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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/04/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 781/2025 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 13/03/1961), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MIZZONI BIAGIO;
(ROMA (RM), 16/02/1950), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MIZZONI BIAGIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/07/1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma Via Lucilio 57
(piano primo, interno 3) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze (cantina al
piano cantinato distinta con il n. 3 e diritto al posto auto n. 3, corrispondente
ad 1/8 del locale autorimessa al piano interrato, viene assegnata alla signora
Detta porzione immobiliare è censita al N.C.E.U. del Comune Parte_1
di Roma Via Lucilio 57 alla partita 2438049 foglio 366 particella 259 sub 3
z.c. 4 categoria A/2 classe 3 vani 7 rendita catastale € 1.669,14 –
appartamento e cantina – e alla partita 2447264 foglio 366 particella 259
sub 113 z.c.4 categoria C/6 classe 3 mq 162 rendita catastale € 727,49,
autorimessa.
3. ciascuno dei coniugi provvede al proprio mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 781/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 13/03/1961) e (ROMA (RM), Controparte_1
16/02/1950) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
14/07/1993, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1375, Parte I, Serie 01, Anno 1993, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 781/2025 R.G., introdotta da
(ROMA (RM), 13/03/1961), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MIZZONI BIAGIO;
(ROMA (RM), 16/02/1950), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MIZZONI BIAGIO;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/07/1993 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, e contestualmente di scioglimento del matrimonio.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto,
fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma Via Lucilio 57
(piano primo, interno 3) unitamente ai mobili, arredi e pertinenze (cantina al
piano cantinato distinta con il n. 3 e diritto al posto auto n. 3, corrispondente
ad 1/8 del locale autorimessa al piano interrato, viene assegnata alla signora
Detta porzione immobiliare è censita al N.C.E.U. del Comune Parte_1
di Roma Via Lucilio 57 alla partita 2438049 foglio 366 particella 259 sub 3
z.c. 4 categoria A/2 classe 3 vani 7 rendita catastale € 1.669,14 –
appartamento e cantina – e alla partita 2447264 foglio 366 particella 259
sub 113 z.c.4 categoria C/6 classe 3 mq 162 rendita catastale € 727,49,
autorimessa.
3. ciascuno dei coniugi provvede al proprio mantenimento.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta al recepimento delle condizioni congiunte proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 781/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 13/03/1961) e (ROMA (RM), Controparte_1
16/02/1950) relativamente al matrimonio contratto in Roma in data
14/07/1993, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 1375, Parte I, Serie 01, Anno 1993, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice Stefania Ciani come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 15/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi