Articolo 42 della Legge 26 luglio 1984, n. 413
Articolo 41Articolo 43
Versione
1 settembre 1984
Art. 42. (Condizioni per il pensionamento e determinazione dei servizi utili a pensione) 1. Il personale di cui ai precedenti articoli 38 e 40 ha diritto alle prestazioni previste dalla presente legge, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria purche' sia in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge stessa.
2. Le prestazioni competono anche ai superstiti dei lavoratori di cui al comma precedente quando si verifichino le condizioni previste dalle norme vigenti nella predetta assicurazione generale obbligatoria.
3. Nel calcolo dei servizi utili a pensione sono considerati anche i periodi di servizio di ruolo prestati con profili professionali del settore delle navi-traghetto alle dipendenze delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 1 settembre 1984