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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 05/12/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del , svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.3905, vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EI FR elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” In via principale, accertare e CP_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetto il sig.
è di origine professionale con conseguente riconoscimento di un danno Parte_1 biologico in misura pari almeno al 6% (sei); -Condannare l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. all'erogazione in favore del ricorrente del beneficio previdenziale richiesto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla domanda amministrativa;
-In via subordinata, tenuto conto che in sede amministrativa l' ha disconosciuto il nesso tra il rischio lavorativo e la malattia CP_1 denunciata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetto il sig. è di origine professionale con riconoscimento di Parte_1 un danno biologico nella misura che verrà accertata in corso di causa;
- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Il ricorrente sosteneva di aver contratto una malattia professionale (spondiloartrosi dorso lombare) nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte, presentava istanza per il riconoscimento dei relativi benefici. L' provvedeva ad avviare il CP_1 procedimento amministrativo, sottoponendo a visita medica il ricorrente e, terminati gli accertamenti di rito, rigettava la domanda con provvedimento poi confermato in sede di riesame del caso effettuato a seguito dell'opposizione amministrativa presentata dall'istante.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 6% rassegnava le indicate conclusioni.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una spondilodiscoartrosi lombare, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si svolge l'attività lavorativa dell'attore, così come dallo stesso riferite, non emerge la circostanza che durante l'attività lavorativa siano sollevati pesi (caldaie e condizionatori) che per le modalità riferite dai testi non assumono un rilievo tale da acquisire rilievo causale in relazione all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 04/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa Stefania Rescigno, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del , svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.3905, vertente tra
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
EI FR elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico;
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO LUCIANO GIUSEPPE, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattie professionali
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” In via principale, accertare e CP_1 dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetto il sig.
è di origine professionale con conseguente riconoscimento di un danno Parte_1 biologico in misura pari almeno al 6% (sei); -Condannare l' in persona del legale rapp.te CP_1
p.t. all'erogazione in favore del ricorrente del beneficio previdenziale richiesto oltre interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dalla domanda amministrativa;
-In via subordinata, tenuto conto che in sede amministrativa l' ha disconosciuto il nesso tra il rischio lavorativo e la malattia CP_1 denunciata, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del 12 luglio 2000, che la malattia di cui è affetto il sig. è di origine professionale con riconoscimento di Parte_1 un danno biologico nella misura che verrà accertata in corso di causa;
- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi direttamente in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Il ricorrente sosteneva di aver contratto una malattia professionale (spondiloartrosi dorso lombare) nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni svolte, presentava istanza per il riconoscimento dei relativi benefici. L' provvedeva ad avviare il CP_1 procedimento amministrativo, sottoponendo a visita medica il ricorrente e, terminati gli accertamenti di rito, rigettava la domanda con provvedimento poi confermato in sede di riesame del caso effettuato a seguito dell'opposizione amministrativa presentata dall'istante.
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura del 6% rassegnava le indicate conclusioni.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e all'esito con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano principalmente le risultanze della C.T.U. medico legale redatta dal
Dott. Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una spondilodiscoartrosi lombare, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che per le modalità con le quali si svolge l'attività lavorativa dell'attore, così come dallo stesso riferite, non emerge la circostanza che durante l'attività lavorativa siano sollevati pesi (caldaie e condizionatori) che per le modalità riferite dai testi non assumono un rilievo tale da acquisire rilievo causale in relazione all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacchè lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 04/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. ssa Stefania Rescigno