Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
dott. Alessandro Carra Giudice
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1941/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Palese, come da mandato in atti e Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Anna Elisa Castelluzzo, come da mandato in atti;
Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.5.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 24.7.2006; di aver generato due figli, nati in data 22.11.2008; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 21.5.2025 le parti
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1)I coniugi vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto.
[...]2)La casa coniugale sita in Supersano alla via Trento n. 212, di proprietà esclusiva di Pt_1 , posta a piano terra e primo piano con pertinenziale locale garage sito al piano seminterrato, censita al NCEU COMUNE DI SUPERSANO FOGLIO 28 PARTICELLA 533 SUBALTERNI 1 E 2, rimane affidata a sia perchè in piena proprietà della stessa, Parte_1 sia perchè madre collocataria dei minori. si impegna a rilasciare l'immobile, così come di fatto lo rilascia,
3) Parte_2 improrogabilmente entro e non oltre il 5.5.2025, e si impegna a trasferire la residenza altrove sin dalla data della sottoscrizione del presente atto, e comunque improrogabilmente entro e non oltre la data del 5/05/2025, a comunicare il cambio di residenza al fine di evitare che la convivenza risultante dallo stato di famiglia pregiudichi l'accesso a forme di agevolazione o sostegno del reddito connesso all'importo ISEE.
4)La detta abitazione è gravata da ipoteca per mutuo fondiario, che si allega (all.2), contratto da con la della durata di anni 12 con Parte_1 e Parte_2 CP_1 scadenza nel mese di luglio 2030; inoltre le parti hanno contratto altri finanziamenti per esigenze familiari in costanza di matrimonio con scadenza negli anni 2029/2031 con la finanziaria Fiditalia, per cui attualmente pagano una rata di euro 509,25 mensile per il mutuo ipotecario ed euro 420,86 per i due finanziamenti, per un totale di euro 930,11 mensili. si impegnano ed obbligano sin da ora, essendo 5) Parte_2 e Parte cont obbligati entrambi nei confronti della a pagare la somma residua del mutuo ipotecario sino alla scadenza naturale dello stesso, nonchè a pagare le rate degli altri due finanziamenti sino alla scadenza naturale degli stessi, essendo stati contratti in costanza di matrimonio, che hanno tutti il per cui conto di appoggio intestato al solo si impegna a versare Pt_2 Parte_1 mensilmente a la somma di euro 465,05, quale quota pari al 50% di sua Parte_2 spettanza, mediante versamento sull' IBAN [...]CC0351035341 del Pt_2 entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese a partire dal mese di giugno 2025, nel mentre per il corrente mese nulla verserà per il mutuo, atteso che il Pt_2 Parte_1 a Parte_2 incasserà l'assegno CP_2. Le parti concordano che il versamento mensile da parte di Parte_1 della quota parte delle rate di finanziamenti e mutuo di cui sopra la liberano (relativamente alla rata per cui ha versato il 50% che le compete) da ogni responsabilità in caso di mancato pagamento della stessa rata da parte di Parte_2 una volta percepita la quota da parte da parte della consorte, graverà in via esclusiva su Parte_2 l'obbligo del pagamento integrale della rata si impegna, sin da ora, a donare ai figli, CP_3 e CP_4 Parte_1
[...] in maniera indivisa, al compimento del 18° anno di età degli stessi, la nuda proprietà
,
della casa di abitazione sita in Supersano alla via Trento n. 212, di proprietà esclusiva della Pt_1, posta a piano terra e primo piano con pertinenziale locale garage sito al piano seminterrato, censita al NCEU COMUNE DI SUPERSANO FOGLIO 28 PARTICELLA 533 SUBALTERNI 1 E 2, trattenendo per sè l'usufrutto vita natural durante sul detto immobile. Le parti si impegnano, altresì, al momento del rogito, ad effettuare l'accollo del mutuo pattuendo che tutte le spese necessarie per il rogito e gli adempimenti relativi al mutuo saranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1 che godrà del diritto di usufrutto sull'immobile. Il detto trasferimento dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 31.12.2027 e le parti sottoscritte sino alla scadenza naturale del mutuo si impegnano a continuare a pagare le rate, anche dopo l'atto Notarile di donazione ai figli. La scelta del notaio rogante e le spese del trasferimento immobiliare de quo saranno a carico esclusivo della sig.ra Parte_1
7)I due figli saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che assumeranno insieme le decisioni tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni.
8)I due figli minorenni saranno collocati prevalentemente presso la madre, con il diritto del padre a esercitare il diritto di visita il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e, alternativamente, il fine settimana dalle ore 15.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica, nonché durante le vacanze estive per n. 15 giorni consecutivi o anche non consecutivi durante il mese di agosto, da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con i turni lavorativi del padre e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi. Durante le vacanze natalizie i figli si fermeranno, alternativamente, presso uno dei genitori dal 24 dicembre al 31 dicembre e presso l'altro dal 31 dicembre al 6 gennaio con inizio, per l'anno 2025 presso il padre.
Analogamente e alternativamente, le festività scolastiche pasquali saranno trascorse presso uno dei genitori con inizio, per l'anno 2025, presso la madre. I compleanni saranno festeggiati, possibilmente, in maniera congiunta con entrambi i genitori e loro familiari;
in caso di contrasto, ad anni alterni, con inizio presso il padre.
Il tutto tenendo conto dell'età di entrambi, degli impegni scolastici degli stessi e, comunque, secondo accordi.
9) Parte_2 contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo la somma di € 150,00 mensile per ciascuno di essi, che dovrà essere corrisposta entro e non oltre il 17 di ogni mese, sull'IBAN N. [...]CC0351337235 della madre collocataria. Tale somma è rivalutabile in base agli indici Istat ogni anno come per legge a partire da maggio 2025. 10 Parte_2 e Parte_1 concordano che l'assegno unico, dell'importo di euro 460,00 mensili, percepito e richiesto dal solo padre sino ad oggi per i minori, sarà corrisposto ed incassato direttamente dalla stessa a partire dal mese di giugnointeramente a Parte_1
2025. provvederà a comunicare tale accordo all'Inps competente e ad Pertanto, Parte_1 avanzare la formale richiesta;
nel mentre provvederà a comunicare all'Inps Parte_2 improrogabilmente entro e non oltre il 5.5.2025 la sua rinuncia alla quota di pertinenza e dell'intero importo in modo che l'intero assegno sia corrisposto a Parte_1
In attesa che l'Inps corrisponda la somma dovuta a titolo di assegno Unico in via esclusiva in favore della sig.ra Parte_1 la somma di Parte_2 corrisponderà a Parte_1
€ 460,00, quale importo mensile dell'assegno Unico, fino alla data di liquidazione del predetto assegno da parte dell'Inps in favore di Parte_1 a partire da giugno 2025.
11)Le spese straordinarie di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecce, nonchè le spese mensili del dentista, presso cui il minore Per_1 è già in cura, saranno corrisposte da entrambi i coniugi nella misura del 50% da parte del padre e del 50% da parte della madre. 12)Le fatture delle utenze relative alla casa coniugale già emesse ed inviate ai coniugi alla data della sottoscrizione del presente, scadute e a scadere, saranno pagate al 50% dai coniugi, atteso che entrambi hanno usufruito dei consumi delle utenze domestiche sino alla data del rilascio della casa coniugale da parte del Pt_2
13)Entrambi i coniugi si rilasciano apposita autorizzazione per l'espatrio e per il rilascio della carta di identità o altra documentazione valida per l'espatrio dei figli.
14)Le spese sono compensate e gli Avvocati Palese e Castelluzzo sottoscrivono il presente anche per rinuncia.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 24.7.2006 in
Supersano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 7 parte II Serie A Ufficio 1 anno 2006, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.6.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo