello limitatamente alle domande proposte
contro
OM AL e per l'effetto sul punto confermare la sentenza di primo grado”.
§ 7. — Con ordinanza del 25/06/2021, la Corte ha ammesso la prova per testi richiesta dalla poi espletata alle udienze del 6/9/2021 e del 10/1/2022. Controparte_2
§ 8. — All'odierna udienza il difensore della ha dichiarato che la sua assistita ha Parte_1 riscattato gli immobili oggetto del giudizio, di cui è pertanto diventata proprietaria come da atto del pagina 5 di 22 notaio del 19/12/2024 che ha esibito e si è riservata di depositare. All'esito i difensori Persona_1 delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., sollevata dalla difesa della già Controparte_3 Controparte_2
Va premesso in diritto che “diversamente dalle eccezioni in senso proprio, per le quali si applica il principio del divieto dei nova stabilito dall'art. 345 cod. proc. civ., le mere difese, vale a dire le deduzioni con cui la parte contesta la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda, sono sempre deducibili, perché esse attengono a circostanze relativamente alle quali l'onere della prova grava sulla parte attrice. Ne consegue che è indubbio che l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria grava sull'attore-danneggiato, così che le eccezioni della controparte, contumace in primo grado, volte a contestare l'esistenza del presupposto oggettivo - ricorrenza del nesso di causa tra inadempimento e danno - e soggettivo - legittimazione ad agire per un danno subito - della domanda non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a confutare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello dal convenuto contumace in primo grado. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 21/11/2022,
n. 34170).
Ciò posto, deve ritenersi che le censure svolte dalla in questa sede non Controparte_1 costituiscano eccezioni in senso stretto, ma si risolvono in mere difese, dirette a contestare la ricostruzione dei fatti e la fondatezza della pretesa risarcitoria accolta dal primo giudice.
L'appellante, difatti, si è limitata essenzialmente a contestare le risultanze probatorie e le conclusioni peritali, negando inoltre l'esistenza del nesso eziologico tra la propria condotta e il danno lamentato, nonché la quantificazione dello stesso effettuato dalla controparte.
Tale attività difensiva, pienamente consentita anche in grado d'appello, non incorre pertanto nel divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c., trattandosi di mere confutazioni della tesi avversaria, fondate su elementi già acquisiti al processo e rientranti nel perimetro del thema decidendum originariamente delimitato.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 10. — L'appello è articolato in sei motivi.
§ 10.1 — Con il primo motivo di gravame viene dedotto il “difetto di legittimazione attiva della
, con impugnazione della sentenza nella parte in cui viene implicitamente affermata la CP_2 legittimazione attiva della Controparte_2
pagina 6 di 22 Deduce l'appellante al riguardo: “nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, la CP_2 afferma di aver stipulato con la proprietaria dell'immobile oggetto delle presunte infiltrazioni, EC
Leasing S.p.A., un contratto di locazione finanziaria (leasing). Sostiene poi l'attrice di essere
“intervenuta nell'atto d'acquisto quale utilizzatrice dichiarando di assumersi ogni obbligo ed onere diretto ed indiretto, comunque derivante alla parte acquirente dall'acquisto dell'immobile compravenduto (art. 3), di sopportare i costi dell'atto (art. 10), di impegnarsi ad adeguare gli impianti a norma, a sostenere le spese condominiali, sia ordinarie sia straordinarie da quella data (art. 11)”
(pag. 1 atto citazione). La stessa a sostegno della propria legittimazione attiva quale CP_2 utilizzatrice, richiama un precedente giurisprudenziale (Cass. 12.01.2011, n. 534). Orbene, dalla lettura della pronuncia della Suprema Corte invocata dall'odierna appellata, si rileva che "qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in leasing la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora lo stesso sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché allo stesso, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa".
L'esame dell'atto di compravendita e del contratto di locazione finanziaria rivela che la non CP_2 si è in alcun modo impegnata alla manutenzione straordinaria dell'immobile, né alla stessa sono stati trasferiti i relativi rischi”.
Aggiunge la “difatti, come previsto dall'art. 14 delle condizioni generali Controparte_1 del contratto di leasing stipulato tra la e la EC Leasing, l'immobile deve essere CP_2 assicurato da una adeguata polizza, che, secondo le disposizioni dell'allegato “P” al contratto, deve coprire, tra gli altri, i rischi da “trombe d'aria, tempeste e grandine, uragani e bufere, inondazioni, alluvioni, allagamenti”. Non solo. Il medesimo art. 14 prevede che l'indennizzo pagato dalla
Compagnia Assicuratrice sarà versato dal Concedente all'Utilizzatore. Sulla base di quanto sopra esposto, non può ritenersi integrata la condizione richiesta dalla Suprema Corte per affermare la legittimazione dell'utilizzatore, nella fattispecie concreta la ovvero l'obbligo di sopportare i CP_2 rischi derivanti da danni all'immobile, in quanto tali rischi dovevano essere coperti da apposita polizza assicurativa. È di tutta evidenza che ha sicuramente percepito l'indennizzo da parte CP_2 della Compagnia Assicurativa di tutti i danni dei quali chiede per una seconda volta, illegittimamente, il ristoro. Né può utilmente obiettarsi che non vi è prova in atti della polizza assicurativa. In tal caso, difatti, non potrebbe comunque richiedere alcun risarcimento per un danno causato CP_2 esclusivamente da sua colpa e/o negligenza, in applicazione del principio dettato dall'art. 1227 c.c., ovvero il mancato rispetto dell'obbligo di stipulare idonea polizza a copertura dei danni all'immobile.
La mancata copertura del danno qui richiesto non potrebbe quindi legittimare in ogni caso la pagina 7 di 22 domanda avanzata in primo grado da che con la sua determinante omissione (mancata CP_2 stipula di idonea polizza assicurativa) ha causato il danno. Nessun dubbio quindi che la legittimazione attiva nella fattispecie spettava esclusivamente al proprietario dell'immobile”.
Il motivo di gravame non merita accoglimento.
Va premesso in diritto che, con riferimento all'eventualità che, come nel caso di specie, sia stata danneggiata una res concessa in leasing, può ammettersi la legittimazione ad agire all'utilizzatore purché dimostri che i danni provocati dal terzo danneggiante incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, n. 15496 del
10/06/2025; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 534 del 12/01/2011).
Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria di beni immobili finiti, concluso tra EC Leasing S.p.A. ed (già Controparte_2 CP_5
(all.15 – memoria istruttoria , risulta che la società utilizzatrice "deve usare
[...] Controparte_2
l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e assume a suo esclusivo carico, manlevando espressamente il Concedente da ogni relativa responsabilità, l'impegno a – effettuare tutte le denunce, richiedere tutte le autorizzazioni, licenze , concessioni [...] – utilizzare l'immobile nel rispetto della normativa vigente, della destinazione d'uso, delle licenze e autorizzazioni rilasciate, provvedendo diligentemente alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria [...] l'utilizzatore, inoltre, manleva il
Concedente da ogni rischio e responsabilità relativi all'immobile, suo acquisto, custodia, conservazione, impiego e anche per danni arrecati alle persone e/o cose in seguito a vizi e/o difetti di progettazione, costruzione e gestione, oppure a causa di ogni altro evento naturale o fortuito anche per causa non imputabile all'utilizzatore stesso”.
Ne consegue che la avendo assunto su di sé, mediante il citato contratto di Controparte_2 leasing, tanto l'obbligo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto i rischi relativi all'immobile locato, era legittimata ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni provocati da soggetto terzo.
Né rileva l'assenza della prova della sussistenza della polizza di cui all'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, stante quanto disposto dallo stesso art. 14, che così recita: “l'utilizzatore libera, comunque, il concedente da tutti i rischi, siano essi assicurati o meno”.
E' dunque evidente la piena legittimazione attiva della già Controparte_3 Controparte_2 che oltretutto in data odierna ha allegato e dimostrato di essere diventata proprietaria dell'immobile de quo, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame.
pagina 8 di 22 § 10.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta: la “violazione Art. 2697 C.C. – mancata prova responsabilità LA . CP_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “...Ora la tipologia dei fenomeni ed eventi dannosi manifestatisi all'interno dei locali della unità immobiliare e dello stesso stabile CP_9 contraddistinti da alluvioni e infiltrazioni di acque meteoriche nel corso di precipitazioni meteoriche abbondanti deve essere ricollegata causalmente con l'esecuzione contraria alle regole dell'arte e della buona tecnica ingegneristica ed idraulica nella costruzione degli anzi descritti manufatti della sede stradale, e rinviene la chiara e univoca origine dalle irrisorie pendenze nell'antistante marciapiede esterno appartenente alla sede viaria Donizetti e alla inadeguata impermeabilizzazione e regimentazione del deflusso delle acque meteoriche convogliate senza la predisposizione di adeguate protezioni verso l'attiguo stabile condominiale del civico 4…. ne consegue che si deve integralmente condividere il giudizio esplicitato con esauriente motivazione tecnica e scientifica dal c.t.u. attinente all'esito della valutazione dei dati tecnici anzi descritti della assoluta inottemperanza delle opere e dei manufatti stradali costruiti ai valori prescritti dalle regole dell'arte, per pervenire in fase progettuale ed operativa alla corretta disposizione geometrica della sede carrabile del marciapiede per evitare in coincidenza con precipitazioni atmosferiche anche di lieve entità che il deflusso delle acque meteoriche sormonti il marciapiede e sia convogliato non esternamente verso le cunette e le griglie stradali ma verso il muro perimetrale del fabbricato del n.4 via Donizetti in corrispondenza del piano seminterrato dell'immobile di parte attrice già rimasto seriamente danneggiato dai fenomeni alluvionali manifestatisi e accertati dal dr.ing. ”. Per_5
Deduce l'appellante al riguardo: “come narrato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, la richiede il risarcimento dei danni per presunti fenomeni infiltrativi verificatisi in data CP_2
01.11.2010. La rimasta completamente inerte fino al 24.06.2014, data di notifica CP_10 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Nessuna verifica in contraddittorio, sia dello stato dei luoghi che degli asseriti danni subiti, è mai stata effettuata con la scrivente CP_1
Allo stato, il Tribunale ha accertato la responsabilità di in concorso con
[...] Controparte_1
OM AL, per i fenomeni alluvionali ed infiltrativi manifestatisi all'interno dell'immobile utilizzato da e condannato l'odierna appellante al risarcimento dei danni conseguenti, solo CP_2 in base a quanto affermato dalla parte attrice e delle risultanze della CTU, senza verificarne in alcun modo la fondatezza. Il Tribunale ha dato per accertati fatti, quali il presunto allagamento del locale seminterrato asseritamente avvenuto in data 01.11.2010, i presunti danni all'immobile, che dovevano essere oggetto di specifiche prove da parte della società attrice, e che l'odierna in CP_1 questa sede contesta decisamente. Nessuna prova dell'effettivo verificarsi dell'allagamento e delle pagina 9 di 22 infiltrazioni, della quantità e qualità dei danni subiti, nonché della ricollegabilità degli stessi a fatto e colpa della è stata fornita dall'attrice. Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi CP_1 vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Era quindi preciso onere della dimostrare: - che in data 01.11.2010 si è effettivamente verificato CP_2 un allagamento del locale seminterrato dell'appartamento sito in OM, via Donizetti 4, int. 1; - che tale allagamento era dovuto a fatto e colpa della - il nesso eziologico tra la condotta di CP_1 ed il danno asseritamente subito;
- l'ammontare dei danni subiti. Nel corso del giudizio CP_1 di primo è stata unicamente espletata una CTU, peraltro a distanza di molti anni dalla data del presunto allagamento. Ma detta CTU non poteva essere disposta al fine di esonerare la CP_2 dall'onere della prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda proposta. Come difatti pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione, la CTU "non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Cass. n. 28669/2013).
Un'eventuale ammissione della CTU al fine di sopperire all'inerzia della parte nell'utilizzo degli strumenti processuali in suo possesso, comporterebbe “lo snaturamento dell'istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall'art. 111 della Costituzione” (cfr. Cass. 8989/2011)”.
Aggiunge la DS Park Nove: “nessun valore probatorio può quindi attribuirsi alla CTU effettuata nel corso del giudizio di primo grado, anche in considerazione del fatto che il perito nominato ha effettuato il sopralluogo sui luoghi di causa solamente nel 2016, ovvero a distanza di quasi sei anni dall'evento che si assume dannoso. Né potrebbe applicarsi alla fattispecie il principio di non contestazione, essendo la rimasta contumace. Come precisato dalla costante CP_1 giurisprudenza di legittimità, la non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà̀ della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può̀ ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale (cfr. Cass. n. 10098/2007). La contumacia, infatti, integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”.
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
pagina 10 di 22 Va osservato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
tuttavia, l'individuazione della causa e dell'origine di fenomeni infiltrativi o allagamenti costituisce un accertamento di natura eminentemente tecnica, la cui verifica implica l'utilizzo di cognizioni specialistiche e di strumentazioni idonee, non accessibili al comune accertamento percettivo.
Ne deriva che, in simili ipotesi, la consulenza tecnica d'ufficio non si esaurisce in un mero ausilio al giudice, ma assume natura percipiente, potendo essa stessa costituire fonte oggettiva di prova in quanto diretta a verificare l'esistenza di situazioni materiali accertabili solo tramite specifiche conoscenze tecniche. Come affermato, infatti, da consolidata giurisprudenza di legittimità, la CTU
“può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza "percipiente"), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 12/02/2015, n. 2761).
Nel caso de quo, è evidente che la verifica dell'effettiva esistenza dei fenomeni infiltrativi denunciati da e della loro eziologia richiedeva necessariamente un'indagine tecnica CP_2 approfondita, volta ad accertare l'origine dei flussi idrici, le condizioni strutturali dei manufatti e l'eventuale nesso causale con l'attività della CP_1
Ne discende che correttamente il Giudice a quo ha disposto una CTU.
Deve inoltre rilevarsi che il Tribunale, nell'affidare l'incarico peritale, aveva chiesto al consulente di procedere mediante preventivo esame delle risultanze processuali degli atti e dei documenti prodotti e mediante preventiva ispezione locale: 1) alla descrizione ed alla ricostruzione degli eventi dannosi indicati dalla parte attrice come episodi di allagamento ed infiltrazioni all'interno dell'appartamento in OM via Donizetti n. 4 int. 1; 2) a determinare la causa o le cause degli eventi come sopra riportati individuando l'origine delle infiltrazioni, la natura delle acque componenti i fenomeni infiltrativi, 3) a identificare i fondi urbani, gli impianti ed i beni pubblici dai quali provengono e 4) a redigere apposito computo metrico estimativo delle opere necessarie per far passare detti fenomeni e per ripristinare l'immobile danneggiato”, facendo quindi riferimento alla documentazione allegata da parte attrice, la quale, adempiendo al proprio onere probatorio, aveva prodotto, sin dall'atto introduttivo, una relazione tecnica recante una dettagliata descrizione dei fatti e dello stato dei luoghi a cui sono allegati vari rilievi fotografici di riscontro (cfr. all.3 fascicolo CP_2
.
[...]
Ciò posto, va altresì evidenziato che la Corte condivide i risultati cui è pervenuta la C.T.U. svolta in primo grado, che trovano conferma dalle fotografie allegate alla relazione, e li fa propri per pagina 11 di 22 l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti, mediante diversi sopralluoghi, i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto.
Si osserva, al riguardo, che non può ritenersi rilevante la circostanza che i sopralluoghi peritali siano stati effettuati a distanza di anni dall'evento denunciato, atteso che il consulente ha motivatamente ricostruito, sulla base di dati materiali e obiettivi, le cause delle infiltrazioni, con metodo scientificamente fondato.
In conclusione, il Tribunale ha dunque correttamente valorizzato le risultanze della CTU quale fonte probatoria autonoma, non già surrogatoria dell'onere della prova, ma indispensabile ai fini dell'accertamento di un fatto tecnico non altrimenti verificabile.
Va aggiunto che l'istruttoria orale espletata in questo grado, mediante l'escussione dei testi
[...]
e , ha offerto ulteriore conferma dell'effettivo realizzarsi degli episodi di Testimone_1 Tes_2 allagamento e di infiltrazioni verificatisi all'interno dell'appartamento sito in Via Donizetti n. 4 int. 1, in occasione di eventi atmosferici avvenuti in data 1/11/2010, nel marzo 2013 e il 16 e 17 giugno 2014
(cfr. verbali d'udienza del 6/9/2021 e del 10/1/2022).
Occorre evidenziare, in proposito, che i citati testi appaiono attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altro; oltretutto gli stessi, al momento della deposizione, non erano più dipendenti della e, CP_2 dunque, erano ormai del tutto estranei agli interessi della parte in causa.
§ 10.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta: l'“esclusione responsabilità della
[...]
CP_
- esclusiva responsabilità di OM AL”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “… è stata identificata la ditta appaltatrice nell'attuale chiamata in causa, esecutrice in particolare dei lavori concessi in affidamento dall'ente pubblico territoriale inerenti alle opere di rimozione della pavimentazione stradale esistente e rifacimento della nuova pavimentazione e demolizione e rifacimento del marciapiede con abbattimento delle barriere architettoniche…. Non esclude l'appalto la permanenza delle responsabilità presunta del custode esattamente identificato nell'ente pubblico proprietario della piattaforma stradale e come tale ascrive al l'obbligazione risarcitoria conseguente in solido con la ditta appaltatrice CP_6 esecutrice dei lavori corresponsabile per aver determinato in via diretta ai sensi dell'articolo 2043 il danno patrimoniale alla danneggiata proprietaria della unità immobiliare”.
Deduce l'appellante al riguardo: “in ogni caso, senza recesso dai motivi sopra formulati, si evidenzia che la deve essere dichiarata esente da responsabilità, non avendo posto in CP_1 essere alcun comportamento che possa essere causalmente collegato con gli eventi ed i danni pagina 12 di 22 lamentati. Nessuna responsabilità può essere addebitata all'odierna appellante, in primo luogo, per il presunto dislivello dal centro strada al bordo del marciapiede. Come risulta chiaramente dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte di OM AL, i lavori effettuati da CP_1 riguardavano: - Rimozione della pavimentazione stradale esistente;
- Rifacimento della pavimentazione;
- Realizzazione della segnaletica stradale;
- Demolizione e rifacimento dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche;
- Sostituzione ed integrazione delle alberature. La si è quindi limitata a fresare il manto stradale di finitura e rifare lo stesso CP_1 seguendo l'andamento stradale esistente, senza modificarlo in alcun modo. Occorre aggiungere che il progetto delle opere da eseguire è stato approvato da OM AL (all. n. 3 fasc. OM AL I grado e pg. 6 atto di chiamata in causa di OM AL). L'esecuzione dei lavori è stata verificata dalla stessa OM AL a perfetta regola d'arte: l'allegato n. 14 alla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado contiene infatti il verbale di riconsegna di Via Donizetti, datato 11.07.2011 con il quale il tecnico della UOT del secondo Municipio dichiara che a seguito del sopralluogo le opere risultano completate a perfetta regola d'arte. In sintesi, l'individuazione delle opere è stata effettuata da OM AL;
il progetto – redatto sulla base delle opere individuate da OM AL
- è stato approvato da quest'ultima, che con tale provvedimento si è assunta la responsabilità dell'adeguatezza tecnica ed idoneità delle opere alle caratteristiche dei luoghi, alle necessità della viabilità, alla sicurezza di persone e cose. Se le opere progettuali sono state eseguite è solo perché́ sono state approvate preventivamente da OM AL, unica a poter giudicare la loro idoneità.
Anche l'esecuzione dei lavori e la loro conformità al progetto sono state verificate dalla stessa OM
AL. Se l'esecuzione curata dalla non fosse stata perfetta, OM AL poteva e CP_1 doveva chiedere modifiche e aggiustamenti. Non lo ha fatto e pertanto è indubbio – come conferma la stessa documentazione citata - che i lavori sono stati eseguiti secondo le richieste della Stazione appaltante e a piena regola d'arte”.
Aggiunge la società: “in conclusione, nessuna responsabilità può essere attribuita a CP_1
essendosi questa limitata ad effettuare opere individuate, commissionate e verificate da OM
[...]
AL. Con riferimento alle cause ed origini degli eventi (punto 7 relazione CTU), viene rilevato non solo il corretto andamento della sede stradale e del marciapiede, ma anche e soprattutto l'insufficiente numero di caditoie stradali ed il loro errato dimensionamento e posizionamento. In tal modo, in caso di precipitazioni, l'acqua che non viene assorbita dalle caditoie potrebbe superare il bordo del marciapiede riversandosi a ridosso dell'edificio, provocando i danni lamentati.
La monta eccessiva della strada, le pendenze, l'insufficiente numero di caditoie stradali e il loro posizionamento, però, non sono in alcun modo imputabili a in quanto l'odierna CP_1
pagina 13 di 22 appellante non ha in alcun modo alterato l'originaria conformazione della strada, né avrebbe potuto mai farlo di sua iniziativa. Oltre a ciò, come emerge dall'elaborato peritale, a seguito di una video ispezione della rete fognante delle caditoie stradali, si è rilevato che due delle tre caditoie presenti nel tratto interessato erano ostruite e la terza era parzialmente ostruita (pagg. da 32 a 35 relazione CTU).
Il CTU infatti dichiara che le infiltrazioni verificatesi nell'immobile possano riferirsi con possibile parziale concausa ad eventuali ostruzioni occasionali delle caditoie stradali prossime all'immobile, la cui realizzazione e manutenzione è da imputarsi in via esclusiva a OM AL.
La stesso CTU (pagg. 39-41 perizia), mentre indica nel dislivello del manto stradale una delle
(con)cause dei danni, quando passa ad indicare le opere necessarie per evitare il ripetersi dei fenomeni dannosi espressamente esclude la possibilità̀ di intervenire sul dislivello stradale, ritenendo
“di non adottare tale tipologia di intervento che oltre ad essere soggetta ad oneri oltremodo elevati e complicanze organizzative di vario tipo da parte dell'Ente comunale riparatore, avrebbe soprattutto presentato incognite nell'effettiva realizzazione tecnica e possibili azioni ostative alla pianificazione stradale a largo raggio tali da non poter assicurare un concreto e totale risanamento idrico dell'area urbana in questione. Si è dunque valutata azione più funzionale e sicura quella di intervenire sul deflusso delle acque meteoriche potenziandolo adeguatamente e migliorandone la qualità̀ con opportuni ed efficaci accorgimenti nell'area prossima all'edificio di Causa”.
Il motivo non merita accoglimento.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che, con Determinazione Dirigenziale n. 1454 del 3 agosto
2009 (cfr. all.2, fascicolo di primo grado – OM AL), il approvava il progetto Controparte_11 della e affidava alla suddetta società l'esecuzione dei lavori di riqualificazione Controparte_1 urbana riguardanti via Donizetti e altre strade limitrofe, nell'ambito dell'utilizzo degli oneri concessori derivanti dal diritto di superficie connesso alla realizzazione del parcheggio P.U.P. n. 592 – Intervento in via Donizetti, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989.
In forza di tale provvedimento, la si impegnava, quindi, a realizzare le Controparte_1 opere di riqualificazione urbana individuate dal Municipio tra cui rientravano gli interventi di CP_11 manutenzione straordinaria di via Donizetti, comprendenti la rimozione della pavimentazione stradale esistente, il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione della segnaletica stradale, la demolizione e il rifacimento dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sostituzione e l'integrazione delle alberature.
Ciò premesso, il C.T.U., nell'individuare le cause delle infiltrazioni oggetto di giudizio, ha evidenziato che “durante gli accessi peritali.. già dalla visione generale dei luoghi è apparso con evidenza che i lavori esterni all'immobile di causa sono stati eseguiti senza il rispetto della regola pagina 14 di 22 dell'arte costruttiva ed al riguardo comunque sono state poi effettuate specifiche misurazioni (foto n°
74-75) che hanno confermato quanto testé affermato” (pag. 29 CTU).
In particolare, il consulente ha rilevato che “nei pressi dell'immobile in contenzioso si è infatti riscontrato che: a) la carreggiata stradale, di larghezza m 15,00, possiede una cosiddetta "schiena d'asino", cioè una curvatura con colmo della sua sezione mediana, del tutto eccessiva con dislivello tra colmo e ciglio stradale di cm 31 (foto n° 48-49); b) la pendenza relativa tra i medesimi colmo e ciglio è del 4,3% (foto n° 49); c) esiste una pendenza longitudinale, se pur modesta, discendente da piazza
Verdi a RG TA (foto n° 2); d) il marciapiede di larghezza pari a m 2,83, in prossimità dell'ingresso dell'edificio ha altezza cm 4 (foto 50/52) e nei pressi della zona infiltrazioni con le infiltrazioni interne al piano seminterrato dell'immobile ha altezza cm 9 (foto n° 53); il marciapiede sul lato opposto ha altezza cm 12 (foto n° 54); f) il marciapiede delle vie laterali ha altezza media di cm 15
(foto n° 55); g) lo stesso marciapiede in prossimità dell'ingresso dell'edificio condominiale ha una pendenza trasversale addirittura non superiore allo 0,6% che tende ad annullarsi verso il muro perimetrale del fabbricato (foto n° 52); h) il dislivello tra il marciapiede e le finestre dei bagni dell'immobile sul muro perimetrale di quest'ultimo è molto ridotto, giungendo anche a valori di cm 1,5
(foto 56); i) la caditoia stradale di deflusso idrico presso l'ingresso dell'immobile di causa presenta dimensioni della sua griglia protettiva esterna pari a cm 12,00 x 45,00 (foto n° 57); l) le caditoie di deflusso idrico rispetto a quella ubicata presso l'ingresso dell'edificio sono poste a distanza di m 15,70 in direzione piazza Verdi (foto n° 59) ed a distanza di m 22,50 in direzione RG TA (foto n° 58)”.
Il C.T.U. ha aggiunto: “sono sufficienti alcuni di questi dati dettagliatamente rilevati per rendersi conto che non risultano assolutamente rispettati i valori limite della regola d'arte per una corretta disposizione geometrica di sede carrabile e marciapiedi atta a scongiurare che durante precipitazioni atmosferiche, anche di modesta entità, le acque meteoriche possano riversarsi verso l'edificio, determinando infiltrazioni e danni alle strutture”, concludendo che è possibile ravvisare:
“Un ragionevole ed inequivocabile nesso causale tra le condizioni geometriche della sede stradale e del marciapiedi presso l'immobile di causa e gli allagamenti e le infiltrazioni idriche verificatesi all'interno della medesima unità immobiliare con possibile parziale concausa da riferire ad eventuali ostruzioni occasionali delle caditoie stradali prossime all'immobile di cui di cui trattasi”.
E' opportuno evidenziare, in proposito, che l'aver ravvisato da parte dell'ausiliario una concausa degli allagamenti e infiltrazioni in ostruzioni occasionali delle caditoie stradali non appare significativa in assenza della dimostrazione, non rinvenibile in atti, che le suddette caditoie fossero ostruite proprio in occasione degli eventi per cui è causa.
pagina 15 di 22 Ne consegue che, sulla base di quanto condivisibilmente accertato dalla espletata CTU, le cause dei fenomeni denunciati da devono essere individuati nella errata esecuzione delle opere di CP_2 rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, compiute nell'ambito dei lavori di riqualificazione di via Donizetti e pacificamente riconducibili alla la quale ne risponde, dunque, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti dei terzi danneggiati.
§ 10.4 — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la: “esclusione di responsabilità della
- caso fortuito”. CP_1
Deduce l'appellante al riguardo: “l'attrice nel proprio atto di citazione omette artatamente di riferire dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità dell'evento meteorologico verificatosi in data
01.11.2010: si è trattato infatti un evento storicamente estremo, violento, eccezionale in termini di intensità. È un dato storico oramai acquisito che fino a tale data a OM precipitazioni di tale intensità si verificavano molto raramente. Proprio attorno al 2010 sono iniziati a verificarsi bruschi fenomeni precipitativi di eccezionale intensità, che non potevano in alcun modo essere previsti. È dunque di tutta evidenza che l'evento dannoso lamentato dalla è stato determinato unicamente da un evento CP_2 naturale - assolutamente imprevedibile ed inevitabile. Nel caso de quo ci si trova quindi di fronte ad un'evidente ipotesi di caso fortuito, che produce l'effetto di escludere qualsiasi responsabilità della
[...]
Occorre difatti considerare che, sebbene oggi l'attuale modificata condizione climatica che CP_1 caratterizza il nostro Paese impone l'adozione di tecniche di maggior rigore per garantire la prevedibilità dell'evento idoneo ad integrare il fortuito o la forza maggiore, è indubbio che se oggi i fenomeni di abbondanti precipitazioni avvengono con sempre maggiore frequenza, nel 2010 potevano ancora considerarsi assolutamente imprevedibili”.
Aggiunge la già “trattasi di abbondanti precipitazioni Controparte_3 Controparte_2 atmosferiche, che provocano gravi allagamenti della sede stradale invadendo le proprietà limitrofe ed idonee, per la loro improvvisa violenza, ad integrare la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore laddove il fenomeno, di particolare forza ed intensità, sia in grado di uscire fuori dai canoni di normalità (cfr. Cass. 18856/17). Dunque, il carattere eccezionale di una intensa precipitazione atmosferica, lungi di per sé sola dall'integrare la fattispecie del caso fortuito diventa tale ed idonea ad escludere le responsabilità del custode allorché l'evento costituisca un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante, in modo autonomo, dell'evento (Cass. 5877/2016). Medesime considerazioni vanno svolte con riguardo ai successivi eventi atmosferici citati dall'attrice, che peraltro non hanno causato alcun danno. Ciò premesso, la
[...] deve andare esente dalla responsabilità a suo carico invocata, per la imputabilità al caso CP_1
pagina 16 di 22 fortuito dei danni lamentati. Conseguentemente, la pretesa risarcitoria nella fattispecie avanzata dalla
è inevitabilmente destinata al rigetto”. CP_2
Il motivo va respinto.
Occorre innanzitutto evidenziare che pur invocando l'esimente del caso Controparte_1 fortuito, non ha in alcun modo dimostrato l'imprevedibilità e l'inevitabilità delle abbondanti precipitazioni, verificatesi l'1/11/2010, in quanto, solo in presenza dei suddetti requisiti, tale evento meteorico sarebbe stato idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14861 del 31/05/2019; nello stesso senso Cass. Civ. Sez.
3, Ordinanza n. 2482 dell'1/02/2018).
Invero, l'eccezionalità dell'evento dell'1/11/2010 dedotta da parte appellante è priva di un riscontro probatorio idoneo a fornire un'esatta ricostruzione dell'intensità del fenomeno.
Peraltro, detto fenomeno, non costituì un caso isolato, e pertanto difficilmente potrebbe risultare eccezionale e non prevedibile, atteso che, come evidenziato dal CTU: “anche attualmente l'androne condominiale viene sottoposto ad immissione di acqua meteorica durante forti precipitazioni atmosferiche, con interventi di salvaguardia che vengono improvvisati dalla portiera dello stabile e dai condomini presenti” (CTU pag. 32).
Quanto rilevato dall'ausiliare è peraltro confermato, come già indicato, dai testi Tes_1
e (cfr. in particolare la deposizione della teste che, all'udienza del
[...] Tes_2 Tes_2
10/01/2022, ha dichiarato: “tutte le volte che c'era una pioggia abbondante l'acqua entrava dal marciapiede esterno nell'appartamento e noi mettevamo subito degli stracci e con l'aiuto della portiera utilizzavamo anche delle scope per togliere l'acqua”).
Ne consegue che anche il quarto motivo di gravame deve essere rigettato e deve essere confermata la responsabilità della così come accertata in primo grado. Controparte_1
§ 10.5 — Con il quinto motivo di appello viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui definisce “il quantum dei danni asseritamente subiti”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “si deve pertanto riconoscere a titolo di risarcimento dei danni alla luce dei computi metrici estimativi elaborati dal C.t.u. gli importi di euro
16.495,76+IVA per costi delle opere, lavori di risanamento e restauro di strutture e finiture danneggiate dai fenomeni oltre euro 10.000 per indennizzo dovuto alla danneggiata per la mancata disponibilità dell'immobile in un periodo temporale di almeno mesi due a euro 5.000 al mese quale valore locativo liquidabile a titolo di indennizzo per portare a compimento i lavori di ristrutturazione da. porsi in solido a carico di OM AL e , quali corresponsabili, Controparte_1 obbligate in solido anche alla esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.”. pagina 17 di 22 Deduce l'appellante in proposito: “ aveva l'onere di dimostrare, tra l'altro anche il CP_2 quantum dei danni asseritamente subiti. Si ribadisce che nessuna prova al riguardo ha fornito l'attrice,
e che il Tribunale ha condannato l'odierna appellante esclusivamente sulle risultanze della CTU, e di un sopralluogo effettuato dopo sei anni dal presunto allagamento. È di tutta evidenza che era specifico onere dell'attrice dimostrare che i danni all'immobile fossero direttamente ricollegabili ai fatti dedotti.
In buona sostanza, non vi è alcuna prova in atti che il parquet, le pareti e l'impianto elettrico si siano rovinate in conseguenza dei fatti avvenuti nel 2010 e non per altre cause. Nessuna dimostrazione è poi stata data sul buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile in data anteriore al verificarsi dei presunti eventi dannosi. Il Tribunale non poteva quindi condannare l'odierna appellante al pagamento della somma di € 16.495,76= oltre IVA per i costi delle opere”.
Aggiunge la “stesse considerazioni valgono con riferimento all'ulteriore Controparte_1 somma di € 10.000,00= per la mancata disponibilità dell'immobile. In particolare, con riferimento al valore locativo, stimato in € 5.000,00= mensili, si evidenzia che l'abitabilità dell'immobile rilasciata dal Comune di OM nell'anno 1957 riporta che l'unità immobiliare in oggetto al piano rialzato ha come destinazione “ufficio” e che la parte seminterrata ha destinazione “archivio”. Non risulta dagli atti che i locali siano stati oggetto di condono per cambio di destinazione e variazioni delle aperture;
quindi, il CTU nel calcolare il valore locativo dell'immobile ai prezzi correnti di mercato all'epoca del danno doveva tener conto della diversa destinazione, che ha valori inferiori. La stima di € 5.000,00 = mensili è stata poi calcolata in relazione alla superficie complessiva dell'immobile (pari a mq 263), mentre l'unica parte dell'immobile interessata dai danni è esclusivamente il piano seminterrato, pari a mq 91. Quindi, sulla base di un valore locativo medio stimato dal CTU in 19 €/mq, la stima doveva esser pari ad € 1.729,00 = mensili. Anche per tali motivi la sentenza del Tribunale dovrà essere riformata. Si intende pertanto impugnare la parte della sentenza di primo grado che ha condannato la al risarcimento dei danni richiesti dall'attrice nella misura di € 26.495,76= in assenza CP_1 di specifica prova al riguardo”.
Il motivo non merita accoglimento.
Il danno emergente relativo al costo per il ripristino dei beni danneggiati dai fenomeni infiltrativi e di allagamento è stato adeguatamente dimostrato dall'attrice in primo grado mediante una relazione tecnica con allegati rilievi fotografici, nella quale venivano riportati in maniera dettagliata i danni e le opere necessarie per il ripristino, al mese di novembre 2013 (cfr. all.3 fascicolo di primo grado – . Controparte_2
pagina 18 di 22 In aggiunta, l'attrice ha prodotto in primo grado un preventivo per i lavori di ristrutturazione e una seconda relazione sullo stato dei luoghi, datata 3 dicembre 2015, atta a rappresentare il perdurare dei danni, anch'essa corredata da adeguati rilievi fotografici.
Appare pertanto evidente che la abbia adempiuto pienamente al proprio onere Controparte_2 probatorio.
A fronte di ciò il giudice di primo grado si è correttamente avvalso, anche per verificare tale aspetto, di una CTU, la quale ha consentito di accertare l'entità dei suddetti costi di ripristino, quantificandoli in € 16.495,76+IVA.
Trattandosi di valutazione squisitamente tecnica esposta in maniera chiara e logica, non vi sono motivi per giungere a conclusioni differenti.
In relazione alla quantificazione della somma dovuta per la mancata disponibilità dell'immobile, va premesso in diritto che, una volta fornita dall'attore – sul quale incombeva il relativo onere – la prova del danno consistente nell'indisponibilità dell'appartamento a causa delle infiltrazioni, il giudice di merito è tenuto a determinare l'entità del pregiudizio derivante da tale perdita patrimoniale, eventualmente “utilizzando il criterio del valore locativo dell'immobile (Cass.
11611/2009) e affidando opportunamente a un consulente il compito di fornire elementi utili alla determinazione della perdita economica de qua (cfr. Cass. 3990/06)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent., ud.
22/11/2011, n. 3465).
In ossequio a dettai principi, il Tribunale ha determinato il valore locativo dell'immobile mediante l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio integrativa.
In particolare il consulente, tenendo opportunamente conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile ed effettuando ricerche on line e presso agenzie immobiliari e nel rispetto dei valori di locazione registrati presso la Borsa Immobiliare di OM a cura della Camera di Commercio di OM e di Tecnoborsa, ha individuato il valore locativo dell'immobile all'epoca dei danni, stimandolo in € 5.000,00 al mese.
Ne deriva che correttamente il Giudice a quo ha liquidato alla danneggiata, considerando che l'esecuzione dei lavori di ripristino sarebbe durata almeno due mesi - periodo che appare preferibile rispetto a quello eccessivamente esiguo di un mese stimato dal ctu - l'importo di € 10.000,00.
Va aggiunto che l'istruttoria orale espletata in questo grado mediante l'escussione di Tes_3
, legale rappresentante della ha consentito di accertare che la suddetta società
[...] CP_12 volesse prendere in locazione la stanza al piano seminterrato dell'immobile per cui è causa dal mese di settembre 2012, per la somma annua di € 10.000,00, subordinata al ripristino della funzionalità della pagina 19 di 22 stessa, come da proposta del 19/04/2012 allegata dall'attrice che il teste ha riconosciuto di aver sottoscritto (cfr. verbale d'udienza del 10/1/2022).
In conclusione, deve ritenersi che la abbia adempiuto pienamente al proprio Controparte_2 onere probatorio e che il giudice di primo grado abbia correttamente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, determinando in maniera adeguata l'entità del danno subito e il conseguente risarcimento spettante all'attrice.
§ 10.6 — Con il sesto motivo di appello viene dedotta la “violazione art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia sulla manleva”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “al contempo si deve riconoscere il diritto di obbligazione spettante all'ente committente appaltante per l'esercizio della manleva contro
1'appaltatrice la quale ha prodotto i danni con la realizzazione nella sfera imprenditoriale ed organizzativa interna, dipendenti da progettazioni e esecuzione negligenti delle opere affidate in appalto dall'ente pubblico come da disciplinare di convenzione […] Condanna Controparte_1
a manlevare OM AL da tutti i pagamenti ed costi assunti per capitale, interessi e spese in
[...] adempimento degli obblighi imposti dalle prescrizioni e delle statuizioni di cui.al n.1.”
Deduce l'appellante in proposito: “ricevuta la citazione da parte di OM AL si CP_2 costituita chiedendo la citazione di quale unico ed esclusivo responsabile dei fatti. OM CP_1
AL ha infatti precisato le seguenti conclusioni (pag. 11 atto chiamata in causa di terzo): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del stante la esclusiva responsabilità della Società D.S. Park CP_6
Nove a r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., per gli eventi in questione. - nel merito, respingere le domande avanzate nei confronti del in quanto infondate in fatto e in CP_6 diritto per le motivazioni sopra esposte ed in ogni caso non ascrivibili a responsabilità dello stesso e, comunque perché non è stata fornita prova alcuna circa la presunta colpa per omissione del CP_6
– dichiarare e ritenere la Società D.S. Park Nove a r.l., in persona del suo legale
[...] rappresentante p.t., responsabile dei fatti di lite e condannare la stessa al risarcimento del danno, che sarà accertato.” OM AL non ha modificato in corso di giudizio dette conclusioni, che non contengono alcuna domanda nei confronti della ma semplicemente l'affermazione della CP_1 esclusiva responsabilità di quest'ultima per i fatti di causa”.
Aggiunge la D.S. Park Nove a r.l.: “nonostante tali conclusioni, inspiegabilmente il Tribunale
(pag. 12) afferma che “si deve riconoscere il diritto di obbligazione spettante all'ente appaltante per l'esercizio della manleva contro l'appaltatrice”, e, nel dispositivo (pag. 13) “Condanna
[...]
a manlevare OM AL da tutti i pagamenti ed i costi assunti per capitale, interessi e CP_1
pagina 20 di 22 spese in adempimento degli obblighi imposti dalle prescrizioni delle statuizioni di cui al n. 1”. Tutto ciò in assenza di specifica domanda da parte di OM AL al riguardo. OM AL ha difatti limitato le proprie difese al difetto di legittimazione passiva, e, comunque alla negazione della propria responsabilità, chiedendo che fosse condannata, in sua vece, senza neanche ipotizzare CP_1 una responsabilità solidale. Il Tribunale ha invece ravvisato una responsabilità di OM AL, seppur in via solidale con Ma in assenza di una apposita domanda, non poteva in alcun CP_1 modo condannare a manlevare OM AL da tutte le statuizioni in favore di CP_1
Ciò comporta chiaramente una violazione dell'art. 112 c.p.c.”. CP_2
Il motivo di appello è fondato.
Nel caso di specie, OM AL, con comparsa di costituzione in primo grado chiedeva “di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della D.S. Park Nove a r.l. in persona del legale CP_13 rappresentante pro tempore al fine di sentire condannarla al pagamento del risarcimento richiesto dall'istante”, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenendo l'esclusiva responsabilità della per i danni lamentati dall'attrice. CP_1
Ebbene, va precisato in diritto che la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificata evocazione del terzo come chiamata in garanzia (o manleva), la quale, per sua natura, non può che presupporre la non contestazione della suddetta legittimazione passiva;
qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può (e deve) direttamente esaminare quella domanda, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto esplicita richiesta (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5580 del
2018; nello stesso senso tra molte Cass. n. 13374/07, Cass. n. 13131/06, Cass. n. 254/06).
Ne deriva che il giudice a quo è effettivamente incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo condannato a manlevare OM AL da tutti i pagamenti e i costi assunti per Controparte_1 capitale, interessi e spese in adempimento degli obblighi imposti dalle prescrizioni e delle statuizioni indicati nel capo n.1 del dispositivo della sentenza, in totale assenza della proposizione della relativa domanda di manleva da parte di OM AL.
§ 11. —In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto si conferma, va annullata la condanna della a Controparte_1 manlevare OM AL da tutti i pagamenti e i costi imposti dalla citata sentenza.
pagina 21 di 22 § 12. — Le spese processuali del grado sostenute dall'appellante seguono la Controparte_1 soccombenza dell'appellata OM AL.
L'appellante è tenuta a sua volta al rimborso delle spese del grado sostenute Controparte_1 dall'appellata già attesa la sua soccombenza nel rapporto Controparte_3 Controparte_2 processuale intercorso tra le citate società.
Le suddette spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022 (valore della causa da € 26.000,01 sino a € 52.000,00: valori medi), nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale compenso tabellare: € 9.991,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1
già e OM AL, avverso sentenza n. 15020/2019 del Controparte_3 Controparte_2
22/01/2020, emessa dal Tribunale di OM, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto si conferma, annulla la condanna della a manlevare OM AL da tutti i Controparte_1 pagamenti e i costi imposti dalla citata sentenza;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t.., a rifondere alla Controparte_1 [...]
già le spese di lite che liquida in € 9.991,00, oltre spese generali, IVA CP_3 Controparte_2
e CPA;
3. Condanna OM AL, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla CP_1
le spese di lite che liquida in complessivi € 10.795,00 di cui € 9.991,00 per compensi, oltre
[...] spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in OM il 19 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. AN EL
pagina 22 di 22
CORTE DI APPELLO DI MA Sezione VI civile R.G. 6282/2019 All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 10:35
Presidente Dott. AN EL Consigliere Relatore Dott. Raffaele Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1 Avv. PIERETTI MARIA CRISTINA avv Natoli in sost.
Appellato/i
CP_2 Avv. GAMBARDELLA CARLA MA LE Avv. LORENZETTI FIAMMETTAavv Bozzone in sost.
IN Q.TA' INCORPORANTE ECOLEASE Parte_1 Avv. GAMBARDELLA CARLA presente
L'avv MB dichiara che ha riscattato gli immobili oggetto del giudizio, di cui è Parte_1 pertanto proprietaria come da atto del notaio del 19/12/2024 che esibisce e si riserva Persona_1 di depositare Sono presenti per la pratica forense la dott.ssa tessera nr P 80409 la dott.ssa Persona_2 tessera P e la dott.ssa tessera P 80725 ordine avvocati di Persona_3 Nu_1 Persona_4
OM La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AN EL RI RI AN
Assistente giudiziario pagina 1 di 22 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MA SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN EL - Presidente dott. Raffaele Miele - Consigliere relatore dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 19 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6282 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
a socio unico (C.F. ), in persona de legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore elettivamente domiciliata in OM, Via Panama 26, presso lo studio dell'avv. RI Cristina Pieretti
(C.F. – PEC: ), che la CodiceFiscale_1 Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti
– APPELLANTE – E
(C.F. ), GIÀ in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_2 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in OM, Via Nicola Ricciotti n. 11, presso lo studio dell'avv. Carla
MB (C.F. - PEC ) che la C.F._2 Email_2 rappresenta e difende, giusta procura in atti
– APPELLATA – E
MA LE (C.F. ), in persona del sindaco pro tempore P.IVA_3
pagina 2 di 22 elettivamente domiciliata in OM, Via del Tempio di Giove, n. 21, presso gli uffici dell'avvocatura
Capitolina, rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Lorenzetti (C.F. - PEC C.F._3 fiammetta. oma.it) giusta procura in atti Email_3 CP_4
– APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. – Con atto di citazione in appello, ha impugnato la sentenza n. Controparte_1
15020/2019, emessa dal Tribunale di OM – pubblicata il 17/07/19 – resa nel procedimento R.G. n.
43736/2014, promosso dalla nei confronti di OM AL e, successivamente Controparte_2 all'autorizzazione ottenuta dal giudice, nei confronti della terza chiamata che Controparte_1 rimaneva contumace.
§ 2. – I fatti di causa possono essere sintetizzati come qui di seguito viene riportato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio OM Controparte_5
AL al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza dei fenomeni descritti in premessa (allagamento e infiltrazioni di acqua); accertare e dichiarare che detti fenomeni siano conseguenza dei lavori di rifacimento della sede stradale e/o del marciapiede antistante l'edificio sito in OM, di Via Donizetti n. 4 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità di OM AL in persona del sindaco pro tempore ai sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero ai sensi dell'art. 2043 c.c. nella causazione dei fenomeni dannosi di cui in premessa e, per l'effetto: 1) condannare OM AL in persona del sindaco pro tempore all'esecuzione dei lavori stradali
(riguardanti il marciapiede e/o la sede stradale) ritenuti più opportuni e necessari ad interrompere il perpetuarsi dei fenomeni descritti in premessa e comunque a rimuovere le cause che hanno originato i ripetuti fenomeni dannosi;
2) condannare OM AL in persona del sindaco pro tempore al risarcimento dei danni subiti dalla rappresentati dalla spese per le opere di ripristino Controparte_5 interne dell'appartamento determinate in Euro 19.500,00 oltre iva, o quella maggiore e/o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, accertata nella CTU che già da ora si richiede, ovvero che sarà ritenuta di giustizia o eventualmente quantificata dal Giudice anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare OM capitale in persona del sindaco pro tempore al risarcimento del danno da mancato godimento di parte dell'appartamento indicato in premessa;
danno che si quantifica, quanto al mancato godimento del vano ufficio, nella somma di Euro
24.948,00 sino al giugno 2014 oltre al risarcimento del mancato godimento da luglio 2014 all'eliminazione della causa dei danni, o quella maggiore e/o minore che risulterà all'esito dell'istruttoria, accertata nella CTU che già da ora si richiede, ritenuta di giustizia o eventualmente pagina 3 di 22 quantificata dal Giudice anche in via equitativa. Quanto alla valutazione del danno da ridotto (e disagevole) utilizzo dei vani bagni, ci si rimette alla valutazione equitativa del Giudice. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino all'effettivo soddisfo”.
OM AL si costituiva in giudizio, chiedendo di autorizzare la chiamata in causa della società D.S. Park Nove a r.l. e di accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del stante l'esclusiva responsabilità CP_6 della società D.S. Park Nove a r.l. …. per gli eventi in questione. Nel merito respingere le domande avanzate nei confronti del in quanto infondate in fatto e in diritto per le motivazioni CP_6 sopra esposte ed in ogni caso non ascrivibili a responsabilità dello stesso e comunque perché non è stata fornita prova alcuna circa la presunta colpa per omissione del Dichiarare e CP_6 ritenere la società D.S. Park Nove a r.l. responsabile dei fatti di lite e condannare la stessa risarcimento del danno che sarà accertato”.
Autorizzata la suddetta chiamata in causa, la non si costituiva e, pertanto, Controparte_1 veniva dichiarata contumace.
Nel corso del giudizio veniva espletata una CTU per accertare lo stato dei luoghi, identificare le cause dei danni e individuare le opere di ripristino e, successivamente, un supplemento di CTU per determinare il valore di locazione dell'immobile, l'agibilità rispetto alla destinazione e i tempi di ripristino.
§ 3. — L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso, definitivamente pronunciando: “1) accerta la responsabilità concorrente ai sensi degli artt. 2043-2051 c.c. delle parti OM AL e nelle rispettive qualificazioni istituzionali, funzionali e convenzionali per Controparte_1
i fenomeni alluvionali ed infiltrativi manifestatisi all'interno della unità immobiliare n.1 dello stabile condominiale ubicato nel sito di Via Donizetti n. 4 in OM, e condanna in solido le stesse parti al pagamento della somma di euro 26.495,76, oltre a IVA sull'importo del C.M.P. come indicato in c.t.u., oltre a rivalutazione monetaria e interessi di legge con decorrenza dalla data della consulenza d'ufficio fino alla sentenza, a favore della attrice Condanna altresì in solido le stesse parti Controparte_2 ad eseguire a loro esclusive cure e spese i lavori e le opere descritti nel preventivo e nel computo metrico estimativo contenuti nella c.t.u., ai sensi dell'art. 2058 c.c., in favore di 2) Controparte_7
Condanna a manlevare OM AL da tutti i pagamenti ed i costi assunti Controparte_1 per capitale, interessi e spese in adempimento degli obblighi imposti dalle prescrizioni e delle statuizioni di cui.al n.1. 3) Condanna in solido OM AL e pagamento Controparte_8 delle spese processuali a in misura di euro 50,00 per esborsi, euro 13.700 per CP_5 compensi forensi, oltre, ad oneri C.U. di legge;
condanna la chiamata in causa al pagamento delle pagina 4 di 22 spese di lite alla convenuta in misura di euro 50 per esborsi, euro 9.000 per compensi forensi, oltre a spese forfetarie 15%, a CPA, IVA ai sensi di legge”.
§ 4. — Con l'atto di appello, la ha chiesto di accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di OM
n. 15020 del 17.07.2019, accogliere il presente appello e conseguentemente: - rigettare tutte le domande formulate da e OM AL perché infondate sia in fatto che in diritto - con CP_2 vittoria di spese e compensi di giudizio oltre spese generali, iva e c.p.a.”.
§ 5. – L' appellata costituitasi con comparsa di risposta del 30/12/2019, ha Controparte_2 eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345 e 348 c.p.c.. Nel merito ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale rigettare l'appello proposto in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto e non provato con conferma della sentenza appellata;
in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, confermare la sentenza appellata rispetto ad CP_2 in tutte le parti in cui accerta e dichiara la responsabilità OM AL ex artt. 2051 e/o 2043 c
[...] per i fatti di causa (fenomeni infiltrativi e per l'allagamento del 1/11/2010) e la conseguente condanna di OM AL nei confronti di all'esecuzione dei lavori individuati nella sentenza Controparte_2 stessa atti ad evitare il ripetersi dei fenomeni dannosi (sintetizzati nel rifacimento dell'assetto del marciapiede lato fabbricato Via Donizetti, provvedendosi alla realizzazione di una CP_9 consistente idonea). In via istruttoria, ove ritenuto necessario e opportuno, si ripropongono le istanze istruttorie articolate nelle note 183, 6 comma n. 2 c.p.c. e reiterate nella precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale che si riportano di seguito: "Si chiede ammettersi interrogatorio Con formale del legale rappresentante della nonché prova per testi sui seguenti Controparte_1 capitoli nonché ni prova contraria sui capitoli che eventualmente controparte vorrà formulare…..”.
Con comparsa di costituzione del 4/1/2022 si è costituita quale incorporante della Controparte_3
riportandosi alle domande e deduzioni della incorporata. Controparte_2
§ 6. — L'appellata OM AL, costituitasi con comparsa di risposta del 16/1/2020, ha resistito all'impugnazione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.ma Corte
d'appello adita, contrariis reiectis: - Respingere il presente appello limitatamente alle domande proposte
contro
OM AL e per l'effetto sul punto confermare la sentenza di primo grado”.
§ 7. — Con ordinanza del 25/06/2021, la Corte ha ammesso la prova per testi richiesta dalla poi espletata alle udienze del 6/9/2021 e del 10/1/2022. Controparte_2
§ 8. — All'odierna udienza il difensore della ha dichiarato che la sua assistita ha Parte_1 riscattato gli immobili oggetto del giudizio, di cui è pertanto diventata proprietaria come da atto del pagina 5 di 22 notaio del 19/12/2024 che ha esibito e si è riservata di depositare. All'esito i difensori Persona_1 delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — In via pregiudiziale va respinta l'eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., sollevata dalla difesa della già Controparte_3 Controparte_2
Va premesso in diritto che “diversamente dalle eccezioni in senso proprio, per le quali si applica il principio del divieto dei nova stabilito dall'art. 345 cod. proc. civ., le mere difese, vale a dire le deduzioni con cui la parte contesta la sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa fatta valere con la domanda, sono sempre deducibili, perché esse attengono a circostanze relativamente alle quali l'onere della prova grava sulla parte attrice. Ne consegue che è indubbio che l'onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria grava sull'attore-danneggiato, così che le eccezioni della controparte, contumace in primo grado, volte a contestare l'esistenza del presupposto oggettivo - ricorrenza del nesso di causa tra inadempimento e danno - e soggettivo - legittimazione ad agire per un danno subito - della domanda non configurano eccezioni in senso proprio, costituendo semplici difese volte a confutare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda e, conseguentemente, sono rilevabili d'ufficio e, quindi, proponibili per la prima volta anche in sede di appello dal convenuto contumace in primo grado. (cfr. Cass. Civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 21/11/2022,
n. 34170).
Ciò posto, deve ritenersi che le censure svolte dalla in questa sede non Controparte_1 costituiscano eccezioni in senso stretto, ma si risolvono in mere difese, dirette a contestare la ricostruzione dei fatti e la fondatezza della pretesa risarcitoria accolta dal primo giudice.
L'appellante, difatti, si è limitata essenzialmente a contestare le risultanze probatorie e le conclusioni peritali, negando inoltre l'esistenza del nesso eziologico tra la propria condotta e il danno lamentato, nonché la quantificazione dello stesso effettuato dalla controparte.
Tale attività difensiva, pienamente consentita anche in grado d'appello, non incorre pertanto nel divieto di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c., trattandosi di mere confutazioni della tesi avversaria, fondate su elementi già acquisiti al processo e rientranti nel perimetro del thema decidendum originariamente delimitato.
Del pari resta superata, in questa fase, l'eccepita inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c..
§ 10. — L'appello è articolato in sei motivi.
§ 10.1 — Con il primo motivo di gravame viene dedotto il “difetto di legittimazione attiva della
, con impugnazione della sentenza nella parte in cui viene implicitamente affermata la CP_2 legittimazione attiva della Controparte_2
pagina 6 di 22 Deduce l'appellante al riguardo: “nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, la CP_2 afferma di aver stipulato con la proprietaria dell'immobile oggetto delle presunte infiltrazioni, EC
Leasing S.p.A., un contratto di locazione finanziaria (leasing). Sostiene poi l'attrice di essere
“intervenuta nell'atto d'acquisto quale utilizzatrice dichiarando di assumersi ogni obbligo ed onere diretto ed indiretto, comunque derivante alla parte acquirente dall'acquisto dell'immobile compravenduto (art. 3), di sopportare i costi dell'atto (art. 10), di impegnarsi ad adeguare gli impianti a norma, a sostenere le spese condominiali, sia ordinarie sia straordinarie da quella data (art. 11)”
(pag. 1 atto citazione). La stessa a sostegno della propria legittimazione attiva quale CP_2 utilizzatrice, richiama un precedente giurisprudenziale (Cass. 12.01.2011, n. 534). Orbene, dalla lettura della pronuncia della Suprema Corte invocata dall'odierna appellata, si rileva che "qualora sia stata danneggiata una cosa (mobile o immobile) concessa in leasing la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni patiti compete all'utilizzatore, qualora lo stesso sia tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa stessa nonché allo stesso, al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res, siano stati trasferiti tutti i rischi di questa".
L'esame dell'atto di compravendita e del contratto di locazione finanziaria rivela che la non CP_2 si è in alcun modo impegnata alla manutenzione straordinaria dell'immobile, né alla stessa sono stati trasferiti i relativi rischi”.
Aggiunge la “difatti, come previsto dall'art. 14 delle condizioni generali Controparte_1 del contratto di leasing stipulato tra la e la EC Leasing, l'immobile deve essere CP_2 assicurato da una adeguata polizza, che, secondo le disposizioni dell'allegato “P” al contratto, deve coprire, tra gli altri, i rischi da “trombe d'aria, tempeste e grandine, uragani e bufere, inondazioni, alluvioni, allagamenti”. Non solo. Il medesimo art. 14 prevede che l'indennizzo pagato dalla
Compagnia Assicuratrice sarà versato dal Concedente all'Utilizzatore. Sulla base di quanto sopra esposto, non può ritenersi integrata la condizione richiesta dalla Suprema Corte per affermare la legittimazione dell'utilizzatore, nella fattispecie concreta la ovvero l'obbligo di sopportare i CP_2 rischi derivanti da danni all'immobile, in quanto tali rischi dovevano essere coperti da apposita polizza assicurativa. È di tutta evidenza che ha sicuramente percepito l'indennizzo da parte CP_2 della Compagnia Assicurativa di tutti i danni dei quali chiede per una seconda volta, illegittimamente, il ristoro. Né può utilmente obiettarsi che non vi è prova in atti della polizza assicurativa. In tal caso, difatti, non potrebbe comunque richiedere alcun risarcimento per un danno causato CP_2 esclusivamente da sua colpa e/o negligenza, in applicazione del principio dettato dall'art. 1227 c.c., ovvero il mancato rispetto dell'obbligo di stipulare idonea polizza a copertura dei danni all'immobile.
La mancata copertura del danno qui richiesto non potrebbe quindi legittimare in ogni caso la pagina 7 di 22 domanda avanzata in primo grado da che con la sua determinante omissione (mancata CP_2 stipula di idonea polizza assicurativa) ha causato il danno. Nessun dubbio quindi che la legittimazione attiva nella fattispecie spettava esclusivamente al proprietario dell'immobile”.
Il motivo di gravame non merita accoglimento.
Va premesso in diritto che, con riferimento all'eventualità che, come nel caso di specie, sia stata danneggiata una res concessa in leasing, può ammettersi la legittimazione ad agire all'utilizzatore purché dimostri che i danni provocati dal terzo danneggiante incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza, n. 15496 del
10/06/2025; nello stesso senso Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 534 del 12/01/2011).
Nel caso di specie, ai sensi dell'art. 7 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria di beni immobili finiti, concluso tra EC Leasing S.p.A. ed (già Controparte_2 CP_5
(all.15 – memoria istruttoria , risulta che la società utilizzatrice "deve usare
[...] Controparte_2
l'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia e assume a suo esclusivo carico, manlevando espressamente il Concedente da ogni relativa responsabilità, l'impegno a – effettuare tutte le denunce, richiedere tutte le autorizzazioni, licenze , concessioni [...] – utilizzare l'immobile nel rispetto della normativa vigente, della destinazione d'uso, delle licenze e autorizzazioni rilasciate, provvedendo diligentemente alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria [...] l'utilizzatore, inoltre, manleva il
Concedente da ogni rischio e responsabilità relativi all'immobile, suo acquisto, custodia, conservazione, impiego e anche per danni arrecati alle persone e/o cose in seguito a vizi e/o difetti di progettazione, costruzione e gestione, oppure a causa di ogni altro evento naturale o fortuito anche per causa non imputabile all'utilizzatore stesso”.
Ne consegue che la avendo assunto su di sé, mediante il citato contratto di Controparte_2 leasing, tanto l'obbligo alla manutenzione ordinaria e straordinaria, quanto i rischi relativi all'immobile locato, era legittimata ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni provocati da soggetto terzo.
Né rileva l'assenza della prova della sussistenza della polizza di cui all'art. 14 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria, stante quanto disposto dallo stesso art. 14, che così recita: “l'utilizzatore libera, comunque, il concedente da tutti i rischi, siano essi assicurati o meno”.
E' dunque evidente la piena legittimazione attiva della già Controparte_3 Controparte_2 che oltretutto in data odierna ha allegato e dimostrato di essere diventata proprietaria dell'immobile de quo, con conseguente rigetto del primo motivo di gravame.
pagina 8 di 22 § 10.2 — Con il secondo motivo di appello viene dedotta: la “violazione Art. 2697 C.C. – mancata prova responsabilità LA . CP_1
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “...Ora la tipologia dei fenomeni ed eventi dannosi manifestatisi all'interno dei locali della unità immobiliare e dello stesso stabile CP_9 contraddistinti da alluvioni e infiltrazioni di acque meteoriche nel corso di precipitazioni meteoriche abbondanti deve essere ricollegata causalmente con l'esecuzione contraria alle regole dell'arte e della buona tecnica ingegneristica ed idraulica nella costruzione degli anzi descritti manufatti della sede stradale, e rinviene la chiara e univoca origine dalle irrisorie pendenze nell'antistante marciapiede esterno appartenente alla sede viaria Donizetti e alla inadeguata impermeabilizzazione e regimentazione del deflusso delle acque meteoriche convogliate senza la predisposizione di adeguate protezioni verso l'attiguo stabile condominiale del civico 4…. ne consegue che si deve integralmente condividere il giudizio esplicitato con esauriente motivazione tecnica e scientifica dal c.t.u. attinente all'esito della valutazione dei dati tecnici anzi descritti della assoluta inottemperanza delle opere e dei manufatti stradali costruiti ai valori prescritti dalle regole dell'arte, per pervenire in fase progettuale ed operativa alla corretta disposizione geometrica della sede carrabile del marciapiede per evitare in coincidenza con precipitazioni atmosferiche anche di lieve entità che il deflusso delle acque meteoriche sormonti il marciapiede e sia convogliato non esternamente verso le cunette e le griglie stradali ma verso il muro perimetrale del fabbricato del n.4 via Donizetti in corrispondenza del piano seminterrato dell'immobile di parte attrice già rimasto seriamente danneggiato dai fenomeni alluvionali manifestatisi e accertati dal dr.ing. ”. Per_5
Deduce l'appellante al riguardo: “come narrato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio, la richiede il risarcimento dei danni per presunti fenomeni infiltrativi verificatisi in data CP_2
01.11.2010. La rimasta completamente inerte fino al 24.06.2014, data di notifica CP_10 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Nessuna verifica in contraddittorio, sia dello stato dei luoghi che degli asseriti danni subiti, è mai stata effettuata con la scrivente CP_1
Allo stato, il Tribunale ha accertato la responsabilità di in concorso con
[...] Controparte_1
OM AL, per i fenomeni alluvionali ed infiltrativi manifestatisi all'interno dell'immobile utilizzato da e condannato l'odierna appellante al risarcimento dei danni conseguenti, solo CP_2 in base a quanto affermato dalla parte attrice e delle risultanze della CTU, senza verificarne in alcun modo la fondatezza. Il Tribunale ha dato per accertati fatti, quali il presunto allagamento del locale seminterrato asseritamente avvenuto in data 01.11.2010, i presunti danni all'immobile, che dovevano essere oggetto di specifiche prove da parte della società attrice, e che l'odierna in CP_1 questa sede contesta decisamente. Nessuna prova dell'effettivo verificarsi dell'allagamento e delle pagina 9 di 22 infiltrazioni, della quantità e qualità dei danni subiti, nonché della ricollegabilità degli stessi a fatto e colpa della è stata fornita dall'attrice. Come è noto, ai sensi dell'art. 2697 c.c. “Chi CP_1 vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Era quindi preciso onere della dimostrare: - che in data 01.11.2010 si è effettivamente verificato CP_2 un allagamento del locale seminterrato dell'appartamento sito in OM, via Donizetti 4, int. 1; - che tale allagamento era dovuto a fatto e colpa della - il nesso eziologico tra la condotta di CP_1 ed il danno asseritamente subito;
- l'ammontare dei danni subiti. Nel corso del giudizio CP_1 di primo è stata unicamente espletata una CTU, peraltro a distanza di molti anni dalla data del presunto allagamento. Ma detta CTU non poteva essere disposta al fine di esonerare la CP_2 dall'onere della prova delle circostanze di fatto allegate a fondamento della domanda proposta. Come difatti pacificamente affermato dalla Corte di Cassazione, la CTU "non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Cass. n. 28669/2013).
Un'eventuale ammissione della CTU al fine di sopperire all'inerzia della parte nell'utilizzo degli strumenti processuali in suo possesso, comporterebbe “lo snaturamento dell'istituto previsto dal codice di procedura, il mancato rispetto della posizione paritaria delle parti nel processo, un allungamento dei tempi processuali, con palese violazione del giusto processo, anche sotto il profilo della ragionevole durata, tutelato dall'art. 111 della Costituzione” (cfr. Cass. 8989/2011)”.
Aggiunge la DS Park Nove: “nessun valore probatorio può quindi attribuirsi alla CTU effettuata nel corso del giudizio di primo grado, anche in considerazione del fatto che il perito nominato ha effettuato il sopralluogo sui luoghi di causa solamente nel 2016, ovvero a distanza di quasi sei anni dall'evento che si assume dannoso. Né potrebbe applicarsi alla fattispecie il principio di non contestazione, essendo la rimasta contumace. Come precisato dalla costante CP_1 giurisprudenza di legittimità, la non contestazione della domanda, che ha per oggetto i fatti costitutivi della domanda e non quelli dedotti in esclusiva funzione probatoria, scaturisce dalla non negazione fondata sulla volontà̀ della parte oggettivamente risultante e deve essere pertanto inequivocabile, di talché non può̀ ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale (cfr. Cass. n. 10098/2007). La contumacia, infatti, integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”.
Il motivo di gravame non coglie nel segno.
pagina 10 di 22 Va osservato che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., incombe sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato;
tuttavia, l'individuazione della causa e dell'origine di fenomeni infiltrativi o allagamenti costituisce un accertamento di natura eminentemente tecnica, la cui verifica implica l'utilizzo di cognizioni specialistiche e di strumentazioni idonee, non accessibili al comune accertamento percettivo.
Ne deriva che, in simili ipotesi, la consulenza tecnica d'ufficio non si esaurisce in un mero ausilio al giudice, ma assume natura percipiente, potendo essa stessa costituire fonte oggettiva di prova in quanto diretta a verificare l'esistenza di situazioni materiali accertabili solo tramite specifiche conoscenze tecniche. Come affermato, infatti, da consolidata giurisprudenza di legittimità, la CTU
“può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, qualora, oltre che valutazione tecnica, costituisca accertamento di particolari situazioni di fatto (c.d. consulenza "percipiente"), rilevabili solo attraverso cognizioni tecniche e percepibili esclusivamente attraverso specifiche strumentazioni tecniche” (cfr.
Cass. civ., Sez. III, 12/02/2015, n. 2761).
Nel caso de quo, è evidente che la verifica dell'effettiva esistenza dei fenomeni infiltrativi denunciati da e della loro eziologia richiedeva necessariamente un'indagine tecnica CP_2 approfondita, volta ad accertare l'origine dei flussi idrici, le condizioni strutturali dei manufatti e l'eventuale nesso causale con l'attività della CP_1
Ne discende che correttamente il Giudice a quo ha disposto una CTU.
Deve inoltre rilevarsi che il Tribunale, nell'affidare l'incarico peritale, aveva chiesto al consulente di procedere mediante preventivo esame delle risultanze processuali degli atti e dei documenti prodotti e mediante preventiva ispezione locale: 1) alla descrizione ed alla ricostruzione degli eventi dannosi indicati dalla parte attrice come episodi di allagamento ed infiltrazioni all'interno dell'appartamento in OM via Donizetti n. 4 int. 1; 2) a determinare la causa o le cause degli eventi come sopra riportati individuando l'origine delle infiltrazioni, la natura delle acque componenti i fenomeni infiltrativi, 3) a identificare i fondi urbani, gli impianti ed i beni pubblici dai quali provengono e 4) a redigere apposito computo metrico estimativo delle opere necessarie per far passare detti fenomeni e per ripristinare l'immobile danneggiato”, facendo quindi riferimento alla documentazione allegata da parte attrice, la quale, adempiendo al proprio onere probatorio, aveva prodotto, sin dall'atto introduttivo, una relazione tecnica recante una dettagliata descrizione dei fatti e dello stato dei luoghi a cui sono allegati vari rilievi fotografici di riscontro (cfr. all.3 fascicolo CP_2
.
[...]
Ciò posto, va altresì evidenziato che la Corte condivide i risultati cui è pervenuta la C.T.U. svolta in primo grado, che trovano conferma dalle fotografie allegate alla relazione, e li fa propri per pagina 11 di 22 l'accuratezza e l'esaustività con le quali sono stati raccolti, mediante diversi sopralluoghi, i dati di base e per l'inesistenza di lacune di ordine logico-tecnico nel processo di valutazione degli elementi acquisiti e nelle argomentazioni addotte a sostegno del convincimento raggiunto.
Si osserva, al riguardo, che non può ritenersi rilevante la circostanza che i sopralluoghi peritali siano stati effettuati a distanza di anni dall'evento denunciato, atteso che il consulente ha motivatamente ricostruito, sulla base di dati materiali e obiettivi, le cause delle infiltrazioni, con metodo scientificamente fondato.
In conclusione, il Tribunale ha dunque correttamente valorizzato le risultanze della CTU quale fonte probatoria autonoma, non già surrogatoria dell'onere della prova, ma indispensabile ai fini dell'accertamento di un fatto tecnico non altrimenti verificabile.
Va aggiunto che l'istruttoria orale espletata in questo grado, mediante l'escussione dei testi
[...]
e , ha offerto ulteriore conferma dell'effettivo realizzarsi degli episodi di Testimone_1 Tes_2 allagamento e di infiltrazioni verificatisi all'interno dell'appartamento sito in Via Donizetti n. 4 int. 1, in occasione di eventi atmosferici avvenuti in data 1/11/2010, nel marzo 2013 e il 16 e 17 giugno 2014
(cfr. verbali d'udienza del 6/9/2021 e del 10/1/2022).
Occorre evidenziare, in proposito, che i citati testi appaiono attendibili, poiché il racconto fornito da ciascuno di essi è puntuale, intrinsecamente coerente e trova sostanziale riscontro in quello dell'altro; oltretutto gli stessi, al momento della deposizione, non erano più dipendenti della e, CP_2 dunque, erano ormai del tutto estranei agli interessi della parte in causa.
§ 10.3 — Con il terzo motivo di appello viene dedotta: l'“esclusione responsabilità della
[...]
CP_
- esclusiva responsabilità di OM AL”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “… è stata identificata la ditta appaltatrice nell'attuale chiamata in causa, esecutrice in particolare dei lavori concessi in affidamento dall'ente pubblico territoriale inerenti alle opere di rimozione della pavimentazione stradale esistente e rifacimento della nuova pavimentazione e demolizione e rifacimento del marciapiede con abbattimento delle barriere architettoniche…. Non esclude l'appalto la permanenza delle responsabilità presunta del custode esattamente identificato nell'ente pubblico proprietario della piattaforma stradale e come tale ascrive al l'obbligazione risarcitoria conseguente in solido con la ditta appaltatrice CP_6 esecutrice dei lavori corresponsabile per aver determinato in via diretta ai sensi dell'articolo 2043 il danno patrimoniale alla danneggiata proprietaria della unità immobiliare”.
Deduce l'appellante al riguardo: “in ogni caso, senza recesso dai motivi sopra formulati, si evidenzia che la deve essere dichiarata esente da responsabilità, non avendo posto in CP_1 essere alcun comportamento che possa essere causalmente collegato con gli eventi ed i danni pagina 12 di 22 lamentati. Nessuna responsabilità può essere addebitata all'odierna appellante, in primo luogo, per il presunto dislivello dal centro strada al bordo del marciapiede. Come risulta chiaramente dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte di OM AL, i lavori effettuati da CP_1 riguardavano: - Rimozione della pavimentazione stradale esistente;
- Rifacimento della pavimentazione;
- Realizzazione della segnaletica stradale;
- Demolizione e rifacimento dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche;
- Sostituzione ed integrazione delle alberature. La si è quindi limitata a fresare il manto stradale di finitura e rifare lo stesso CP_1 seguendo l'andamento stradale esistente, senza modificarlo in alcun modo. Occorre aggiungere che il progetto delle opere da eseguire è stato approvato da OM AL (all. n. 3 fasc. OM AL I grado e pg. 6 atto di chiamata in causa di OM AL). L'esecuzione dei lavori è stata verificata dalla stessa OM AL a perfetta regola d'arte: l'allegato n. 14 alla CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado contiene infatti il verbale di riconsegna di Via Donizetti, datato 11.07.2011 con il quale il tecnico della UOT del secondo Municipio dichiara che a seguito del sopralluogo le opere risultano completate a perfetta regola d'arte. In sintesi, l'individuazione delle opere è stata effettuata da OM AL;
il progetto – redatto sulla base delle opere individuate da OM AL
- è stato approvato da quest'ultima, che con tale provvedimento si è assunta la responsabilità dell'adeguatezza tecnica ed idoneità delle opere alle caratteristiche dei luoghi, alle necessità della viabilità, alla sicurezza di persone e cose. Se le opere progettuali sono state eseguite è solo perché́ sono state approvate preventivamente da OM AL, unica a poter giudicare la loro idoneità.
Anche l'esecuzione dei lavori e la loro conformità al progetto sono state verificate dalla stessa OM
AL. Se l'esecuzione curata dalla non fosse stata perfetta, OM AL poteva e CP_1 doveva chiedere modifiche e aggiustamenti. Non lo ha fatto e pertanto è indubbio – come conferma la stessa documentazione citata - che i lavori sono stati eseguiti secondo le richieste della Stazione appaltante e a piena regola d'arte”.
Aggiunge la società: “in conclusione, nessuna responsabilità può essere attribuita a CP_1
essendosi questa limitata ad effettuare opere individuate, commissionate e verificate da OM
[...]
AL. Con riferimento alle cause ed origini degli eventi (punto 7 relazione CTU), viene rilevato non solo il corretto andamento della sede stradale e del marciapiede, ma anche e soprattutto l'insufficiente numero di caditoie stradali ed il loro errato dimensionamento e posizionamento. In tal modo, in caso di precipitazioni, l'acqua che non viene assorbita dalle caditoie potrebbe superare il bordo del marciapiede riversandosi a ridosso dell'edificio, provocando i danni lamentati.
La monta eccessiva della strada, le pendenze, l'insufficiente numero di caditoie stradali e il loro posizionamento, però, non sono in alcun modo imputabili a in quanto l'odierna CP_1
pagina 13 di 22 appellante non ha in alcun modo alterato l'originaria conformazione della strada, né avrebbe potuto mai farlo di sua iniziativa. Oltre a ciò, come emerge dall'elaborato peritale, a seguito di una video ispezione della rete fognante delle caditoie stradali, si è rilevato che due delle tre caditoie presenti nel tratto interessato erano ostruite e la terza era parzialmente ostruita (pagg. da 32 a 35 relazione CTU).
Il CTU infatti dichiara che le infiltrazioni verificatesi nell'immobile possano riferirsi con possibile parziale concausa ad eventuali ostruzioni occasionali delle caditoie stradali prossime all'immobile, la cui realizzazione e manutenzione è da imputarsi in via esclusiva a OM AL.
La stesso CTU (pagg. 39-41 perizia), mentre indica nel dislivello del manto stradale una delle
(con)cause dei danni, quando passa ad indicare le opere necessarie per evitare il ripetersi dei fenomeni dannosi espressamente esclude la possibilità̀ di intervenire sul dislivello stradale, ritenendo
“di non adottare tale tipologia di intervento che oltre ad essere soggetta ad oneri oltremodo elevati e complicanze organizzative di vario tipo da parte dell'Ente comunale riparatore, avrebbe soprattutto presentato incognite nell'effettiva realizzazione tecnica e possibili azioni ostative alla pianificazione stradale a largo raggio tali da non poter assicurare un concreto e totale risanamento idrico dell'area urbana in questione. Si è dunque valutata azione più funzionale e sicura quella di intervenire sul deflusso delle acque meteoriche potenziandolo adeguatamente e migliorandone la qualità̀ con opportuni ed efficaci accorgimenti nell'area prossima all'edificio di Causa”.
Il motivo non merita accoglimento.
Deve, preliminarmente, rilevarsi che, con Determinazione Dirigenziale n. 1454 del 3 agosto
2009 (cfr. all.2, fascicolo di primo grado – OM AL), il approvava il progetto Controparte_11 della e affidava alla suddetta società l'esecuzione dei lavori di riqualificazione Controparte_1 urbana riguardanti via Donizetti e altre strade limitrofe, nell'ambito dell'utilizzo degli oneri concessori derivanti dal diritto di superficie connesso alla realizzazione del parcheggio P.U.P. n. 592 – Intervento in via Donizetti, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 122/1989.
In forza di tale provvedimento, la si impegnava, quindi, a realizzare le Controparte_1 opere di riqualificazione urbana individuate dal Municipio tra cui rientravano gli interventi di CP_11 manutenzione straordinaria di via Donizetti, comprendenti la rimozione della pavimentazione stradale esistente, il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione della segnaletica stradale, la demolizione e il rifacimento dei marciapiedi con abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sostituzione e l'integrazione delle alberature.
Ciò premesso, il C.T.U., nell'individuare le cause delle infiltrazioni oggetto di giudizio, ha evidenziato che “durante gli accessi peritali.. già dalla visione generale dei luoghi è apparso con evidenza che i lavori esterni all'immobile di causa sono stati eseguiti senza il rispetto della regola pagina 14 di 22 dell'arte costruttiva ed al riguardo comunque sono state poi effettuate specifiche misurazioni (foto n°
74-75) che hanno confermato quanto testé affermato” (pag. 29 CTU).
In particolare, il consulente ha rilevato che “nei pressi dell'immobile in contenzioso si è infatti riscontrato che: a) la carreggiata stradale, di larghezza m 15,00, possiede una cosiddetta "schiena d'asino", cioè una curvatura con colmo della sua sezione mediana, del tutto eccessiva con dislivello tra colmo e ciglio stradale di cm 31 (foto n° 48-49); b) la pendenza relativa tra i medesimi colmo e ciglio è del 4,3% (foto n° 49); c) esiste una pendenza longitudinale, se pur modesta, discendente da piazza
Verdi a RG TA (foto n° 2); d) il marciapiede di larghezza pari a m 2,83, in prossimità dell'ingresso dell'edificio ha altezza cm 4 (foto 50/52) e nei pressi della zona infiltrazioni con le infiltrazioni interne al piano seminterrato dell'immobile ha altezza cm 9 (foto n° 53); il marciapiede sul lato opposto ha altezza cm 12 (foto n° 54); f) il marciapiede delle vie laterali ha altezza media di cm 15
(foto n° 55); g) lo stesso marciapiede in prossimità dell'ingresso dell'edificio condominiale ha una pendenza trasversale addirittura non superiore allo 0,6% che tende ad annullarsi verso il muro perimetrale del fabbricato (foto n° 52); h) il dislivello tra il marciapiede e le finestre dei bagni dell'immobile sul muro perimetrale di quest'ultimo è molto ridotto, giungendo anche a valori di cm 1,5
(foto 56); i) la caditoia stradale di deflusso idrico presso l'ingresso dell'immobile di causa presenta dimensioni della sua griglia protettiva esterna pari a cm 12,00 x 45,00 (foto n° 57); l) le caditoie di deflusso idrico rispetto a quella ubicata presso l'ingresso dell'edificio sono poste a distanza di m 15,70 in direzione piazza Verdi (foto n° 59) ed a distanza di m 22,50 in direzione RG TA (foto n° 58)”.
Il C.T.U. ha aggiunto: “sono sufficienti alcuni di questi dati dettagliatamente rilevati per rendersi conto che non risultano assolutamente rispettati i valori limite della regola d'arte per una corretta disposizione geometrica di sede carrabile e marciapiedi atta a scongiurare che durante precipitazioni atmosferiche, anche di modesta entità, le acque meteoriche possano riversarsi verso l'edificio, determinando infiltrazioni e danni alle strutture”, concludendo che è possibile ravvisare:
“Un ragionevole ed inequivocabile nesso causale tra le condizioni geometriche della sede stradale e del marciapiedi presso l'immobile di causa e gli allagamenti e le infiltrazioni idriche verificatesi all'interno della medesima unità immobiliare con possibile parziale concausa da riferire ad eventuali ostruzioni occasionali delle caditoie stradali prossime all'immobile di cui di cui trattasi”.
E' opportuno evidenziare, in proposito, che l'aver ravvisato da parte dell'ausiliario una concausa degli allagamenti e infiltrazioni in ostruzioni occasionali delle caditoie stradali non appare significativa in assenza della dimostrazione, non rinvenibile in atti, che le suddette caditoie fossero ostruite proprio in occasione degli eventi per cui è causa.
pagina 15 di 22 Ne consegue che, sulla base di quanto condivisibilmente accertato dalla espletata CTU, le cause dei fenomeni denunciati da devono essere individuati nella errata esecuzione delle opere di CP_2 rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, compiute nell'ambito dei lavori di riqualificazione di via Donizetti e pacificamente riconducibili alla la quale ne risponde, dunque, ai Controparte_1 sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti dei terzi danneggiati.
§ 10.4 — Con il quarto motivo di appello viene dedotta la: “esclusione di responsabilità della
- caso fortuito”. CP_1
Deduce l'appellante al riguardo: “l'attrice nel proprio atto di citazione omette artatamente di riferire dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità dell'evento meteorologico verificatosi in data
01.11.2010: si è trattato infatti un evento storicamente estremo, violento, eccezionale in termini di intensità. È un dato storico oramai acquisito che fino a tale data a OM precipitazioni di tale intensità si verificavano molto raramente. Proprio attorno al 2010 sono iniziati a verificarsi bruschi fenomeni precipitativi di eccezionale intensità, che non potevano in alcun modo essere previsti. È dunque di tutta evidenza che l'evento dannoso lamentato dalla è stato determinato unicamente da un evento CP_2 naturale - assolutamente imprevedibile ed inevitabile. Nel caso de quo ci si trova quindi di fronte ad un'evidente ipotesi di caso fortuito, che produce l'effetto di escludere qualsiasi responsabilità della
[...]
Occorre difatti considerare che, sebbene oggi l'attuale modificata condizione climatica che CP_1 caratterizza il nostro Paese impone l'adozione di tecniche di maggior rigore per garantire la prevedibilità dell'evento idoneo ad integrare il fortuito o la forza maggiore, è indubbio che se oggi i fenomeni di abbondanti precipitazioni avvengono con sempre maggiore frequenza, nel 2010 potevano ancora considerarsi assolutamente imprevedibili”.
Aggiunge la già “trattasi di abbondanti precipitazioni Controparte_3 Controparte_2 atmosferiche, che provocano gravi allagamenti della sede stradale invadendo le proprietà limitrofe ed idonee, per la loro improvvisa violenza, ad integrare la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore laddove il fenomeno, di particolare forza ed intensità, sia in grado di uscire fuori dai canoni di normalità (cfr. Cass. 18856/17). Dunque, il carattere eccezionale di una intensa precipitazione atmosferica, lungi di per sé sola dall'integrare la fattispecie del caso fortuito diventa tale ed idonea ad escludere le responsabilità del custode allorché l'evento costituisca un quid di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante, in modo autonomo, dell'evento (Cass. 5877/2016). Medesime considerazioni vanno svolte con riguardo ai successivi eventi atmosferici citati dall'attrice, che peraltro non hanno causato alcun danno. Ciò premesso, la
[...] deve andare esente dalla responsabilità a suo carico invocata, per la imputabilità al caso CP_1
pagina 16 di 22 fortuito dei danni lamentati. Conseguentemente, la pretesa risarcitoria nella fattispecie avanzata dalla
è inevitabilmente destinata al rigetto”. CP_2
Il motivo va respinto.
Occorre innanzitutto evidenziare che pur invocando l'esimente del caso Controparte_1 fortuito, non ha in alcun modo dimostrato l'imprevedibilità e l'inevitabilità delle abbondanti precipitazioni, verificatesi l'1/11/2010, in quanto, solo in presenza dei suddetti requisiti, tale evento meteorico sarebbe stato idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 14861 del 31/05/2019; nello stesso senso Cass. Civ. Sez.
3, Ordinanza n. 2482 dell'1/02/2018).
Invero, l'eccezionalità dell'evento dell'1/11/2010 dedotta da parte appellante è priva di un riscontro probatorio idoneo a fornire un'esatta ricostruzione dell'intensità del fenomeno.
Peraltro, detto fenomeno, non costituì un caso isolato, e pertanto difficilmente potrebbe risultare eccezionale e non prevedibile, atteso che, come evidenziato dal CTU: “anche attualmente l'androne condominiale viene sottoposto ad immissione di acqua meteorica durante forti precipitazioni atmosferiche, con interventi di salvaguardia che vengono improvvisati dalla portiera dello stabile e dai condomini presenti” (CTU pag. 32).
Quanto rilevato dall'ausiliare è peraltro confermato, come già indicato, dai testi Tes_1
e (cfr. in particolare la deposizione della teste che, all'udienza del
[...] Tes_2 Tes_2
10/01/2022, ha dichiarato: “tutte le volte che c'era una pioggia abbondante l'acqua entrava dal marciapiede esterno nell'appartamento e noi mettevamo subito degli stracci e con l'aiuto della portiera utilizzavamo anche delle scope per togliere l'acqua”).
Ne consegue che anche il quarto motivo di gravame deve essere rigettato e deve essere confermata la responsabilità della così come accertata in primo grado. Controparte_1
§ 10.5 — Con il quinto motivo di appello viene dedotta l'erroneità della sentenza nella parte in cui definisce “il quantum dei danni asseritamente subiti”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “si deve pertanto riconoscere a titolo di risarcimento dei danni alla luce dei computi metrici estimativi elaborati dal C.t.u. gli importi di euro
16.495,76+IVA per costi delle opere, lavori di risanamento e restauro di strutture e finiture danneggiate dai fenomeni oltre euro 10.000 per indennizzo dovuto alla danneggiata per la mancata disponibilità dell'immobile in un periodo temporale di almeno mesi due a euro 5.000 al mese quale valore locativo liquidabile a titolo di indennizzo per portare a compimento i lavori di ristrutturazione da. porsi in solido a carico di OM AL e , quali corresponsabili, Controparte_1 obbligate in solido anche alla esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2058 c.c.”. pagina 17 di 22 Deduce l'appellante in proposito: “ aveva l'onere di dimostrare, tra l'altro anche il CP_2 quantum dei danni asseritamente subiti. Si ribadisce che nessuna prova al riguardo ha fornito l'attrice,
e che il Tribunale ha condannato l'odierna appellante esclusivamente sulle risultanze della CTU, e di un sopralluogo effettuato dopo sei anni dal presunto allagamento. È di tutta evidenza che era specifico onere dell'attrice dimostrare che i danni all'immobile fossero direttamente ricollegabili ai fatti dedotti.
In buona sostanza, non vi è alcuna prova in atti che il parquet, le pareti e l'impianto elettrico si siano rovinate in conseguenza dei fatti avvenuti nel 2010 e non per altre cause. Nessuna dimostrazione è poi stata data sul buono stato di conservazione e manutenzione dell'immobile in data anteriore al verificarsi dei presunti eventi dannosi. Il Tribunale non poteva quindi condannare l'odierna appellante al pagamento della somma di € 16.495,76= oltre IVA per i costi delle opere”.
Aggiunge la “stesse considerazioni valgono con riferimento all'ulteriore Controparte_1 somma di € 10.000,00= per la mancata disponibilità dell'immobile. In particolare, con riferimento al valore locativo, stimato in € 5.000,00= mensili, si evidenzia che l'abitabilità dell'immobile rilasciata dal Comune di OM nell'anno 1957 riporta che l'unità immobiliare in oggetto al piano rialzato ha come destinazione “ufficio” e che la parte seminterrata ha destinazione “archivio”. Non risulta dagli atti che i locali siano stati oggetto di condono per cambio di destinazione e variazioni delle aperture;
quindi, il CTU nel calcolare il valore locativo dell'immobile ai prezzi correnti di mercato all'epoca del danno doveva tener conto della diversa destinazione, che ha valori inferiori. La stima di € 5.000,00 = mensili è stata poi calcolata in relazione alla superficie complessiva dell'immobile (pari a mq 263), mentre l'unica parte dell'immobile interessata dai danni è esclusivamente il piano seminterrato, pari a mq 91. Quindi, sulla base di un valore locativo medio stimato dal CTU in 19 €/mq, la stima doveva esser pari ad € 1.729,00 = mensili. Anche per tali motivi la sentenza del Tribunale dovrà essere riformata. Si intende pertanto impugnare la parte della sentenza di primo grado che ha condannato la al risarcimento dei danni richiesti dall'attrice nella misura di € 26.495,76= in assenza CP_1 di specifica prova al riguardo”.
Il motivo non merita accoglimento.
Il danno emergente relativo al costo per il ripristino dei beni danneggiati dai fenomeni infiltrativi e di allagamento è stato adeguatamente dimostrato dall'attrice in primo grado mediante una relazione tecnica con allegati rilievi fotografici, nella quale venivano riportati in maniera dettagliata i danni e le opere necessarie per il ripristino, al mese di novembre 2013 (cfr. all.3 fascicolo di primo grado – . Controparte_2
pagina 18 di 22 In aggiunta, l'attrice ha prodotto in primo grado un preventivo per i lavori di ristrutturazione e una seconda relazione sullo stato dei luoghi, datata 3 dicembre 2015, atta a rappresentare il perdurare dei danni, anch'essa corredata da adeguati rilievi fotografici.
Appare pertanto evidente che la abbia adempiuto pienamente al proprio onere Controparte_2 probatorio.
A fronte di ciò il giudice di primo grado si è correttamente avvalso, anche per verificare tale aspetto, di una CTU, la quale ha consentito di accertare l'entità dei suddetti costi di ripristino, quantificandoli in € 16.495,76+IVA.
Trattandosi di valutazione squisitamente tecnica esposta in maniera chiara e logica, non vi sono motivi per giungere a conclusioni differenti.
In relazione alla quantificazione della somma dovuta per la mancata disponibilità dell'immobile, va premesso in diritto che, una volta fornita dall'attore – sul quale incombeva il relativo onere – la prova del danno consistente nell'indisponibilità dell'appartamento a causa delle infiltrazioni, il giudice di merito è tenuto a determinare l'entità del pregiudizio derivante da tale perdita patrimoniale, eventualmente “utilizzando il criterio del valore locativo dell'immobile (Cass.
11611/2009) e affidando opportunamente a un consulente il compito di fornire elementi utili alla determinazione della perdita economica de qua (cfr. Cass. 3990/06)” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, Sent., ud.
22/11/2011, n. 3465).
In ossequio a dettai principi, il Tribunale ha determinato il valore locativo dell'immobile mediante l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio integrativa.
In particolare il consulente, tenendo opportunamente conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile ed effettuando ricerche on line e presso agenzie immobiliari e nel rispetto dei valori di locazione registrati presso la Borsa Immobiliare di OM a cura della Camera di Commercio di OM e di Tecnoborsa, ha individuato il valore locativo dell'immobile all'epoca dei danni, stimandolo in € 5.000,00 al mese.
Ne deriva che correttamente il Giudice a quo ha liquidato alla danneggiata, considerando che l'esecuzione dei lavori di ripristino sarebbe durata almeno due mesi - periodo che appare preferibile rispetto a quello eccessivamente esiguo di un mese stimato dal ctu - l'importo di € 10.000,00.
Va aggiunto che l'istruttoria orale espletata in questo grado mediante l'escussione di Tes_3
, legale rappresentante della ha consentito di accertare che la suddetta società
[...] CP_12 volesse prendere in locazione la stanza al piano seminterrato dell'immobile per cui è causa dal mese di settembre 2012, per la somma annua di € 10.000,00, subordinata al ripristino della funzionalità della pagina 19 di 22 stessa, come da proposta del 19/04/2012 allegata dall'attrice che il teste ha riconosciuto di aver sottoscritto (cfr. verbale d'udienza del 10/1/2022).
In conclusione, deve ritenersi che la abbia adempiuto pienamente al proprio Controparte_2 onere probatorio e che il giudice di primo grado abbia correttamente valorizzato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, determinando in maniera adeguata l'entità del danno subito e il conseguente risarcimento spettante all'attrice.
§ 10.6 — Con il sesto motivo di appello viene dedotta la “violazione art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia sulla manleva”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “al contempo si deve riconoscere il diritto di obbligazione spettante all'ente committente appaltante per l'esercizio della manleva contro
1'appaltatrice la quale ha prodotto i danni con la realizzazione nella sfera imprenditoriale ed organizzativa interna, dipendenti da progettazioni e esecuzione negligenti delle opere affidate in appalto dall'ente pubblico come da disciplinare di convenzione […] Condanna Controparte_1
a manlevare OM AL da tutti i pagamenti ed costi assunti per capitale, interessi e spese in
[...] adempimento degli obblighi imposti dalle prescrizioni e delle statuizioni di cui.al n.1.”
Deduce l'appellante in proposito: “ricevuta la citazione da parte di OM AL si CP_2 costituita chiedendo la citazione di quale unico ed esclusivo responsabile dei fatti. OM CP_1
AL ha infatti precisato le seguenti conclusioni (pag. 11 atto chiamata in causa di terzo): “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del stante la esclusiva responsabilità della Società D.S. Park CP_6
Nove a r.l. in persona del suo legale rappresentante p.t., per gli eventi in questione. - nel merito, respingere le domande avanzate nei confronti del in quanto infondate in fatto e in CP_6 diritto per le motivazioni sopra esposte ed in ogni caso non ascrivibili a responsabilità dello stesso e, comunque perché non è stata fornita prova alcuna circa la presunta colpa per omissione del CP_6
– dichiarare e ritenere la Società D.S. Park Nove a r.l., in persona del suo legale
[...] rappresentante p.t., responsabile dei fatti di lite e condannare la stessa al risarcimento del danno, che sarà accertato.” OM AL non ha modificato in corso di giudizio dette conclusioni, che non contengono alcuna domanda nei confronti della ma semplicemente l'affermazione della CP_1 esclusiva responsabilità di quest'ultima per i fatti di causa”.
Aggiunge la D.S. Park Nove a r.l.: “nonostante tali conclusioni, inspiegabilmente il Tribunale
(pag. 12) afferma che “si deve riconoscere il diritto di obbligazione spettante all'ente appaltante per l'esercizio della manleva contro l'appaltatrice”, e, nel dispositivo (pag. 13) “Condanna
[...]
a manlevare OM AL da tutti i pagamenti ed i costi assunti per capitale, interessi e CP_1
pagina 20 di 22 spese in adempimento degli obblighi imposti dalle prescrizioni delle statuizioni di cui al n. 1”. Tutto ciò in assenza di specifica domanda da parte di OM AL al riguardo. OM AL ha difatti limitato le proprie difese al difetto di legittimazione passiva, e, comunque alla negazione della propria responsabilità, chiedendo che fosse condannata, in sua vece, senza neanche ipotizzare CP_1 una responsabilità solidale. Il Tribunale ha invece ravvisato una responsabilità di OM AL, seppur in via solidale con Ma in assenza di una apposita domanda, non poteva in alcun CP_1 modo condannare a manlevare OM AL da tutte le statuizioni in favore di CP_1
Ciò comporta chiaramente una violazione dell'art. 112 c.p.c.”. CP_2
Il motivo di appello è fondato.
Nel caso di specie, OM AL, con comparsa di costituzione in primo grado chiedeva “di essere autorizzata alla chiamata in giudizio della D.S. Park Nove a r.l. in persona del legale CP_13 rappresentante pro tempore al fine di sentire condannarla al pagamento del risarcimento richiesto dall'istante”, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenendo l'esclusiva responsabilità della per i danni lamentati dall'attrice. CP_1
Ebbene, va precisato in diritto che la contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiesto la chiamata in causa di un terzo ritenuto obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificata evocazione del terzo come chiamata in garanzia (o manleva), la quale, per sua natura, non può che presupporre la non contestazione della suddetta legittimazione passiva;
qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, onde il giudice può (e deve) direttamente esaminare quella domanda, al fine di verificare l'esistenza dei presupposti per emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto esplicita richiesta (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 5580 del
2018; nello stesso senso tra molte Cass. n. 13374/07, Cass. n. 13131/06, Cass. n. 254/06).
Ne deriva che il giudice a quo è effettivamente incorso nel vizio di ultrapetizione, avendo condannato a manlevare OM AL da tutti i pagamenti e i costi assunti per Controparte_1 capitale, interessi e spese in adempimento degli obblighi imposti dalle prescrizioni e delle statuizioni indicati nel capo n.1 del dispositivo della sentenza, in totale assenza della proposizione della relativa domanda di manleva da parte di OM AL.
§ 11. —In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto si conferma, va annullata la condanna della a Controparte_1 manlevare OM AL da tutti i pagamenti e i costi imposti dalla citata sentenza.
pagina 21 di 22 § 12. — Le spese processuali del grado sostenute dall'appellante seguono la Controparte_1 soccombenza dell'appellata OM AL.
L'appellante è tenuta a sua volta al rimborso delle spese del grado sostenute Controparte_1 dall'appellata già attesa la sua soccombenza nel rapporto Controparte_3 Controparte_2 processuale intercorso tra le citate società.
Le suddette spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022 (valore della causa da € 26.000,01 sino a € 52.000,00: valori medi), nel seguente modo:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.045,00
Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
Totale compenso tabellare: € 9.991,00
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1
già e OM AL, avverso sentenza n. 15020/2019 del Controparte_3 Controparte_2
22/01/2020, emessa dal Tribunale di OM, così provvede:
1. In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto si conferma, annulla la condanna della a manlevare OM AL da tutti i Controparte_1 pagamenti e i costi imposti dalla citata sentenza;
2. Condanna la in persona del legale rappresentante p.t.., a rifondere alla Controparte_1 [...]
già le spese di lite che liquida in € 9.991,00, oltre spese generali, IVA CP_3 Controparte_2
e CPA;
3. Condanna OM AL, in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere alla CP_1
le spese di lite che liquida in complessivi € 10.795,00 di cui € 9.991,00 per compensi, oltre
[...] spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in OM il 19 novembre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott. Raffele Miele dott. AN EL
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