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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/02/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori magistrati:
Dott. Simona Delle Site PRESIDENTE
Dott. Francesca Iaquinta GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Gabriella Citro GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2070/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ghemme, via Ruga Ferrara 12, rappresentato e difeso dall'avv. Martina Piola, presso il cui studio in
Novara, via Biglieri, n. 10 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
- RICORRENTE –
e nata a [...] il [...] (c.f. ) residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Briona (NO), via Provinciale 3/a, rappresentato e difeso dall'avv. Martina Piola, presso il cui studio in
Novara, via Biglieri, n. 10 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“·I coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto, mensa e abitazione, con l'obbligo di reciproco rispetto.
·La figlia minore sarà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
·il padre, potrà tenere con sè a week end alterni, dal venerdì sera alle 16 sino al lundì mattina, Per_1 quando la riaccompagnerà a scuola, salvo diversi accordi fra i genitori in considerazione degli impegni di;
Per_1
·ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, 7 giorni durante le festività natalizie o quelle di Capodanno (indicativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e, sempre ad anni alterni, 3 giorni in occasione delle vacanze pasquali (alternando di anno in anno Pasqua ed il
Lunedi dell'Angelo), nonché un periodo consecutivo di almeno 15 giorni durante il periodo estivo di
pagina 1 di 3 vacanza scolastica, da concordare anticipatamente tenuto conto delle tempistiche imposte dal datore di lavoro e salva diversa pattuizione;
qualora uno dei coniugi decidesse di trascorrere un periodo di vacanza con i minori al di fuori dei luoghi di residenza abituale, tutte le relative spese saranno ad esclusivo carico di tale coniuge.
·I coniugi dichiarano di voler adottare il piano genitoriale che si allega al presente ricorso;
·il Sig.
contribuirà al mantenimento della figlia minore, versando alla moglie la complessiva somma Pt_1 mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonchè delle spese scolastiche, ludiche e sportive, purchè previamente concordate e previa esibizione dei relativi giustificativi delle spese;
·la casa coniugale, sita in Briona, via Provinciale 3, rimarrà assegnata alla moglie, che vi abiterà con la figlia;
·le detrazioni di imposta per le dichiarazione dei redditi per la figlia a carico rimarranno al
100 % a carico della madre;
·in merito all'assegno unico futuro (o equivalente), lo stesso verrà percepito dalla madre;
·i coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti
·I coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio sia loro che della figlia minore”
Per il P.M.:
“Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio in Misterbianco, in Parte_1 Controparte_1 data 25.09.2014.
Dall'unione dei coniugi è nata (29.12.2014). Per_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita dunque accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Gli accordi raggiunti dalle parti appaiono rispondenti agli interessi della prole e privi di profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e possono pertanto essere omologati.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
pagina 2 di 3 3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Misterbianco (CT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 8 febbraio 2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Delle Site
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Francesca Iaquinta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai Signori magistrati:
Dott. Simona Delle Site PRESIDENTE
Dott. Francesca Iaquinta GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Gabriella Citro GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2070/2023 promossa da:
nato a [...] il [...] (c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Ghemme, via Ruga Ferrara 12, rappresentato e difeso dall'avv. Martina Piola, presso il cui studio in
Novara, via Biglieri, n. 10 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
- RICORRENTE –
e nata a [...] il [...] (c.f. ) residente in Controparte_1 CodiceFiscale_2
Briona (NO), via Provinciale 3/a, rappresentato e difeso dall'avv. Martina Piola, presso il cui studio in
Novara, via Biglieri, n. 10 è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“·I coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto, mensa e abitazione, con l'obbligo di reciproco rispetto.
·La figlia minore sarà affidata, in via condivisa, ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
·il padre, potrà tenere con sè a week end alterni, dal venerdì sera alle 16 sino al lundì mattina, Per_1 quando la riaccompagnerà a scuola, salvo diversi accordi fra i genitori in considerazione degli impegni di;
Per_1
·ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia, ad anni alterni, 7 giorni durante le festività natalizie o quelle di Capodanno (indicativamente dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio) e, sempre ad anni alterni, 3 giorni in occasione delle vacanze pasquali (alternando di anno in anno Pasqua ed il
Lunedi dell'Angelo), nonché un periodo consecutivo di almeno 15 giorni durante il periodo estivo di
pagina 1 di 3 vacanza scolastica, da concordare anticipatamente tenuto conto delle tempistiche imposte dal datore di lavoro e salva diversa pattuizione;
qualora uno dei coniugi decidesse di trascorrere un periodo di vacanza con i minori al di fuori dei luoghi di residenza abituale, tutte le relative spese saranno ad esclusivo carico di tale coniuge.
·I coniugi dichiarano di voler adottare il piano genitoriale che si allega al presente ricorso;
·il Sig.
contribuirà al mantenimento della figlia minore, versando alla moglie la complessiva somma Pt_1 mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, che verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche e odontoiatriche non coperte dal servizio sanitario nazionale, nonchè delle spese scolastiche, ludiche e sportive, purchè previamente concordate e previa esibizione dei relativi giustificativi delle spese;
·la casa coniugale, sita in Briona, via Provinciale 3, rimarrà assegnata alla moglie, che vi abiterà con la figlia;
·le detrazioni di imposta per le dichiarazione dei redditi per la figlia a carico rimarranno al
100 % a carico della madre;
·in merito all'assegno unico futuro (o equivalente), lo stesso verrà percepito dalla madre;
·i coniugi si riconoscono economicamente autosufficienti
·I coniugi autorizzano sin d'ora le competenti autorità al rilascio ed al rinnovo dei documenti di identità e validi per l'espatrio sia loro che della figlia minore”
Per il P.M.:
“Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio in Misterbianco, in Parte_1 Controparte_1 data 25.09.2014.
Dall'unione dei coniugi è nata (29.12.2014). Per_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi.
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita dunque accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c.
Gli accordi raggiunti dalle parti appaiono rispondenti agli interessi della prole e privi di profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico e possono pertanto essere omologati.
La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti all'affidamento, al collocamento e al mantenimento della prole, condizioni riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
pagina 2 di 3 3. prende atto delle ulteriori condizioni concordate dalle parti riportate in epigrafe e che devono intendersi qui trascritte e riportate;
4. manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Misterbianco (CT) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 8 febbraio 2024.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Delle Site
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Francesca Iaquinta
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