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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1663/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO AUTO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140010883134000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013822641000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013822641000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160003961569000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160003961569000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, adiva questa Corte per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249000969647000, notificata in data 20.02.2024, recante un debito complessivo di euro 2.499,43. La pretesa traeva origine dalle cartelle di pagamento n. 03020140010883134000 (notificata il 01.09.2014), n.
03020140013822641000 (notificata il 15.03.2014) e n. 03020160003961569000 (notificata il 07.11.2016), aventi ad oggetto tasse automobilistiche (bollo auto) e violazioni del Codice della Strada.
La ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, deducendo il decorso del termine triennale applicabile alla tassa automobilistica, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistendo al gravame e depositando documentazione volta a comprovare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, segnatamente intimazioni di pagamento del 2017, 2019 e un preavviso di fermo del 22.05.2019.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
La questione centrale concerne il termine di prescrizione applicabile ai crediti per tasse automobilistiche.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione per la riscossione del bollo auto è triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in L. n. 7 del 1983. Tale termine decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente appare fondata in quanto, sebbene l'Ufficio abbia documentato atti interruttivi fino al 22.05.2019 (notifica del preavviso di fermo amministrativo), tra tale data e la notifica dell'atto impugnato (20.02.2024) è decorso un lasso temporale superiore al triennio previsto dalla legge per il bollo auto.
Va peraltro precisato che, anche per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada contenute nelle medesime cartelle, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento non determina l'effetto della cosiddetta "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., che si applica solo ai titoli giudiziali divenuti definitivi (Cass. SS.UU. n. 23397/2016). Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alle sanzioni amministrative o quello triennale specifico per i bolli auto non subisce variazioni in assenza di una sentenza passata in giudicato.
Poiché dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo documentato (22.05.2019) alla notifica dell'intimazione impugnata (20.02.2024) sono trascorsi oltre quattro anni, il diritto alla riscossione deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione triennale con riferimento ai crediti per bollo auto portati dalle cartelle n.
03020140010883134000, n. 03020140013822641000 e n. 03020160003961569000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, attesa la vittoria del ricorrente, vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03020249000969647000;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Catanzaro, l' 11 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
GARZULLI ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1663/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO AUTO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249000969647000 BOLLO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140010883134000 BOLLO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013822641000 BOLLO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020140013822641000 BOLLO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160003961569000 BOLLO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160003961569000 BOLLO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti depositati
Resistente/Appellato: Come in atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, adiva questa Corte per ottenere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 03020249000969647000, notificata in data 20.02.2024, recante un debito complessivo di euro 2.499,43. La pretesa traeva origine dalle cartelle di pagamento n. 03020140010883134000 (notificata il 01.09.2014), n.
03020140013822641000 (notificata il 15.03.2014) e n. 03020160003961569000 (notificata il 07.11.2016), aventi ad oggetto tasse automobilistiche (bollo auto) e violazioni del Codice della Strada.
La ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione, deducendo il decorso del termine triennale applicabile alla tassa automobilistica, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, resistendo al gravame e depositando documentazione volta a comprovare l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, segnatamente intimazioni di pagamento del 2017, 2019 e un preavviso di fermo del 22.05.2019.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
La questione centrale concerne il termine di prescrizione applicabile ai crediti per tasse automobilistiche.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione per la riscossione del bollo auto è triennale, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, convertito in L. n. 7 del 1983. Tale termine decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente appare fondata in quanto, sebbene l'Ufficio abbia documentato atti interruttivi fino al 22.05.2019 (notifica del preavviso di fermo amministrativo), tra tale data e la notifica dell'atto impugnato (20.02.2024) è decorso un lasso temporale superiore al triennio previsto dalla legge per il bollo auto.
Va peraltro precisato che, anche per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada contenute nelle medesime cartelle, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che la scadenza del termine per impugnare la cartella di pagamento non determina l'effetto della cosiddetta "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c., che si applica solo ai titoli giudiziali divenuti definitivi (Cass. SS.UU. n. 23397/2016). Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alle sanzioni amministrative o quello triennale specifico per i bolli auto non subisce variazioni in assenza di una sentenza passata in giudicato.
Poiché dalla notifica dell'ultimo atto interruttivo documentato (22.05.2019) alla notifica dell'intimazione impugnata (20.02.2024) sono trascorsi oltre quattro anni, il diritto alla riscossione deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione triennale con riferimento ai crediti per bollo auto portati dalle cartelle n.
03020140010883134000, n. 03020140013822641000 e n. 03020160003961569000.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, attesa la vittoria del ricorrente, vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Difensore_1, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non aver riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, sezione 3, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 03020249000969647000;
-Condanna l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 500,00, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1.
Così deciso in Catanzaro, l' 11 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico