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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...]dall'avv. SEQUI MARCELLO (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA SAN FRANCESCO N.18 09170 ORISTANO
– Parte principale –
(c.f. ), resi- Parte_2 P.IVA_1 dente in VIA NAZIONALE 28 08013 BOSA Difeso dall'avv. VORTICOSO DANILO (c.f. , C.F._3 con studio in VIA DONIZETTI, 7/A MACOMER
– Controparte –
Ruolo: n. 834/2019 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
: Parte_1
A) determinare l'indennità spettante all'attore, quale proprietario del fondo servente sito in Bosa, loc. “Sa rughe 'Etza”, distinto in catasto a F.37, mapp.2344 (ex 1114), per l'avvenuta costituzione della servitù
— 1 — di passaggio su detto fondo in favore del fondo limitrofo di proprietà della distinto in catasto a F.37, Controparte_1 mapp.1644, in esito e in conformità alla sentenza n.491/2015 del Tri- bunale Civile di Oristano, nella misura di €.25.000,00 o in quella di- versa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, con interessi ex art. 1284/4 cod. civile dalla domanda;
B) dichiarare tenuta e condannare per l'effetto la Società Coope- rativa al pagamento in favore dell'attore della predetta in- Pt_2 dennità, con ogni conseguenza di legge, accertando e dichiarando la sussistenza in capo all'attore del diritto di cui all'art 1032, u.c., cod. civ., fino al pagamento dell'indennità;
C) provvedere secondo giustizia sulla domanda riconvenzionale avversa, rigettandola o dichiarandola inammissibile, in ogni caso, nella parte in cui viene richiesta la regolamentazione dell' estensione e delle modalità di esercizio della servitù e la rimozione “di ogni dubbio la- sciato dal titolo”, nonché rigettandola nella parte in cui viene richiesta la suddivisione tra le parti degli oneri per eventuali opere da eseguirsi;
ponendo detti oneri, in caso di accoglimento della domanda avversa in punto di individuazione di opere necessarie all' esercizio della servitù, integralmente a carico della convenuta;
D) con vittoria di spese, anche della fase di mediazione.
DUE C. - SOCIETA' COOPERATIVA:
➢ accertare l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente per la costituzione della servitù di passaggio pedonale e veicolare sul fondo sito in Bosa, regione “Caria”, denominata “Sa Rughe Ezza”, di- stinto in catasto al foglio 37, mappale 1114, in favore del terreno sito in Bosa, regione “Caria”, denominata “Sa Rughe Ezza”, distinto in catasto al foglio 37, mappale 1644, nella misura di euro 15.040,00 ovvero in quella ritenuta di giustizia;
➢ in via riconvenzionale: determinare tutte le opere necessarie per l'esercizio della servitù di passaggio pedonale e veicolare, giusta sentenza n. 491/2015 del Tribunale di Oristano, e la suddivisione del relativo onere tra il proprietario del fondo dominante con quello ser- vente, e comunque regolamentando l'estensione e le modalità di eserci- zio della servitù stessa, anche rimuovendo ogni dubbio lasciato dal ti- tolo;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e onorari della mediazione e del giudizio.
— 2 — Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
Con sentenza n. 491/2015 questo Tribunale ha costituito una ser- vitù di passaggio su un terreno a Bosa (Catasto Oristano, foglio 37, mappale 1114) in favore di terreno contiguo (mappale 1644).
Poiché in tale sede il tema non è stato trattato, in questa il proprie- tario dell'immobile servente, , ha convenuto il proprie- Parte_1 tario dell'immobile dominante, oggi , per la Controparte_1 determinazione dell'indennità dovuta per la costituzione della servitù, proponendo, sulla base di vari indici, la somma di 25.000 €. Due C. ha in parte resistito, sostenendo che l'indennità dovuta sia inferiore, non oltre 15.040 €, e chiedendo in via riconvenzionale di de- terminare le opere necessarie per la piena fruizione della servitù e la ripartizione dei relativi oneri tra le parti.
2. L'indennità per la costituzione della servitù.
Nei casi in cui la servitù di passaggio vada esercitata mediante opere stabili, l'indennità consiste in una compensazione del valore del terreno da occupare, senza detrazione delle imposte e degli altri carichi inerenti al fondo, oltre che della perdita di valore determinata dal fra- zionamento dell'immobile (artt. 1053 comma 2 e 1038 comma 1 c.c.). Tenuto conto delle caratteristiche del terreno, il consulente tec- nico a tale scopo nominato ha determinato il valore venale in 22,40
€/mq.
Considerato che
il percorso della servitù dovrà occupare una su- perficie di 406,17 mq, ne risulta per l'occupazione un'indennità di 9.098,20 €. Considerato, inoltre, che il passaggio genererà una frazione di 330 mq che, per la natura dei luoghi, diventerà di per sé sola inutiliz- zabile, l'indennità da frazionamento deve essere commisurata in ra- gione dell'intero valore venale della parte frazionata, pari quindi a 7.392 €.
— 3 —
3. Le opere da realizzare.
Due C. chiesto di determinare le opere necessarie a fruire della servitù e ha preteso che le spese necessarie per la realizzazione delle opere fossero poste a carico delle parti per quote uguali.
In sede di consulenza tecnica, è stato accertato che le opere ne- cessarie, considerato che la servitù è anche per il passaggio veicolare, consiste nel ripristino dello stradello già esistente realizzato in calce- struzzo (tratto 1), realizzazione di un nuovo percorso antistante al fab- bricato di cui al mappale 2345 mediante sbancamento del terreno (tratto
2) e realizzazione di un nuovo percorso in rilevato fino alla ricongiun- zione con l'immobile dominante (tratto 3). In questo senso, quindi, la domanda di accertamento deve essere accolta. Non può invece essere accolta la domanda di determinazione e ripartizione dei costi tra i due proprietari, non avendo alcuna base nor- mativa ed essendo contraria anche alla logica e all'equità. Non è dato comprendere, infatti, perché il proprietario dell'immobile servente debba sostenere spese per la realizzazione di un'opera a cui non solo non ha interesse ma che gli causa anche danno.
4. Le spese del processo.
Le spese devono essere compensate, in ragione della soccom- benza reciproca.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. condanna Due C. a pagare a 16.490,20 € Parte_1
2. determina la consistenza delle opere da eseguire per la frui- zione della servitù di passaggio costituita con sentenza n. 491/2015 nel ripristino dello stradello già esistente realizzato in calcestruzzo (tratto 1), nella realizzazione di un nuovo percorso antistante al fabbricato di cui al mappale 2345 mediante sbancamento del terreno (tratto 2) e nella realizzazione di un nuovo percorso in rilevato fino alla ricongiunzione con l'immobile dominante (tratto 3), come da consulenza tecnica dispo- sta in corso di causa
— 4 — 3. compensa le spese
Si comunichi.
23 gennaio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —